lunedì 23 aprile 2012

Cancellature nell’elaborato, la prova non va annullata


Cons. di Stato Sez. V, sent. n. 1740 del 26.3.2012

E’ illegittimo l’annullamento della prova per segni di riconoscimento nel caso di elaborato che presenta numerose cancellature.
E’ questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 26 marzo 2012 n. 1740 (in riforma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, n. 2451/2011).
In particolare, per il Massimo Consesso della Giustizia amministrativa, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto.
Pertanto, non è configurabile quale segno di riconoscimento, che dà luogo all’annullamento della prova scritta di un concorso, l’apposizione di cancellature (nella specie peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato. Tale circostanza, infatti, è fatto riconducibile ad una incertezza
usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore.

Alfredo Matranga (da diritto.it del 12.4.2012)