martedì 17 aprile 2012

Verbale assemblea condominio modificato, se mera copia non è reato

Non è reato presentare un verbale d’assemblea di condominio modificato, se si tratta di una copia, cioè una mera riproduzione senza valenza probatoria. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 9608/2012.
Il caso. L’amministratrice di un condominio aveva prodotto, in un giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale difforme dall’originale, per la rimozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro capoverso estraneo al testo della delibera adottata. I giudici del primo grado avevano assolto l’imputata, ma, su ricorso del P.G., la Corte d’appello riformava la pronuncia assolutoria, ritenendo responsabile del reato di falsità in scrittura privata l’amministratrice (art. 485 c.p.). La questione arriva davanti alla Corte di Cassazione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ricorda un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: «L’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale». In sostanza, la copia, essendo una mera riproduzione, non può acquisire valenza probatoria «se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi». Nel caso in esame, si tratta di una riproduzione redatta al computer, non firmata e non autenticata, presentata come copia, per questo la S.C. ritiene fondato il ricorso. Di conseguenza, fatto non previsto dalla legge come reato e sentenza annullata senza rinvio.

(Da avvocati.it del 16.4.2012)