martedì 29 luglio 2014

Espropriazione d’immobile in comunione legale dei beni

Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie di espropriazione forzata previste dal Titolo II del Codice di Procedura Civile (artt. 483 e ss. c.p.c.).
Affinchè l'atto di pignoramento sia opponibile ai terzi in buona fede, occorre che l'atto stesso sia trascritto entro 30 giorni dalla notifica.

Qualora l'immobile che si intende pignorare sia un bene personale ex art. 179 civile cicile o il debitore non sia coniugato, ovvero il debitore seppur coniugato sia in regime convenzionale di separazione dei beni, nulla quaestio.

Ma se il bene da pignorare cade in comunione legale dei beni e si è creditori personali del singolo coniuge, come agire affinchè il pignoramento non risulti viziato?

Sulla questione vi è stato un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La comunione legale è ben diversa dalla comunione disciplinata ex artt. 1100 e ss. c.c.: ed infatti, il proprietario di un bene ricadente in comunione è comproprietario del bene stesso pro quota.

A contrario, i coniugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale per intero (cfr, ex plurimis Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Questa è stata la base di partenza della pronuncia della Corte di Cassazione n. 6575/2013 che, ad oggi, sembra aver sopito la querelle.

Ed infatti, da questa sostanziale differenza discende la diversa procedura da seguire per effettuare correttamente un pignoramento immobiliare.

In particolare, la Corte, sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi,  di un bene (o più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".

Preliminarmente, occorrerà accertarsi dell'effettivo regime patrimoniale dei coniugi: ciò emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio del debitore.

In secondo luogo, l'atto di pignoramento dovrà essere notificato al debitore e trascritto nei suoi confronti per l'intero (quota 1/1); in più, anche l'altro coniuge non debitore dovrà ricevere l'avviso ex art. 599 c.p.c..

Quanto sopra, non perché al coniuge non debitore possa ascriversi un diritto ad agire in opposizione all'esecuzione, ma poiché questi potrebbe intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale, affinchè, all'esito della vendita, la metà del ricavato non potrà essere oggetto di distribuzione ai creditori.

Ed ancora, al coniuge non debitore dovranno essere applicati gli artt. 498 e 567 c.p.c., ossia anche rispetto a quest'altro coniuge vi sarà la necessità di effettuare l'avviso ai suoi creditori iscritti personali, nonché di allegare la documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa.

Giova, altresì, ricordare che il coniuge non debitore e non esecutato ha diritto a partecipare all'acquisto dell'immobile pignorato, ex art. 604 c.p.c..

In sintesi, il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma l'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi - in sede di distribuzione - del ricavato, pur nei limiti della quota spettante all'obbligato. Ciò in quanto - ricorda la Cassazione -  "ammettere un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima".

Da ciò discende la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene. Tale scioglimento si perfezionerà a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento, con diritto del coniuge non debitore -in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione- ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della medesima procedura.

Dunque, la procedura di espropriazione forzata di un immobile che ricada nella comunione legale dei beni, qualora il creditore sia personale del singolo coniuge, dovrà osservare questi passaggi.

Altrimenti, risulterà viziata e il Giudice dell'Esecuzione dovrà dichiarare l'improcedibilità.


Stefania A. Pedà (da studiocataldi.it)