martedì 17 aprile 2012

Trasformazione terrazza condominiale nel rispetto del decoro architettonico

Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 30.1.2012, n.1326

Non costituisce lesione del decoro architettonico la trasformazione di un manufatto sito sulla terrazza condominiale in appartamento in uso residenziale.
Il principio è stato stabilito dalla sesta sezione della Corte di Cassazione che, pronunciandosi con ordinanza nel merito del giudizio, ha affermato che detta trasformazione, effettuata solo mediante opere interne, senza apportare alcuna variazione né ampliamento di volume dei locali originari, senza compromettere l’accesso al lastrico solare di proprietà condominiale, esclude la lesione del diritto di cui sopra, incompatibile con l’insussistenza di modifiche esterne dello stabile.
Inoltre, aggiunge la Corte, non può assumere alcun rilievo l’apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo dell’edificio, come contrariamente argomentato da parte ricorrente.
Ai fini della tutela concessa dall’articolo 1120, secondo comma, Codice Civile, in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, devono essere alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. Eventuali adeguamenti e aggiunte funzionali (come l’allaccio delle utenze) non rilevano in alcun modo sull’estetica dell’edificio, non alterandone le linee e le strutture che gli imprimono l’identità.

(Da filodiritto.com del 15.4.2012)