Pubblichiamo due foto relative al convegno sul tema "DNA ED ACCERTAMENTO DEL FATTO - REATO"
organizzato dall'AGA in collaborazione col Gruppo 24 Ore e svoltosi nell'aula delle adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania a inizio ottobre
sabato 31 ottobre 2015
venerdì 30 ottobre 2015
Avances del marito e violenza sessuale
Non ha nessun valore scriminante la
circostanza
che la donna non si opponga palesemente
ai rapporti sessuali
se l'autore ha consapevolezza del
rifiuto implicito
Con
la sentenza numero 42993/2015, depositata il 26 ottobre la Corte di Cassazione ha
ricordato che il delitto di violenza sessuale può essere integrato anche
attraverso una violenza idonea a porre la vittima in uno stato di soggezione,
disagio e vergogna, tanto da indurla ad assecondare le avances del molestatore
per evitare danni maggiori.
Così,
nel caso di specie, è stata confermata la condanna a quattro anni di reclusione
per il ricorrente, che aveva abusato della moglie (e maltrattato anche i
figli): la donna, infatti, aveva accettato le richieste a sfondo sessuale fatte
dal marito solo perché stanca, sfinita e impaurita.
In
sostanza, per la Cassazione,
la violenza e la minaccia vanno valutate utilizzando come riferimento non
criteri astratti ma circostanze concrete. Così, esse possono essere rilevanti
ai fini della configurazione del delitto di abusi sessuali anche nel caso in
cui si estrinsechino in una intimidazione psicologica idonea a influire
negativamente e condizionare la libera determinazione della vittima. Senza che
sia necessario che esse si protraggano anche nella fase esecutiva del
comportamento criminoso.
Di
conseguenza nessun valore scriminante può essere dato alla circostanza che la
moglie non si opponga palesemente ai rapporti sessuali se risulti provato che
l'autore aveva consapevolezza del rifiuto implicito, consapevolezza derivante
chiaramente dalle violenze e dalle minacce poste in essere precedentemente.
Oltretutto,
la Corte ha
ricordato che nella fattispecie in esame l'errore sul dissenso si sostanzia in
un errore inescusabile sulla legge penale e non può in ogni caso configurarsi
l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto.
Valeria Zeppilli (da studiocataldi.it)
Voltura utenza idrica, morosità pregresse non imputabili a nuovo utente
Con
l'innovativa ed arguta sentenza n. 767/2015, depositata il 12 ottobre scorso,
il Giudice di Pace di Asti ha risolto l'annosa e controversa questione su chi
debba pagare le spese pregresse in caso di voltura delle utenze domestiche. Nel
caso di specie, un professionista, dopo aver acquistato un immobile a seguito
di una procedura giudiziaria all'incanto, si vedeva contestare dalla locale
società erogante il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, l'omesso
pagamento delle fatture per il servizio di fornitura idrica, imputabile al
precedente proprietario.
La
società richiedeva le somme al “nuovo proprietario” subentrante, invocando
l'articolo 9, comma 7, del locale Regolamento dell'Autorità d'Ambito N. 75 del
11/11/2005, che così recita : “chi subentra nell'unità immobiliare, in cui
esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto
di somministrazione entro 30 giorni; in caso d'inadempimento dovrà assumere in
capo a se stesso gli obblighi dell'utente cessato”.
Il
Giudice ha accolto le ragioni del proprietario subentrante, precisando, in
primo luogo, che “gli importi portati dalle fatture precitate non possono
essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate
anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso
sottoscritta, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente...”.
Quanto
all'applicabilità del Regolamento dell'Autorità d'Ambito, il Giudice ha
stabilito che, trattandosi di un provvedimento amministrativo volto a regolare
i rapporti tra amministrazioni, non è estendibile ai rapporti tra il gestore
del servizio e gli utenti.
Questa
rivoluzionaria sentenza potrà essere utilmente applicata ai numerosissimi casi
di sfratti per morosità, in cui molto spesso gli inquilini morosi non pagano le
utenze e le società di erogazione dei servizi essenziali ne ribaltano il costo
sui proprietari degli immobili. In periodo di crisi economica, una bella notizia
a tutela dei consumatori.
Erik Stefano Carlo
Bodda (da studiocataldi.it)
lunedì 26 ottobre 2015
PCT, STOP ALLE COPIE DI CORTESIA
IL MINISTERO EMANA UNA CIRCOLARE
ESPLICATIVA,
ACCOLTA LA PROPOSTA DELL'OUA
L'Organismo
Unitario dell'Avvocatura esprime soddisfazione per la circolare del 23 ottobre
2015 emanata dal ministero della Giustizia con la quale è stato definitivamente
chiarito che è compito delle cancellerie, ove il giudice ne faccia richiesta,
assicurare la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, esentando
così gli avvocati dal deposito delle cosiddette "copie di cortesia",
prassi che aveva onerato l'avvocatura di un incombenza incoerente con la ratio
del pct.
"Il
ministro Orlando - ha sottolineato il Segretario Oua, Stefano Radicioni - ha
accolto le richieste che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha formulato nel
corso dell'incontro svoltosi lo scorso 14 Luglio”.
"Un
ulteriore passo avanti verso la effettiva realizzazione del processo civile
telematico - ha concluso la presidente Oua, Mirella Casiello -. Si valorizza
così il grande sforzo sostenuto dall'avvocatura per il successo del Pct. Con la
circolare, inoltre, si conferma la giusta interpretazione da parte dell’Oua del
provvedimento emanato in estate, a fronte delle molte polemiche di quei
giorni».
CS OUA del 24.10. 2015
sabato 24 ottobre 2015
La crisi blocca la crescita degli studi
L’avvocatura
«sta attraversando una fase di forte crisi», per l’80% degli intervistati.
Soffre la «perdita di prestigio» per il 60% e le «inefficenze del sistema
giustizia» per il 49 per cento. Non solo: ci sono «troppi avvocati», a detta
del 45% degli avvocati stessi. Ma mentre la crisi economica si intreccia con
quella che appare come una perdita dei punti di riferimento anche nella vita
professionale, emerge prepotente una domanda di nuova rappresentanza: da un
lato il 47% dei legali intervistati chiede di «limitare l’accesso alla
professione» per mettere un freno alla concorrenza al ribasso fra colleghi,
dall’altro, il 36% vorrebbe «favorire il ricambio generazionale».
Sono
queste alcune delle risposte contenute nella seconda parte della ricerca del
Censis, commissionata da Cassa forense, sull’avvocatura italiana (la prima
parte era stata illustrata alla Conferenza nazionale della Cassa forense a
Rimini a fine settembre). La ricerca, che comprende le risposte di circa 8mila
legali, verrà illustrata questa mattina a Padova, nella prima sessione del
Congresso Aiga.
La
fotografia della professione scattata dal Censis è per certi versi statica,
visto che la dimensione del proprio studio è stabile per il 76% degli
intervistati, mentre è diminuita per il 15% ed è cresciuta solo nel 9 per
cento.
I
problemi affrontati vanno dalla difficoltà a risparmiare (per l’82% del
campione) alla diminuzione del reddito familiare (che colpisce il 55%), dalle
difficoltà derivanti da una riduzione dell’attività (50%) alle difficoltà
economiche dovute a spese impreviste (45%). Per quasi il 70% degli avvocati
tali eventi hanno avuto ripercussioni sul lavoro – si legge nella sintesi che
verrà presentata stamattina al congresso Aiga –. Il 25% ha dovuto ridurre
l’attività, il 3% l’ha interrotta, e il 42% ha avuto problemi con clienti e
collaboratori.
Tra
i rimedi possibili, oltre all’assai gettonato limite all’accesso alla
professione sul quale il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che
interverrà questo pomeriggio al Congresso ha annunciato novità eurocompatibili,
trovano posto anche l’aumento dell’offerta di welfare, soluzione che piace al
28%, e le forme di supporto alla formazione continua.
«Per
Aiga - sottolinea Nicoletta Giorgi, presidente dei giovani avvocati-, è importante
che la giovane avvocatura si confronti con un mercato che cambia: la crisi
economica ha accelerato la messa in discussione del vecchio modello di
avvocatura, come anche la ricerca del Censis dimostra. Noi siamo impegnati a
costruirne uno nuovo». E Giorgi, quanto all’accesso alla professione, ribadisce
di essere assolutamente favorevole, come dimostra anche la ricerca, a una
modifica dell’ultimo anno di Giurisprudenza per introdurre una selezione per
sceglie di intraprendere la professione.
G.Ne. (da Il Sole 24 Ore
del 23.10.2015)
COMUNICATO STAMPA OUA
CONGRESSO ANM, A BARI L’OUA LANCIA PROPOSTE
PER UN’AZIONE COMUNE AVVOCATURA E
MAGISTRATI:
SERVONO RIFORME ORGANICHE E CONDIVISE
E PER IL 2016 CONVOCARE STATI
GENERALI GIUSTIZIA
Nel
corso del suo intervento nella giornata inaugurale del XXXII Congresso
Nazionale dell’Anm, la presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura,
Mirella Casiello, ha sottolineato, come «avvocati e magistrati quest’anno
abbiano deciso di navigare in “mare aperto”, affrontando e analizzando, nelle
loro rispettive assisi nazionali (l’avvocatura a novembre a Torino), il
rapporto tra economia, diritti e giustizia. Un dibattito su precise direttrici
che ha attraversato, e condizionato, anche negativamente, gli ultimi anni, e
che sottolinea una grande assenza: la Politica».
«Perché
a prescindere da chi ha governato in questa II repubblica, dal valore o meno di
questo o quel premier o ministro – ha sottolineato - sulla giustizia, e sulle
riforme che l’hanno interessata, è venuta meno la Politica. Marginalizzata
prima a causa delle sterili contrapposizioni dovute al post tangentopoli, poi
dagli Esecutivi cosiddetti Tecnici, con il consenso di editorialisti ed
economisti, che teorizzavano una giustizia di serie A per le imprese e di serie
B per i cittadini».
«In
questo contesto – ha denunciato la presidente Oua - gli avvocati sono stati
marginalizzati e usati come capri espiatori di tutti i problemi della
giurisdizione. Purtroppo, ciò è avvenuto
anche a causa dell’assenza di un’azione comune con la stessa magistratura.
Divide et impera: ognuno ha coltivato il proprio orticello, mentre si
trasformava la giustizia italiana a livello strutturale, organizzativo e
procedurale.
Consentitemi
un piccolo, ma non esaustivo, elenco di provvedimenti controversi nel merito o
per modalità di attuazione: aumenti costanti ed esponenziali del contributo
unificato, mediazione obbligatoria, taglio dei tribunali, introduzione di
filtri, tribunale delle imprese, ultimo, in ordine di tempo, il taglio del
periodo feriale…».
«Con
il ministro Orlando, è vero, abbiamo assistito a un cambio di passo sul piano
del dialogo - ha aggiunto - e, pur con difficoltà, si sono varati strumenti
nuovi o rinnovati come la negoziazione assistita e gli arbitrati, il divorzio
“breve” e quello “facile”. Però, di
fatto, continua a mancare una visione di insieme, una prospettiva organica e
complessiva di riforma del settore. Anche perchè magistrati e avvocati
continuano a dialogare poco e in modo discontinuo».
Quindi,
Casiello rivolgendosi all’Anm ha lanciato un pacchetto di proposte: «Mi
piacerebbe gettare le basi per un nuovo percorso. Le differenze e le diffidenze
non mancheranno, è inutile nascondere questa realtà, ma ci sono dei punti sui
quali pensiamo si possa aprire un “Cantiere” di Iniziative Politiche.
Pensiamo
a:
-
un tavolo unitario Oua-Anm (con presidenti degli ordini forensi e delegati
territoriali Oua), sulla geografia giudiziaria. Non per dire dei no, ma per
fare proposte e per accompagnare nel lavoro l’istituita commissione ministeriale,
per una condivisa riforma delle corti di appello e per rivedere le storture
della recente soppressione di circa 1000 uffici giudiziari:
-
contrastare insieme ulteriori aumenti delle spese di giustizia, ma anche per
far in modo che le risorse che si generano siano vincolate in investimenti per
la modernizzazione delle strutture (e della sicurezza);
-
implementare il processo telematico e la fine del ricorso alla copia di
cortesia;
-
un aumento del personale e dei giudici togati;
-
la riforma della magistratura onoraria;
-
una legge che garantisca il legittimo impedimento e le pari opportunità per le
avvocate e che eviti gravi e discriminatorie contrapposizioni con alcuni
giudici nelle aule dei tribunali.
-
una riforma del processo civile, partendo dalle commissioni Vaccarella/Berruti,
riforma condivisa e non basata su ulteriori filtri ai danni dei cittadini;
-
l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e quindi
il superamento degli attuali tribunali per i minori;
-
l’affermazione del principio del giusto processo: i magistrati insieme agli
avvocati devono chiudere con la stagione dei processi-spettacolo e anche con
l’uso/abuso delle intercettazioni;
-
un condiviso provvedimento sui reati minori, sulle pene alternative al carcere;
il
ruolo stesso del carcere e del recupero sociale, ma anche per affrontare la
domanda di sicurezza che viene dai cittadini;
-
il potenziamento del patrocinio a spese
dello stato e della difesa d’ufficio.
«Infine
– conclude Casiello - è giunto il momento di riportare alla dimensione pubblica
il dibattito sulle riforme, coinvolgendo tutti gli operatori del settore.
Chiediamo, quindi, all’Anm di proseguire questo dialogo alla nostra IX
Conferenza Nazionale che si terrà a Torino a fine novembre: al fine di promuovere
la convocazione di un momento straordinario di confronto, con gli Stati
generali della Giustizia nei primi mesi del 2016, sotto l’egida della
Presidenza della Repubblica».
Roma, 23 ottobre 2015
venerdì 23 ottobre 2015
Novità in arrivo per il processo civile telematico
Il Ministero della Giustizia annuncia
l'introduzione di novità
per il deposito di atti telematici, la
firma digitale,
la consultazione di registri e il
software di redazione
Processo
civile telematico, croce o delizia? Quello che si è presentato come un potente
ed efficace mezzo per “svecchiare” la giustizia, si sta trasformando (troppo)
spesso in un vero e proprio incubo per gli operatori del settore che, invece di
beneficiare dei vantaggi di non dover più sostenere lunghe ed estenuanti code
in cancelleria, inviando comodamente gli atti da casa, si trovano a perdere
molto più tempo rimanendo fermi davanti al proprio pc.
Ma
le potenzialità del processo telematico ci sono e vanno sfruttate, consapevoli
che con il necessario adeguamento e assestamento le cose non potranno che
evolvere per il meglio.
E
di ciò è ovviamente consapevole anche il Ministero della giustizia, che, giusto
qualche giorno fa, ha preannunciato sul proprio sito dedicato al pct il rilascio
di nuovi schemi XSD volti a migliorare i sistemi telematici del processo.
Le
migliorie, in particolare, riguardano il deposito degli atti telematici, i
controlli di validità temporale sulle firme digitali, la verifica dei soggetti
firmatari, la consultazione dei registri e l’identificazione del software di
redazione.
Il
deposito degli atti telematici
Più
nel dettaglio, con riferimento ai depositi, viene introdotto un nuovo atto del
curatore, denominato “DomandeVerificate”, che, con il fine di tracciare l’esito
della verifica delle domande esaminate in udienza, riporterà come dato
strutturato la data dell’udienza di verifica e l’indicazione delle domande
verificate, con specificazione di quando si provvederà a verificare le
eventuali domande residue.
Un’ulteriore
modifica, relativa al deposito degli atti introduttivi o in corso di causa,
riguarda l’elemento modello F23, che avrà come attributo la data e il codice
identificativo del modello stesso.
Le
firme digitali
Venendo
alle firme digitali, si prevede un controllo di validità temporale che
permette, in presenza della marcatura temporale della firma, di controllare che
la scadenza del certificato sia successiva a tale data e, in assenza della
marcatura, che la scadenza del certificato sia successiva all’attestazione
temporale dell’invio tramite p.e.c..
I
controlli che abbiano dato esito negativo verranno classificati sulla base
della loro gravità e saranno a disposizione dei magistrati.
Viene
inoltre previsto un nuovo controllo sull’algoritmo di firma utilizzato per i
documenti depositati e per il certificato di firma stesso.
Con
riferimento alle firme, infine, si diminuisce l’elenco degli errori bloccanti
con la conseguenza che pressoché tutti gli esiti negativi dei controlli
genereranno semplici avvisi di errore.
A
restare bloccante è solo l’esito negativo del controllo sulla presenza e
sull’integrità della firma dell’atto principale.
La
consultazione dei registri
Per
quanto riguarda, poi, la consultazione dei registri, innanzitutto si è
provveduto ad integrare le informazioni relative ai registri di contenzioso
civile, volontaria giurisdizione e lavoro: mentre prima la loro esposizione ai
professionisti esterni tramite web services era limitata al nome e al cognome
delle parti principali del procedimento, con le nuove migliorie essa viene
estesa a tutte le parti e ai relativi difensori (con indicazione del codice
fiscale di questi ultimi).
Inoltre,
i servizi di consultazione dei registri delle procedure mobiliari, immobiliari
e concorsuali, oltre a fornire i dettagli di tutte le parti nel procedimento e
dei relativi difensori, ora forniscono anche il codice fiscale di questi
ultimi.
Migliorie
hanno infine riguardato i registri Civile e Penale della Corte di Cassazione,
le cui query di consultazione sono state uniformate a quelle di SICID e SIECIC
con previsione di dati aggiuntivi relativi alle parti.
Il
software di redazione
Le
modifiche annunciate dal Ministero della giustizia riguardano, in ultimo,
alcune implementazioni dettate dalla necessità di acquisire informazioni
relative al software che redige il datiAtto.xml per finalità statistiche e di
debug e di gestire i metodi di pagamento tradizionali allo stesso modo dei
pagamenti telematici nel datiAtto.xml.
Per
maggiori informazioni consulta la sezione del Ministero della giustizia
"Migliorie ai sistemi del PCT"
Valeria Zeppilli (da
studiocataldi.it del 21.10.2015)
mercoledì 21 ottobre 2015
Elezioni forensi riviste e corrette
Attesa la decisione del ministro
Orlando
Avvocatura convocata al completo in via
Arenula
Serve norma ad hoc per superare il
vecchio regolamento
Elezioni
forensi riviste e corrette. Parola al ministero della giustizia. Avrà luogo
oggi, infatti, l'incontro tra le associazioni forensi maggiormente
rappresentative e il ministro Andrea Orlando. All'ordine del giorno, la
decisione del dicastero di via Arenula circa le modalità per le nuove elezioni
dei consigli forensi. Intervento già promesso da Orlando per settembre e,
rimando poi, a ottobre inoltrato. E due sembrano essere le strade possibili: un
regolamento rinnovato da cima a fondo o una modifica alla legge 247/2012 con
una nuova norma primaria da inserire o il un dl ad hoc, o nel primo testo utile
attinente per materia. Certo è, però, che indipendentemente dalla strada scelta
dovranno essere garantite democrazia, rappresentanza e rappresentatività e,
sono almeno altre due le criticità che dovranno essere superate. Prima tra
tutte l'eliminazione del voto di lista. Previsione più volte criticata da gran
parte dell'avvocatura nella parte in cui, infatti, è consentito di votare in
blocco una lista con tanti candidati quanti sono i seggi in palio. In secondo
luogo, poi, dovrà essere tutelata la parità di genere così come delineata nella
bocciatura dal Tar Lazio nel punto in cui la legge forense impone di riservare
al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti della lista. Nel
corso dell'incontro, poi, dovrà anche essere sciolto il nodo relativo alla
disciplina transitoria. Al momento, infatti, la situazione sul territorio è
fortemente disomogenea. Da un lato ci sono ci sono consigli dove le elezioni si
sono tenute ed i risultati sono stati ritenuti regolari o quanto meno non
contestabili. In questo caso sarà difficile ipotizzare nuove elezioni. Ci sono,
però, anche consigli dove si è votato e per i quali non potranno non essere
prese in considerazione le pendenze di fronte ai giudici amministrativi o al
Consiglio nazionale forense. In questo caso sarà necessario valutare come
procedere e in che tempi. Ci sono, infine, consigli dove le votazioni non hanno
avuto luogo. In questo caso sarà necessario aspettare le nuove disposizioni e
applicarle nella loro completezza.
Beatrice Migliorini (da
Italia Oggi del 21.10.2015)
martedì 20 ottobre 2015
Telecamere con l'avviso
Videosorveglianza anche senza
registrazione
Volti ripresi sono sempre dato
personale
La
ripresa di immagini è sempre videosorveglianza anche se non si fa
registrazione. E i volti ripresi sono sempre un dato personale, anche se la
persona non viene identificato.
La
Cassazione (sentenza
n. 17440 del 2 settembre 2015) cambia la sua giurisprudenza e fa chiarezza
sulle regole generali della videosorveglianza e conferma la sanzione comminata
dal garante della privacy a una torrefazione calabrese, che non aveva esposto
il cartello informativo previsto per la videosorveglianza.
Nel
caso specifico si è trattato di una telecamera presente all'interno di un
negozio, collegata a un monitor sistemato nel soppalco dell'esercizio
commerciale, utilizzata dal titolare per sorvegliare l'accesso degli avventori.
La
vicenda è stata sanzionata dal Garante della privacy per violazione
dell'obbligo di informativa ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy
(Ddlgs 196/2003).
Il
commerciante ha presentato opposizione in cui ha sostenuto che non aveva
trattato dati personali e questo perché non c'era la registrazione delle
immagini e perché riprendeva le immagini senza poter identificare le persone.
In
effetto un orientamento giurisprudenziale risalente al 2009 (sentenza n. 12997
della Cassazione) sosteneva che l'immagine non fosse di per sé un dato personale,
senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona.
Questo
orientamento è stato accolto dal giudice di primo grado, che ha annullato la
sanzione, ritenendo che l'immagine di una persona non potesse essere definita
dato personale in assenza di elementi oggettivi che ne consentano una
potenziale identificazione. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le
modalità e la funzione della videoripresa, finalizzata unicamente a consentire
al titolare dell'esercizio di controllare l'accesso di persone sospette nel
proprio locale al piano terreno per il tempo in cui lo stesso si trovava nel
laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di ogni potenziale
identificabilità delle persone riprese, peraltro da un apparecchio di non
elevata definizione, senza alcuna possibilità di registrazione delle immagini
stesse.
Con
la sentenza in commento la
Cassazione cambia idea, riforma la sentenza di primo grado e
sostiene che l'immagine è un dato immediatamente idoneo a identificare la
persona, a prescindere dalla sua notorietà.
In
particolare, con riferimento all'attività di videosorveglianza senza
registrazione, la
Cassazione ricorda che il trattamento è legittimo e riporta
quanto prescritto dal garante e cioè che «nei casi in cui le immagini sono
unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore
mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi
interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la
sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali
esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro,
valori o altri beni (ad esempio gioiellerie, supermercati, filiali di banche,
uffici postali)».
Il
trattamento è legittimo, ma proprio per questo è soggetto all'obbligo
dell'informativa. E in caso di violazione di questo obbligo scatta la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 161 del codice della privacy.
Antonio Ciccia Messina
(da Italia Oggi del 20.10.2015)
lunedì 19 ottobre 2015
L'onorario è in base al valore
Nel
caso in cui il valore della controversia dovesse essere manifestamente diverso
da quello presunto secondo il codice civile, per quanto riguarda la
liquidazione degli onorari a favore dell'avvocato che abbia prestato la propria
opera in un giudizio relativo ad azione revocatoria, tale valore si dovrà
determinare sulla base del valore effettivo della controversia. A sottolinearlo
sono stati i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con
la sentenza n. 19520 dello scorso 30 settembre.
I
giudici di piazza Cavour hanno altresì tenuto in considerazione, nella sentenza
in commento, il tenore dei primi due comma dell'art. 6 del dm n. 127 del 1994,
che distinguono tra il criterio di determinazione degli onorari a carico del
soccombente ed il criterio di liquidazione degli onorari a carico del cliente,
sottolineando che è corretto in diritto il provvedimento impugnato che - sulla
base dell'apprezzamento in fatto del valore della controversia - ha escluso il
ricorso alle presunzioni del codice di rito. Non sarà perciò pertinente il
richiamo delle norme degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., sottolineando il
principio per il quale ai fini della liquidazione degli onorari a carico del
cliente ed a favore dell'avvocato che abbia prestato la sua opera in un
giudizio relativo ad azione revocatoria, vale il principio sopra menzionato.
Inoltre, secondo gli Ermellini, il superamento, da parte del giudice, dei
limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese
giudiziali va a rappresentare una sorta di vizio «in iudicando» e, pertanto, è
necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi
contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al
fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover
espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa (si veda da ultimo,
Cass. n. 22983/14). Rientra inoltre nel potere discrezionale del giudice di
merito la determinazione della misura degli onorari tra i minimi e i massimi
tariffari, sicché non è censurabile il provvedimento che, come nel caso
sottoposto all'attenzione della suprema corte, abbia applicato la misura media,
in relazione all'oggetto ed alla complessità della controversia.
Maria Domanico (da
Italia Oggi Sette del 19.10.2015)
Processi troppo lunghi, stretta sui risarcimenti
Per il settore risparmi stimati per
30-35 milioni
Passa
anche per un restyling della legge Pinto la cura dimagrante degli stanziamenti
alla Giustizia, prevista con la legge di Stabilità e stimata in 30-35 milioni
di euro. L’articolo 56 introduce una serie di paletti per chiedere l’indennizzo
da irragionevole durata del processo (civile, penale, amministrativo,
contabile) e fissa il minimo (400 euro) e il massimo (800 euro) degli importi
che lo Stato è tenuto a liquidare per ogni anno, o frazione di anno superiore a
sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (somme
diminuite del 20 o 40% quando le parti del processo sono, rispettivamente, più
di 10 o di 50). Una stretta, insomma. Non solo. L’articolo 43 (che riduce una
serie di spese dei ministeri) taglia invece le indennità dovute a giudici di
pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e viceprocuratori
onorari, «in modo da assicurare risparmi non inferiori a 6.650.275 euro per il
2016 e a 7.550.275 euro a decorrere dal 2017». Ridotto, poi, di 4 milioni il
Fondo per la mobilità del personale amministrativo, che dovrebbe consentire di
coprire entro fine anno 1.031 posti e altri 2mila nel 2016 (su un totale di
9mila scoperture).
Sarà
dunque meno facile chiedere il risarcimento del danno per l’eccessiva durata
dei processi; il che forse consentirà di ridurre anche l’enorme mole delle
cause-Pinto pendenti presso le Corti d’appello, la cui durata è spesso
“irragionevole”.
Costituisce
infatti condizione di ammissibilità per la domanda di «equa riparazione» l’aver
esperito i «rimedi preventivi» all’irragionevole durata del processo, previsti
dal nuovo articolo 1 bis della legge. Nel civile, ad esempio, bisognerà aver
chiesto di passare dal rito ordinario a quello sommario entro l’udienza di
trattazione o, comunque, almeno 6 mesi prima che sia decorso il termine di
ragionevole durata (3 anni in primo grado e in altrettanti in appello). Così
nel penale, è previsto che le parti possono depositare l’istanza di
accelerazione sempre sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole (3
anni in primo grado; due in appello) o due mesi prima se il giudizio è in
Cassazione.
Strada
sbarrata al risarcimento, quindi, se il «rimedio preventivo» non è stato
esperito correttamente e anche in un’altra serie di casi, tra cui «l’abuso dei
poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi
del procedimento». Inoltre, si introduce una serie di ipotesi in cui «si
presume insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole
durata del processo». E tra queste figura anche l’intervenuta prescrizione del
reato, limitatamente all’imputato, poiché si presume, appunto, che se
l’eccessiva durata ha portato alla prescrizione, quest’ultima rappresenti già
un vantaggio per l’imputato. Adempiuti vari obblighi di documentazione previsti
dalla nuova disciplina, entro sei mesi lo Stato dovrà pagare, «ove possibile»,
per intero, ma «nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di
bilancio».
La
norma transitoria ovviamente esclude dall’obbligo del «rimedio preventivo»
(condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo) i processi in corso
nei quali, al 31 ottobre 2016, non ci sia più il tempo utile per esperirlo.
Donatella Stasio (da Il
Sole 24 Ore del 19.10.2015)
Laura Jannotta nuovo presidente dell’Unione Camere Civili
Laura
Jannotta è la prima donna alla guida dell'Unione nazionale Camere Civili. Il
nuovo presidente dell'Uncc, avvocato di Ferrara, da nove anni nel direttivo
dell'Unione e da sei, fino a oggi segretario della giunta del leader uscente
dei civilisti, Renzo Menoni, è stata eletta ad Ascoli Piceno al termine del VI
Congresso delle Camere Civili.
Con
155 voti, contro i 115 ottenuti dall'altro candidato Antonio De Notaristefani
di Vastogirardi, del foro di Napoli.
"Proseguiremo
con più forza e determinazione - ha dichiarato la Jannotta dopo la sua
elezione - sulla strada delle riforme a favore di una giustizia civile più
efficiente, attraverso una sempre più ampia interlocuzione con la politica e le
altre componenti dell'Avvocatura".
(Dal Corriere
Quotidiano del 18.10.2015)
venerdì 16 ottobre 2015
Sanzioni tributarie dal 2016
Restyling in arrivo per il regime
fiscale dei professionisti
Nuove
sanzioni amministrative tributarie anticipate di un anno. Le modifiche
introdotte dal dlgs n. 158/2015 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016, senza
quindi attendere il 2017 come previsto dal decreto delegato. Ad anticiparlo è
il viceministro dell'economia, Luigi Casero, intervenuto ieri a Milano in
occasione del IV Congresso nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili. «In sede di legge di stabilità cercheremo di anticipare al 2016 la
partenza del nuovo sistema sanzionatorio, in quanto esempio concreto del nuovo
rapporto tra fisco e contribuente che stiamo cercando di costruire.
Un
sistema che penalizza molto di più chi froda e che tratta in maniera meno
severa piccoli errori o lievi inadempimenti». Si ricorda, inoltre, che la
riforma delle sanzioni penali tributarie entrerà invece in vigore dal 22
ottobre 2015.
In
arrivo anche uno statuto dei lavoratori autonomi, che consenta di
razionalizzare in maniera organica il trattamento fiscale dei professionisti.
«Nel corso del tempo si sono storicizzate alcune storture a carico dei
lavoratori autonomi che sarebbe opportuno correggere», aggiunge Casero, «mi
vengono in mente la parziale indeducibilità delle spese di formazione
(obbligatoria per legge), come pure quella dei costi auto per gli agenti di
commercio. Senza dimenticare le modifiche al regime forfettario, che
incentiverà l'avvio di nuove attività professionali».
Tra
le misure anticipate dal viceministro anche una norma sullo scioglimento
agevolato delle società di comodo, che peraltro costituisce una delle 10
proposte fiscali avanzate dal Cndcec (si veda altro articolo in pagina), nonché
la conferma dei bonus fiscali per la casa (ristrutturazioni e risparmio
energetico) anche per il 2016.
Nel
passare in rassegna gli interventi realizzati in attuazione della delega
fiscale, particolare attenzione è stata rivolta proprio al tema delle tax
expenditures. «In questo paese siamo abituati a pensare che ogni agevolazione è
per sempre», spiega Casero, «ora invece abbiamo stabilito di rivedere
periodicamente detrazioni e deduzioni, decidendo quali mantenere solo dopo
un'attenta analisi su costi e benefici sia dal punto di vista del gettito sia
sotto il profilo sociale».
Ulteriori
interventi, che potrebbero essere inseriti dal governo nella manovra di
stabilità anche nel corso dell'iter parlamentare, interessa poi le società di
persone.
La
nuova Iri (Imposta sul reddito imprenditoriale), sebbene prevista dalla legge
n. 23/2014 non ha ancora visto la luce. «La delega doveva essere attuata a
saldo zero e alcune misure, come questa, sono state rimandate a un successivo
momento», precisa il viceministro, «stiamo ragionando su tale intervento,
tenendo però ben presente che con la riduzione dell'Ires rischieremmo di
sbilanciare la tassazione troppo a favore delle società di capitali.
L'obiettivo sarà quindi quello di parificare l'imposizione sulle persone
fisiche imprenditrici con quella dei soggetti Ires».
Come
ricordato da Luigi Mandolesi, consigliere nazionale del Cndcec delegato alla
fiscalità, una partita importante si gioca pure sul nuovo calendario degli
adempimenti tributari.
Casero,
che peraltro nei mesi scorsi ha istituito presso il Mef un tavolo tecnico chiamando
a partecipare proprio i commercialisti, ha replicato che «bisogna prevedere
termini che favoriscano tutti, sia chi deve pagare, sia gli intermediari che
assistono i contribuenti, sia chi deve controllare. L'ipotesi del tax day, con
tutte le scadenze accorpate in un unico giorno, non rientra tra gli obiettivi
del governo. Quello che ci interessa è invece pervenire a un sistema fiscale
nuovo, incentrato sui concetti di semplificazione e certezza».
Un'ulteriore
apertura del viceministro è arrivata anche sulla proposta della categoria di
velocizzare la detrazione dell'Iva vantata dalle imprese nei confronti di
debitori in crisi, senza più dover attendere la chiusura di procedure
concordali che possono durare quasi un decennio.
Valerio Stroppa (da
Italia Oggi del 16.10.2015)
mercoledì 14 ottobre 2015
Cassazionisti senza limiti temporali
Iscrizione
all'albo dei cassazionisti senza limiti temporali per chi possiede i requisiti
di anzianità. Ovvero, coloro che hanno maturato i 12 anni di attività forense
alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, oppure entro i tre anni
successivi, potranno iscriversi all'albo senza sostenere alcun corso o esame.
Lo
ha chiarito la commissione consultiva del Consiglio nazionale forense,
coordinata da Michele Salazar, che ha adottato un parere (quesito n. 69, relatore
Carlo Orlando) sulla portata della norma transitoria, contenuta nell'articolo
22, commi 3 e 4 della legge 247/2012, relativa all'iscrizione all'albo dei
cassazionisti secondo la normativa vigente. In particolare, il parere evidenzia
che, «ai sensi dell'articolo 22, comma 3, secondo periodo, potranno chiedere
direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che abbiano già
maturato i requisiti per la iscrizione secondo la normativa previgente alla
data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013)
ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4,
articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia
entro il 2 febbraio 2016)».
«Più
specificatamente», prosegue il parere del Cnf, «chi al momento dell'entrata in
vigore della legge aveva già maturato i requisiti di anzianità o li maturi
entro i tre anni dalla entrata in vigore (dunque entro il 2 febbraio 2016),
potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'albo speciale dei
patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere
nessun corso o esame».
Infine,
il parere specifica che, dalla lettura della normativa di riferimento, «l'unico
limite che viene in essere ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di
acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in
cui viene presentata la richiesta».
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi del 14.10.2015)
martedì 13 ottobre 2015
Corsi Altalex a Catania in Novembre
Altalex ci segnala i seguenti eventi
formativi
che si svolgeranno a Catania in Novembre
Master
breve in contrattualistica internazionale ULTIMI POSTI
Catania dal 6 novembre - 5 incontri, 12 crediti formativi avvocati - Prof. Avv. M. Alessandri, Prof. Avv. M. Chiara Malaguti, Prof. Avv. M. Massironi, Avv. P. O'Malley, Avv. E. Baroni
Catania dal 6 novembre - 5 incontri, 12 crediti formativi avvocati - Prof. Avv. M. Alessandri, Prof. Avv. M. Chiara Malaguti, Prof. Avv. M. Massironi, Avv. P. O'Malley, Avv. E. Baroni
Corso
avanzato custode e delegato. Ruolo, compiti e responsabilità
Catania 11 e 12 novembre – 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Raffaele Rossi (Magistrato)
Catania 11 e 12 novembre – 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Raffaele Rossi (Magistrato)
Master
breve in diritto societario
Catania dal 21 novembre al 19 dicembre – 5 incontri, 8 crediti formativi avvocati – Notaio M. Portelli, Prof. R. Vigo, Prof. Avv. V. Sangiovanni, Avv. F. Mauceri, Avv. M. Vaccari
Catania dal 21 novembre al 19 dicembre – 5 incontri, 8 crediti formativi avvocati – Notaio M. Portelli, Prof. R. Vigo, Prof. Avv. V. Sangiovanni, Avv. F. Mauceri, Avv. M. Vaccari
Corso
avanzato sul ricorso per cassazione civile
Catania 27 e 28 novembre - 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Domenico Chindemi (Consigliere Corte di Cassazione)
Catania 27 e 28 novembre - 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Domenico Chindemi (Consigliere Corte di Cassazione)
Per
ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.altalexformazione.it
Preventivo scritto sempre obbligatorio
Il
primo disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri (il 7, ndAGANews) alla Camera e ora all’esame del Senato contiene
diverse novità per gli avvocati.
Pur
essendo saltata, a seguito delle polemiche della categoria notarile, la norma
che prevedeva il trasferimento in capo ai professionisti forensi delle
competenze (esclusive dei notai) relative agli atti di compravendita di beni
immobili destinati ad uso non abitativo con valore massimo entro i 100mila, nel
corso dell’iter parlamentare, infatti, è stata confermata l’apertura alle
società multiprofessionali, anche con l’ingresso di soci di capitale (seppur
con il limite di 2/3 costituiti da soci professionisti iscritti all’albo).
Nel
testo licenziato dalla Camera è stato eliminato, altresì, il divieto del
vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale oggi previsto
dalla legge di riforma dell’ordinamento forense e confermato l’obbligo di
presentare il preventivo di massima per iscritto ai clienti.
In
merito, la nuova norma andrà a modificare l’art. 13, comma 5, della l. n.
247/2012 che prevede attualmente che il preventivo scritto debba essere fornito
dall’avvocato soltanto “a richiesta” dell’assistito, facendo scattare tale
obbligo sempre e comunque.
Per
cui, anche in assenza di esplicita istanza, il professionista sarà tenuto a
rendere noto al cliente, il livello della complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché sempre in forma
scritta “la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Marina Crisafi (da studiocataldi.it
dell’8.10.2015)
lunedì 12 ottobre 2015
No abitabilità? Il venditore deve risarcire
La
diligenza che incombe sul venditore, essendo connessa all'assunzione
dell'obbligo di consegnare un immobile provvisto del requisito di abitabilità,
ha per oggetto la scrupolosa predisposizione ed il controllo di tutti gli atti
finalizzati all'ottenimento della predetta licenza di abitabilità, ivi compresi
gli atti presupposti all'utile esperimento dell'iter amministrativo e tra
questi, la verifica dell'esistenza di una formale lottizzazione, che si pone a monte
di tutto l'iter.
Condotte,
queste ultime, non esigibili dall'acquirente, il quale legittimamente confida
nell'obbligo assunto dal venditore.
E'
quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con
sentenza n. 20349 depositata il 9 ottobre 2015, rigettando il ricorso di una
società edilizia, avverso la sua condanna al risarcimento dei danni nei
confronti di alcuni acquirenti, cui aveva alienato un immobile poi sottoposto a
confisca nell'ambito di un procedimento per il reato di lottizzazione abusiva.
Risarcimento
anche senza previa risoluzione del contratto
La
Suprema Corte –
facendo proprie le argomentazioni dei giudici di merito – accoglie dunque la
richiesta di risarcimento danni avanzata dagli acquirenti e sorta in seguito
all'inadempimento, da parte della società venditrice, di consegnare un immobile
dotato del necessario requisito di abitabilità.
Ciò
– ha precisato la Corte
– indipendentemente da una preventiva richiesta di risoluzione del contratto,
attesa l'autonomia dei rimedi in considerazione, non costituendo l'azione di
risoluzione del contratto di compravendita un presupposto né logico né
giuridico dell'evento di danno.
Eleonora Mattioli (da telediritto.it
del 12.10.2015)
Nei Tar si rischia la paralisi
Da gennaio il 30% di giudici in meno
per effetto dei pensionamenti
Tre
mesi per correre ai ripari, altrimenti con il nuovo anno la giustizia
amministrativa rischia un forte passo indietro: collegi che non si riusciranno a
costituire, udienze che salteranno, calo della produttività (e, dunque,
rinvigorimento dell’arretrato), viavai di magistrati da un Tar all’altro per
cercare di tappare i buchi. Il quadro non è eccessivo, visto che il presidente
del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, a settembre ha deciso di lasciare
l’incarico, disilluso dalla mancanza di segnali del Governo nonostante una
lettera inviata a giugno in cui si tratteggiava il rischio di paralisi.
La
questione è quella degli organici, dopo che il Dl 90/2014 ha anticipato i
pensionamenti dei dipendenti pubblici, magistrati compresi. Fra questi ultimi,
chi a fine anno avrà raggiunto 70 anni, dovrà lasciare. Un esodo che, unito
alle tante uscite anticipate a cui da tempo ricorrono coloro che vogliono mettersi
al riparo da sorprese dell’ultima ora, mette a rischio l’attività di Tar e
Consiglio di Stato. E il problema riguarda solo la giustizia amministrativa. I
magistrati ordinari e quelli contabili - che pure ricadevano sotto gli effetti
della norma del Dl 90 - questa estate sono, infatti, riusciti a ottenere una
proroga: i primi fino a dicembre 2016 e i secondi fino a giugno.
I
giudici amministrativi, invece, sono rimasti al palo, vittime degli atavici
dissidi interni. Tant’è che all’interno del Consiglio di presidenza - l’organo
di autogoverno di Tar e Consiglio di Stato, dove si riflettono le diverse
posizioni fra la componente dei tribunali amministrativi e quella dei
consiglieri di Stato - c’è chi ha tifato perché il Parlamento non estendesse
anche alla magistratura amministrativa le proroghe concesse alle altre due
giurisdizioni. Di più, a luglio il Consiglio ha votato una delibera di appoggio
all’operato delle Camere.
«Si
sono create due fazioni - spiega Manfredo Atzeni, consigliere di Stato e
componente dell’organo di autogoverno -: quella dei favorevoli allo
svecchiamento, che è maggioritaria, e quella di chi vorrebbe che il limite
della pensione salga a 72 anni. Al di là di tali posizioni, c’è un problema
reale di vuoti che si verranno a creare con il nuovo anno, sia nei posti di
vertice, sia negli altri livelli. Ne risentirà la produttività e i costi,
perché cresceranno le spese di missione per far viaggiare i magistrati in modo
da assicurare nei Tar più scoperti un minimo di udienze».
Secondo
una proiezione, a gennaio i posti vacanti saranno in media del 30% rispetto
agli organici, con punte del 68% per le presidenze nei Tar. È vero che è in
corso di svolgimento il concorso per reclutare 45 referendari (il primo livello
dei tribunali amministrativi), ma le immissioni in ruolo delle nuove leve è di
là da venire. Anche perché sono state ricevute più di 4mila domande e, dunque,
i tempi si allungano. Così come non si può pensare a tempi brevi per il
reclutamento di cinque consiglieri di Stato: i candidati conosceranno a
dicembre la sede delle prove scritte. Dunque, i nuovi magistrati entreranno in
servizio, nel migliore dei casi, verso la fine del 2016.
Nel
frattempo c’è da tamponare l’emergenza. Da un po’ di anni a questa parte
l’arretrato ha continuato a scendere: a fine 2014 era di poco meno di 300mila
cause e a fine settembre scorso si è arrivati a 272mila. Il rischio è questo
processo virtuoso si interrompa e le pendenze riprendano a galoppare. I primi
segnali di questa inversione di tendenza - affermano a Palazzo Spada - già si
intravedono.
Antonello Cherchi (da
Il Sole 24 ore del 12.10.2015)
venerdì 9 ottobre 2015
Patrocinio gratuito? Spesa sì, ma di civiltà
L`assistenza legale ai non abbienti è
in aumento
ed è costata oltre 1 miliardo in 8
anni.
Ma resta tre volte sotto la media dei
Paesi europei
Ormai
dire "spesa pubblica" pare peggio che pronunciare una parolaccia.
Figurarsi se una voce di spesa pubblica, da sola, ammonta a i miliardo e 90
milioni di euro negli ultimi 8 anni. Se poi questa montagna di soldi dei
contribuenti è andata a beneficiare chi aveva in corso un processo, rischia il
linciaggio chi s`azzardi a sostenere che è stato ed è denaro ben speso. E
invece è proprio così: anzi, è un segno di civiltà che dal 2007 al 2014 siano
state i milione e 320.000 le persone non abbienti ammesse nei processi penali e
civili al "gratuito patrocinio", cioè alla possibilità di scegliere
un legale di propria fiducia senza pagarne la parcella, saldata invece dallo
Stato a chi ha un reddito inferiore a 11.369 euro (erano 10.628 sino a poco
tempo fa, poi il pressing dell`Oua-Organizzazione unitaria dell`avvocatura è riuscito
a sbloccare dopo 37 mesi l`adeguamento).
L`ultima
relazione del Ministero della Giustizia e una rilevazione statistica elaborata
da Alberto Vigani per l`Oua su questo istituto - da non confondere con il
difensore d`ufficio, che è invece un avvocato nominato dallo Stato (ma pagato
poi dall`imputato) al solo scopo di assicurare la difesa tecnica a chi ancora
non abbia un difensore di fiducia - mostrano che le persone ammesse al gratuito
patrocinio nel penale sono aumentate dalle 97.95o del 2007 alle 153.00o del
2014, ad un costo annuale di 88 milioni (sceso da un picco di quasi 101 milioni
nel 2013 perché la penultima legge di stabilità ha ridotto di un terzo le
liquidazioni).
Nel
civile, invece, dove si è partiti più a rilento che nel penale (35,1% dei fondi
contro il 71% di Francia e Germania), sono arrivate a beneficiarne m.800
persone nel 2013 e 124.000 l`anno scorso, per un costo di 53,8 milioni nel 2014
contro i 25,2 del 2007 (pur diminuito del 9% rispetto a 12 mesi fa).
PARCELLE
DIMINUITE. A tratti, in passato, il gratuito patrocinio, specie nei processi-fantasma
agli imputati stranieri "irreperibili", ha rischiato di scolorare in
corporativo ammortizzatore sociale della fascia di avvocati meno capace di
stare da sola sul mercato: ma negli ultimi tempi l`aumento della
specializzazione dei legali e dunque della qualità anche di queste difese,
sommato al congelamento normativo degli inutili processi agli imputati
"irreperibili", hanno ridimensionato questa criticità.
Alla
quale la ricerca dell`Oua oppone peraltro il diminuito valore delle parcelle
medie liquidate agli avvocati: 809 euro nel penale, il 14% meno che nel 2007,
senza contare che l`effettivo costo per le casse statali è ancora minore perché
il 20% di Iva sulla parcella ritorna all`amministrazione finanziaria dello
Stato.
Anzi,
per l`assistenza legale ai non abbienti l`Italia spende ancora poco, cioè 2,67
euro pro capite: non soltanto 20 volte meno di alcune nazioni del Nord Europa,
ma soprattutto tre volte meno della media dei Paesi del Consiglio d`Europa
(7,50 euro pro capite), o la metà di nazioni comparabili come Germania e
Francia (4,20 e 5,60 euro).
(Da “Sette” – Il
Corriere della Sera del 9.10.2015)
Padre non versa mantenimento, condanna se non dimostra indigenza
Cass., VI sez. Penale, sent. 39851/2015
Nonostante
la situazione lavorativa "precaria" e saltuaria, è confermata la
condanna a tre mesi di reclusione ed euro 260,00 di multa per il padre che si
sottrae all'obbligo di versamento
dell'assegno di mantenimento.
I
giudici della Corte di Cassazione, VI sez. penale, hanno così deciso nella
sentenza n. 39851/2015 sul ricorso di un uomo che aveva
omesso di versare l'assegno di mantenimento (dell'importo di euro seicento
mensili) nei confronti di moglie e figli nell'intero arco temporale ricompreso
fra l'agosto 2008 e l'aprile 2009, salvo un parziale adempimento per la somma
di euro 640,00.
Il
ricorrente precisa di non aver avuto alcuna volontà di sottrarsi all'obbligo di
versamento del mantenimento, per non ha potuto provvedervi per oggettiva
impossibilità considerando la precarietà delle sue condizioni di lavoro e della
indisponibilità di un reddito costante nel tempo.
In
aggiunta l'uomo afferma di aver comunque provveduto all'acquisto di generi di
prima necessità e di un mezzo di trasporto per consentire gli spostamenti dei
propri figli.
Per
gli Ermellini il ricorso è tuttavia inammissibile, poiché teso ad una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali già svolte nei
precedenti gradi di giudizio.
La
Suprema Corte ritiene
puntuale la ricostruzione svolta in merito, poiché esattamente i giudici hanno
posto in rilievo il dato oggettivo che l'imputato, benché svolgesse attività
lavorativa, sia pure in modo saltuario, ha fatto mancare con la sua condotta i
mezzi di sussistenza alla coniuge ed ai tre figli minorenni, non essendo la
persona offesa in grado di provvedere alle molteplici esigenze di un nucleo familiare
composto di quattro unità.
Alla
stregua delle rappresentate emergenze probatorie, dunque, deve ritenersi che
l'impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che
regolano la materia in esame ove si consideri che, in caso di mancato pagamento
di quell'assegno, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno
dell'avente diritto e che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come
impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati insede civile, deve essere
assoluta, integrando una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole
indisponibilità di introiti.
Nel
caso in esame, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una
situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, sì da rendere materialmente
impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili.
In
tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, d'altronde, incombe
sull'interessato l'onere (nel caso in esame non soddisfatto) di allegare gli
elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa
obbligazione, del tutto inidonee dovendosi ritenere, a tal fine, la
dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica
allegazione di difficoltà.
Il
ricorso è inammissibile e il ricorrente è tenuto anche al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Lucia Izzo (da studiocataldi.it
del 5.10.2015)
mercoledì 7 ottobre 2015
Legali, illeciti da dettagliare
La sentenza del Consiglio nazionale
forense
sul principio della tendenziale
tipizzazione
Sanzioni precise e comportamenti sempre
classificati
Il
comportamento illecito dell'avvocato va sempre classificato e sanzionato con
precisione. Anche se l'illecito disciplinare non è espressamente previsto dal
codice deontologico. Lo chiarisce una sentenza del Cnf (n. 137/2015 depositata
il 18 settembre scorso), che ha definito alcuni passaggi tra il vecchio e il
nuovo codice con riguardo al principio della «tendenziale tipizzazione» degli
illeciti disciplinari contenuto nella legge professionale. In particolare, il
riferimento è all'art. 3, comma 3 della legge n. 247/2012, secondo il quale
l'illecito non può essere classificato esclusivamente come fatto tipico
astratto e non può nemmeno essere limitato alle sole ipotesi previste dal
codice deontologico. Tale sistema misto, afferma il Cnf, è regolato dall'insieme
delle norme che dettano principi utili per circoscrivere il perimetro
ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito
disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e le
conseguenze che ne derivano, anche in assenza dell'espressa previsione della
condotta e dell'indicazione della relativa sanzione. Il riferimento è a norme
di natura primaria (artt. 3 c. 3, 17 c .1, e 51 c. 1 della legge 247/2012) e di
natura secondaria (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del codice deontologico). Tali fonti
normative e regolamentari, si legge nella sentenza, «sono idonee a consentire
la coesistenza, nell'ambito disciplinare, della matrice tipica con quella
atipica dando certezza di criteri precisi, non derogabili, nonaleatori e non discrezionali
che permettono di avere in ogni caso piena contezza della incolpazione e delle
sue conseguenze e che, senza necessità di operare alcuna trasmigrazione di
norme penali, assicurano nell'ambito disciplinare quella garanzia che altrove è
data dalla tipicità penalistica». «L'approccio del nuovo codice deontologico al
problema della individuazione della sanzione», continua la sentenza, «ha dovuto
quindi essere coerente con tale impostazione riservando al garantismo
un'attenzione che non avrebbe potuto, comunque, prescindere dall'ineludibile
apporto della copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito
formatasi negli anni». Il Cnf richiama poi la sentenza delle sezioni unite
della Cassazione (n. 9057/2009), secondo la quale «in tema di illeciti
disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il
principio in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali
la predeterminazione e il criterio dell'incolpazione viene validamente affidato
a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice
disciplinare opera». Tali concetti diffusi «fanno parte del diritto
disciplinare e devono essere utilizzati per classificare e sanzionare quei
comportamenti illeciti non espressamente previsti dal codice
deontologico».
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi del 7.10.2015)
lunedì 5 ottobre 2015
“Ufficio del processo” a supporto dei giudici
Una
struttura che supporterà il lavoro del magistrato, e che permetterà di
migliorare la qualità del servizio giustizia. L'ufficio del processo, con gli
ultimi decreti firmati dal guardasigilli, Andrea Orlando, diventa una realtà,
proponendo una nuova organizzazione negli uffici giudiziari, con una
particolare attenzione anche all'uso delle risorse informatiche e di
innovazione. A presentare l'ufficio del processo è stato ieri il guardasigilli,
Andrea Orlando: «Se ne parla da molti anni», ha dichiarato il ministro,
«sappiamo che per arrivare alla piena potenzialità di questo strumento bisogna
investire ancora, ma oggi questa struttura a supporto del giudice inizia ad
essere realtà e va salutata favorevolmente». L'ufficio del processo sarà
composto da diverse figure professionali: magistrati onorari, tirocinanti
laureati (giovani che vogliono entrare in magistratura e praticanti avvocati),
personale amministrativo, magistrati ausiliari per le Corti d'appello e i
tirocinanti che hanno svolto stage. Per il nuovo staff a supporto delle toghe
sono stati stanziati 17 mln di euro: 8 mln, provenienti dal Fondo unico
giustizia, per borse di studio a favore dei tirocinanti laureati; 7,8 mln per
stage di perfezionamento in cancelleria, 800 mila euro per sviluppare la
consolle dell'assistente (un applicativo informatico con il quale l'assistente
può mettere a disposizione del magistrato ricerche, appunti, bozze di
documenti) e implementare la banca dati della giurisprudenza di merito, e 1 mln
per nuovi computer, con cui sarà possibile la gestione amministrativa dei
tirocinanti nonché consolidare gli strumenti informatici. Alle risorse già
stanziate si aggiungeranno 5 mln provenienti dai fondi europei del Pon
Governance. L'ufficio del processo è già stato sperimentato in alcune realtà
italiane, prime fra tutte Milano e Firenze: «Le prime sperimentazioni», ha
sottolineato Orlando, «hanno fatto registrare una riduzione delle pendenze di
circa il 15% () Tutti gli investimenti per migliorare le performance del
processo ci consentiranno dei risparmi in termini di riduzioni di penali che
paghiamo per la legge Pinto».
(Da Italia Oggi del 3.10.2015)
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