venerdì 23 dicembre 2011

BUON NATALE E FELICE 2012!



Nell’approssimarsi del Santo Natale e del nuovo anno 2012, auguriamo a tutti di vivere in pace, salute e serenità, nella speranza che, lasciato alle spalle un anno difficile per tutti, in particolare per noi avvocati, si possa continuare a guardare avanti con ottimismo, orgoglio e dignità.


A VOI TUTTI E AI VOSTRI FAMILIARI

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!


AGA News riprenderà le pubblicazioni dopo il periodo festivo.

IL 12 GENNAIO UN FIUMANO'... ELETTRONICO!

Come avrete letto dai nostri precedenti avvisi, il nostro Presidente Pippo Fiumanò a Gennaio sarà candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania.
A lui, che in varie sedi istituzionali ha degnamente rappresentato il Foro di Giarre, il nostro voto ed il nostro incondizionato sostegno:

IL 12, 13 o 14 GENNAIO 
TUTTI A CATANIA PER VOTARE
GIUSEPPE FIUMANO'.

Tra l'altro, avremo modo di sperimentare la nuova modalità elettronica di voto, utile a snellire le operazioni elettorali.

VOTA E FAI VOTARE 
GIUSEPPE FIUMANO' 
PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE!

giovedì 22 dicembre 2011

ELEZIONI ORDINE COL VOTO ELETTRONICO

Riceviamo dall'Ordine di Catania e pubblichiamo:

Carissimi Colleghi, 
il Consiglio, in considerazione del numero di iscritti al nostro Ordine, ha deliberato di procedere con il sistema elettronico alla votazione prevista per il prossimo mese di gennaio.
Al fine di evitare l'insorgere di problematiche, Vi invitiamo a visionare la prova dimostrativa della procedura, visitando la Sezione Avvisi del sito dell'Ordine 
Cogliamo l'occasione per formulare a tutti Voi, a nome nostro e del Consiglio tutto, i migliori auguri per le prossime festività natalizie.


   Avv. Diego Geraci                                     Avv. Maurizio Magnano di San Lio
        Consigliere Segretario                                            Presidente dell'Ordine

Licenziamento per giustificato motivo

Massima
Le ragioni concernenti l’attività produttiva possono derivare oltre che da esigenze di mercato, anche da organizzazioni o ristrutturazioni, quali che siano le finalità, ivi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti (Cass. Lav. n. 24216 del 21.11.2011).

1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che il motivo oggettivo del licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa.
Ciò, ribadito da giurisprudenza sul tema atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della carta costituzionale, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.

2. Conclusioni
Con la decisione in commento la Corte precisa che le ragioni, inerenti all'attività produttiva, possono dunque derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti.
Le ragioni indicate devono
essere, nella loro oggettività,  tali da determinare il venire meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro.
Nella sentenza si legge testualmente che “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta”.

Manuela Rinaldi (da diritto.it del 21.12.2011)

IL 12 GENNAIO VOTEREMO FIUMANO' ALL'ORDINE

Ricordiamo ai Colleghi che il Presidente dell'AGA Giuseppe Fiumanò ha deciso di riproporre la propria candidatura in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania, che si terranno a partire dal 12 Gennaio prossimo, come già pubblicato su AGA News lo scorso 16 Dicembre:
si voterà nei giorni 12 e 13 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 17 ed il giorno 14 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 12 nella biblioteca dell’Ordine Avvocati di Catania.
L’eventuale ballottaggio avrà luogo nei giorni 19 e 20 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 17 e il giorno 21 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 12, nell’aula sopra indicata.
Può apparire superfluo ma riteniamo opportuno ribadire l'importanza, per il foro giarrese, di un proprio, valido rappresentante in sede istituzionale: invitiamo quindi tutti a sostenere la candidatura di Pippo Fiumanò, da sempre chiaro e serio punto di riferimento per il foro locale e per l'Ordine stesso.

mercoledì 21 dicembre 2011

Mediazione, Tar Lazio non sospende regolamento

Fallisce il tentativo di sospendere l'efficacia del regolamento attuativo delle disposizioni in materia di mediazione civile.
Il Tar Lazio, infatti, con l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911 e l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4909, ha rigettato la sospensione dell'efficacia del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e del successivo D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Secondo i giudici romani  non sussisteva un danno grave e irreparabile ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.
I ricorsi erano stati presentati dall'Unione Nazionale delle Camere Civili contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

(Da Altalex del 21.12.2011)

“Terrone” al nordista è sempre ingiuria

E' comunque offensivo dire 'terrone' anche a chi non ha origini meridionali: è "odiosamente razzista". A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42933/2011.
Il caso. Un uomo piemontese, durante una lite con il vicino di casa, a Novara, pur sapendo che questi non avesse origini meridionali, gli aveva detto "lei per me può andare solo a fà nculo, terrone di merda". L'imputato, dotato anche di laurea, pretendeva l'assoluzione dicendo che ormai la società è abituata alle "espressioni poco corrette". Non solo. L'uomo si è anche difeso sostenendo che tutto sommato il vicino non aveva nemmeno motivo di offendersi, non essendo meridionale. Di diverso avviso i giudici di legittimità.
Il giudizio di legittimità. Infatti, la Suprema Corte spiega come "con la medesima tecnica dell'assimilazione denigratoria il vicino è stato paragonato, non solo a un rifiuto organico, ma anche a un individuo che, per la sua origine, è evidentemente ritenuto obiettivamente inferiore".  Ha poi proseguito la Cassazione: "è pur vero che la recente giurisprudenza ha mostrato alcune aperture verso un linguaggio più diretto e disinvolto, ma è altrettanto vero che talune espressioni hanno un carattere obiettivamente insultante. Certamente sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si 'disumanizza' la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi". Ne deriva che "paragonare un uomo a un escremento (‘terrone di merda’) è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa". Né la circostanza che l'imputato abbia un "livello culturale superiore" può essere "invocata per attenuare la valenza negativa della sua condotta": anzi,  proprio il suo background - conclude la Cassazione - lo rende "pienamente consapevole della valenza fortemente negativa delle espressioni adoperate".

(Da avvocati.it del 13.12.2011)

martedì 20 dicembre 2011

Decreto Legge Severino, lo schema sulla Giustizia

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina della mediazione)

    Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a)        all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b)        all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,».


Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda». 


Art. 15.
(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».


Art. 16.
(Proroga dei magistrati onorari)

1.  Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2.  I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.


Art. 17.
(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco».


Art. 18.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Da facebook.com – associazione nazionale forense)

lunedì 19 dicembre 2011

DOMANI AUGURI IN TRIBUNALE

Domani, Martedì 20 Dicembre, alle ore 11,30 circa, tra una fetta di panettone ed un sorso di spumante, si svolgerà la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi nel Tribunale di Giarre. 
I colleghi sono invitati a partecipare.

Avvocato bloccato da incidente, negato lucro cessante

Cass. Civ. Sez. III, Sent. 14,11,2011 n. 23761

Se a causa di un incidente stradale l'avvocato rimane bloccato per un mese non ha diritto al risarcimento per i potenziali mancati guadagni. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2011, n. 23761.
Il caso vedeva un avvocato impossibilitato ad esercitare la propria attività professionale, per oltre 30 giorni, a causa di un sinistro stradale. La sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, però, veniva respinta dai giudici del merito in quanto il riconoscimento di quel danno non poteva discendere automaticamente dall'accertata esistenza di un'invalidità temporanea. In particolare, secondo i giudici di secondo grado si doveva escludere un'apprezzabile contrazione della possibilità di lavoro e di guadagno, poiché per i liberi professionisti l'invalidità temporanea può comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni.
Principio confermato anche dal giudice nomofilattico, secondo il quale, nel caso di specie, dall’accertata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell’attività giurisdizionale all’esito del “periodo feriale”, non poteva “automaticamente” discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l’attore allegato le circostanze di fatto “idonee ad autorizzare l’ammissione delle ragionevoli presunzioni” idonee al riconoscimento della voce di danno in questione.
Come confermato dall'orientamento dominante in giurisprudenza di legittimitò, tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.
Riproponendo le parole della Suprema Corte "In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte".
Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, potendo essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

(Da Altalex del 18.11.2011. Nota di Simone Marani)

domenica 18 dicembre 2011

Tentativo di conciliazione: Corecom e non solo

Risarcimento garantito a un'azienda che per 4 mesi
ha scontato malfunzionamenti sulla propria linea telefonica:
abilitata a dirimere la controversia anche la Camera di Commercio

Il tentativo di conciliazione non vale solo presso il Corecom, ma anche nelle Camere di Commercio e presso tutti gli enti di conciliazione ex art 141 Codice del Consumo. Con la sentenza 1084/2011 il Tribunale di Grosseto si è trovato di fronte a una particolare fattispecie dovendo individuare gli organismi di conciliazione abilitati a dirimere le liti tra utenti e società telefoniche.
Nel caso in esame, Fastweb ha ritenuto che il tentativo di conciliazione andasse espletato esclusivamente dinanzi al Corecom toscano, mentre era da escludersi che gli utenti potessero rivolgere le loro istanze alle Camere di Commercio ed altri organismi come quelli concordati tra associazioni dei consumatori e società telefoniche. Il Tribunale di Grosseto ha respinto tale tesi rilevando come, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento emanato dall’Agcom, in alternativa al Corecom il tentativo di conciliazione può essere validamente esperito dinanzi agli organismi paritetici creati dalle associazioni di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione riconosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali appunto le Camere di Commercio.
Il Giudice, quindi, ha dichiarato valido il tentativo svolto dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, tentativo fallito per la mancata comparizione di Fastweb.
Per dovere di cronaca, la sentenza ha poi riconosciuto un risarcimento di 5000 euro a favore di un’azienda che tra maggio e agosto del 2008 ha riscontrato malfunzionamenti costanti sulla propria linea con 35 giorni di inutilizzabilità del servizio telefonico. Per il Tribunale l’ammontare del risarcimento va determinato sia pure equitativamente anche sulla base dei minori incassi, se accertati, risultanti dalla contabilità dell’azienda rispetto agli anni pregressi. Non solo quindi i privati cittadini ma anche le aziende, utenti di servizi di telecomunicazioni, possono ottenere equi risarcimenti del danno a fronti di disservizi reiterati delle compagnie telefoniche.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 13.12.2011)

La causa non c’è, ma si paga lo stesso

Che cosa succede se chi subentra ai ricorrenti rinuncia al processo?

Con ricorso possessorio una coppia di condomini si rivolge al Tribunale di Milano chiedendo la rimozione forzata delle fioriere e dell'inferriata poste sul ballatoio da un vicino. Il giudice stabilisce la cessazione della materia del contendere per le fioriere, grazie all'accordo raggiunto dalle parti, ma richiede l'immediata eliminazione dell'inferriata.
Il processo prosegue in appello dove la Corte si trova di fronte a una situazione del tutto mutata: i ricorrenti, infatti, hanno nel frattempo ceduto il loro immobile a una nuova proprietaria che, intervenendo nel giudizio, manifesta la propria volontà "di non coltivare la domanda". In altre parole, l'inferriata può rimanere lì dov'è. Sul convenuto continua però a gravare la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che così ricorre per Cassazione. A questo punto i ricorrenti iniziali, ormai ex proprietari, resistono con controricorso.
La Corte cassa la sentenza impugnata, invitando la Corte d'appello ad adeguarsi al seguente principio di diritto: "ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cose di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima". In sintesi per la liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle cause possessorie, la causa non è di valore indeterminabile, quindi la tariffa è più bassa.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 9.12.2011)

sabato 17 dicembre 2011

FIUMANO' CANDIDATO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

E' ormai ufficiale: dopo l'ottimo risultato ottenuto alle elezioni dello scorso biennio, il presidente dell'AGA Giuseppe Fiumanò ha deciso di riproporre la propria candidatura in oocasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania, che si terranno a partire dal 12 Gennaio prossimo, secondo le modalità indicate nella comunicazione pubbicata ieri su AGA News.
Può apparire superfluo ma riteniamo opportuno ribadire l'importanza, per il foro giarrese, di un proprio, valido rappresentante in sede istituzionale: invitiamo quindi tutti a sostenere la candidatura di Pippo Fiumanò, da sempre chiaro e nitido punto di riferimento per il foro locale e per l'Ordine stesso.

MARTEDI' 20 AUGURI IN TRIBUNALE

Martedì 20 Dicembre, alle ore 11,30 circa, si svolgerà la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi in Tribunale. 
I colleghi sono invitati a partecipare.

UDIENZE DEL 19 SPOSTATE

Informiamo i Colleghi che l'udienza civile della Dott.ssa Celesti, prevista per Lunedì 19 Dicembre 2011, è stata rinviata d'Ufficio a Lunedì 30 Gennaio 2012.
L'udienza del G.O.T. De Farfalla, prevista pure per Lunedì 19, è stata rinviata a Venerdì 23 Dicembre 2011.

Attenzione allo sciopero del 19...

Informiamo i Colleghi che, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, Lunedì 19 Dicembre nelle Cancellerie potrebbero avvenire disagi e disservizi.

CONSEGNATE DALL’ORDINE LE TOGHE AGLI AVVOCATI GIARRESI

Come prologo all’undicesimo ed ultimo evento formativo organizzato quest’anno dall’AGA, conclusosi un paio d’ore fa, stamattina si è svolta, al tribunale di Giarre, la cerimonia ufficiale di consegna delle toghe da parte del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania al foro locale.
Il presidente Maurizio Magnano di San Lio ed il segretario Diego Geraci, alla presenza del magistrato dirigente Maria Pia Urso e di quasi duecento avvocati, tra i quali il consigliere dell’Ordine Roberto Caruso ed il giudice di pace di Giarre Massimo Lo Giudice,  hanno consegnato due toghe al presidente dell’AGA Giuseppe Fiumanò in rappresentanza dei legali di Giarre.
Il presidente Magnano ha tenuto a sottolineare come questo simbolico gesto confermi la vicinanza dell’Ordine ai colleghi giarresi, soprattutto in questo particolare momento in cui si lotta per difendere la permanenza del tribunale a Giarre.
Dopo la cerimonia e gli applausi, il segretario Geraci ha svolto una brillante e seguitissima relazione sui rapporti tra colleghi, sottolineando comelo svolgimento della professione debba effettuarsi all’insegna di lealtà e correttezza. 

venerdì 16 dicembre 2011

ELEZIONI ORDINE DAL 12 GENNAIO

ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE FORENSE CATANIA
BIENNIO 2012-2013
L’assemblea degli iscritti negli albi professionali è convocata per giovedì 5 gennaio 2012 in prima convocazione dalle ore 8 alle ore 10 nella Biblioteca dell’Ordine  per procedere alla elezione dei 15 componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il biennio 2012 – 2013.
Qualora in detta prima convocazione non si raggiungesse il numero legale (metà degli iscritti), la seconda convocazione, valevole con l’intervento di almeno un quarto degli iscritti avrà luogo nei giorni 12 e 13 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 17 ed il giorno 14 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 12 nella stessa Biblioteca.
L’eventuale ballottaggio avrà luogo nei giorni 19 e 20 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 17 e il giorno 21 gennaio 2012 dalle ore 8 alle ore 12, nell’aula sopra indicata.
 Le candidature, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento vanno presentate in Segreteria almeno sette giorni liberi prima dell’Assemblea in prima convocazione. Per partecipare alle votazioni è necessario esibire un documento di riconoscimento.
Catania, 30/11/2011

DOMANI "RAPPORTI DI COLLEGANZA" CON GERACI

Ricordiamo che domani, Sabato 17 Dicembre, dalle ore 9 alle 12, nell'androne del Tribunale di Giarre si terrà l'undicesimo (ed ultimo) evento formativo organizzato dall'Associazione Giarrese Avvocati per il 2011.
Relatore sarà il segretario dell'Ordine, Avv. Diego Geraci, su un argomento che attribuisce ai partecipanti tre punti in deontologia: "I rapporti di colleganza". 

giovedì 15 dicembre 2011

Modifiche al “Salva Italia”, avvocati soddisfatti a metà

L’avvocatura è solo in parte soddisfatta delle modifiche apportate al testo originario del decreto. Così l’Oua ha convocato per domani, 16 dicembre, a Roma, gli Stati Generali dell’Avvocatura per assumere forti iniziative per la tutela delle libertà delle professioni, della funzione costituzionale dell’avvocato, per la difesa dei cittadini.  “La modifica dell'articolo 33 del decreto salva-Italia, che esclude la totale abolizione degli ordinamenti professionali, alla data del 13 agosto in mancanza di una modifica del regolamento della materia, è un "primo parziale accoglimento della nostra richiesta, ma non basta". Così l'Unione Camere Penali italiane commenta l'emendamento dei relatori alla norma della manovra, prendendo atto del "primo ripensamento che si è avuto" dopo l'allarme lanciato dai penalisti nei giorni scorsi.   Ma, sottolinea l'Ucpi, la modifica all'articolo 33 del decreto Monti, che per ora evita le "conseguenze draconiane di un'abrogazione degli ordinamenti professionali", è "insufficiente" e dovrebbe essere seguita da "modifiche più radicali". Perché, insistono i penalisti, in questo modo "non si pone rimedio alle più gravi carenze di una delegificazione superficiale che vuole disciplinare l'ordinamento forense con un regolamento dello Stato e non con legge". L'Unione Camere Penali, associandosi al Cnf, torna infatti a chiedere al Parlamento che alla riforma dell'avvocatura si proceda "per legge e non per regolamento, vista la sua rilevanza costituzionale". Una riforma, si ricorda, "congelata da due anni, in spregio all'importanza della funzione dell'avvocatura a cui spetta la difesa dei diritti dei cittadini". Infine, i penalisti fanno appello alle forze parlamentari, ribadendo quanto chiesto più volte, perché si proceda allo stralcio integrale della norma all'art.33'. Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, è una notizia buona per il Paese, non solo per i liberi professionisti: “Se si conferma l’approvazione dell’emendamento che modifica l’articolo 33 del decreto “salva Italia”, si corregge una norma palesemente incostituzionale. Soddisfazione sì, ma la guardia rimane alta – conclude de Tilla - anche perché sono stati in questi mesi approvate altre norme di liberalizzazione selvaggia del sistema ordinistico: delegificazione degli ordinamenti professionali, abrogazione delle tariffe minime, introduzione dei soci di capitale negli studi professionali, equiparazione tra impresa e libera professione. Tutti interventi figli delle pressioni costanti di quei poteri forti, non ancora sazi e che dal Governo Monti pretendono molto di più, cioè la liberalizzazione selvaggia a favore di interessi particolari e a scapito dei cittadini”.

(Da Mondoprofessionisti del 15.12.2011)

Ordini mezzi salvi

L'abolizione automatica degli Ordini professionali si allontana. Ad attenuare la scadenza del 13 agosto 2012 come termine ultimo  riformare gli statuti pena la decadenza tout court è stato un emendamento dei due relatori della manovra salva Italia: Pier Paolo Baretta (Pd) e Maurizio Leo (Pdl). Decadranno infatti solo quelle norme  come l’abolizione delle tariffe minime, le norme non trasparenti sulla deontologia, il mancato obbligo di polizza assicurativa, la non previsione dell'aggiornamento professionale continuo e la mancanza dell’inserimento nei regolamenti degli ordini di un equo compenso per i tirocinanti. Scompaiono dunque le forche caudine della riforma degli ordini professionali con regolamento governativo e decreto presidenziale entro il 13 agosto 2012, entro cioè un anno dall’entrata in vigore della manovra di Ferragosto. “Si tratta certamente  - ha commentato la presidente del Cup e dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone (nella foto) - di un passo avanti e di un ripensamento nei confronti della norma introdotta nella legge di stabilità 2012 che, se fosse stata confermata, avrebbe comportato la destrutturazione del sistema ordinistico.  Tuttavia – ha aggiunto la Calderone -  non si può omettere di rilevare che, anche con questa formulazione, laddove si mantiene la previsione del termine del 13 agosto 2012, si rischia la paralisi (in assenza di emanazione del regolamento di cui alla legge 183/2011) di alcuni istituti essenziali come l'apparato disciplinare che va certamente riformato ma che non può essere reso inoperante. Sui giudizi disciplinari si è spesso incentrato il dibattito e il tema è stato usato dai detrattori degli ordini per sostenere che gli organi di disciplina andassero modificati per rendere ancor più incisiva l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti. Questo obiettivo non si potrà certamente conseguire paralizzando il sistema e rendendo di fatto impunibili coloro i quali commettono delle infrazioni ai codici di disciplina. Ancora una volta, sottolineiamo l'importanza della concertazione con gli Ordini, al fine di individuare il miglior percorso per dare attuazione alle riforme attese da anni”. Non del tutto soddisfatto il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla: “Il decreto attacca senza ragione alcuna le professioni – spiega - nel decreto varato dal nuovo Governo Monti si passava addirittura a  una illegittima abrogazione automatica se entro il 13 agosto del 2012 gli ordinamenti professionali non saranno riformati. Una ghigliottina contro il diritto e la Costituzione. Inoltre -, prosegue l’avvocato De Tilla -, la norma della legge di stabilità (articolo 10) viola l’articolo 3 della Costituzione, perché un regolamento non può abrogare una legge, ma anche l’art. 117(comma 3), perché elude la competenza concorrente tra Stato e Regioni nella materia delle professioni”. Prudente anche io Cnf . “L’emendamento dei relatori – sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa - ha il pregio di evitare il rischio caos ma è insufficiente. L’emendamento dei relatori all’articolo 33 del decreto Monti – aggiunge Alpa - è un atto dovuto del legislatore per evitare le conseguenze disastrose e senza senso di una abrogazione tout court degli ordinamenti professionali, come più volte rilevato nei giorni scorsi. Un atto dovuto che però è insufficiente e non risolve le ben più gravi mancanze di una legislazione superficiale e tecnicamente sbagliata, che pretenderebbe di disciplinare l’ordinamento forense con un regolamento dello Stato e non con legge. Per il Cnf, infatti, l’aver delegificato le norme in materia di ordinamenti professionali, anche quelli che coinvolgono i diritti dei cittadini, è una palese violazione della Costituzione”.  Nel merito, il Cnf ancora una volta ribadisce che tali principi sono già contenuti nella propria proposta di riforma, condivisa dall’avvocatura, ferma da due anni in parlamento. Basterebbe approvarla con i ritocchi che si ritenessero necessari. “ Sorprende - rileva  Alpa - il ripensamento su attività certo non di rilievo costituzionale mentre sulle professioni, e sull’avvocatura a cui spetta la funzione della difesa dei diritti dei cittadini, in particolare, si interviene in spregio della correttezza costituzionale, in nome di una inesistente connessione tra crisi economica, crisi della giustizia e avvocatura”.

(Da Mondoprofessionisti del 14.12.2011)

SABATO CORSO IN DEONTOLOGIA CON GERACI

Ricordiamo che Sabato 17 Dicembre, dalle ore 9 alle 12 nell'androne del Tribunale di Giarre si terrà l'undicesimo (ed ultimo) corso organizzato dall'Associazione Giarrese Avvocati per il 2011.
Trattasi di argomento che attribuisce ai partecipanti 3 punti in deontologia: "I rapporti di colleganza". 
Ad intrattenerci, con la consueta e piacevole eloquenza, sarà il nostro segretario dell'Ordine, Avv. Diego Geraci.

mercoledì 14 dicembre 2011

L’AGA IN COMUNE A DIFESA DI TRIBUNALE E GDP

L'amministrazione comunali adotti tutti i provvedimenti necessari per il mantenimento a Giarre degli uffici giudiziari. E' il senso della mozione approvata ieri sera, all'unanimità, dal Consiglio comunale, a fronte del rischio che Giarre e il suo hinterland, ancora una volta corre: perdere altri servizi, e stavolta si tratta della sezione staccata del Tribnale e dell'ufficio del Giudice di Pace. La Legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del Decreto Legge n.138 del 13/08/2011, ha delegato, infatti, il Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con la soppressione o la riduzione delle sezioni distaccate di Tribunali e degli Uffici del Giudice di Pace. Nel mirino anche gli uffici giudiziari giarresi.
Ieri la seduta si è aperta con con l'intervento in aula dell'avv. Giuseppe Fiumanò, presidente dell'Associazione giarrese avvocati Aga. Fiumanò ha spiegato che Giarre ha tutti i requisiti per mantenere la sezione staccata del Tribunale, a partire dalla sede di corso Europa e dalla popolazione che serve. Il problema è la competizione con le città vicine, ad esempio, Acireale. L'avvocato ha spiegato che non è ancora stato deciso nulla in proposito e che è importante parlarne ora per difendere questo presidio di legalità. Per salvare ufficio Giudice di pace sarà, invece, necessario che il Comune, o un consorzio di Comuni, si facciano carico di tutte le spese, incluse quelle del personale. Fiumanò ha sottolineato anche che la questione riguarda tutti i 10 comuni del comprensorio e che quindi è importante che anche loro approvino atti analoghi alla mozione giarrese.
Sono seguiti gli interventi dei consiglieri Gaetano Cavallaro, Tania Spitaleri, Josè Sorbello, Orazio Pagano, Santo Vitale, Leo Patanè e del presidente del Consiglio comunale Raffaele Musumeci.
Il sindaco Teresa Sodano è quindi intervenuta sottolineando come i tagli che colpiscono la città, e tutta l'Italia, vanno inquadrati nella più generale crisi economica mondiale. Il sindaco ha elogiato l'attività delle associazioni ribadendo il ruolo che la politica, e segnatamente, l'amministrazione e i consiglieri hanno svolto nella difesa dell'ospedale, della Serit e ora anche del Tribunale. Il sindaco ha dichiarato che pretenderà che gli altri comuni del comprensorio si consorzino per dividere le spese per il Giudice di Pace.
A margine della seduta il consigliere provinciale Salvo Patanè, presente in aula, ha espresso la sua soddisfazione per avere contribuito ad aprire in città un confronto su questo tema, con il movimento "Liberi e cittadini" insieme all'Aga.

Maria Gabriella Leonardi (da La Sicilia del 14.12.2011)

MOZIONE PER LA PERMANENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il Consiglio comunale di Giarre, ieri sera ha votato all’unanimità dei presenti una mozione con la quale impegna l’Amministrazione comunale ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza idonei al mantenimento degli uffici giudiziari (sezione distaccata del Tribunale di Catania- Ufficio del Giudice di Pace) sulla base della apposita normativa che da mandato alla Presidenza del Consiglio di trasmettere, una volta deliberata, la mozione ai Consigli comunali costituenti il sub circondario, invitando le relative Amministrazioni comunali e Consigli comunali ad adottare analoghi provvedimenti.
La mozione oggetto della seduta consiliare di ieri sera, fa seguito al  D.L. 13 agosto 2011 n.138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148, che prevede, tra l’altro, di emanare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con delega al governo di emanare entro 12 mesi i relativi decreti legislativi. Tale disposizione legislativa – si legge nella mozione -  mette a serio rischio la permanenza della sezione distaccata del Tribunale di Catania nonché l’Ufficio del Giudice di Pace. Si sottolinea nella mozione votata all’unanimità che il sub circondario della sezione distaccata di Giarre è composto da 10 Comuni (Giarre, Calatabiano, Castiglione, Fiumefreddo, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto e S.Alfio); asservì una popolazione pari a 150 mila abitanti; presenta carichi di lavoro sia nel settore civile che nel settore penale; il territorio presenta un forte tasso di criminalità  organizzata e che pertanto ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per il mantenimento della sezione distaccata di Giarre, che è peraltro, allocata in un edificio di nuova costruzione, avente tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di edilizia giudiziaria. 

Mario Previtera (nota Uff. Stampa Comune 14.12.2011)

Oua: “Autonomia Avvocatura non c’entra con libertà d’impresa”

I provvedimenti approvati in questi mesi, in diverse manovre economiche, l’ultimo il decreto “Salva Italia”, hanno introdotto delle norme punitive nei confronti delle libere professioni in generale e, in particolare, del diritto di difesa esercitato dall’avvocato. Aspetti che hanno, oltretutto, chiari profili di incostituzionalità, come dimostrano anche diversi autorevoli pareri di giuristi italiani, tra questi quello del professor Massimo Luciani.    Nella Lettera Aperta inviata a Monti, il presidente Oua, Maurizio de Tilla, è netto: “L’attività dell’avvocato-difensore non può rientrare nelle regole della concorrenza…difende un cittadino in un processo ha, infatti, una sua specificità e peculiarità…svolge una funzione costituzionale che non può essere ricondotta alle regole del mercato”. Con i provvedimenti approvati, denuncia il presidente dell’Oua, si violano “l’art. 24 della Costituzione (che) sancisce il principio della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo e, collegato a questo, il principio della tutela dei non abbienti”. Nonché, sottolinea, “l’art. 111 (che) sancisce poi il principio della parità delle parti nel processo. Dal dettato costituzionale emerge che l’avvocatura è una componente essenziale della giurisdizione… e che il difensore può essere posto sullo stesso piano del giudice quando giudica” e, infine, ricorda che Piero Calamandrei “proclamava che l’avvocato nell’esercizio del proprio ministero deve obbedire solo alle leggi e alla propria coscienza e non curarsi di altro”.  Quindi de Tilla continua contestando la delegificazione in materia ordinistica e la prevista abrogazione nell’agosto 2012 dell’ordinamento forense, l’equiparazione tra impresa e libera professione, l’introduzione degli studi legali con soci di capitale e si chiede se è possibile che atti del genere “si possono compiere agevolmente in un sistema democratico di tutela dei diritti”. L’Avvocatura – ha aggiunto de Tilla, spiegando le ragioni che lo hanno portato a scrivere questa Lettera Aperta al Presidente Monti - accetta ogni sacrificio economico, ma non può tollerare che vengano violati i principi fissati dalla Costituzione. È assurdo aggredire il diritto di difesa e l’autonomia dell’avvocatura in nome di una presunta libertà d’impresa. Si colpiscano i veri colpevoli della crisi economica piuttosto che perdere il tempo con provvedimenti inadeguati e punitivi nei confronti dei liberi professionisti”.

(Da Mondoprofessionisti del 13.12.2011)

martedì 13 dicembre 2011

CRISAFULLI E MILAZZO, UDIENZE SPOSTATE

Informiamo i Colleghi che il Giudice di Pace di Giarre dott. Agostino Crisafulli ha rinviato l'udienza prevista per domani, mercoledì 14, al giorno successivo Giovedì 15 Dicembre; ricordiamo pure, come già annunciato da AGA News, che l'udienza del dott. Milazzo, prevista in Tribunale per giovedì, è stata posticipata a Sabato 17 Dicembre.

L'Ufficiale Giudiziario nei rapporti familiari

"Il ruolo dell'Ufficiale giudiziario nei rapporti familiari" è il tema dell'evento formativo proposto dalla scuola nazionale di procedura dell'Associazione degli Ufficiai Giudiziari in Europa, col patrocinio dell'Ordine Avvocati di Catania, che avrà luogo Venerdì 16 dicembre, dalle ore 15 alle 19, nella sala conferenze dell'Hotel Nettuno di Catania, viale Ruugero di Lauria n. 212.
Per partecipare è possibile prenotarsi entro le ore 12 di Giovedì 15 p.v., inviando apposita richiesta (disponibile presso gli Ufficiali Giudiziari) al n. di fax 0543.579921.

OGGI CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRIBUNALE

Come annunciato ieri, ricordiamo ai Colleghi che oggi, Martedì 13 Dicembre alle ore 20, su sollecitazione dell'AGA si riunirà il Consiglio Comunale di Giarre in seduta straordinaria, per discutere della paventata chiusura del Tribunale di Giarre.
All’incontro parteciperanno il Presidente dell’Ordine Avv. Maurizio Magnano di San Lio ed il Presidente AGA Avv. Giuseppe Fiumanò.

lunedì 12 dicembre 2011

Da Palermo protesta Avvocati contro abolizione Ordine

Decisa l'interruzione del gratuito patrocinio, astensioni dalle udienze,
manifestazioni di piazza e restituzione del certificato elettorale

Una serie di iniziative di protesta, dall'astensione di un giorno dalle udienze all'interruzione del gratuito patrocinio, dalla manifestazione in piazza alla restituzione dei certificati elettorali, alla dimissione provocatoria degli organi di rappresentanza forensi, per dire no al rischio di abolizione dell'ordinamento professionale, previsto dalle manovre recentemente approvate dal Governo.
Il pacchetto è stato discusso sabato, nel corso di un'affollata assemblea straordinaria e urgente di tutti gli iscritti all'albo degli Avvocati, i quali saranno chiamati nei prossimi giorni a votarlo. Le iniziative che risulteranno approvate verranno sottoposte al Consiglio nazionale forense perché le adotti come le proposte di tutta l'avvocatura.
'Da Palermo - sottolinea il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Francesco Greco - parte una protesta che vuole diventare nazionale e complessiva di tutta l'avvocatura'.
A preoccupare è soprattutto il provvedimento approvato dal governo che prevede la soppressione degli ordini professionali, qualora entro il 13 agosto non verrà approvata la riforma delle professioni, ma anche il via libera alla costituzione di società di capitali per l'esercizio della professione, che rischiano di portare ad una drastica riduzione del diritto alla difesa e al libero esercizio della professione, favorendo gli interessi economici dei grandi gruppi industriali a discapito degli interessi dei cittadini. 
'L'avvocatura non vuole essere complice di un processo di mercificazione della giustizia che ormai è in atto - dice ancora il presidente Greco -. Non ci saranno più cittadini e individui da tutelare, ma utenti del servizio giudiziario che sarà gestito dallo Stato non come funzione primaria ma come attività imprenditoriale da cui trarre profitti. Con l'abolizione dell'ordine - aggiunge - gli Avvocati diventeranno agenti di commercio, che non sono né imprenditori né professionisti: saranno mercanti di diritto. Gli Avvocati dicono basta, devono riprendersi la loro dignità e il loro ruolo che è indispensabile all'amministrazione della giustizia e che è fondamentale in una democrazia'. 
All'assemblea di sabato (cfr. AGA News del 10.12.2011) erano stati invitati tutti gli Avvocati parlamentari eletti in Sicilia (in sala era presente soltanto Nino Lo Presti): la loro assenza è stata ribadita dallo scorrere incessante delle foto che ha accompagnato gli interventi.
'Agli Avvocati parlamentari - dice ancora il presidente Greco - chiederemo la sottoscrizione di un impegno per la modifica di tali norme: diciamo no all'ingresso delle società di capitali negli studi professionali, no all'abolizione degli esami professionali e alla loro riduzione a mera formalità e chiediamo pure che i provvedimenti disciplinari restino di competenza degli ordini'. Le iniziative di protesta formulate a Palermo verranno portate al vaglio anche degli altri ordini regionali, come ha sottolineato Ignazio De Mauro, presidente degli Ordini forensi della Sicilia. 'Gli ordini non esistono per tutelare i professionisti - ha detto - ma per garantire i cittadini, che devono poter scegliere a chi affidarsi, da chi essere difesi certi della sua professionalità'.

(Da Mondoprofessionisti del 12.12.2011)

Processo telematico, plauso dell’OUA al ministro Severino

“Un plauso al ministro Severino che rilancia la diffusione in tutta Italia del processo telematico, riprendendo una delle proposte contenute nel Decalogo Oua e nel Patto per la Giustizia, sottoscritto da tutti gli operatori del settore, Oua e Anm in prima fila”. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha accolto con soddisfazione le dichiarazioni del ministro della Giustizia Severino sulla riorganizzazione della macchina giudiziaria. "Questa è la strada da seguire per cambiare subito e in modo condiviso la macchina giudiziaria, ridurre i tempi dei processi, restituire competitività alla nostra economia, senza però ledere i diritti dei cittadini", ha sottolineato il presidente Oua Maurizio De Tilla. "La Commissione di fatto conferma quanto da noi denunciato nei giorni scorsi, le norme approvate sia nella legge di stabilità (articolo 10) che nel decreto "Salva Italia" (articolo 33), sono incostituzionali. Delegificando in materia di professioni si viola l'articolo 3, di fatto consentendo l'abrogazione degli ordini professionali con un semplice regolamento. Non solo - ha continuato De Tilla - non si rispetta l'art. 117(comma 3), sulla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma anche gli artt. 24 (difesa dei cittadini) e 111 (giusto processo) che sono i cardini della giurisdizione". Alla presa di posizione della Commissione "che chiede un meccanismo transitorio per evitare il caos giuridico, noi rilanciamo e affianchiamo la richiesta di eliminazione di queste norme, altrimenti saremo costretti a ricorrere alla Consulta per la tutela non solo delle libere professioni ma anche della stessa Carta Costituzionale".

(Da Mondoprofessionisti del 12.12.2011)

DOMANI CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRIBUNALE

Facendo seguito a quanto annunciato da AGA News il 2 Dicembre scorso, su sollecitazione dell’Associazione Giarrese Avvocati, domani Martedì 13 Dicembre alle ore 20 il Consiglio Comunale di Giarre si riunirà, in seduta straordinaria, per discutere della paventata chiusura del Tribunale di Giarre.
All’incontro parteciperanno il Presidente dell’Ordine Avv. Maurizio Magnano di San Lio ed il Presidente AGA Avv. Giuseppe Fiumanò.

Azione giudiziale contro avvocato e deontologia

Cass. civ., Sez. Un., Sent. 5.12.2011, n. 25930

L'art. 22 del Codice Deontologico Forense deve essere interpretato restrittivamente, attribuendo ad una categoria di cittadini, ovvero agli avvocati, un diritto ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie non riconosciuto alla generalità dei consociati.
È, tuttavia, necessario che l'azione giudiziale promossa si riferisca a fatti attinenti all'esercizio della professione.
Ciò detto, non può ritenersi tale un'attività (nella specie consistente nella gestione di un patrimonio) per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo degli avvocati e che il professionista si trovi ad espletare anche con altre persone non in possesso del titolo di avvocati.

(Da telediritto.it del 10.12.2011)

Processo tributario, valore indiziario a dichiarazioni di terzi

Cass. civ., Sez. VI, Ord. 5.12.2011, n. 26067

Nel processo tributario possono trovare ingresso nel thema probandum anche le dichiarazioni rese da terzi le quali hanno comunque valore indiziario e non possono fondare, in via esclusiva, la decisione del giudice.

(Da telediritto.it del 10.12.2011)

domenica 11 dicembre 2011

Il 17 deontologia con Geraci: rapporti tra colleghi

Per quei (sicuramente) pochi ai quali fosse sfuggito (traduzione in romanesco: "A cecàti...!") ricordiamo che il prossimo Sabato, 17 Dicembre, dalle ore 9 alle 12 nell'androne del Tribunale di Giarre si terrà l'undicesimo (ed ultimo) corso organizzato dall'Associazione Giarrese Avvocati per il 2011.
Trattasi di argomento che attribuisce ai partecipanti 3 punti in deontologia: "I rapporti di colleganza". 
Ad intrattenerci, con la consueta e piacevole eloquenza, sarà il nostro segretario dell'Ordine, Avv. Diego Geraci.

Il 16 conferenza Lions sulla legalità a Riposto

Nell’ambito del service “I Lions per il sociale”, venerdì 16 Dicembre 2011 alle  ore 10 l'aula magna dell'istituto tecnico commerciale “E. Pantano” di Riposto ospiterà una conferenza-dibattito sul tema: "I giovani e le istituzioni: legalità, valori sociali e problematiche familiari", organizzata dal Lions Club Giarre-Riposto. 
Dopo i saluti del presidente Prof. Salvatore Panebianco, introdurrà i lavori il coordinatore del comitato legalità e segretario dell'AGA Avv. Mario Vitale e relazioneranno il Dott. Camelo Zuccaro, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Catania, il Dott. Salvatore Di Dio, responsabile Ser.t. distretto di Giarre, il Cap. Antonio Sframeli della Direzione Investigativa Antimafia di Catania e la Dott.ssa Lucia Brischetto, esperta del Tribunale di Sorveglianza di Catania.
I colleghi sono invitati a partecipare.

sabato 10 dicembre 2011

UDIENZA MILAZZO DEL 15 A SABATO 17

Informiamo i Colleghi che l'udienza del Dott. Milazzo, prevista per Giovedì 15 dicembre, è stata rinviata a Sabato 17, ore 9. 
Nello stesso giorno, com'è noto, si terrà l'ultimo incontro formativo dell'anno organizzato dall'AGA, in materia di deontologia: "I rapporti di colleganza", relatore il segretario dellì'Ordine Avv. Diego Geraci.

Avvocati palermitani in piazza contro manovra

Gli avvocati di Palermo sono pronti a scendere in piazza contro la manovra Monti che prevede la soppressione degli Ordini professionali se entro agosto non verrà approvata la riforma delle professioni.
Per domani (oggi, NdAGANews) il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha convocato un’assemblea generale urgente di tutti gli iscritti.  Saranno presenti i vertici nazionali dell’avvocatura italiana e il presidente degli Ordini forensi della Sicilia, Ignazio De Mauro.
Sono stati invitati a intervenire il presidente del Senato, Renato Schifani, e tutti i parlamentari siciliani. 
“La disposizione, se sarà confermata, risulta tanto illogica quanto giuridicamente aberrante -sostiene il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Francesco Greco- prevedere l’abrogazione degli ordinamenti professionali qualora il legislatore, ovvero colui il quale dovrebbe approvare le riforma, non ne avrà approvato le modifiche, risulta davvero surreale. La verità è che sono venuti fuori gli intenti, fino ad oggi velati dei poteri forti di aggressione alle professioni per requisirne ed espropriarne gli ambiti di attività”. 
Ai legali non piacciono nemmeno le riforme contenute nella legge di stabilità 2012, dall’abolizione delle tariffe minime al via libera alla costituzione di società di capitali per l’esercizio della professione, che “rischiano di portare ad una drastica riduzione del diritto alla difesa e al libero esercizio della professione, favorendo gli interessi economici dei grandi gruppi industriali a discapito degli interessi dei cittadini”.

(Da Mondoprofessionisti del 9.12.2011)

“No alla norma ghigliottina che sopprime gli Ordini”

L’Unione Camere Penali lancia l’allarme

La "norma ghigliottina" che ne prevede la cancellazione in mancanza di una loro riforma entro il 12 agosto 2012, "va modificata", si legge in una nota dell'Ucpi che accusa il Governo di voler "mettere con le spalle al muro l`avvocatura". "Così come nei giorni scorsi - sottolineano i penalisti - avevamo preso atto delle smentite del presidente del consiglio e del ministro guardasigilli in ordine alla espressa volontà del governo di non indebolire il ruolo dell`avvocatura, e in generale la difesa tecnica, dobbiamo oggi esprimere vivo allarme per il contenuto dell`articolo 33 del decreto legge: infatti, attraverso una condizione meramente potestativa, si dispone l`abrogazione della legge sull`ordinamento forense, alla data del 13 agosto 2012, anche in assenza di una riforma degli ordini professionali. Riforma - sottolinea l`Ucpi - che lo stesso governo, con previsione di dubbia costituzionalità, è chiamato a predisporre direttamente".  Per l'Ucpi si tratta di una "ipotesi draconiana che potrebbe intervenire a causa e per esclusiva responsabilità di chi l`ha ideata, il che la rende incomprensibile prima di tutto dal punto di vista logico". L`Unione delle camere penali conclude il comunicato, "vuole la riforma della professione", che "nel suo impianto era stata approvata da un ramo del Parlamento. Se il Governo vuole realmente ammodernare il sistema parta da lì, ma senza forzature anche perché, forse è bene rammentarlo, il diritto di difesa è un bene costituzionale primario". E la Commissione affari costituzionali della Camera nel parere (positivo) sulla manovra del governo Monti, chiede di prevedere una 'disciplina trasitoria' per gli ordinamenti professionali per i quali le manovre estive hanno prevista la riforma.

(Da Mondoprofessionisti del 9.12.2011)

Il 16 a Catania corso su concordato preventivo

Riceviamo e pubblichiamo dal Consigliere dell’Ordine Avv. Carla Pappalardo:

Cari Amici
segnalo un aggiornamento in materia di concordato preventivo organizzato in sinergia tra Avvocati, Commercialisti e Magistrati. 
Si terrà il prossimo 16 dicembre presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia dalle 16,00 alle 20,00 (NON occorre prenotazione) ed attribuisce crediti (magari venite un pò prima per facilitare la raccolta delle firme). L'evento si trova anche sul sito dell'Ordine…
Credo sia un'utile occasione di approfondimento per chi si occupa della materia.
Alla prossima....

Carla Pappalardo

venerdì 9 dicembre 2011

Limite ai contanti per pagamenti, prestiti e donazioni

Il contante non esce dal sistema dei pagamenti. È questa la premessa necessaria per chiarire che il decreto legge 201 non elimina la possibilità di utilizzare la moneta corrente nelle transazioni commerciali. Si tratta solo dell'ennesima limitazione, dal 1991 a oggi, all'utilizzo di contante e titoli al portatore oltre una certa soglia, fissata a 1.000 euro. (…)
Ad esempio, sono da sempre vietati, nei termini visti, pagamenti di beni o servizi (come i generi di consumo oppure le prestazioni professionali) con denaro liquido. Un esercizio commerciale, un qualsiasi imprenditore, un libero professionista possono condurre in porto operazioni con la clientela, ma se la somma dovuta dal cliente è, a oggi, pari o superiore ai mille euro, l'acquisto del bene o la fornitura del servizio saranno comunque validi a ogni fine di legge, solo che l'infrazione alle regole dell'antiriciclaggio può costare a entrambi i contraenti (chi vende e chi compra) dall'uno per cento al 40% delle somme trattate. Si può evitare la sanzione usando uno strumento nominativo per il pagamento: un assegno non trasferibile e che rechi il nominativo del beneficiario, una carta di credito, un bonifico.
Quindi, acquisti liberi, in contanti o con assegni senza nominatività e clausola di non trasferibilità fino a 999 euro.
La regola si applica anche in caso di "frazionamenti". Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (per esempio: 500 euro al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa. Il che non avverrebbe, deve essere precisato, se si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante oppure, a maggior ragione, in punti vendita differenti.
Non si deve poi dimenticare che il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici o parenti dovranno seguire la regola del contante.

Ranieri Razzante – Estratto da ilsole24ore.com del 9.12.2011

Sindaco usa carta credito del comune, è reato? Dipende…

Cass. Pen. sez. VI, sent. 11.10.2011 n° 36718

Nell’ambito del peculato, l’uso da parte del primo cittadino della carta di credito dell’ente locale non integra la fattispecie delittuosa nella ipotesi in cui egli provveda a fornire una idonea rendicontazione delle spese che comprovi la realizzazione di uno scopo pubblico e non, invece, la canalizzazione verso uno scopo privato.
Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, hanno deciso con la sentenza 11 ottobre 2011, n. 36718, con l’annullamento della sentenza impugnata.
Il casus decisus
La questione oggetto di controversia trova origine nella condanna inflitta alla persona del sindaco di un comune, dal tribunale, per il delitto di peculato continuato, in riferimento ad una serie di pagamenti effettuati dallo stesso con la carta di credito intestata al Comune.
In sede di Appello la Corte confermava e ribadiva la responsabilità.
A questo punto la questione si spostava dinanzi l’attenzione della Suprema Corte di Cassazione alla quale il sindaco proponeva ricorso, contestando che la Corte aveva introdotto il requisito della “coeva allegazione” della documentazione giustificativa delle ragioni della spesa contestata.
I giudici di legittimità sono stati, quindi, chiamati ad un chiarimento sul fatto se la condotta posta in essere dal sindaco che usa la carta di credito dell’ente, e solo successivamente ne giustifichi l’uso per scopi pubblici (seppur in presenza di una delibera che obbligava ad una coeva allegazione della documentazione che giustificasse le ragioni della spesa) possa integrare il reato di peculato.
La Corte ha evidenziato che in tema di peculato (qualunque sia la procedura assegnata o anche scelta dalla istituzione al fine della spendita del denaro) ogni singola uscita deve, in ogni caso, essere collegata al fine pubblico.
Il reato in questione si integra nel momento in cui si dimostri che il pubblico ufficiale si sia appropriato del denaro del quale aveva la piena disponibilità per ragioni d’ufficio, con assenza della ragione giustificativa.
Il dovere del pubblico ufficiale di destinare il denaro a soddisfare finalità pubbliche è tutelato dall’articolo 314 c.p. che punisce l’appropriazione al di fuori di tali finalità, nonché dalla norma amministrativa la quale impone la giustificazione contabile della spesa.
Il reato si consuma violando il sopra menzionato dovere a prescindere dalla giustificazione (data oppure no).
Tanto premesso, secondo quanto precisato dalla Cassazione, i giudici di merito avrebbero dovuto (cosa non fatta) esaminare le ragioni addotte dal sindaco, allo scopo di verificare la corrispondenza della “pubblicità della spesa”.
Nella fattispecie concreta non importa che la giustificazione sia più o meno prossima alla spesa, bensì che la stessa vi sia e dimostri la realizzazione di uno scopo pubblico, e non invece la canalizzazione del denaro per scopi personali.

(Da Altalex del 23.11.2011. Nota di Manuela Rinaldi)

OPPOSIZIONE A D.I., LEGGE ELIMINA EFFETTI SENTENZA 9.11.2010

La Camera dei Deputati ha approvato ieri (martedì 6, NdAGANews) all'unanimità definitivamente (con 467 voti favorevoli ed un solo astenuto) la proposta di legge in tema di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si è così posto rimedio, sia per i giudizi in corso che per quelli futuri, alla grave situazione di difficoltà e di incertezza nella interpretazione e nella applicazione delle norme processuali, determinata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010 che ha stravolto la giurisprudenza univoca e consolidata da sessanta anni della stessa Cassazione, formatasi fin dagli Anni cinquanta.
Tale pronunzia del settembre 2010 ha fissato il principio che per tali giudizi, anche quelli pendenti da anni ed anni e che sono migliaia e migliaia, il termine per la costituzione in giudizio sarebbe sempre ridotto alla metà di quanto finora previsto nella prassi ed in giurisprudenza.
Sarebbero di conseguenza dichiarate tardive tantissime costituzioni in giudizio, pure avvenute nel pieno rispetto della interpretazione assolutamente pacifica. Così si estinguerebbe e sarebbe mandato al macero un enorme numero di processi in corso, spesso di valore economico assai rilevante, con un pregiudizio molto pesante.
La questione ha risvolti non solo giuridici e processuali, ma determina una grave lesione delle garanzie costituzionali del giusto processo e del legittimo affidamento del cittadino, pregiudicando la certezza delle situazioni economiche e rischiando di creare danni gravissimi ad un gran numero di cittadini e di operatori economici.
Per queste ragioni si è reso necessario un intervento legislativo per definire la normativa per il futuro, nonchè per regolare con una norma interpretativa le situazioni già processualmente in itinere.
In tal senso l'on. Tino Iannuzzi, deputato del PD, aveva presentato con i colleghi di partito gli on.li Cavallaro, Orlando, Rossomando e Tenaglia una specifica proposta di legge alla Camera, mentre al Senato erano state formalizzate due proposte di cui l'una di 13 senatori dei diversi gruppi (primo firmatario sen. Caruso) ed una del PDL (senatori Berselli e Cardiello).
E' stato così approvato al Senato il 13 aprile 2011 un testo unificato, che modifica a regime e per il futuro l'articolo 645 del codice di procedura civile e fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 165 del c.p.c.; così per tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo in corso e pendenti viene eliminato l'effetto negativo e profondamente ingiusto della sentenza della Cassazione.

(Estratto da salernonotizie.it del 7.12.2011)

giovedì 8 dicembre 2011

Part-time: riduzione orario lavoro e consenso parti

Massima
Nel contratto di lavoro part-time - che ha in comune con il contratto di lavoro a tempo pieno la causa giuridica tipica e se ne differenzia soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa - il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione del tempo di lavoro nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario, comporta che ogni modifica del tempo e dell'orario di lavoro non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro, essendo invece necessario il consenso di entrambe le parti (Cass. Sez. Lavoro sent. 24476 del 21.11.2011)

1. Premessa
La pronuncia in esame ribadisce un importante principio consolidato in giurisprudenza, ossia nel contratto di lavoro <part-time>, che con il contratto di lavoro a tempo pieno ha in comune la causa giuridica tipica (cioè lo scambio lavoro-retribuzione), differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti.

2. Part-time e contratto full-time: quale differenza sull’orario di lavoro
Il lavoro "part-time", che è contraddistinto dagli elementi definitori della volontaria e della regolarità della durata giornaliera, settimanale e mensile della prestazione sensibilmente inferiore alla durata del lavoro normale, è soltanto un modulo, anziché un modello diverso, del contratto di lavoro a tempo pieno.
Di questo, infatti, stante la diversità soltanto quantitativa della prestazione lavorativa, ha in comune la causa giuridica tipica e cioé lo scambio lavoro-retribuzione.
Ma, a parte, anche, la tipicità sociale (migliore ripartizione dell'occupazione; modularizzazione del tempo di lavoro; politica attiva dello impiego) che lo connota e che rimane, tuttavia, soltanto motivo ispiratore dello speciale modulo, non può sfuggire la funzione particolare che assume nell'interno della formazione della regolamentazione contrattuale del rapporto "part-time", la volontarietà della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e della retribuzione), volontarietà necessariamente bilaterale in quanto coinvolge l'equilibrato assetto di opposti interessi dei contraenti: del datore di lavoro nel domandare e del lavoratore nell'offrire un particolare periodo della normale possibilità di occupazione nella giornata, nella settimana e-o nel mese.
La concreta soddisfacente individuazione di tale ridotto periodo e la sua collocazione nel programma concordato della prestazione lavorativa vincola necessariamente le parti al rispetto dell'orario prescelto, come il più corrispondente ai propri interessi. Ed ogni modifica di siffatto assetto richiede il mutuo consenso (art. 1372 c.c.)
A tale regola non può sottrarsi il datore di lavoro, in virtù del suo potere organizzatorio dell'attività aziendale, riconosciutogli bensì con riflessi anche sul modo e tempi di utilizzazione della forza lavoro assicuratasi, ma soltanto nel normale contratto di lavoro a tempo pieno (che, in teoria, esaurisce la giornata lavorativa del prestatore) e nei limiti dell'orario massimo consentito. Infatti, i "part-time" assumono il vicolo di disponibilità soltanto nei limiti di quell'orario ridotto ed individuato (necessariamente) nell'arco della normale giornata lavorativa.

Rocchina Staiano (da diritto.it del 7.12.2011)