Cass. Civ. sez. VI, ordinanza 22.11.2011 n° 24650
Tizio accende un mutuo presso un istituto di credito,
e puntualmente paga i relativi ratei. Ciò non di meno la Banca segnala Tizio come
cattivo pagatore alla EURISC, la banca dati di natura privata utilizzata dagli
istituti di credito per scambiarsi informazioni in merito alla storia economica
dei propri clienti, segnalando in particolare quei soggetti a rischio di
insolvenza. La Banca
in questione, nonostante il puntuale pagamento, invia la segnalazione
circostanziata del fatto che Tizio non avrebbe pagato tre ratei del mutuo
acceso presso di lei, alterando in tal modo la reputazione commerciale del
proprio cliente, con tutte le conseguenze derivanti (ed in particolare la
concreta impossibilità di ottenere nuove linee di credito presso altri istituti
bancari, oltre che la potenziale chiusura delle linee di credito già aperte).
Scoperto il fatto, Tizio chiede l'immediata rettifica
della segnalazione – che viene fatta dalla Banca – e chiede altresì congruo
risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione
commerciale. Non trovando l'accordo transattivo, Tizio cita in giudizio la Banca presso il Tribunale di
Agrigento, sezione distaccata di Licata. Detto Tribunale, con la sentenza 16
novembre 2009, n. 393 rigetta la domanda risarcitoria evidenziando come non
fosse provato il dolo della Banca nel compimento dell'atto di danneggiamento.
Il Tribunale di Agrigento sembrerebbe, dunque,
ragionare con categorie penalistiche in ambito civilistico: è infatti pur vero
che il reato di danneggiamento (di cui all'art. 635 del codice penale) è
previsto esclusivamente nella forma dolosa, escludendo la possibilità di una
sanzione penale in caso di danneggiamento colposo. Sul piano civilistico,
invece, la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità
e della conseguenze assunzione del costo (anche sociale) del relativo danno
procurato: non è dunque compito del giudice spingersi fino a richiedere una
prova di dolo (francamente diabolica) nel comportamento dell'istituto bancario
che segnala un situazione differente rispetto al dato reale. Ed anzi, poiché
nel caso di specie rileva senz'altro art. 2043 del codice civile – che sanziona
comportamenti colposi extracontrattuali – ma rileva altresì il rapporto
contrattuale instaurato ai fini dell'accessione del mutuo, ben potrebbe essere
argomentato che il comportamento dell'istituto di credito possa rientrare in un
obbligo accessorio al contratto di finanziamento, con il conseguente
inquadramento della fattispecie all'interno di categorie di natura contrattuale
(cui segue la disciplina probatoria della responsabilità di tipo contrattuale
che è oggettivamente di maggior favore) anche per quanto riguarda l'errata
segnalazione ad EURISC.
L'epilogo della vicenda è positivo: l'evidente errore
del Tribunale di Agrigento è stato correttamente emendato da parte del giudice
di legittimità, che ha ritenuto il ricorso per saltum di Tizio “manifestamente
fondato” proprio in virtù della circostanza che “ai fini dell'eventuale
affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente
l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso”.
(Da
Altalex del 12.4.2012. Nota di Paolo Fortina)