venerdì 26 agosto 2011

EDIZIONE STRAORDINARIA


MEDIACONCILIAZIONE, DA OGGI 
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Entrano in vigore oggi le correzioni alla mediaconciliazione obbligatoria. Si va dalla previsione di un rafforzamento della vigilanza del ministero sugli enti, all’aggiornamento dei mediatori; dall’obbligo di svolgere l’incontro anche in contumacia della controparte, con la previsione però di una soglia fissa di spesa, sino all’irrigidimento nei criteri di assegnazione delle controversie, valorizzando la laurea.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145: “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della  giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione  dei  criteri  e  delle modalità di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di mediazione e dell'elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Vigilanza rafforzata
L’articolo 1 del decreto dispone, fra l’altro, che il direttore generale della Giustizia civile, al fine di  esercitare  la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del ministero. Rafforzati quindi i criteri di controllo sugli organismi iscritti come enti conciliatori o di formazione.

Aggiornamento e formazione
Sul fronte dell’aggiornamento professionale, punto considerato da più parti carente, si è previsto che il mediatore debba essere non solo in  possesso di  una  specifica  formazione  e  aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione,  ma anche che attesti la partecipazione nei due anni di  aggiornamento  e  in  forma  di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Incontro di conciliazione sempre obbligatorio
Regolamentate anche le ipotesi, molto frequenti secondo quanto risulta nei primi mesi di funzionamento della riforma, in cui la controparte non si presenti. Il mediatore, infatti, dovrà comunque svolgere l'incontro con la  parte istante “anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  mediazione”,  e “la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della  medesima  parte  chiamata  e  mancato  accordo,  formato   dal mediatore”.

Stretta sui criteri di assegnazione delle cause
Stretta anche sulle modalità di assegnazione delle cause ai mediatori, andranno fissati “criteri inderogabili” che siano “predeterminati e  rispettosi  della  specifica  competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  tipologia di laurea universitaria posseduta”.

Indennità fissa in caso di contumacia
Novità anche per quanto concerne le indennità. In caso di contumacia della controparte, per esempio, viene abbandonato il criterio proporzionale, che prevedeva la riduzione delle tariffe di un terzo, a favore di una cifra fissa determinata in 40 o 50 euro a seconda che si rientri nel primo o in tutti gli altri scaglioni. La riduzione degli importi è dovuta all’eccessivo costo per i cittadini riscontrato dal ministero nelle ipotesi in cui l’incontro andava deserto.

(Da ilsole24ore.com del 26.8.2011)