giovedì 31 luglio 2014

CASSA, MOD. 5/2014 E SCADENZA DEL 31 LUGLIO

Il Direttore Generale della Cassa dott. Michele Proietti
ha inviato una comunicazione che di seguito si sintetizza


Oggi 31 luglio 2014 scade il termine per il versamento in autoliquidazione dei contributi dovuti alla Cassa, per l'anno 2013, in eccedenza rispetto ai contributi minimi già versati per il medesimo anno, ovvero, per gli avvocati non ancora iscritti alla Cassa, per il versamento del contributo integrativo (4%) sul volume di affari effettivamente dichiarato.

Per provvedere a tali pagamenti è necessario procedere, contestualmente, all'invio telematico del mod.5/2014, mediante l'apposita applicazione disponibile sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it).

Chi non avesse versamenti in autoliquidazione da effettuare, sia per contributo soggettivo (iscritti alla Cassa con reddito IRPEF 2013 inferiore ad € 19.286,00), sia per contributo integrativo (iscritti alla Cassa con volume d'affari IVA 2013 inferiore a € 17.000,00), potrà adempiere all'invio telematico del mod.5/2014, con maggiore comodità, entro il termine ordinario del 30 settembre 2014.

Per chi, viceversa, pur non essendo ancora iscritto alla Cassa abbia prodotto un volume d'affari superiore a zero di qualsiasi importo, ovvero, se iscritto alla Cassa, abbia superato uno o più dei limiti reddituali sopra indicati, è consigliabile procedere, per tempo, all'invio del mod.5/2014 e alla produzione dei bollettini di pagamento per non incorrere in ritardi nei versamenti della prima rata rispetto alla scadenza del 31 luglio 2014.

Anche gli avvocati già pensionati della Cassa e ancora iscritti agli Albi Forensi sono tenuti all'invio telematico del mod.5/2014 e al versamento in autoliquidazione, entro il 31 luglio 2014, dei contributi dovuti alla Cassa, per l'anno 2013.

Chi, viceversa, non avesse prodotto redditi professionali e/o volumi d'affari IVA per l'anno 2013 e, di conseguenza, non avesse versamenti in autoliquidazione da effettuare, potrà adempiere all'invio telematico del mod.5/2014, con maggiore comodità, entro il termine ordinario del 30 settembre 2014.

Per procedere all'invio telematico del mod.5/2014, occorre utilizzare il proprio codice meccanografico assegnato dalla Cassa e il codice PIN individuale.

In caso di mancata ricezione o smarrimento, entrambi i codici sono, comunque, reperibili mediante una procedura informatizzata, semplice e sicura, presente sul sito INTERNET della Cassa (www.cassaforense.it).

Tra i dati obbligatori che verranno richiesti per l'invio del mod.5/2014 si segnala, in particolare, oltre all'indicazione del reddito IRPEF professionale e del volume di affari IVA, anche l'indicazione dell'indirizzo PEC personale, se non già in possesso della Cassa e da questa correttamente validato.

Maggiori informazioni sull'invio del mod.5/2014 sono disponibili sul sito della Cassa (www.cassaforense.it).


Il Direttore Generale
Dott. Michele Proietti

martedì 29 luglio 2014

Falso in atto pubblico per chi induce in errore il medico

Cass. Sez. V Pen., Sent. 29.7.2014 n. 32759

Scatta il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, per chi presentandosi al pronto soccorso rende dichiarazioni non veritiere ed idonee a trarre in inganno i sanitari, i quali, confidando nella verità di quanto loro esposto, stilano certificati medici falsi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 32759/2014.

(Da ilsole24ore.com)

Espropriazione d’immobile in comunione legale dei beni

Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie di espropriazione forzata previste dal Titolo II del Codice di Procedura Civile (artt. 483 e ss. c.p.c.).
Affinchè l'atto di pignoramento sia opponibile ai terzi in buona fede, occorre che l'atto stesso sia trascritto entro 30 giorni dalla notifica.

Qualora l'immobile che si intende pignorare sia un bene personale ex art. 179 civile cicile o il debitore non sia coniugato, ovvero il debitore seppur coniugato sia in regime convenzionale di separazione dei beni, nulla quaestio.

Ma se il bene da pignorare cade in comunione legale dei beni e si è creditori personali del singolo coniuge, come agire affinchè il pignoramento non risulti viziato?

Sulla questione vi è stato un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La comunione legale è ben diversa dalla comunione disciplinata ex artt. 1100 e ss. c.c.: ed infatti, il proprietario di un bene ricadente in comunione è comproprietario del bene stesso pro quota.

A contrario, i coniugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale per intero (cfr, ex plurimis Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Questa è stata la base di partenza della pronuncia della Corte di Cassazione n. 6575/2013 che, ad oggi, sembra aver sopito la querelle.

Ed infatti, da questa sostanziale differenza discende la diversa procedura da seguire per effettuare correttamente un pignoramento immobiliare.

In particolare, la Corte, sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi,  di un bene (o più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".

Preliminarmente, occorrerà accertarsi dell'effettivo regime patrimoniale dei coniugi: ciò emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio del debitore.

In secondo luogo, l'atto di pignoramento dovrà essere notificato al debitore e trascritto nei suoi confronti per l'intero (quota 1/1); in più, anche l'altro coniuge non debitore dovrà ricevere l'avviso ex art. 599 c.p.c..

Quanto sopra, non perché al coniuge non debitore possa ascriversi un diritto ad agire in opposizione all'esecuzione, ma poiché questi potrebbe intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale, affinchè, all'esito della vendita, la metà del ricavato non potrà essere oggetto di distribuzione ai creditori.

Ed ancora, al coniuge non debitore dovranno essere applicati gli artt. 498 e 567 c.p.c., ossia anche rispetto a quest'altro coniuge vi sarà la necessità di effettuare l'avviso ai suoi creditori iscritti personali, nonché di allegare la documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa.

Giova, altresì, ricordare che il coniuge non debitore e non esecutato ha diritto a partecipare all'acquisto dell'immobile pignorato, ex art. 604 c.p.c..

In sintesi, il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma l'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi - in sede di distribuzione - del ricavato, pur nei limiti della quota spettante all'obbligato. Ciò in quanto - ricorda la Cassazione -  "ammettere un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima".

Da ciò discende la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene. Tale scioglimento si perfezionerà a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento, con diritto del coniuge non debitore -in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione- ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della medesima procedura.

Dunque, la procedura di espropriazione forzata di un immobile che ricada nella comunione legale dei beni, qualora il creditore sia personale del singolo coniuge, dovrà osservare questi passaggi.

Altrimenti, risulterà viziata e il Giudice dell'Esecuzione dovrà dichiarare l'improcedibilità.


Stefania A. Pedà (da studiocataldi.it)

Bonifico bancario ed illecito trattamento dati sensibili

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10947 del 19.5.2014

Devono ritenersi configurati il trattamento e la conservazione illeciti di dati sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell’ente erogatore e dell’istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale contiene un riferimento all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 in favore degli emotrasfusi danneggiati, costituendo detto richiamo una violazione della privacy dell’interessato. Secondo le indicazioni dell’ art. 22, infatti, ente erogatore e Banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.

Come è noto "dati sensibili" sono quelli idonei a manifestare lo stato di salute, gli orientamenti sessuali, politici di una persona. Il trattamento di tali dati impone l'adozione di speciali cautele, tra le quali il divieto di diffusione e di comunicazione a terzi. Appare del tutto evidente che l'indicazione ed il palesamento della causale del bonifico effettuato in favore di soggetto danneggiato da emotrasfusione di plasma infetto costituisce di per sè diffusione di tale dato, ciò che costituisce illecito trattamento.


(Da e-glossa.it del 22.7.2014 - Commento di Daniele Minussi)

lunedì 28 luglio 2014

Ricorso Cassazione: requisiti minimi esposizione fatto

Cass. Civ., ord. 9.6.2014 n° 12936

Il ricorso in Cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica nello stesso i motivi di appello.

Così ha statuito la Suprema Corte, Sezione VI Civile, nell’ordinanza 15 aprile 2014, n. 12936.

Nel caso in oggetto, il ricorrente ha proposto impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ., in relazione all'art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso una sentenza del Tribunale di Bergamo.

Il suddetto ricorso trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il ricorrente non solo avesse omesso di riassumere i contenuti della sentenza di primo grado, ma che avesse anche tralasciato qualsiasi indicazione relativamente al giudizio di appello. In effetti, l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso, è apparsa insufficiente ed inidonea a soddisfare la funzione riassuntiva sottesa alla previsione ex art. 366 cod. proc. civ., n. 3, in quanto non è stata garantita la regolare e completa instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11653).

Tra l’altro,  detto requisito serve a consentire alla Corte di cassazione, in relazione ai motivi proposti, di avere una completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere ad altre fonti processuali.

Pertanto, per adempiere all'onere di cui all'art. 366, n. 3 cit., parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una sommaria esposizione dello svolgimento del processo con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, puntualizzando la tempestiva proposizione dell'impugnazione e l'oggetto dei motivi di doglianza, trattandosi di requisiti fondamentali per l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex artt. 348 ter e 360 cod. proc. civ. Inoltre nel ricorso in esame, manca, oltre ad una sintesi della motivazione della decisione impugnata, ed a qualsiasi indicazione della data di proposizione dell'appello e dei motivi proposti, anche deposito, unitamente al ricorso, dell'atto di appello.

Alla luce delle suddette argomentazioni, a seguito della discussione tenutasi in Camera di consiglio, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.


(Da Altalex del 22.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)

Divorzio: decide tribunale residenza convenuto

Cass. Civ., sez. VI, ord. 3.7.2014 n° 15186

Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 - nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 - quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte Costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge. Tale il principio di diritto espressamente enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ. dalla Suprema Corte in una recente ordinanza.

Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha comunque dichiarato inammissibile - non integrando il provvedimento de quo una pronunzia sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza - il ricorso proposto da un coniuge avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, nell'ambito di un giudizio di divorzio, aveva disposto la riduzione dell'assegno di separazione a carico dell'altro coniuge. Questa Corte, precisa l'ordinanza in epigrafe, ha già avuto modo di occuparsi della richiamata pronuncia del giudice delle leggi per escluderne l'applicazione estensiva alla diversa fattispecie della separazione personale dei coniugi, non avendo invece avuto ancora occasione di fare applicazione della stessa con riferimento al giudizio di divorzio, direttamente da essa contemplato. L'espunzione dal testo dell'art. 4, comma 1, della legge citata delle parole “.. del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza..”, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, conclude la Cassazione, impone di considerare quale unico criterio di collegamento previsto in via principale nella medesima disposizione quello della residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri ivi pure previsti in via subordinata.


(Da Altalex dell’8.7.2014. Nota tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)

venerdì 25 luglio 2014

Giarre, sul Giudice di Pace una vittoria della comunità

I ringraziamenti del funzionario giudiziario Gianni Zagaglia
per il salvataggio in extremis del Giudice di Pace

Dopo la chiusura della sezione distaccata del Tribunale di Giarre, una buona notizia, quella tanto sperata ed auspicata, è arrivata dal Ministero della Giustizia. Come ci conferma il funzionario giudiziario giarrese, dott. Gianni Zagaglia, in data 7 luglio 2014, dal Ministero, tramite la Presidenza del Tribunale di Catania, è stata trasmessa al coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Giarre, avv. Gaetano Gullotta, ed al Sindaco dello stesso, in qualità di Comune capofila, dott. Roberto Bonaccorsi copia della circolare Ministeriale del 4.7.2014 riguardante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie inerente agli Uffici del Giudice di Pace mantenuti ai sensi del D. Lgs n. 156 del 2012. Giarre figura nell’elenco degli Uffici Giudiziari salvati, unitamente all’elenco del personale comunale individuato dagli Enti locali che, nel periodo compreso tra il 7 e il 15 luglio, dovrà iniziare il corso di formazione di almeno 60 giorni, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Catania e che si dovrà necessariamente concludere entro il 25 ottobre di quest’anno. Alla fine del corso di formazione professionale verrà rilasciato ai dipendenti degli Enti locali un attestato del presidente del Tribunale di Catania del completamento del tirocinio degli stessi.



«Pertanto, dal 27 ottobre 2014 partirà ufficialmente l’attività del Giudice di Pace di Giarre, con personale esclusivamente comunale. Dopo oltre due anni di battaglie e di sforzi notevoli sostenuti – ci dichiara il dott. Gianni Zagaglia –, Giarre ha visto riconoscersi il diritto imprescindibile al mantenimento di questo importante presidio di giustizia e legalità in un territorio che comprende 80.000 abitanti con l’adesione, dopo delibere consiliari con allegato schema di convenzione, dei Comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant’Alfio. Milo, ultimo comune della circoscrizione giarrese, ha dichiarato che parteciperà anch’esso con successiva deliberazione».



- A chi vanno i ringraziamenti?



«Un ringraziamento, a questo punto, è doveroso farlo, per amore di verità, con la ricostruzione delle varie tappe che hanno portato a questo brillante risultato. Anzitutto, è da lodare il Sindaco della passata amministrazione, Teresa Sodano, la quale, nei termini previsti dal Ministero della Giustizia e cioè entro il 29 aprile 2013, ha inviato al competente Ministero di via Arenula, tutta la documentazione necessaria al mantenimento ai sensi del D. LGS. n. 156/2012 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Giarre. Senza questo inoltro, tutto sarebbe finito già dallo scorso anno. Oltre al sindaco Sodano va lodato, in particolar modo, l’avv. Gaetano Cavallaro, consigliere comunale della passata legislatura, che ha avuto un ruolo attivo, fattivo e producente. Detto questo, un elogio particolare e sentito va all’attuale Primo cittadino, Roberto Bonaccorsi, il quale nel corso della decorsa campagna elettorale amministrativa, aveva “testualmente” detto su Prima TV che “gli sforzi di Gianni Zagaglia non dovevano essere vanificati”, invitando, anche con una dichiarazione sul quotidiano “La Sicilia” gli altri candidati sindaci ed anche quelli della circoscrizione ad unirsi tutti nella battaglia per la non chiusura dell’Ufficio Giudiziario Giarrese, essendo lo stesso il “naturale baricentro” di un vasto territorio che non poteva perdere, dopo al chiusura del Tribunale di Giarre, anche l’Ufficio del Giudice di Pace, unico ed ultimo baluardo di giustizia e legalità. Il Sindaco di Giarre ha sostenuto questa battaglia, anche nelle opportune sedi istituzionali romane e nel corso di numerosi incontri avuti col Presidente del Tribunale di Catania, dott. Bruno De Marco. Lo ringrazio per quanto ha fatto e farà in queste successive fasi che tra non molto porteranno al trasferimento del Giudice di Pace nei locali dell’ex Tribunale soppresso. Un plauso particolare e doveroso va anche e soprattutto al Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, dott. Francesco Cardillo, che ha seguito con competenza ed efficienza, questa delicata vicenda, dialogando con tutti i comuni e convincendoli dell’importanza del mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace partecipando attivamente a tutti gli incontri tenutisi nel salone degli specchi del comune di Giarre. Un grazie sentito e di vero cuore è rivolto all’avv. Andrea Patané che mi è stato molto vicino negli ultimi tempi, dandomi consigli, interessandosi attivamente, dimostrandosi un vero e sincero amico, manifestando fiducia per le sorti dell’Ufficio. Un plauso va anche al neosenatore del Nuovo Centro Destra, Pippo Pagano, che su questa vicenda ha avuto un ruolo importante e risolutivo, grazie all’alta carica istituzionale ricoperta. Anche il consigliere comunale del PD, dott.ssa Tania Spitaleri, ha avuto anch’essa un ruolo importante, coinvolgendo a suo tempo l’ex sottosegretario alla Giustizia, On. Giuseppe Berretta, per il buon esito di questa vicenda. Anche il Movimento Cinque Stelle, su mio input e del Giudice di Pace Coordinatore, avv. Gaetano Gullotta, ha scritto una lettera al Sindaco di Giarre per invitare l’amministrazione comunale a porre in essere ogni iniziativa necessaria al mantenimento, anche in forma consorziata, dell’Ufficio del Giudice di Pace».



- Cosa avrebbe rappresentato la perdita dell’Giudice di Pace?



«Rinunciare all’Ufficio Giudiziario giarrese avrebbe significato per gli attivisti del movimento, soprattutto dopo la chiusura del Tribunale, un ulteriore depauperamento del territorio. I meetup del Movimento Cinque Stelle di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano (è la prima volta che i meetup dei cinque Comuni si uniscono in una richiesta) hanno fatto fronte comune per il mantenimento dell’ufficio giudiziario giarrese, sollecitando tutti e sette i Sindaci del comprensorio di partecipare unitamente al consorzio comunale o di spiegare ai cittadini dei Comuni da loro amministrati se vi fossero motivi ostativi a tale adempimento. Un forte ringraziamento va anche al leader del Movimento “Citta Viva”, avv. Angelo D’Anna, candidato Sindaco alle passate amministrative, che mi ha aiutato in diversi passaggi, con spirito di sacrificio, lealtà e senso del dovere verso i cittadini tutti per non far perdere a Giarre ed ai Comuni del comprensorio una importante istituzione quale quella dell’Ufficio del Giudice di Pace. Lo stesso avv. D’Anna è stato ricevuto, su sua richiesta, dall’ex sottosegretario alla Giustizia, On. Giuseppe Berretta, che lo ha rassicurato sulla problematica postagli. Un grazie sentito per l’interesse mostrato va anche al dott. Armando Castorina, per la puntale informazione giornalistica resa, e al Consigliere comunale Patrizia Lionti. Un caro ringraziamento va rivolto anche a tutti i consiglieri comunali giarresi che, all’unanimità e con alto senso di responsabilità, hanno votato per primi la delibera consiliare con l’allegato schema di convenzione, fungendo da apripista agli altri Comuni».



- Un lungo elenco di ringraziamenti…



«È da elogiare a questo punto, il forte interessamento su questa vicenda giudiziaria, del Giudice di Pace, avv. Agostino Crisafulli che, nel corso di un incontro avuto a Palazzo di città con tutti gli amministratore dei Comuni interessati ed intervistato dal giornalista Mario Previtera, ha con parole sentite, chiare e dirette sull’argomento, spiegato le motivazioni e la necessità del mantenimento del Giudice di Pace di Giarre e per evitare lunghe ed estenuanti attese e viaggi dei fruitori del sistema giustizia presso la sede centrale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Catania nonché nell’ottica dell’imminente aumento di competenze dello stesso. Da rilevare che il giudice Agostino Crisafulli, da ottimo amministratore della cosa pubblica nel passato, si è immedesimato nelle difficoltà degli amministratori locali in un periodo alquanto nebuloso per le casse comunali ma che però, non per questo, si potevano esentare gli amministratori comunali dal non mantenimento dell’importante Ufficio Giudiziario per i motivi dallo stesso sopra evidenziati ed anche per i benefici e le ricadute positive sul territorio che l’Ufficio del Giudice di Pace indubbiamente porterà. Un grazie va pertanto rivolto anche agli altri Sindaci, ai Presidenti del Consiglio, a tutti i Consiglieri Comunali delle altre Amministrazioni, che hanno anch’essi all’unanimità, tranne qualche caso sporadico, deliberato nei rispettivi consigli comunali l’adesione al comune capofila con l’allegato schema di convenzione. Un grazie particolare va al battagliero e dinamico consigliere comunale ripostese Sebastiano Bergancini il quale, da me sollecitato, ha riconosciuto l’importanza dell’argomento postogli ed ha effettuato numerosi interventi in Consiglio comunale sulla questione del mantenimento del Giudice di Pace, accomunando maggioranza e minoranza consiliare all’unanimità dell’atto deliberativo. Un grazie sentito, naturalmente, va anche al Sindaco di Riposto, dott. Enzo Caragliano, che ha partecipato a tutte le riunioni dei Sindaci del comprensorio, manifestando da subito il suo intesse per l’Ufficio Giudiziario Giarrese. Grazie anche al dott. Marco Alosi, Sindaco di Fiumefreddo di Sicilia ed al vicepresidente del Consiglio comunale, Nucifora, per aver anch’essi aderito a questo iniziativa consorziale convintamente e nell’interesse primario dei propri cittadini. Grazie anche al Sindaco di Calatabiano, dott. Intelisano, ed al Presidente del Consiglio comunale Salvo Trovato, al Sindaco di Sant’Alfio, dott. Nicotra, ed all’Eminente Commissione Prefettizia del Comune di Mascali per la disponibilità manifestata e concretizzata con atti deliberativi. Anche l’Aga, presieduta dall’Avv. Giuseppe Fiumanò, si è mostrata sensibile ed interessata al buon esito della vicenda».



- Ma anche il personale degli uffici ha fatto il suo sforzo…



«Arrivati a questo punto, è doveroso ringraziare sentitamente e fortemente per l’impegno profuso, per la determinazione e per la professionalità dimostrati la responsabile del servizio affari legali Lina Mirabella, la quale, giornalmente, anche oltre l’orario di servizio, per diversi mesi, si è occupata di tutte le fasi del procedimento con spirito di sacrificio ed abnegazione, riuscendo alla fine a mandare tutte la documentazione inerente l’Ufficio del Giudice di Pace di Giarre al Ministero della Giustizia entro i termini previsti dalla legge. Senza l’impegno e la competenza in materia dimostrati dalla dott.ssa Mirabella, sicuramente avremmo corso il rischio di mandare gli stessi in ritardo con le inevitabili conseguenze che ciò avrebbe determinato. La dott.ssa Mirabella, anche dopo l’invio di tutta la documentazione, sta a tutt’oggi, seguendo le successive determinazioni conseguenziali a quanto fatto. Un augurio, infine, all’avv. Giuseppe Panebianco, dirigente comunale, che è stato nominato dal Sindaco Bonaccorsi referente per i rapporti con il Ministero della Giustizia».



Dopo i ringraziamenti, conclude il Dott. Gianni Zagaglia, «occorre fare una riflessione: quando la politica tutta si accorge che una determinata cosa può risultare utile ed essenziale per l’interesse della collettività l’unanimità non può mancare. Sarebbe delittuoso il contrario. Ecco perché l’interessamento costante e continuo del sottoscritto era nella logica naturale delle cose. Ora tocca alla politica, quella vera e con la “P” maiuscola, con il mantenimento degli impegni presi assicurare un futuro sereno e tranquillo all’Ufficio del Giudice di Pace di Giarre che, come già si vocifera da qualche tempo, tra non molto aumenterà per legge le proprie competenze arrivando, quasi, alla stessa stregua del Tribunale soppresso».



Daniela Greco (da gazzettinonline.it)

Aiga contro regolamento iscrizione albo patrocinio giurisdizioni superiori

La presidente Nicoletta Giorgi: «Inaccettabile,
contesteremo il regolamento nelle sedi opportune»

Negli ultimi giorni il Consiglio Nazionale Forense ha orgogliosamente annunciato di aver concluso la promulgazione dei regolamenti di attuazione della legge 247/2012 di sua competenza. Purtroppo, fin dall’entrata in vigore della suddetta legge era chiaro a tutti che l’ambita regolamentazione di grado primario della professione forense era solo un’apparenza e che il Cnf sarebbe stato il vero legislatore della riforma dell’avvocatura. E in tale operazione pare essere caduto nella tentazione di preservare rendite di posizione, in violazione palese di una delle principali finalità poste dal legislatore (quello costituzionalmente previsto) ossia favorire l’ingresso alla professione e l’accesso alla stessa in particolare alle giovani generazioni.  «Se già per favorire l’ingresso c’è molta strada da fare – sottolinea la presidente di Aiga Nicoletta Giorgi – per consentirne il prosieguo ce n’è ancora di più. In Italia i giovani avvocati avranno una strada tutta in salita per essere abilitati all’esercizio delle professioni davanti alle giurisdizioni superiori. Così si preservano le rendite di posizione di pochi facendo un danno a tanti, soprattutto alla giustizia».  Infatti, chi non maturerà i requisiti per l’iscrizione all’albo speciale secondo la normativa ante 247/2012 e comunque entro il 2016, secondo quanto prevede l’art. 22, e consistente nella maturazione di un’anzianità di iscrizione all’albo di 12 anni e pochi altri requisiti per dimostrare l’esercizio effettivo, dovrà, maturati 8 anni di iscrizione all’albo e dimostrato di aver patrocinato ben 10 giudizi in Corte d’Appello negli ultimi 4 anni, frequentare proficuamente un corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura. A tale corso, che verrà svolto per la maggior parte a Roma, si accederà dopo aver prima superato un test di ammissione, valutato da una commissione la cui composizione è decisa dal Cnf. Superato il test di accesso l’aspirante cassazionista dovrà pagare un contributo, sempre deciso dal Cnf, il cui ammontare ha portato persino a prevedere che vi siano apposite borse di studio per farvi fronte. Borse i cui requisiti per di assegnazione sono sempre previsti dal Cnf. Una volta che è stata possibile l’iscrizione alla Scuola il candidato dovrà frequentare almeno 140 ore di corso a Roma e altre 20 ore (forse) presso la propria corte distrettuale. Dovrà poi tornare a Roma in una data individuata dal Cnf per svolgere la verifica finale di idoneità. Qui la commissione indicata dal Cnf non solo valuterà con una prova scritta e una prova orale le conoscenze giuridiche del candidato ma ne valuterà persino, parole testuali, “la maturità”! «Il Cnf – attacca la presidente Giorgi – non ha regolamentato l’accesso alle giurisdizioni superiori, bensì ha trovato il modo per impedirlo alla stragrande maggioranza dell’avvocatura. E come si inquadra questo percorso ad ostacoli con il fatto che per essere eletti al Cnf, ossia nell’organismo che con la legge 247/2012 gestisce interamente la vita dell’avvocatura, si deve essere iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori? A questo regolamento l’Aiga dice no e ne contesterà il contenuto nelle sedi opportune».


(Da Mondoprofessionisti del 25.7.2014)

lunedì 21 luglio 2014

Obbligo di fermarsi per ricostruire modalità sinistro

Cass. Pen., sez. IV, sent. 10.6.2014 n° 24531

In caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189 cod. strad., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie generalità.

E' quanto emerge dalla sentenza 10 giugno 2014, n. 24531 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Come ricordato dagli ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 189, comma 6, codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale.

Il reato in esame è ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l'assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell'arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.

Lo scopo della norma, infatti, "è ravvisabile non solo nell'esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall'esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell'incidente, onde l'obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all'identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell'incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l'incidente ai fini dell'eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie".

Ciò premesso, nella fattispecie è stato escluso che potesse ritenersi ottemperato l'obbligo di fermarsi nella condotta dell'imputato, il quale, dopo una sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era repentinamente allontanato, senza attendere l'arrivo degli organi di polizia e senza fornire alla controparte le proprie generalità.


(Da Altalex dell’1.7.2014. Nota di Simone Marani)

Matrimonio durato 3 anni mai nullo

Cass. SS.UU. civili, sent. 17.7.2014 n. 16379

Non può essere accettato dall'ordinamento italiano la dichiarazione di nullità del matrimonio deciso da un tribunale ecclesiastico se la convivenza tra i coniugi è stata di almeno 3 anni. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 16379 depositata ieri. La pronuncia ha affrontato il caso di una dichiarazione di nullità di matrimonio concordatario divenuta esecutiva con decreto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica nel 2009.

(Da ilsole24ore.com del 21.7.2014)

venerdì 18 luglio 2014

Avvocatura costruttivo interlocutore per le riforme

Napolitano: va al merito del Cnf e di tutta l'Avvocatura
l'aver condiviso l'esigenza di promuovere
il massimo di competenza e rigore
nell'esercizio della professione forense

L’avvocatura incassa il plauso del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato al presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario avvenuta ieri a Roma. Alla cerimonia, che si è svolta nella sede giurisdizionale presso il Ministero della Giustizia, è intervenuto il Ministro Guardasigilli Andrea Orlando e le autorità dell’amministrazione giudiziaria e del ministero, i presidenti degli Ordini forensi, delle Unioni, dell’Oua, delle Associazioni forensi. "Va al merito del Cnf e di tutta l'Avvocatura – ha scritto nel suo messaggio Napolitano - l'aver condiviso l'esigenza di promuovere il massimo di competenza e rigore nell'esercizio della professione forense, di grande rilevanza sociale in quanto concorre alla funzione costituzionalmente riconosciuta di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge Sono particolarmente lieto che le proposte di riforma destinate ad accelerare e semplificare l'attività giudiziaria – ha scritto il Presidente della Repubblica - messe in cantiere dal governo, trovino oggi nell'avvocatura un propositivo e costruttivo interlocutore, che ha saputo instaurare con il ministro quel clima di leale e fattiva collaborazione istituzionale che ho sempre auspicato. Il 2013 è stato segnato dall'approvazione dei regolamenti attuativi della riforma dell'ordinamento forense e, in particolare, del nuovo codice deontologico, volto ad assicurare il corretto esercizio dell'attività a garanzia degli assistiti e nell'interesse della collettività - sottolinea il capo dello Stato, aggiungendo che "va a merito del Consiglio nazionale e di tutta l'avvocatura l'aver condiviso l'esigenza di promuovere il massimo di competenza e rigore nell'esercizio della professione: una professione di grande rilevanza sociale in quanto concorre, nella dialettica processuale, alla funzione costituzionalmente riconosciuta di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge". Nella Relazione, il presidente Alpa ha ripercorso i temi della riforma della giustizia, del rinnovato ruolo e della sfida che l'Avvocatura ha davanti a sé, e dell'importanza della regolazione e del diritto per uscire dalla crisi. Al ministro Orlando il presidente Alpa ha rivolto l'apprezzamento “per il nuovo metodo introdotto per risolvere i problemi: ascolto, interlocuzione e verifica delle iniziative”.


Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 17.7.2014)

Riforma forense, ultimi tasselli

Completato il percorso di approvazione dei regolamenti attuativi della riforma forense da parte del Cnf. Ora tocca al Governo darsi da fare, a partire dalla riapertura dei termini della delega per la disciplina delle società tra avvocati. Da ultimo, infatti, il Consiglio nazionale forense ha dato il via libera ai regolamenti sulla formazione continua e sui corsi per Cassazionisti. La legge n. 247/2012, quindi, almeno per la parte di competenza del Cnf, sarà a regime dal 1° gennaio 2015. Sono in tutto 14 i testi attuativi della riforma forense, entrata in vigore nel febbraio 2013, approvati dal Cnf in consultazione con le altre componenti dell’avvocatura. Lo ha annunciato ieri (mercoledì, NdAGANews) il presidente, Guido Alpa, nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario forense. In particolare, per quanto riguarda la formazione continua, la bozza inviata alla categoria per la fase di consultazione puntava sulla qualità degli eventi formativi seguiti dagli avvocati e non più solo sulla quantità, promuovendo la competenza e la correttezza del professionista.

(Da Mondoprofessionisti del 17.7.2014)

mercoledì 16 luglio 2014

Locazioni, decreto su morosità incolpevole

D.M. Infrastrutture e trasporti 14.5.2014, G.U. 14.7.2014

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - ed e' quindi in vigore da ieri (dal 14 NdAGANews) - il testo del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di ''morosita' incolpevole'', previsto dal decreto-legge n. 102/2013, come convertito.

Lo comunica in una nota Confedilizia precisando che nel provvedimento - disponibile sul sito internet dell'organizzazione - sono indicati, fra l'altro, i casi di ''morosita' incolpevole'', da intendersi come ''la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare'', e cioe':

    perdita di lavoro per licenziamento;

    accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

    cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;

    mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

    cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

    malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il decreto indica inoltre i criteri per l'accesso ai contributi da parte degli inquilini e il riparto dei fondi fra le Regioni. Il provvedimento prevede che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che richiedano il contributo e che abbiano i requisiti per l'accesso allo stesso. I Prefetti, in seguito a tale comunicazione, provvederanno poi alla programmazione in via generale della forza pubblica.


(ASCA del 15.7.2014)

martedì 15 luglio 2014

NUOVI ORARI APERTURA CANCELLERIE

A seguito dell'opportuno intervento del Consiglio dell'Ordine Avvocati, il presidente del Tribunale di Catania dott. Bruno  Di Marco, a modifica del proprio provvedimento del 30 Giugno, con decreto di ieri 14 Luglio ha disposto che le Cancellerie Penali e l'Ufficio iscrizione a ruolo Civile saranno aperti dalle ore 9 alle 13; le Cancellerie Civili saranno aperte dalle 8,30 alle 12,30.

Avvocati: consigli per gestire e ridurre lo stress

Gli avvocati sono tra i professionisti tra cui si registra la più alta incidenza di disagi e disturbi psicologici, che in alcuni casi sfociano in patologie serie come la depressione. Se fino a qualche anno fa erano soprattutto i managers a sdraiarsi sul lettino del terapeuta, oggi l'identikit del "depresso da crisi" sembra coincidere perfettamente con quello dell'avvocato. Un consistente numero di legali sarebbe pronto a cambiare lavoro se si presentasse l'occasione giusta - ma ovviamente, va detto, esiste anche una significativa fetta di soddisfatti e felici del proprio lavoro e della propria vita! Ambiziosi e con uno spiccato bisogno di autorealizzazione, gli avvocati hanno una forte tendenza ed inclinazione al perfezionismo (spinta ai limiti dell'inflessibilità), non solo nella pratica professionale, ma in quasi ogni aspetto della loro vita.
Anche se questa caratteristica non è mera prerogativa della professione legale - e non è necessariamente negativa o controproducente! - quando rigidamente perseguita e applicata, può rivelarsi particolarmente problematica.

L'attività forense è senza dubbio impegnativa ed estremamente stressante (se di essa si vuole campare!) ed anche l'avvocato più equilibrato, dotato di self control e dedito alle pratiche zen, ad un certo punto, è costretto a soccombere alle pressioni del lavoro, rese ancora più opprimenti dall'ipercompetitività del settore e dal carattere, talvolta contraddittorio, della professione: quella (in)sana dose di distorsione e manipolazione cui ricorrono taluni avvocati per persuadere ed emergere, rischia infatti di avere conseguenze disastrose se portata al di fuori delle aule e usata nei rapporti interpersonali. 

Mentre è oltre la portata di questo post (e della competenza dello scrivente) fornire un elenco esaustivo di quello che gli avvocati possono fare per affrontare problematiche e disagi di natura psicologica, ecco alcuni consigli pratici da mettere in atto ogni giorno:

- Ponetevi obiettivi realistici e ottenibili, sulla base di ciò che avete già realizzato e sperimentato in passato.

Imparate ad individuare e a focalizzare le vostre priorità, concentrando i vostri sforzi su ciò che è veramente importante, e lasciate perdere tutto ciò che è insignificante o non è urgente.

- Accettate il fatto che gli errori sono una parte essenziale della vita e spesso rappresentano importanti opportunità di apprendimento.

Siate consapevoli del vostro barometro emotivo, coglietene i segnali e utilizzate le informazioni per valutare se state raggiungendo un equilibrio ottimale tra vita, lavoro e tempo libero. Se siete stressati 24 ore su 24...beh, evidentemente qualcosa non va, e bisogna intervenire!

- Prendetevi cura di voi stessi: vi aiuterà ad essere più soddisfatti ed efficienti su lavoro!

Il vostro benessere pisco-fisico è importante come un qualsiasi altro vostro obbligo professionale. Gli avvocati che trascurano l'aspetti fisico, spirituale e interpersonale corrono il rischio di commettere errori sul lavoro, di essere quindi poco produttivi e demotivati.

- Imparate a gestire lo stress!

Sport, lettura, socializzazione...è fondamentale incanalare le vostre energie in altre attività (non giuridiche!), ed essere sicuri di trovare il tempo per farle! Pratiche come lo yoga, la meditazione, o i programmi di riduzione dello stress, vi aiuteranno non solo a sbarazzarvi dei pesi e della "sporcizia" accumulata durante la giornata, ma anche dello stress e delle tensioni più profonde, aiutandovi a ritrovare la chiarezza nella vostra mente, e ad avere una visione più consapevole di quanto vi circonda.

- La pratica della legge è intrinsecamente stressante!

E' importante prendere atto di questa realtà, ma non è certo un bene per voi soccombere ad essa. Lavorate sui vostri vostri punti di forza, pur riconoscendo, accettando e riducendo al minimo le vostre debolezze. Nessuno è perfetto e coloro che credono di esserlo, non solo sono estremamente insopportabili ma corrono anche il rischio di deludere chi pensa di poter contare su di loro. I veri professionisti sanno quando chiedere aiuto e sanno delegare la responsabilità!


Nadia Fusar Poli (da studiocataldi.it del 14.7.2014)

Estinzione servitù prediale per venir meno interclusione

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22989 del 9.10.2013

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di estinzione della servitù (come avvenuto nella specie) per paralizzare la actio confessoria diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva.

Nel caso di specie la sussistenza della servitù di passaggio era stata sottoposta alla condizione risolutiva il cui evento era costituito dalla eventuale sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo in riferimento alla realizzazione di una strada che avrebbe dovuto consentire l'accesso al fondo sul lato nord.

Daniele Minussi (da e-glossa.it del 13.7.2014)

lunedì 14 luglio 2014

Le proposte Anai per una giustizia più efficiente

Proposte integrative delle linee guida
del progetto governativo di riforma del sistema giudiziario

Una delegazione dell'Associazione nazionale avvocati italiani ha incontrato il PD, consegnando un documento con le proposte integrative per la modifica delle linee guida della riforma del sistema giudiziario. Per quanto riguarda il Processo Telematico, Anai propone innanzitutto di dare maggiore chiarezza agli interventi con una sintesi delle best practices, uniformando i protocolli dei Tribunali e dedicando una apposita sezione sul sito dello stesso ministero. Affinché si realizzi la massima uniformità, Anai chiede di fornire un redattore di atti gratuito e certificato, sull'esempio della Regione Toscana, che non obblighi gli utenti a rivolgersi a quelli a pagamento. Sulla Giustizia Civile e Amministrativa Anai chiede innanzitutto di abolire l'obbligatorietà della mediaconciliazione, dando impulso a quella assistita e di garantire l'accesso alla giustizia a costi ragionevoli senza aumentare i costi del contributo unificato. Proposta inoltre l'eliminazione di sistemi filtro specie in Appello e Cassazione e la re-introduzione in numerosi casi della collegialità in primo grado anche al fine di diminuire gli appelli. Viene chiesto poi di ridurre il numero dei riti e per quanto riguarda il rito del lavoro di abolire l'obbligo di lettura del dispositivo a fine udienza che rende inutile l'udienza fissata per la discussione finale della causa. Le notifiche dalla Cassazione e dalla Corte dei Conti dovrebbero essere via Pec. Anai propone quindi di non introdurre il "principio di delega sulla sinteticità" che non è richiesto dal PCT come immotivatamente affermato dal documento ministeriale del 3 luglio 2014. Avanzata anche la richiesta di abolire la concentrazione del Tribunale delle imprese perché con le nuove competenze è in arrivo una concentrazione di potere seconda, forse, solo a quella del Tar Lazio. Il Tribunale per la famiglia e per i diritti alle persone dovrebbe portare poi all'abrogazione del Tribunale dei Minorenni e alla realizzazione invece di apposite Sezioni Specializzate all'interno dei Tribunali circondariali con competenze in tema di adozioni, di minori stranieri, etc. Servirebbero inoltre 3000 giudici in più e le Cancellerie dovrebbero rispettare gli orari come da decisione del Consiglio di Stato. Nel documento si sottolinea poi che non sembra utile abolire le sezioni distaccate dei Tar, mentre in merito alla ventilata proposta di accorpamento, si invita a mantenere l'originaria funzione di giudice interno all'Amministrazione. Anai chiede infine l'unificazione delle giurisdizioni inerenti ai rapporti di lavoro e alla relativa previdenza sociale. "Anai ha fornito il suo contributo, adesso sarebbe un segno importante da parte dell'esecutivo, trarre spunto seriamente dai suggerimenti proposti dall'Avvocatura - ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - ci riserviamo comunque di inviare un ulteriore documento contenente proposte per la risoluzione di altri aspetti problematici relativi alla Giustizia".


(Da Mondoprofessionisti del 14.7.2014)

sabato 12 luglio 2014

IL PCT SPIEGATO DAL PRESIDENTE FIUMANO'


Oltre cento gli avvocati che stamane hanno partecipato all'incontro formativo, organizzato dalla nostra Associazione, sull'attualissimo tema: "Il processo civile telematico: dalla teoria alla pratica", svoltosi nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture messa a disposizione dal Comune di Giarre.
Con la brillante oratoria che lo contraddistingue, il presidente dell'AGA Giuseppe Fiumanò, con l'ausilio di immagini ed il prezioso supporto tecnico di Leonardo Sorbello della Service One di Giarre, ha illustrato tutti gli adempimenti necessari per procedere alla realizzazione di un atto ed al consequenziale invio tramite gli appositi programmi, soffermandosi sia sugli hadware che sui software necessari e rispondendo alle numerose domande rivolte da una platea mai come oggi interessata, attenta e... preoccupata!
Senza tema di smentita può affermarsi che chi ha partecipato all'incontro abbia potuto acquisire qualche competenza in più riguardo al PCT.

venerdì 11 luglio 2014

Passi avanti per evitare soppressione TAR Catania

Bianco: «Fiducia nel lavoro della commissione
per evitare la soppressione del Tar»

«Ho grande fiducia sul lavoro della Commissione Affari Costituzionali e nel clima che ho trovato: tutti hanno ascoltato con grande attenzione dopo aver letto con interesse il dossier che ho fatto avere loro».

Così il sindaco Enzo Bianco ha commentato l'esito della sua audizione davanti alla Commissione sulla vicenda del Tar di Catania, soppresso dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto legge che prevede l'eliminazione di tutte le sedi distaccate dei Tribunali amministrativi regionali.

Oltre a Bianco sono stati sentiti dalla Commissione, presieduta da Francesco Paolo Sisto, alla presenza del sottosegretario alla P. a. Angelo Rughetti, anche i sindaci di Lecce Paolo Perrone e di Salerno Vincenzo De Luca, dove la situazione dei Tar ha similitudini con Catania.

Ai lavori erano presenti anche alcuni deputati catanesi tra cui Andrea Vecchio, Angelo Attaguile e un parlamentare del M5S «Le possibilità di cui si parla - ha spiegato Bianco - sono tre: recuperare le sedi distaccate più grandi a livello nazionale, salvare quelle più grandi della sede nel rispettivo capoluogo di Regione, non abolire i Tar delle città sede di Corti d'Appello. Catania rientra addirittura in tutti e tre questi casi, quindi, se passerà, come tutti ci auguriamo, una deroga, la sezione del Tar di Catania sarà salva».

«Nel corso dell'audizione - ha detto Bianco - ho avuto modo di esporre tutto il documento, spiegando come il Tar di Catania sia, dal punto di vista dei carichi di lavoro, il terzo d'Italia, dopo quelli di Roma e di Napoli, e il secondo per carichi pendenti dopo quello di Roma. Serve cinque province siciliane su nove, più di metà della Sicilia, in un territorio dove ricadono tre Corti d'Appello. Ho dato conto delle firme dei parlamentari di tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, raccolte a supporto del nostro documento indirizzato a Napolitano, Renzi, ai ministri competenti e ai gruppi parlamentari, e di tutte le forze produttive e sindacali impegnate in questa battaglia, a cominciare dai sindaci delle città capoluogo della Sicilia orientale».

«Ho spiegato - ha aggiunto - che se si chiudesse il Tar di Catania, la Pubblica amministrazione non realizzerebbe alcun risparmio, perché tutti i dipendenti continuerebbero a ricevere lo stipendio, bisognerebbe pagare loro il trasferimento, e pagare anche una nuova sede a Palermo. Ho ribadito che Catania, settima città metropolitana d'Italia con una popolazione di circa un milione di persone non può continuare a pagare il fatto di essere la più grande città italiana non capoluogo di Regione. Così come un territorio come la Sicilia Orientale, il più attivo e vitale della Sicilia, non può essere penalizzato: i cittadini, gli enti, le aziende dovrebbero andare in una sede che dista mediamente dai 200 ai 350 km per difendere i propri diritti con un aggravio di spese troppo pesante".

Oltre al documento illustrato durante i lavori, Bianco ha consegnato alla Commissione anche un'analisi del prof. Giuseppe Di Vita commissionata dall'Ordine degli Avvocati all'Università degli Studi di Catania, dal quale emerge come non ci sia "alcun aumento di efficienza economica che possa suffragare la soppressione delle sezioni staccate dei Tar, istituite per fare fronte alla maggiore domanda di giustizia proveniente dalle regioni con un elevato numero di abitanti e per evitare il verificarsi di diseconomie esterne legate ad una eccessiva dimensione degliorgani di giustizia amministrativa ubicati nei capoluoghi di regione».


(Da La Sicilia del 10.7.2014)

DOMANI CONVEGNO AGA SUL PCT

www.agagiarre.it
Associazione Giarrese Avvocati
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2014
Sabato 12 Luglio 2014, ore 9–12
Sala “Romeo” Palazzo delle Culture
 Piazza Macherione - Giarre
Incontro sul tema:
“Il processo civile telematico: dalla teoria alla pratica”
Relatore:
Avv. Giuseppe Fiumanò 
Presidente A.G.A.
La partecipazione all’evento, in corso di accreditamento
da parte dell’Ordine Avvocati di Catania, dà diritto a n. 3 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita per i soci dell’AGA.
Ai non iscritti è richiesto un contributo-spese di € 5,00.

giovedì 10 luglio 2014

... IN COMPENSO OGGI E' CHIUSO!

Non abbiamo fatto in tempo a pubblicare la notizia della confermata permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre, che diversi colleghi ci segnalano l'inopinata chiusura odierna della sede di via Veneto!
Se da un paio di giorni v'è un avviso che indica il differimento delle odierne udienze per non meglio specificati motivi di organizzazione che comunque si può giustificare, quel che sconcerta è l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti di avvocati, consulenti tecnici e cittadini che si vedono privati di un servizio essenziale senza essere debitamente informati per tempo, ad esempio tramite organi di stampa ed affissioni: si pensi a chi viene da fuori, che trova la porta letteralmente chiusa dopo essersi sobbarcato chilometri sotto questo caldo, magari con atti che scadono come deposito o iscrizione a ruolo... 
Qualsiasi sia il motivo, sicuramente importante, che ha portato a questa impopolare decisione, riteniamo che, ad esempio, destinare un'unità dei vigili urbani al ricevimento -ancorchè inutile- dei malcapitati recatisi oggi dal GdP sarebbe stato, quantomeno, educato...

IL GIUDICE DI PACE NON SPARISCE

Ce l'abbiamo fatta. L'ufficio del Giudice di pace di Giarre resta in vita. Dal Ministero, tramite la presidenza del Tribunale di Catania, è arrivata la comunicazione al giudice coordinatore del Giudice di pace di Giarre e al sindaco Roberto Bonaccorsi, primo cittadino del comune capofila.
Confermato il personale assegnato dai Comuni: due unità da Giarre, una da Mascali, una da Fiumefreddo e una da Riposto. La circolare dà anche disposizioni sulla formazione del personale: i lavoratori dovranno presentarsi, entro il 15 luglio, all'ufficio del Giudice di pace di Catania per cominciaree il tirocinio che durerà almeno 60 giorni per ogni partecipante. Gli altri uffici del Giudice di pace mantenuti in provincia di Catania sono quelli di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Paternò e Randazzo. L'unico che non è stato mantenuto è quello di Mascalucia.

Il sindaco Roberto Bonaccorsi esprime soddisfazione per il lavoro sinergico dei sindaci del circondario «che hanno ritenuto imprescindibile mantenere questo presidio di giustizia.

La precedente Amministrazione aveva avviato il lavoro che è stato completato dall'attuale Giunta con risultati che non erano scontati, tant'è che qualche ufficio è saltato».

Soddisfatto anche il presidente dell'Associazione giarrese avvocati, Giuseppe Fiumanò, per gli sforzi profusi da tutti che sono andati a buon fine: «Una volta trasferiti nella sede dell'ex sezione staccata dal tribunale - ci dice - come promesso dal sindaco, contiamo di ottenere una stanza ove potere riprendere la normale vita dell'associazione».

Tirano un sospiro di sollievo anche i lavoratori: il funzionario giudiziario Gianni Zagaglia esprime grande soddisfazione e ricorda che la gestione ministeriale al massimo potrà durare sino ad ottobre, poi tutto sarà gestito dai comuni.


Maria Gabriella Leonardi (da La Sicilia del 9.7.2014)

mercoledì 9 luglio 2014

DL semplificazione: Avvocatura in audizione alla Camera

Un testo unico sulle norme sul PCT
per evitare pregiudizi al diritto di difesa.
Avviare una riflessione approfondita
sulle sezioni staccate TAR

Sul ddl di conversione del decreto di riforma della pubblica amministrazione, lunedì in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sono stati ascoltati i rappresentanti del mondo forense. Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il segretario Paolo Maldari  ha confermato la completa disponibilità al confronto per mettere a regime il nuovo processo civile telematico (Pct), chiedendo, però, che si intervenga per risolvere le criticità che stanno emergendo sul territorio. Allo stesso tempo ha sottolineato, però, la netta opposizione all’aumento del contributo unificato: «È bene chiarire – ha precisato il segretario Oua - che il ministero non ha scelto la strada del meccanismo premiale per favorire il ricorso al nuovo sistema. Infatti, la sbandierata giustificazione della riduzione delle copie e, quindi, delle entrate, non sono non è reale ma è la leva che consente di far lievitare ancora una volta, appunto, il contributo unificato. Anzi, con il Pct dovrebbero venire meno anche altri balzelli come, per esempio, la cosiddetta marca da 27 euro, cioè la vecchia anticipazione forfettaria che è anacronistica e che non ha più ragione di esistere. È bene ricordare che in pochi anni i costi complessivi per accedere alla macchina giudiziaria sono lievitati di oltre il 140%».   L’Oua, quindi, ha messo in evidenza le differenze tecnologiche che continuano a persistere tra le diverse realtà del Paese. «La diffusione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari è a macchia di leopardo – spiegato Maldari - vi sono sedi in cui la realizzazione del PCT è in stato avanzato (Sulmona per citare un esempio virtuoso di un tribunale non in una grande città) e altre in cui l'informatizzazione è agli albori e che necessitano di interventi strutturali. Altrimenti – ha aggiunto - si andrà incontro a un periodo di grande confusione, con disagi per i cittadini, per l'avvocatura e i magistrati e, più in generale, per il buon funzionamento del sistema, con il rischio di eccezioni, decadenze e vizi procedurali che, invece, di produrre snellimenti porteranno a ulteriori complicazioni e rallentamenti processuali. In questo contesto è inaccettabile anche la riduzione dell’orario di apertura delle cancellerie. Il prossimo 15 luglio, comunque, è già previsto un incontro in via Arenula». Quindi, il segretario Oua ha contestato la prevista chiusura delle sezioni distaccate dei Tar. «Una decisione sbagliata che irrazionalmente elimina degli uffici di grandi capoluoghi di provincia, che gestiscono grandi fette del contenzioso, con un grande livello di efficienza». Audito anche il Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf ha suggerito alcune proposte emendative volte a razionalizzare la normativa relativa al Processo civile telematico-che ha visto stratificarsi negli ultimi tempi numerose disposizioni provenienti da fonti diverse. In particolare, ha avanzato la necessità di un varare un Testo Unico sul Pct per il riordino e il coordinamento con le norme del codice di procedura civile; ha evidenziato la opportunità di prevedere “misure di sicurezza”, come la rimessione in termini, per le parti in caso di decadenza del deposito telematico degli atti processuali causata da disfunzioni del sistema informativo e/o di cancelleria; ha inoltre chiesto di chiarire esplicitamente che la nuova norma che dispone la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancellerie non abbia nulla a che fare con il decorso del termine breve per la sua impugnativa (in senso contrario- e forzando le disposizioni del codice di procedura- si è espresso il ministero della Giustizia con una circolare sul Pct). In merito al tema della Giustizia amministrativa, il Cnf ha evidenziato che il progetto di soppressione delle sedi staccate di Tar richiederebbe uno studio approfondite e altro luogo di riflessione e che, per come è strutturata, rischia di creare un caos senza certezze per i cittadini (un vulnus sui ricorsi nella norma transitoria è stato segnalato anche nel dossier del Servizio Studi di Montecitorio).


(Da Mondoprofessionisti dell’8.7.2014)

lunedì 7 luglio 2014

Giustizia: tutti i punti della riforma civile

Cinque linee di azione per la riforma  della giustizia civile in Italia: gli interventi del governo, illustrati dopo il cdm dello scorso 30 giugno, sono ora online sul sito del ministero della giustizia. Riduzione dei tempi - per ridurre i tempi delle cause, il governo punta in primo luogo alla cosiddetta negoziazione assistita,cioè la conciliazione con l'assistenza degli avvocati. una procedura gestita dagli avvocati delle parti per arrivare a un accordo prima che si giunga davanti al giudice; l'accordo costituisce un titolo esecutivo in forza del quale è possibile aggredire i beni del debitore che rifiuti di pagare. "tale modello di procedura consentirà di ridurre il flusso delle cause in entrata  dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno". in tema di separazione e divorzi si prevede che i coniugi senza figli minori e non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave nonché senza figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano d'accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, possono separarsi o divorziare davanti all'ufficiale dello stato civile. Questa misura dovrebbe ridurre il flusso dei procedimenti di circa 80.000 l'anno. Altra novità: chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo. Verrà introdotta la regola per cui "chi perde paga". vanno, infatti, limitati in modo più efficace i casi di compensazione. si ridurranno così "le liti con finalità meramente strumentali e dilatorie". Sempre per ridurre i tempi: l'avvocato potrà sentire i testimoni fuori dal processo e depositare al giudice le loro dichiarazioni. il giudice potrà, se lo riterrà necessario, convocare le persone sentite dall'avvocato; anche il giudice potrà sentire i testimoni a distanza per mezzo di videoconferenza, senza costringere i testi a recarsi fisicamente negli uffici. Si introducono inoltre forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione, consentendo al giudice di adattare le regole del processo alla semplicità della lite. Così si ridurranno i tempi del processo civile di circa 6-9 mesi. Altro principio che verrà applicato quello secondo cui chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più. Questo perché il debitore che costringe il creditore a rivolgersi al giudice per il recupero di quanto dovuto non può lucrare sulla lentezza delle procedure. Dunque  verrà previsto un elevato tasso legale di interessi per il ritardato pagamento, in misura almeno pari a quelli di mercato. Riduzione dell'arretrato: a questo fine sono previste decisioni brevi delle cause pendenti per mezzo di arbitri, se c'è accordo fra le parti. questo intervento "assicurerà il dimezzamento dell'arretrato perché consentirà al giudice di decidere velocemente le cause residue pendenti innanzi a lui".  Processo esecutivo. il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore. Si introducono quindi misure che favoriscono in particolare la ricerca dei beni di più elevato valore e che più facilmente possono essere occultati, vale a dire i crediti (come titoli di stato, conto corrente bancario, azioni, retribuzioni). viene poi conferito all'ufficiale giudiziario il potere di accedere online alle banche dati pubbliche che contengono le informazioni patrimoniali che il creditore può utilizzare per i suoi pignoramenti. Previste inoltre l'automatizzazione dei registri informatici di cancelleria sui processo di esecuzione e la trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili. Semplificazione del processo civile: qui si punta, fra l'altro, al rafforzamento del principio di immediata, provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e secondo grado: sarà consentito il recupero immediato dei beni e dei crediti richiesti in giudizio.  informatizzazione integrale del processo civile: interventi organici sulle tradizionali regole del processo per adeguarle alla nuova realtà del processo civile telematico, verso la costituzione di un vero e proprio codice del processo civile telematico.

(Da Mondoprofessionisti del 4.7.2014)