In
questi casi è prevista la pena del pagamento di una somma fino a 30 euro. Di
conseguenza, per determinare il minimo applicabile bisogna ricorre a quanto
disposto dall’art. 26 c.p.. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
nella sentenza n. 9892/2012.
Il
caso. Nel
corso dell’anno scolastico un ragazzino rimane assente per 84 dei 113 giorni
previsti dal calendario. Non sussiste alcun giustificato motivo che possa
spiegare la lontananza dai banchi di scuola. È così che la madre, in qualità di
esercente la patria potestà, viene accusata dell’inosservanza dell’obbligo
dell’istruzione elementare del minore. Il giudice di pace condanna la donna
alla pena di 10 euro di ammenda, ma il Pg propone ricorso per cassazione
lamentando un errore nella determinazione della pena calcolata partendo dalla
base di 15 euro alla quale è stata applicata poi una diminuzione in virtù del
riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza
della donna. Fatto quest’ultimo, contesta il Pg, inidoneo in sé a far scattare
la riduzione della pena.
Il giudizio di legittimità. La
Suprema Corte riconosce che il Pg ha ragione nel sostenere che la pena va
calcolata a partire dalla base di 20 euro, mentre ha torto nel lamentare la
violazione della norma che stabilisce che l’assenza di precedenti non può
essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti
generiche. Quest’ultima, infatti, è stata introdotta in un periodo successivo
alla commissione del reato e non può essere applicata.
(Da
avvocati.it del 20.4.2012)