venerdì 31 luglio 2015

OUA: basta uso arbitrario del cartaceo

DL GIUSTIZIA CIVILE, L’OUA ASPETTA UN INTERVENTO CHE METTA FINE ALL’USO ARBITRARIO DEL CARTACEO
MIRELLA CASIELLO, PRESIDENTE OUA, SOTTOLINEA: 
“NO A ONERI A CARICO DELL’AVVOCATURA. 
SÌ A RISORSE ADEGUATE PER MODERNIZZARE
I TRIBUNALI E PER AUMENTARE 
ULTERIORMENTE IL PERSONALE”


Sul Processo civile telematico non si torna indietro. Questa la posizione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura espressa più volte al Ministro Orlando in queste settimane, non ultimo nell’incontro dello scorso 14 luglio. Eppure un emendamento al decreto legge sul civile ha prodotto molte polemiche, anche perché oggettivamente si presta a diverse interpretazioni che ingenerano preoccupazione.

Mirella Casiello, presidente Oua, confida nei chiarimenti pervenuti da via Arenula, che manifestano, «l'intenzione del Ministro Orlando di abbandonare progressivamente, ma definitivamente, la copia cartacea, nonostante la resistenza di parte della magistratura restia al cambiamento».

«Su questo aspetto - conclude - l'OUA ribadisce a chiare lettere: no a ulteriori oneri a carico dell’avvocatura, che ha già dimostrato una fattiva collaborazione al successo del Pct. Piuttosto, per modernizzare i Tribunali si rafforzi l'azione tesa a investire risorse e a aumentare il personale, sulla scia anche dell'immissione delle 3250 unità in corso di realizzazione».


Comunicato Stampa OUA del 31.7.2015

mercoledì 29 luglio 2015

La fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

Cass. Civ., ordinanza 20.7.2015, n. 15176

In caso di sinistro stradale non può ritenersi assolto l’onere probatorio, relativo al danno e all’effettiva riparazione dell’autovettura, mediante la mera produzione della fattura emessa dall’autocarrozzeria.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.07.2015, n. 15176, che nega, pertanto, la richiesta di pagamento della somma portata dalla fattura di riparazione dell’autovettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La vicenda giudiziaria.

La carrozzeria D.G., quale cessionaria del credito di M.C.C., rimasto coinvolto con la propria autovettura in un sinistro stradale, asseritamente causato da B.E., deduceva di aver effettuato le riparazioni sull’autovettura di M.C.C., come da fattura di riparazione dell’importo di Euro 3.360,00.

Conveniva, pertanto, nella sua qualità di creditrice-cessionaria, dinnanzi al Giudice di pace, la compagnia di assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata in fattura.

Nella contumacia della compagnia di assicurazioni, la domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Contro la sentenza d’appello, veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi disattesi dalla Suprema Corte che, a mente degli artt. 375, 376 e 380 bis cpc, ha deciso la causa con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, sulla scorta dell’evidente infondatezza del ricorso, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (raddoppio contributo unificato), ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (comma inserito dall’art. 1, co. 17, L. 24/12/2012, n. 228).

La ricorrente contestava la sentenza di rigetto resa in sede d’appello, nella quale era dato leggere che dalla documentazione prodotta, in particolare dalla fattura, non poteva ritenersi dimostrata l’entità dei danni che, in quanto tali, non erano suscettibili neppure di liquidazione equitativa, ed insisteva sulla circostanza che questi dovevano desumersi dalla fattura e dalla contestazione amichevole di sinistro, dalla quale emergeva la responsabilità del conducente il veicolo antagonista.

La Suprema Corte, tuttavia, è di contrario avviso considerato che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito”.

Ed invero, già in precedenza, la medesima Corte ha avuto modo di specificare che ben può la fattura commerciale assurgere a prova ma che, tuttavia, occorre che la stessa debba quanto meno essere “accettata” ovvero “quietanzata”, evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

Tanto è vero che: “La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832).

Peraltro, viene affermato nell’ordinanza in commento, neppure la contestazione amichevole di sinistro è idonea ad assolvere il predetto onere probatorio.

Ed infatti: “L’ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, del resto, non può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa” (Cass. civ., Sez. VI, 20.07.2015, n. 15176).

Per come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche a sezioni unite, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (litisconsorte necessario), non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. III c.c., per cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, al più, può essere liberamente apprezzata dal giudice, ma non può assurgere a valore di prova (Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10311. Da Ultimo: Cass. civ., Sez. III, 13/02/2013, n. 3567).


Paolo Accoti (da studiocataldi.it)

venerdì 24 luglio 2015

Danno biologico di lieve entità, in vigore i nuovi importi

Sono in vigore i nuovi standard per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno scorso pubblicato nella GU n. 162/2015.
L’aggiornamento, avvenuto sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, modifica gli importi stabiliti dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

A seguito delle variazioni, pertanto, l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità è stato rideterminato in 793,53 centesimi, mentre è stato fissato ad euro 46,29 centesimi l’importo relativo all’inabilità assoluta, per ogni giorno di inabilità.

I nuovi importi, aggiornati per l’anno 2015, si applicano retroattivamente, già a decorrere dal mese di aprile.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 20.7.2015)

giovedì 23 luglio 2015

18 e 19 Settembre “Libertà, sicurezza e tutela diritti richiedenti asilo"



Il Presidente UAE Sicilia Orientale Avv. Claudio Fiume

Dall’addetta comunicazioni esterne dell’UAE – Sicilia Or.,
Dott.ssa Rita Patanè, riceviamo e pubblichiamo


L’Unione degli Avvocati Europei è un’ associazione senza scopo di lucro con sede in Lussemburgo, costituita nel 1986, che annovera oggi centinaia di membri fra gli avvocati dell’U.E.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione vi è quello di promuovere la pratica del Diritto Comunitario nonché del Diritto ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L’Associazione organizza conferenze e seminari in tutti gli Stati membri dell’Unione che mirano all’approfondimento di argomenti sensibili e di questioni che interessano tutti i Paesi Membri.

Nell’ambito di tale attività, la Delegazione Sicilia Orientale, presieduta dall’amico Avv. Claudio Fiume (nella foto), coadiuvato dal proprio Comitato Esecutivo composto dagli avvocati: Livia Gugliotta, David Cassaniti e Giampiero D’Agata, con l’autorevole supervisione dell’Avv. Francesco Maria Samperi, Presidente d’onore U.A.E., organizza un convegno a Catania, nei giorni 18 e 19 settembre 2015, sul tema “Libertà, sicurezza e giustizia nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo".

L’argomento, di grande attualità e di particolare delicatezza, ha attratto l’interesse di relatori di prestigio del panorama giuridico nazionale ed internazionale ed ha già ottenuto il consenso di tre Università Siciliane, dei Consigli dell’Ordine degli avvocati di Catania e Siracusa e di numerosi altri Enti che hanno già manifestato la disponibilità alla concessione del patrocinio.

Il Convegno prevede l’ampia partecipazione di avvocati provenienti da tutti i paesi degli stati membri che, per l’occasione, avranno modo di visitare Catania e la sua incantevole Provincia. E’ prevista , infatti, la visita del  territorio Ionico – Etneo e la degustazione di prodotti tipici.

L’evento sarà accreditato ai fini dell’attività formativa.

Invieremo man mano dettagliata presentazione dei relatori che offriranno il proprio contributo al Convegno. Nei prossimi giorni verrà svelata anche la suggestiva sede che ospiterà l’evento.

Di seguito un primo l’elenco di relatori, da modificare ed integrare:

Dott. Antonio Caiola - Capo dell'Unità del Servizio giuridico del Parlamento  Europeo - dipartimento Giustizia e Libertà pubbliche

Cons. Dott. ssa Rosaria Castorina  - Giudice presso la 1ª Sez. Civile del Tribunale di Catania

Prof.ssa Agata Maria Ciavola - Ricercatrice confermata Diritto processuale penale - Università Kore - Enna

Avv. Vito Cosentino – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa

Prof.ssa Francesca De Vittor - Ricercatrice confermata Diritto internazionale Facoltà di giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Giuseppe Di Chiara - Preside della facoltà di Scienze economiche e giuridiche - Professore ordinario Diritto processuale penale - Università Kore - Enna

Prof. Roberto Di Maria - Professore associato Diritto costituzionale - Università Kore - Enna

Prof.ssa Alessia Di Pascale - Professore associato Diritto degli stranieri - Università degli Studi di Milano

Prof.ssa Adriana Di Stefano - Professore associato Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania

Avv. Prof. Celestina Iannone - Capo dell'Unità B delle Direzione Ricerca e Documentazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Avv. Annamaria Introini - Avvocato del Foro di Palermo - Coordinatrice Commissione Diritti Umani dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA)

Prof. Avv. Antonello Miranda - Professore Ordinario presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo

Dott.ssa Letizia Palumbo - Assegnista presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo

Avv. Antonietta Petrosino -Responsabile Amnesty International gruppo 72 Catania e Vice Responsabile Amnesty Sicilia

Dott.ssa Rita Russo – Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione minori, persone e famiglia

Avv. Francesco Maria Samperi – Presidente d’Onore U.A.E.

Avv. Gabriella Urso - Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania

V. Prefetto Dott.ssa Giuseppina Valenti – Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania

Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden - Juriste et politiste francaise - Directrice de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

TAVOLA ROTONDA o PRESIDENTI DI SESSIONE

Prof. Avv. Giuseppe Tesauro - Presidente Emerito della Corte Costituzionale italiana (presiede)

Pres. Avv. Franco Frattini - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente della S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale)

Dott. Salvatore Scalia – Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

On.le Avv. Enzo Bianco - Sindaco del Comune di Catania

Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden - Juriste e politiste - Directrice CNRS

Dott.ssa Rita Russo – Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione minori, persone e famiglia

Cons. Dott. Giovanni Di Pietro - Presidente di Sezione del Tribunale ordinario di Catania

Prof. Giacomo Mulè - Preside della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società - Università Kore – Enna.

mercoledì 15 luglio 2015

Commercialista risponde insieme a cliente per dichiarazione infedele

Cass. Pen., Sent. 24967 del 16.6.2015

Irrilevante il fatto che per il professionista
non vi sia stato un vantaggio diretto


Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista risponde insieme al cliente della dichiarazione infedele.

Secondo la decisione della Corte è legittimo dunque il sequestro preventivo dei beni del professionista che ha agito con coscienza e volontà insieme al proprio cliente per mettere in atto comportamenti fraudolenti.

Nel caso preso in esame dalla Corte, un commercialista era stato chiamato a rispondere del reato quale istigatore, perché in qualità di "tenutario delle scritture contabili" del proprio cliente "ed incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi" aveva "prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali" ed aveva anche omesso "ogni adempimento utile per ripristinare la legalità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere professionalmente il suo cliente".

Insomma secondo la Cassazione (sentenza n. 24967 del 16 giugno 2015) deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo dei beni del commercialista che non si è attivato in tempo per correggere la situazione di illegalità.

E al sequestro si può procedere anche quando dall'illecito deriva esclusivamente un risparmio di spesa di cui a beneficiare è il cliente del professionista.

Il motivo?

Secondo la Corte, il sequestro preventivo è attuabile sui beni di uno qualsiasi dei co-imputati, indipendentemente dal fatto che dal reato derivi o meno un vantaggio diretto.

In altri termini "il concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente ed il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito".

La misura cautelare dunque, "può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del prezzo o del profitto del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca".


 (Da studiocataldi.it del 10.7.2015)

martedì 14 luglio 2015

Ex coniuge non ha diritto a rendiconto spese mantenimento figli

Cass. Sez. I Civ., Sent. 18.6.2015, n. 12645

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto al rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’ex coniuge per il mantenimento degli figli.

Nel caso di specie, l’ex marito ha promosso ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione intervenuta tra le parti, nonché la richiesta di rendiconto delle somme versate a favore della figlia minore.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare con la decisione impugnata. Il giudice dell’appello evidenziava infatti come la richiesta di riduzione dell’assegno non potesse trovare accoglimento in quanto non fondata su un significativo mutamento delle condizioni reddituali delle parti. Né potevano invocarsi la crisi nazionale e la congiuntura internazionale, in quanto la loro incidenza sul settore dei beni di lusso, nell’ambito del quale il ricorrente svolge la sua professione, è pressoché minima. Per queste ragioni, il giudice territoriale condanna il ricorrente al rimborso forfettario delle spese prevedibili, nonché dispone l’aumento dell’assegno di mantenimento.

Strettamente connesso il secondo motivo di ricorso. La richiesta di rendiconto rispetto alle spese sostenute con il mantenimento versato dal ricorrente a favore della figlia trova il proprio antecedente nel mancato pagamento da parte della ex moglie degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, a cui avevano fatto seguito atti espropriativi in relazione a tale immobile.

La  Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che l’ammontare del mantenimento èdeterminato in misura forfettaria, tenendo conto delle capacitàdei coniugi con riferimento al sostentamento dei figli e per le loro esigenze quotidiane. Conseguenza è che non è dovuto al coniuge non affidatario onerato, un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego in favore dei figli.

Tale regola generale può subire eccezioni solo qualora “si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, per cui il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizione o degli accordi pregressi.”

Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


Giulia Cavallari (da filodiritto.com del 13.7.2015)

venerdì 10 luglio 2015

Ddl concorrenza, chiesto lo stralcio per notai e avvocati

Alla fine potrebbero portare a casa un buono risultato sia gli avvocati sia i notai. Ieri la commissione Giustizia della Camera ha votato, a larghissima maggioranza, il parere sul disegno di legge concorrenza. E ha fissato una serie di condizioni. Che, per quanto riguarda i professionisti, prevede da una parte lo stralcio dell’ingresso dei soci di capitale nelle società tra avvocati e, dall’altra, sopprime l’estensione ai legali delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro e la possibilità di costituire una srl con scrittura privata. Le condizioni adesso saranno tradotte, spiega il relatore al disegno di legge, Giuseppe Guerini (pd), in emendamenti al testo da presentare la prossima settimana. Le proposte porteranno la sua firma e Guerini lascia capire che, visto il consenso trasversale, ci sono buone chance di approvazione.
Lo stralcio della norma sulle società tra avvocati prevede la sostituzione con una delega assai dettagliata che ammette l’esercizio della professione forense in forma associata (società di persone, di capitali o cooperative), a patto che i soci, rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all’Albo oppure avvocati e altri professionisti; l’organo di gestione della società dovrà poi prevedere che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagnie sociale.

Per la commissione è importante evitare che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza mettere precisi limiti soggettivi «possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l’attività dell’avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente».

Tra le prime reazioni quella dell’Oua che, per bocca della presidente Mirella Casiello, sottolinea come «l’Oua, sulla base delle indicazioni degli Stati generali dell’avvocatura e delle mozioni del Congresso Forense ha posto in un’audizione la necessità dello stralcio dell’articolo 4 bis, proposta che è stata in parte recepita. La Commissione chiede, infatti, di introdurre la materia in una delega al Governo, tenuto conto di un principio fondamentale per la professione forense e cioè “la tutela del diritto difesa del proprio cliente”, ma anche della vigente legge professionale». Forti invece le critiche di Casiello sulla cancellazione dell’apertura agli avvocati sul fronte delle autentiche, una decisione che «continua a limitare fortemente la libertà di scelta dei cittadini.

Ma su questo punto il parere della commissione ricorda che l’introduzione di un sistema «semplificato» in ragione del minore valore del bene, esporrebbe il trasferimento a gravi rischi di incertezza giuridica, in violazione dell’articolo 3 Costituzione, configurando un regime di certezza «affievolita» per gli immobili di modesto valore economico.

E ieri sui temi della salvaguardia dei diritti in un quadro sempre difficile per il sistema economico, il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha incontrato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.


G. Ne. (da Il Sole 24 Ore del 10.7.2015)

Guadagna € 900 per darne 760 all’ex: sentenza da rifare!

Cass. sent. n. 14051 del 7.7.2015
Secondo la Corte nel liquidare l'assegno di mantenimento
non si può tenere conto solo delle esigenze
del coniuge avente diritto


Era stato condannato a pagare un assegno mensile di € 760 per il mantenimento della ex moglie ma lui ne guadagnava solo 900. Per la Cassazione però (sentenza n. 14051/2015 del 7 luglio) il giudizio è da rifare.

Come spiegano gli Ermellini, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, non si può prescindere, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, codice civile, dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato. Non basta quindi prendere in considerazione solo l'inadeguatezza di redditi della ex moglie per determinare l'importo del contributo economico dovuto dall'ex marito.

Nel caso di specie la decisione di primo grado (poi confermata in appello) si era basata solo sul sospetto che l'ex marito potesse avere dei redditi non dichiarati, ed era stato valorizzato il fatto che questi non avesse ottemperato all'ordine di produrre documentazione su presunti rapporti bancari e assicurativi.

In realtà l'uomo si era difeso spiegando di non poter produrre nulla in merito per il semplice fatto che tali rapporti non sono mai esistiti e, quindi, ingiustamente i giudici di merito avevano dato credito alla mera asserzione della ex moglie "circa l' esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul punto fosse stato assolto l' onere probatorio ricadente sulla richiedente".

Insomma il quadro probatorio evidenziava solo un lavoro dipendente da € 900 mensili e non si poteva quindi pretendere che lui provvedesse a pagarne € 760 alla ex moglie dato che ciò l'avrebbe reso in condizioni di impossibilità a provvedere ad esigenze primarie di vita.

La Cassazione accogliendo il ricorso dell'uomo ha anche ricordato che il coniuge che ha diritto al mantenimento ha l'onere di dimostrare l'eventuale esistenza di ricavi non dichiarati.

Inoltre, conclude la Corte, a prescindere dal valore probatorio che può assumere l'inottemperanza all'ordine di deposito, occorre considerare che a fronte della affermata esistenza di tali rapporti, non risulta che vi sia una prova della loro reale esistenza.

Per la Cassazione ha ragione dunque l'ex marito e, pur non essendo in dubbio l'esistenza del diritto al mantenimento della moglie, la quantificazione dell'assegno non appare adeguatamente giustificata.

In sostanza - scrive la Cassazione - non si comprende su quali basi la corte d'appello abbia ricostruito i redditi dell'onerato.


(Da studiocataldi.it dell’8.7.2015)

giovedì 9 luglio 2015

OUA: “LUCI ED OMBRE DDL CONCORRENZA”

COMUNICATO STAMPA OUA
del 10 luglio 2015

DDL CONCORRENZA, LA COMMISSIONE GIUSTIZIA APPROVA UN PARERE CON LUCI E OMBRE
SI ACCOGLIE LA PROPOSTA DELL'OUA DI STRALCIARE LA NORMA CHE PREVEDE I SOCI DI CAPITALI NEGLI STUDI LEGALI
GRAVE CEDIMENTO ALLE PRESSIONI DEI NOTAI CONTRO L'ESTENSIONE AGLI AVVOCATI DELLE AUTENTICHE PER LA CESSIONE E DONAZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTO I 100 MILA EURO
MOLTO POSITIVE LE MODIFICHE SULLA RC AUTO, RECEPITE LE OSSERVAZIONI DELL'OUA.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, all'approvazione in sede consultiva del parere della Commissione Giustizia sul ddl Concorrenza, ha espresso soddisfazione per il recepimento della proposta Oua di stralcio dell'articolo che consente l'ingresso dei soci di capitale negli studi legali, stesso discorso per le previsioni relative alla Rc auto, allo stesso tempo forte preoccupazione per la cancellazione dell’articolo sull'estensione agli avvocati delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro.
Per Mirella Casiello, presidente Oua, «ci sono luci e ombre nel parere approvato», «siamo soddisfatti – aggiunge - per il parziale accoglimento delle osservazioni dell'Organismo Unitario sull’articolo 4 bis che prevede la possibilità di ingresso dei soci di solo capitale negli studi legali».
«L’Oua – spiega - sulla base delle indicazioni degli Stati Generali dell'Avvocatura e delle mozioni del Congresso Forense ha posto in un'audizione la necessità dello stralcio dell'articolo 4 bis, proposta che è stata in parte recepita. La Commissione chiede, infatti, di introdurre la materia in una delega al Governo, tenuto conto di un principio fondamentale per la professione forense, che cito testualmente, e cioè “la tutela del diritto difesa del proprio cliente”, ma anche della vigente legge professionale. Positivi anche gli interventi relativi alla Rc auto, recepite le osservazioni dell'Oua. Il nostro auspicio è che questa impostazione permanga nel successivo iter del provvedimento».
Dura, invece, la presidente Oua, su altri aspetti del parere: «La Commissione ha ceduto alle pressioni dei notai, si chiede, infatti, la cancellazione dell’articolo che prevede l'estensione agli avvocati delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro. Un'occasione persa per dare la libertà di scelta ai cittadini e rendere più competitivo il settore».
«Quella sullo stralcio dell'articolo sulla società di capitali ma anche sulla Rc auto - conclude Casiello - è una piccola battaglia vinta, ma con un forte valore politico e simbolico, ma non basta: bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e la pressione, da un lato affinché il Parlamento non eluda, e quindi, stravolga questa indicazione della Commissione da cui dipende l’effettiva tutela dei diritti e il futuro dei nostri studi legali, dall’altro per modificare tutti gli altri aspetti controversi del ddl Concorrenza, per esempio, sulle autentiche».

martedì 7 luglio 2015

Informa la moglie dell’ex amante della relazione: è reato

Si tratta di molestie e a nulla rileva 
che le telefonate siano duratemolto tempo 
e non siano state interrotte dalla persona offesa

Cass. Pen. Sent. 3.7.2015, n. 28493


Rivelare alla moglie di un ex amante la propria relazione extraconiugale può far scattare una condanna penale per molestie.

E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (I Penale, sentenza n. 28493/2015) che ha confermato un verdetto di condanna nei confronti di una donna che durante tre lunghe conversazioni telefoniche aveva raccontato alla moglie del suo ex amante della sua relazione adulterina.

Già in primo grado l'imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 660 del codice penale.

Secondo l'imputazione, la donna aveva anche raccontato di presunte relazioni intrattenute con altre donne.

L'imputata ha tentato di difendersi in Cassazione evidenziando che le sue telefonate erano state lunghe e ciò avrebbe dimostrato che la persona offesa era disposta ad ascoltare e che "la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni".

Insomma secondo la difesa le telefonate non erano state affatto assillanti e l'importanza delle rivelazioni aveva indotto la persona offesa a proseguire nella conversazione.

La Cassazione però ha respinto il ricorso evidenziando che il giudice di merito ha correttamente motivato in relazione al fatto che la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che che l'atteggiamento della persona offesa "non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte".

Oltretutto osserva la Corte, "la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse".


(Da studiocataldi.it del 4.7.2015)

sabato 4 luglio 2015

DIRITTO DI CRONACA E DIRITTI DEI DETENUTI

Un convegno davvero riuscito, al quale hanno partecipato tantissimi giornalisti di varie testate, anche di fuori provincia, ed alcuni avvocati, quello organizzato dall'Unione Cattolica Stampa Italiana in collaborazione con la nostra Associazione Giarrese Avvocati, tenutosi stamane nella Sala "Romeo" del Palazzo delle Culture di Giarre.
L'incontro, moderato dal presidente AGA avv. Giuseppe Fiumanò, s'è aperto con una interessante relazione del sen. Salvo Fleres, già Garante per i diritti del detenuti in Sicilia, il quale con la brillante eloquenza che lo contraddistingue e fornendo precisi dati statistici, ha illustrato le precarie condizioni di vita nelle carceri.
Ha fatto seguito l'intervento della dott.ssa Lucia Brischetto, per trent'anni operatrice nelle carceri e già magistrato onorario, che ha raccontato agli intervenuti alcuni aneddoti legati alla sua esperienza sociale.
Ha chiuso l'incontro il dott. Giuseppe Vecchio, giornalista professionista e presidente regionale dell'UCSI, il quale ha illustrato i nove punti che compongono la cosiddetta "Carta di Milano" dedicata al rapporto tra informazione e mondo carcerario ed ha invitato i numerosi colleghi presenti a trattare con trasparenza, competenza e responsabilità le notizie.

giovedì 2 luglio 2015