martedì 31 maggio 2011

MEDIAZIONE CIVILE, IL 18 EVENTO A GIARRE

La mediazione civile: aspetti normativi ed applicazione pratica a Catania” è il titolo dell’evento formativo, organizzato dall’AGA in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania, che l’androne del palazzo di Giustizia di Giarre ospiterà Sabato 18 Giugno, dalle ore 9 alle 12.
La partecipazione all’evento, gratuita, dà diritto a n. 3 crediti formativi.

Carta identità minori: chiarimenti sul rilascio

Con circolare n. 15 del 26 maggio 2011, il Ministero dell’interno si è pronunciato in merito alle nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità ai minori, contenute nel decreto legge n. 70 del 2011 (decreto sviluppo).
Con essa il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso alcuni chiarimenti sulle disposizioni applicative della nuova modalità di rilascio della carta di identità. In particolare, ha precisato che:
a) la nuova norma si applica a tutte le carte d’identità, sia cartacee che elettroniche;
b) per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per passaporto;
c) al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, è opportuno informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità);
d) vige l’esenzione dell’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai 12 anni.

(Da diritto.it del 31.5.2011)

lunedì 30 maggio 2011

Responsabilità del magistrato da ritardo? Serve la colpa

Cassazione civile, Sezioni Unite,  10.5.2011, n. 10176

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può, da solo, integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che ricolleghi il ritardo ad un comportamento allo stesso ascrivibile, almeno a titolo di colpa.

(Da overlex.com)

Cnf: dilazioni debito senza garanzie per eliminare disparità tra contribuenti

Riscossione meno vessatoria con dilazioni di debito più eque. 
Lo chiede il Consiglio nazionale forense che, nella seduta amministrativa del 27 maggio, ha approvato un documento, proposto dalla commissione tributaria coordinata da Antonio Damascelli, che è stato inviato al ministero dell'Economia e all'Agenzia delle entrate. 
Nello specifico, la richiesta è quella di eliminare l'obbligo di garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) che il contribuente deve offrire all'Amministrazione finanziaria nel chiedere la dilazione di pagamento di un debito conseguente alla conclusione di accordo consensuale come adesione e conciliazione giudiziale. 
Questo con l'obiettivo di equiparare il trattamento a quello conseguente alla dilazione di pagamento derivante da ruolo (cartella esattoriale). In quest'ultimo caso, le norme (dpr 602/73) non solo prevedono una ampia rateizzazione (72 rate mensili) ma non richiedono alcuna garanzia qualunque sia l'ammontare del debito. 
Non così, irragionevolmente, sottolinea il documento del Cnf, per i debiti da adesione o conciliazione, per i quali le norme (decreto legislativo 218/97 e decreto legislativo 546/92) consentono una rateizzazione di durata inferiore e, soprattutto, impongono una garanzia con fideiussione bancaria o polizza assicurava per i debiti superiori a 50mila euro.  
"Questa previsione è irragionevole - si legge nel documento del Cnf - e costituisce di fatto un'evidente contraddittorietà di comportamento nonché un illogico contrasto con le esigenze che attraverso la soppressione dell'obbligo originariamente previsto per la dilazione dei ruoli, aveva portato a risolvere le criticità del sistema a danno delle aziende e delle persone fisiche. L'estrema difficoltà e, nella quasi totalità dei casi, l'impossibilità  materiale di ottenere le garanzie richieste dalla legge, aveva infatti indotto l'Amministrazione ad andare incontro alle richieste dei contribuenti". 
Senza contare, aggiunge il Cnf, che "le criticità sopraccennate si riverberano negativamente selle concrete possibilità di rendere efficaci gli accordi consensuali di definizione del tributo” mentre con l'intervento normativo suggerito l'Agenzia delle entrate realizzerebbe con sicurezza l'incasso di somme dovute o definite.

(Da Mondoprofessionisti del 30.5.2011)

domenica 29 maggio 2011

Cass. SU: costituzione attore entro 10 giorni dalla prima notifica

Cassazione Sez. Unite Civili, sent. 18.5.2011, n.10864

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in ordine ai termini di costituzione dell'appellante in caso di notificazione a più parti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 347 e165 del Codice di Procedura Civile, ossia se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorre dalla prima o dall'ultima delle notificazioni.
Confermando il proprio indirizzo "restrittivo", consolidatosi a partire dalla pronuncia 6481/1997, la Cassazione ha statuito che in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione.
Leggiamo alcuni passaggi significativi della motivazione.
"Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia.
Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio (ciò si desume anche dall'art. 5, comma 3, della legge n. 890 del 1982, il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima del ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo).
Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni.
E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione.
In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.
Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla legge 26.11.1990 n. 353 che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.
La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina.
Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso all'analogia. Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall'art. 12 delle preleggi soltanto quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria".

(Da filodiritto.com del 22.5.2011)

Forma scritta per la rinuncia alla servitù senza particolari formalità

Cassazione – Sez. II Civile, sentenza 12.5.2011, n. 10457

"Il requisito di forma scritta stabilito dall'articolo 1350, n. 5), Codice Civile per la rinuncia ad una servitù può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, non essendo necessarie formule sacramentali o espressioni formali particolari, purché contenenti una chiara ed univoca espressione di volontà incompatibile con il mantenimento del predetto diritto reale. Pertanto, la rinuncia ad una servitù negativa può essere contenuta nell'istanza di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, realizzate, determinino il venir meno dell’utilitas da cui dipende l’esistenza della servitù stessa".
Il predetto importante principio è stato stabilito dalla Cassazione, in un caso relativo al diritto di “servitus inaedificandi”, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che nella sentenza poi cassata aveva invece giudicato che l'istanza di rilascio di concessione edilizia non era atto di per sé diretto ad incidere sulla servitù.
Viceversa, secondo la Cassazione, "nella situazione fattuale accertata dal giudice di merito, l'istanza di concessione edilizia, ove riconducibile alla volontà di entrambi i proprietari dei fondi reciprocamente asserviti, costituisce atto che implica necessariamente la volontà di estinguere la servitù per mutua rinuncia".

(Da filodiritto.com del 27.5.2011)

sabato 28 maggio 2011

AULA GIUDICE DI PACE INTITOLATA A LIVATINO E SAETTA

Alla presenza dell’ex presidente Guido Marletta e dell’attuale presidente della Corte d’Appello di Catania Alfio Scuto, stamattina si è svolta, nella sede dell’ufficio del giudice di pace di Giarre, la cerimonia di intitolazione dell’aula d’udienza ai giudici Rosario Angelo Livatino ed Antonino Saetta.
A svelare l’apposita targa è stata la nuora di quest’ultimo, signora Silvia, accompagnata dall’avv. Roberto Saetta, figlio del magistrato ucciso dalla mafia nel 1988, e dai nipoti. 
Quindi, don Nino Russo ha benedetto l'aula d'udienza. 
Il sacrificio e l’esempio dei due magistrati sono stati ricordati nel corso di una toccante cerimonia nella quale sono intervenuti il coordinatore Fisichella, i sindaci di Giarre Sodano e di Riposto Spitaleri, il procuratore Fontana, l’organizzatore del “premio Livatino” Cavallaro, il nostro presidente dell’AGA Fiumanò, numerosi giudici di pace, avvocati ed operatori del diritto.

venerdì 27 maggio 2011

COMUNICAZIONE SULLA CASSA DELL'AVV. LA ROSA MONACO

            A tutti gli iscritti

MODELLO 5 / 2011
Vi ricordo che la comunicazione, di cui all' art. 17 della legge n. 576/80 (modello 5), è obbligatoria per tutti i praticanti abilitati, se iscritti alla Cassa, e per gli avvocati  iscritti all’albo anche se non ancora iscritti alla Cassa Forense e anche se il reddito professionale Irpef netto ed il volume di affari iva siano negativi o pari a zero.
Il mod.5/2011 dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica, anche dai pensionati, entro il termine ultimo,  senza incorrere in sanzioni , del 30 settembre 2011.
L’'invio telematico del modello 5/2011, può essere effettuato, senza firma digitale, utilizzando il codice PIN ed il codice meccanografico, reperibili nella sezione "accesso riservato" del sito internet della Cassa (www.cassaforense.it).
Sul sito della Cassa saranno disponibili le funzioni per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale , da utilizzare esclusivamente per i pagamenti dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione connessi al mod /5 2011
Pertanto la Cassa Forense  quest’anno non invierà alcuna modulistica né bollettini di versamento connessi al mod/5 2011 .
Vi segnalo che,  per i soli iscritti alla Cassa non pensionati, nel mod/5 2011 vi è la introduzione del contributo soggettivo modulare obbligatorio, dovuto in misura pari all’1% del reddito netto professionale, entro il tetto reddituale previsto dalla Cassa, e del contributo soggettivo modulare volontario nella misura facoltativa compresa fra l’1% e il 9% del reddito netto professionale, sempre entro il tetto reddituale .
Ogni martedì dalle ore 11,00 circa, nei locali  del Consiglio siti in via V. Giuffrida 23, sarò a Vostra disposizione per  la richiesta dei  codici di accesso  (meccanografico e pin) e per  illustrarVi le modalità per l’invio in via telematica del mod.5/2011 .
Cordialità.
                                                                                    Giuseppe La Rosa Monaco

DOMANI INTITOLAZIONE AULA GIUDICE DI PACE

Domani, Sabato 28 Maggio, alle ore 8,30, nella sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre (Via Veneto) avrà luogo la cerimonia di intitolazione dell'aula d'udienza ai giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, barbaramente assassinati dalla mafia -rispettivamente- nel 1990 e nel 1988. 
Presenzieranno, tra gli altri, il Giudice Coordinatore Salvatore Fisichella, il Presidente della Corte d'Appello Alfio Scuto, il Sindaco di Giarre Teresa Sodano, altri magistrati ed autorità civili e militari.

Buca piena d’acqua, il Comune deve risarcire l’infortunato

La presenza della pozzanghera aggrava il vizio di manutenzione
invece che scriminare l'ente locale

La pioggia non salva il Comune dalle inadempienze amministrative. Se le buche sul marciapiede si riempiono d'acqua e si "mimetizzano" agli occhi dei pedoni, in caso di infortunio al passante l'ente locale non può invocare la pozzanghera come prova del fortuito ed essere esonerata dalla responsabilità da custodia. Risulta dunque contraddittoria la sentenza di merito che boccia la domanda di risarcimento del danneggiato motivando su di una circostanza di fatto che invece aggrava la posizione dell'amministrazione per la mancata manutenzione. Lo precisa un'ordinanza depositata il 24 maggio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Pioggia benefica Accolto il ricorso dell'infortunata dopo la doppia sconfitta in sede di merito. Illogica la motivazione della sentenza d'appello: il giudice, da una parte, riconosce l'esistenza del nesso di causalità fra l'incidente occorso alla signora, caduta su di un marciapiede accidentato, e addebita al Comune la responsabilità per l'omessa manutenzione; dall'altra, tuttavia, la Corte d'appello ritiene configurabile il caso fortuito che esonera l'ente locale dalla responsabilità ex articolo 2051 Cc sul mero rilievo che la pioggia costituirebbe un evento estemporaneo che ha impedito all'amministrazione di intervenire in modo tempestivo. Il punto è che la pioggia rappresenta un evento largamente prevedibile e non interrompe affatto il relazione causale fra la cosa in custodia del Comune, cioè il marciapiede accidentato, e il danno, vale a dire l'infortunio al pedone. Anzi, la precipitazione atmosferica nasconde «le asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose: in mancanza di pioggia si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell'infortunato che non guarda dove cammina e, dunque, non si avvede delle insidie. Insomma: la pioggia finisce per giocare a vantaggio del pedone e non dell'amministrazione. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere la parola "fine" alla vicenda.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

Natura risarcitoria per ferie e riposi non goduti, prescrizione decennale

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 maggio 2011, n. 10341 ribadisce così come più volte affermato in precedenti sentenze, che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro".
Essendo l’indennità in rapporto di corrispettività, hanno osservato i giudici della Suprema Corte, con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato di riposo, essa ha natura risarcitoria, in quanto può essere correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno, comprendente la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie e al riposo, la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore per il mancato recupero psicofisico, e che comunque soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. e non a quella quinquennale ex art. 2947 c.c..

(Da Altalex del 26.5.2011. Nota di Cesira Cruciani)

giovedì 26 maggio 2011

Anche Magistratura condivide preoccupazioni Avvocati su mediaconciliazione

Dal presidente dell’Anm, Luca Palamara è arrivata ieri un’ulteriore conferma della corretta posizione tenuta dall’Oua contro l’obbligatorietà della mediaconciliazione: è lesiva dei diritti dei cittadini, limita l’accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed è palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali.
Anche la magistratura quindi condivide le preoccupazioni dell’avvocatura, come ha giustamente sottolineato lo stesso Palamara.
Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorrebbe rappresentare la nostra battaglia, ma dei portatori di un’idea di giustizia da riformare nella direzione dell’efficienza, della modernità, preservando, però, la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini.
L’Oua, che in questi giorni ha raccolto le delibere di appoggio alla protesta di 150 ordini (su 165) territoriali e delle associazioni forensi (il prossimo sciopero è il 23 giugno a Napoli), ha anche criticato la scelta del Guardasigilli di fare un dibattito nazionale con una platea principalmente composta dai mediatori e da società che hanno interessi economici nelle business della conciliazione.
È gravissimo che si pensi un dibattito con una platea prevalentemente amica, evitando così il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l’eliminazione dell’obbligatorietà.
Oggi è giunta anche la presa di posizione dell’Anm, ma il ministro Alfano preferisce il dialogo e gli applausi dei mediatori, non il consenso di chi opera in prima linea nei tribunali tutti i giorni.

Maurizio De Tilla, Presidente OUA (da Mondoprofessionisti del 26.5.2011)

La mediaconciliazione è un fallimento


Secondo l'Avvocatura i numeri del ministero della giustizia
sulla mediaconciliazione obbligatoria dimostrano il fallimento del sistema

Un bluff. Meno di 6mila procedimenti mensili. con una previsione su un anno si arriva a 72mila casi. Il ministro Alfano in dodici mesi con la conciliazione contava di smaltirne circa 500mila”. È duro il commento di Maurizio de Tilla, presidente dell’organismo di rappresentanza politica unitaria dell’avvocatura-Oua, sui dati sulla mediaconciliazione esposti dal ministero della Giustizia al Convegno nazionale dal titolo ”Mediazione: fra efficienza e competitività”, tenutosi ieri a Roma.
Molto rumore per nulla – attacca de Tilla - dai dati dichiarati dallo stesso Ministero della Giustizia possiamo fare un piccolo calcolo e renderci conto del bluff del Ministro Alfano: meno di 6mila procedimenti mensili (in realtà in un mese e mezzo, dal 21 marzo al 30 aprile) se questa cifra la moltiplichiamo per un anno arriviamo a 72 mila casi di cui solo il 10-15% approderà a conciliazione. Il resto confluirà nelle cause da promuovere davanti ai giudici. E secondo il ministero in dodici mesi la conciliazione avrebbe dovuto smaltire circa 500mila controversie. Non solo: sono 1.336 i casi definiti e di questi solo 304 (pari al 23,6%) si è concluso con il raggiungimento di un accordo. Incredibile, un completo fallimento. Non a caso la mediaconciliazione obbligatoria in “salsa italiana” non esiste in nessun paese europeo. Manifestiamo seria preoccupazione per le spese ingenti che dovranno sostenere gli Ordini degli Avvocati per insediare le Camere di conciliazione (fino a 200-300 mila euro) che non potranno essere in alcun modo compensati con gli introiti della mediaconciliazione ridotta al lumicino senza alcuna prospettiva. Anzi, con la probabile pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta e censura da parte della Corte Europea. Un azzardo, quello del Ministro, che non tiene conto dei diritti dei cittadini ad un libero accesso alla giustizia senza costi preliminari e pericolose procedure coercitive“.
Sulla linea dell’Oua le dichiarazioni di Giuseppe Sileci, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga).  "Dopo le dichiarazioni del Ministro della Giustizia – afferma Sileci - attendiamo di leggere il testo dell'annunciato decreto: in tema di mediazione, auspichiamo che vengano considerate le perplessità manifestate da mesi dall'avvocatura, soprattutto sull'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, mentre, per ciò che concerne l'arretrato civile, ci attendiamo che qualunque misura sarà adottata non comprima ulteriormente i diritti dei cittadini e confidiamo che la soluzione non sia la riedizione delle sezioni-stralcio, avendo questo rimedio già dato prova in passato di scarsi risultati perché ha consentito di smaltire l'arretrato ben oltre i tempi programmati e, soprattutto, non ha impedito che si accumulassero nuove giacenze, tanto che oggi è di nuovo emergenza". 
E il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, facendo propria la proposta di ddl messa appunto dall'Unione Triveneta degli Avvocati con AIAF, AIGA e Camere Civili propone di rivolgersi agli Avvocati. “In caso di raggiungimento dell' accordo per risolvere in tutto o in parte la controversia, gli Avvocati - suggerisce Berselli - dovrebbero chiedere l'omologa di tale accordo al presidente del Tribunale territorialmente competente. Il decreto di omologa – spiega ancora  il senatore del Pdl - costituirebbe titolo esecutivo e titolo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, così come previsto per il verbale di accordo davanti al mediatore. In questo modo - sottolinea Berselli - si ridurrebbero i tempi previsti per la mediazione e le parti non affronterebbero le relative spese”.
L'accordo, si legge nel testo dell'emendamento che verrà presentato a breve, 'deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare. Il presidente del Tribunale potrà, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologa solo nell'ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguardi diritti indisponibili. Se il presidente del Tribunale, poi, riterrà che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, si legge ancora nella proposta di modifica, 'convoca le parti e i loro difensori invitandoli a precisare l'accordo in modo che sia suscettibile di costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziaria'.
L'accordo omologato sarà esente dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di ogni tipo e natura. Per i compensi corrisposti agli Avvocati - propone Berselli - che hanno assistito la parte nella negoziazione omologata, è riconosciuto alla parte medesima un credito d'imposta, fino a concorrenza di 500 euro'.
Pronta arriva la replica di Lorenza Morello Presidente nazionale Apm (Avvocati per la mediazione). “L'unica cosa che mi sento di replicare al Presidente dell'Oua – dice la Morello - dopo questa giornata così importante in cui tutti hanno potuto toccare con mano l'efficacia e la consistenza della riforma del guardasigilli a seguito del convegno romano organizzato al salone della musica è che conciliazione non significa rivoluzione, ma evoluzione”.
Sul fronte dei difensori della obbligatorietà della conciliazione, anche la Confidustria. “Senza l'obbligatorietà, la mediazione è uno strumento che non serve – ribatte il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, che ha sollecitato tutte le parti interessate a “uscire da una logica corporativa per sedersi attorno a un tavolo e trovare un punto di equilibrio”.  Il nuovo strumento della media conciliazione, infatti, per Viale dell’Astronomia, “è un utile strumento per deflazionare il contenzioso civile. Forse non risolve il problema - sottolinea Lo Bello - ma è indispensabile. Questo perché la giustizia lenta penalizza cittadini e imprese”.
Con gli avvocati si schierano i magistrati. Anm ritiene infatti che se da una parte la conciliazione in materia civile sia una premessa positiva per la deflazione dell'enorme carico arretrato pendente (5,5 milioni di processi), tuttavia sposa le preoccupazioni avanzate dall'avvocatura su almeno due fronti: “Siamo perplessi sull'obbligatorietà della mediazione – sostiene il presidente dell'Anm, Luca Palamara, - e anche sulla formazione dei mediatori”. Secondo Palamara, “occorre non impedire l'accesso alla giurisdizione per evitare che l'istituto della mediazione possa diventare un intralcio al cittadino. Inoltre – aggiunge Palamara - sarebbe bene che il mediatore avesse una formazione giuridica specifica, laddove si tratta di trattare materie tecniche”.
L'Anm, tuttavia, sollecita anche altri strumenti per rendere il sistema giustizia più efficiente: “L'eliminazione dei piccoli tribunali, l'informatizzazione degli uffici giudiziari e - conclude Palamara - la necessità di risorse umane e materiali”.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 26.5.2011)

IL 18 GIUGNO INCONTRO SU MEDIACONCILIAZIONE

Come preannunciato nei giorni scorsi, confermiamo che l'incontro sugli aspetti pratici della "mediaconciliazione", organizzato dall'AGA in collaborazione col Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania, si terrà il prossimo SABATO 18 GIUGNO, nei soliti tempi e modi. 
Controllate quotidianamente AGA News per maggiori dettagli (relatori, titolo esatto...) ed ulteriori informazioni che -si ribadisce- aspettiamo da Catania...

mercoledì 25 maggio 2011

Domani NO astensione

INFORMIAMO I COLLEGHI CHE NON E’ STATA CONFERMATA L’ASTENSIONE DALLE UDIENZE PROCLAMATA DALL’AVVOCATURA PER IL 26 MAGGIO.
LA PROSSIMA GIORNATA DI ASTENSIONE, PER PROTESTARE CONTRO L’OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIACONCILIAZIONE E CONTRO LA ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, E’ FISSATA PER IL 23 GIUGNO.

Mediaconciliazione, Alfano colpisce ancora…

“L’obbligatorietà della conciliazione è intoccabile”

"Faremo sì che rimanga l'obbligatorietà della mediazione civile perché senza obbligatorietà ne verrebbe meno il presupposto essenziale".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenendo all'assemblea 2011 dei Dottori commercialisti che si è aperta a Roma.
"Dopo due mesi di funzionamento del sistema della mediazione, tutti si sono affidati all'assistenza di Avvocati -ha aggiunto il ministro- mi sembra giusto quindi mantenere gli Avvocati protagonisti di una mediazione civile che mantenga la sua obbligatorietà". 
La contrarietà dell'avvocatura all'obbligatorietà della mediazione civile  è stata ribadita dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa.
Alpa ha plaudito all'apertura del ministro della Giustizia, Alfano, sulla necessità che sia presente un avvocato nell' ambito dei procedimenti di conciliazione obbligatoria.
Ma, ha aggiunto, ‘bisogna migliorare il testo in modo che l'efficienza del sistema coincida anche con la difesa dei diritti’.
Il Cnf ha chiesto più volte, inutilmente, che il mediatore fosse una figura giuridica, così come ha sollecitato la sospensione dell'obbligatorietà in attesa che in proposito si pronunci la Corte costituzionale.
'Siamo in una fase di incertezza' ha fatto notare Alpa, ricordando tuttavia che per tentare di migliorare il sistema in vigore dallo scorso marzo è stata istituita una cabina di regia al ministero della Giustizia, per un maggior coinvolgimento dell'avvocatura stessa. 

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 25.5.2011)

A QUANDO EVENTO SU MEDIACONCILIAZIONE?

Confermiamo –come anticipato il 21 maggio scorso- che l’evento sulla Mediaconciliazione si farà, però a causa di imprevisti e ritardi di comunicazione da parte del Consiglio dell’Ordine non siamo ancora in grado di confermare l’elenco completo dei relatori e se si terrà -nel palazzo di giustizia di Giarre- sabato 11 o sabato 18 Giugno.
Appena certi delle notizie, saranno pubblicate su AGA News, che Vi invitiamo a consultare quotidianamente. Anche perché, dipendendo da Catania, difficilmente stamperemo -e per tempo- locandine e/o altri avvisi…
Quel ch’è certo e confermato è l’evento del 25 Giugno: il presidente Maurizio Magnano di S. Lio relazionerà sul procedimento disciplinare.

Patentino: col foglio rosa possibile esercitarsi con motorino o microcar


Il c.d. foglio rosa rilasciato al candidato al patentino (D.M. 1° marzo 2011) consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi ciclomotore, a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a prescindere dalle loro caratteristiche tecniche (alimentazione, cambio,…), sia come privatista che come allievo di autoscuola.
E' quanto chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 2 maggio 2011, n. 13647.
L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa. Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
L'autorizzazione è altresì ritirata dall'esaminatore nel caso in cui, all'esito negativo della prima prova pratica di guida, la scadenza dell'autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova e nel caso in cui il GICG (certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ) è conseguito.

(Da Altalex del 25.5.2011)

martedì 24 maggio 2011

Avvocatura unita contro obbligatorietà mediaconciliazione

In occasione delle assemblee e degli incontri della settimana scorsa, l’Organismo Unitario dell’avvocatura-Oua ha ricevuto un ulteriore e deciso sostegno da parte dei Consigli degli ordini degli avvocati e dalle associazioni forensi nella battaglia contro la obbligatorietà della mediaconciliazione.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, che proprio oggi parteciperà a un altro convegno su questo tema a Cosenza, è la conferma del largo consenso raccolto in queste settimane, ma anche, sottolinea, «la dimostrazione che nell’avvocatura non c’è una scontro tra oltranzisti e trattativisti, ma solo un errore di valutazione da parte di alcuni che ha permesso al ministro di Giustizia, Angelino Alfano di poter alimentare una sterile polemica. Devo registrare – continua, soddisfatto, il presidente dell’Oua in una lettera inviata a tutta l’avvocatura - che nei “tre giorni” trascorsi a Roma, con incontri separati e congiunti, si sono fatti progressi per la predisposizione di un’azione unitaria di CNF ed OUA. Il 90 per cento degli Ordini e delle Associazioni – aggiunge - sostiene che la voce comune ed unitaria va affidata esclusivamente alle due massime istituzioni. Negli incontri con la Politica la contemporanea presenza dell’OUA, insieme al CNF, è fondamentale per garantire qualsiasi iniziativa unitaria dell’Avvocatura. Per de Tilla quindi, «qualsiasi iniziativa legislativa va concordata e non deve pregiudicare (il che sarebbe gravissimo, sottolinea) le questioni sollevate dall’OUA, dagli Ordini e dalle Associazioni ricorrenti e rimesse davanti alla Corte Costituzionale (v. gli effetti perversi di una possibile sanatoria del vizio di eccesso o difetto di delega legislativa). Non credo che da questa linea ci si possa discostare nel dialogo con il Ministero. 
In quanto alle proposte, l’Oua ricorda che circa 150 Ordini sia con delibere, cioè le Unioni regionali della Campania, del Lazio, dell’Emilia Romagna, della Sicilia (in allegato), oppure intervenendo nel corso delle assemblee di Roma, tra questi quelli della Puglia, della Toscana e della Sardegna, del Piemonte, nonché numerosi Ordini della Lombardia, della Calabria, della Basilicata, della Liguria, dell’Abruzzo, del Molise e delle Marche e quasi tutte le Associazioni, in rappresentanza di 200 mila avvocati hanno espresso con determinazione che la richiesta prioritaria dell’avvocatura è l’abrogazione integrale (e non parziale) della obbligatorietà della mediaconciliazione.
«Vi confermo –conclude de Tilla- che l’OUA insieme ad Ordini ed Associazioni è impegnata nel prospettare in tutte le sedi la incostituzionalità del d.lgs. n. 28/2010 e il contrasto con l’art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali. Il Ministro Alfano se vuole realmente concordare con l’avvocatura, nelle sue rappresentanze istituzionali e politiche, il testo di modifica del predetto decreto legislativo farà bene a sospenderne subito – con decreto legge del Governo – la operatività per tutte le materie indicate nell’art. 5».

(Da Mondoprofessionisti del 24.5.2011)

Non è immediatamente esecutiva la sentenza che modifica le condizioni di separazione

Cassazione Civ. Sez. I, sentenza 27.4.2011 n. 9373

I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, non sono immediatamente esecutivi: occorre la clausola di esecutorietà.
E’ quanto statuito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 9373.
La vicenda riguardava un ex marito che, obbligato a corrispondere l’ assegno mensile di mantenimento alla ex moglie ed ai figli, chiedeva con ricorso ex art. 710 c.p.c., la riduzione dell'importo dell'assegno, poi accordatagli dal Tribunale di La Spezia, con decreto 13-9-200. La signora notificava all’ex coniuge atto di precetto e successivamente, atto di pignoramento verso terzi. L’ex marito proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'assenza di titolo esecutivo, ed il Tribunale accoglieva tale ricorso con sentenza 13-12-2006/29-01-2007, avverso la quale, la signora proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che la diversa evoluzione storico- normativa degli istituti della separazione e del divorzio ha comportato la regolamentazione dei due istituti in testi normativi differenti: se la separazione, è disciplinata dal codice civile (art. 150 ss. c.c.), nonché dal codice di rito (art. 706 s.s. c.p.c.), il divorzio è regolato dalla l. n. 898 del 1970.
Le numerose modifiche normative che si sono succedute negli anni, hanno dimostrato l’intenzione del legislatore di unificare le discipline processuali dei due istituti, per superare i problemi di coordinamento che di fatto premangono.
Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno spiegato che l’art. 23, L. n. 74/87, estende ai giudizi di separazione personale, "in quanto compatibili", le regole dell'art. 4, L. 898, concernenti la procedura dei giudizi di divorzio: in particolare, l'art. 4, comma 11 (ora 14) precisa che, per la parte riguardante i provvedimenti economici, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione precedente alla esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. n. 353 del 1990.
Da tale previsione restano esclusi sia la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, inserita nell'art. 9, l. n. 8/98, sia quella relativa ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. Tali disposizioni richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.), e di essa, dunque, anche la previsione dell'esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 744 c.p.c.).
Pertanto, le sentenze di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutive senza una espressa clausola di esecutorietà del provvedimento.
D’altra parte, di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, la non esecutività immediata delle sentenze relative alla materia familiare, appare del tutto inconsueta, per cui sarebbe auspicabile un intervento legislativo diretto a colmare tale discrepanza.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato la necessità di una risoluzione parlamentare, non trattandosi di una questione di legittimità costituzionale: in effetti i Giudici della Consulta non potrebbero che riportarsi alla decisione del legislatore di attribuire o meno ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme e gli effetti di quelli in camera di consiglio.
In conclusione, nel caso in esame, non sussistendo una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non aveva efficacia di titolo esecutivo, e per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato, in quanto infondato.

(Da Altalex del 5.5.2011. Nota di Maria Elena Bagnato)

Arretrato civile, saranno arruolati 10.000 avvocati

Un decreto legge sull'emergenza degli arretrati civili (il numero dei giudizi in attesa è arrivato a quota 5,7 milioni) è allo studio del Governo che intende reclutare 600 magistrati in pensione di età inferiore ai 75 anni e ben 10mila avvocati.
Contestualmente il Ministero della Giustizia sta anche studiando, in accordo con le rappresentanze dell'avvocatura, alcune misure da inserire nel provvedimento per modificare la normativa sulla mediazione civile, in particolare ridimensionando l'obbligatorietà della conciliazione e inserendo il vincolo dell'assistenza legale.
In particolare, per gli avvocati è previsto:
- mandato di 5 anni;
- incompatibilità con l'esercizio della professione forense;
- compenso di 200 euro a sentenza con un tetto pari a 20mila euro annui.

(Da Altalex del 23.5.2011)

lunedì 23 maggio 2011

Avvocati di Cosenza in sciopero da oggi contro mediaconciliazione

Da oggi fino al 30 maggio gli Avvocati di Cosenza si asterranno dall'attività e daranno vita ad una serie di iniziative 'volte a stigmatizzare - è scritto in un documento - le riforme recenti e in corso di realizzazione e richiamare anche l'attenzione dell'opinione pubblica sulla problematica'.
È la decisione comunicata alla stampa dal presidente del Consiglio dell'ordine Oreste Morcavallo. 'Nell'attuale momento di crisi che attraversa il Paese - ha spiegato Morcavallo - l'Avvocatura vive una propria specifica congiuntura negativa, determinata dalla legge che ha introdotto l'istituto della Mediazione obbligatoria e dai numerosi e pericolosi annunciati tentativi di riforme che estromettono sempre più la figura del legale dal procedimento giudiziario'.
'Ma la protesta - riporta un comunicato - non è il patetico tentativo di difendere posizioni e privilegi di una classe professionale, è stato più volte sottolineato, quanto quello di tutelare il diritto di difesa dei cittadini, utenti della Giustizia, sempre più ristretto e aggredito da queste nuove norme approvate o in via di approvazione. L'istituto della Media-Conciliazione, ad esempio, spacciato per strumento di snellimento della macchina della Giustizia, ha di fatto creato un quarto grado di giudizio dal quale l'avvocato è estromesso solo dalla legge, poiché nessuno affiderebbe i propri interessi a un soggetto estraneo al diritto e nato da operazioni commerciali senza farsi comunque assistere da un legale, e questo inevitabilmente aggrava i costi della procedura. Da qui l'esigenza di far capire proprio al cittadino il pericolo di perdita del diritto di difesa e quindi coinvolgere l'opinione pubblica in una protesta che vuole uscire dal Palazzo di Giustizia e raggiungere tutti'.
Assieme a Morcavallo erano presenti i consigliere dell'Ordine Mario Guarnieri, il consigliere nazionale dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Lucio Chimento, il presidente di Ius Novum Eugenio Naccarato, la presidente dell'Associazione Giovani Avvocati di Cosenza, (AIGA) Aurelia Zicaro e il rappresentante dell'assemblea degli Avvocati Luigi Lombardi. 
Domani, al Cinema Modernissimo di Cosenza, si terrà un convegno con la partecipazione del presidente nazionale dell'Oua, Maurizio De Tilla. Da mercoledì, Avvocati in toga distribuiranno dapprima in tribunale e poi nelle piazze cittadine una lettera aperta in cui si illustrano le ragioni della protesta.
La settimana di agitazione si concluderà in tribunale sabato con la riunione regionale dei Consigli dell'Ordine, che si terrà alle ore 10 nella Biblioteca degli Avvocati. 

(Da Mondoprofessionisti del 23.5.2011)

Scadenza di sabato: la proroga non si applica ai termini a ritroso

Tribunale Enna, ordinanza 16.2.2011

Con l’ordinanza 16 febbraio 2011 il Tribunale di Enna fornisce un’importante interpretazione dell’art. 155 comma 5 c.p.c., disposizione che estende alla giornata del sabato la proroga del termine di scadenza per il compimento di atti processuali “fuori udienza” allorquando esso cada in un giorno festivo.
Segnatamente, la norma estende alla giornata del sabato la portata del comma 4 dell’art. 155 c.p.c., che proroga di diritto il termine di scadenza che cada in un giorno festivo al primo giorno non festivo.
Il Tribunale di Enna, nello sforzo interpretativo volto a chiarire l’effettiva portata della “proroga”, affronta due tematiche connesse: quella dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 al computo dei termini a ritroso e quella, più specifica, dell’applicabilità della proroga (sempre nel computo dei termini a ritroso) allorquando il termine scada nella giornata di sabato.
La (non) applicabilità della proroga nel computo dei termini a ritroso
Circa l’effettiva portata applicativa della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., la pronuncia in commento, assestandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, chiarisce che la disposizione “si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso”.
Ciò in quanto l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, con conseguente computo ‘a ritroso’ del relativo termine di scadenza, “è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva”.
In altre parole, l’applicazione della proroga anche al computo dei termini a ritroso comporterebbe una ingiusta compressione dell’intervallo temporale previsto dal Legislatore per consentire alla parte destinataria dell’attività processuale la predisposizione di un’adeguata difesa.
Ne deriva che, qualora il termine, computato a ‘ritroso’, scada in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
Computo dei termini “a ritroso” e scadenza nella giornata di sabato: i due contrapposti orientamenti
Chiarito il limite dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., il Tribunale passa poi ad affrontare la tematica specifica della scadenza del termine nella giornata di sabato.
Nulla quaestio nel caso si tratti computo di un termine a decorrenza successiva: in tal caso si darà applicazione al comma 5 dell’art. 155 c.p.c., in virtù del quale il termine in scadenza nella giornata di sabato verrà prorogato ope legis al primo giorno successivo non festivo.
Più complesso è l’esame della questione riguardante la circostanza in cui si tratti di un termine, con scadenza nella giornata di sabato, da computarsi “a ritroso”.
Sul punto si fronteggiano due orientamenti.
L’orientamento maggioritario ritiene che, alla stregua di quanto stabilito dal quinto comma dell’art. 155 comma 5 c.p.c., il giorno di sabato sia da equipararsi ad un giorno festivo. Da siffatta ricostruzione interpretativa deriva che, qualora il termine, computato a “ritroso” scada nella giornata di sabato, tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
A tale orientamento sembra aderire il Tribunale di Milano, secondo cui “...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all’incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso...” (Trib. Milano, ordinanza 4 maggio 2007).
Da tale posizione ermeneutica si discosta la pronuncia in esame, che, al contrario, opina nel senso di non considerare a tutti gli effetti la giornata di sabato come un giorno festivo.
Tale ricostruzione prende le mosse dall’esame del dato letterale dell’art. 155 comma 6 c.p.c., alla stregua del quale “resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Il Giudice siciliano osserva che l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale giornata, si traduce in un conseguente impedimento allo svolgimento delle attività processuali da realizzarsi fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata lavorativa”), ritorcendosi ingiustificatamente a danno della parte tenuta ad effettuare tale attività.
Tale conclusione è supportata dalla considerazione che gli uffici giudiziari sono disponibili ad accettare atti depositati nella giornata del sabato; in tal caso le attività processuali svolte fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono ritenersi correttamente adempiute dalla parte onerata.
La conseguenza applicativa della tesi esposta dal Tribunale consiste, quindi, nel considerare la giornata di sabato come utile al compimento di attività processuali fuori udienza allorquando la scadenza del termine “a ritroso” cada in tale giornata.
Questa interpretazione è condivisa dal Tribunale di Lodi, sentenza 20 gennaio 2009, che, testualmente, sancisce : “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata”.

(Da Altalex del 6.5.2011. Nota di Filippo Di Camillo. Segnalazione Massimiliano De Simone)

domenica 22 maggio 2011

Alpa (Cnf): “Confronto istituzionale senza baratti”

Il Cnf  non procederà sulle riforme se non ascoltando gli Ordini, che condividono con il Consiglio il profilo istituzionale. Abbiamo già sentito giovedì scorso Oua e Associazioni forensi ma oggi era importante un confronto diretto tra chi ha compiti istituzionali e ne deve rispondere nei confronti degli iscritti”.
Così Guido Alpa ha avviato oggi (ieri, ndAGANews) i lavori dell’incontro con i presidenti degli Ordini forensi (rappresentati oltre 130 Ordini su 165), a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, dopo gli ultimi giorni segnati dalla riapertura del dialogo con il ministro della giustizia, Angelino Alfano, sulle modifiche necessarie alla legge sulla mediazione e sulla individuazione di nuovi strumenti per la gestione del contenzioso civile.
La posizione del Cnf sulla mediazione è chiarissima: abbiamo chiesto al ministro l’abrogazione della obbligatorietà, la introduzione della difesa tecnica necessaria, criteri più severi per la individuazione dei mediatori. Per ora il ministro si è dichiarato disponibile a prevedere la introduzione della difesa tecnica obbligatoria: si tratta di un primo risultato importante perché elimina anche altre misure fortemente criticate dall’avvocatura, come l’obbligo di informativa al cliente. Sono tutti punti contenuti nella mozione congressuale di Genova. Ora si tratta anche di verificare la fattibilità di misure che coinvolgono l’avvocatura nella gestione del contenzioso civile. La negoziazione partecipata, per esempio, ci consentirebbe di autenticare firme  e atti. La giurisdizione è appannaggio esclusivo dell’avvocatura”, ha riferito Alpa, che ha concluso “tutte le componenti dell’avvocatura devono agire con unitarietà di vedute pur nel rispetto del ruolo di ciascuno. Tuttavia il dialogo con i nostri interlocutori istituzionali non si può né sospendere né interrompere”.
I presidenti degli Ordini si sono ritrovati sulla linea della prosecuzione del confronto con il ministro. Alpa ha anticipato che il Consiglio studierà proposte concrete, che saranno condivise con tutte le componenti dell’avvocatura.

(Da Altalex del 21.5.2011. Nota di Claudia Morelli, responsabile CNF Comunicazione e rapporti con i Media)

CNF: mediaconciliazione, nessun passo indietro sull’abrogazione dell’obbligatorietà

L’abrogazione della obbligatorietà della mediazione rimane la priorità, alla quale non si rinuncerà.
Lo ha ribadito oggi il consigliere segretario del Cnf, Andrea Mascherin, intervenuto all’assemblea dell’Oua.
Il Cnf è certamente soddisfatto per la riapertura del confronto con il governo. Il percorso è solo agli inizi e il dibattito con il ministro della giustizia verterà su tutti i temi fondamentali della giurisdizione in coerenza con tutte le istanze finora perorate dalle componenti esponenziali dell’avvocatura, alle quali non si vuole rinunciare”.
Oltre all’abrogazione della obbligatorietà, anche l’assistenza tecnica in tutti i procedimenti, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione.
Mascherin ha anche parlato del possibile coinvolgimento dell’avvocatura per la soluzione del problema dell’arretrato civile e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati, come mezzi possibili per la soluzione dei problemi della giustizia, soluzione che è di fondamentale importanza per i cittadini e per gli avvocati.

(Da consiglionazionaleforense del 20.5.2011)

sabato 21 maggio 2011

Multa tardiva, niente comunicazione dati

Cassazione, Sez. II civile, sentenza 20.5.2011 n. 11185

Il proprietario non ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del Cds, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva, per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma 1 Cds.

CONFERENZA DI SERVIZI E VARIANTI URBANISTICHE

Con la precisione e la brillantezza che da sempre lo contraddistinguono, stamane, nell'androne del Palazzo di Giustizia di Giarre, l'Avv. Carmelo Assennato, nostro Socio, ha svolto una relazione su un tema di diritto amministrativo: "Il procedimento per conferenza di servizi - Le varianti urbanistiche".
La capacità oratoria del relatore ha saputo coinvolgere anche i colleghi non propriamente addetti ai lavori, infatti parecchi civili ed anche penalisti hanno seguito con attenzione la conferenza del professionista giarrese, quinto evento formativo organizzato in quest'anno solare dall'AGA.
Il prossimo evento, già accreditato, si svolgerà il 25 giugno e sarà addirittura il Presidente del'Ordine, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, a parlare di procedimento disciplinare per l'avvocato.
E' però quasi certo che tale evento sarà anticipato da un incontro formativo sulla mediaconciliazione, organizzato assieme al Consiglio dell'Ordine, che dovrebbe tenersi Sabato 11 Giugno, secondo soliti tempi e modalità.
Per informazioni più certe e dettagliate, nei prossimi giorni visitate AGA News e/o la sezione "Formazione" del nostro sito.

RICHIESTI LOCALI PER ORGANISMO MEDIACONCILIAZIONE

Pur ribadendo la contrarietà all'obbligatorietà della mediaconciliazione, dobbiamo fare i conti con la realtà e prevedere la possibilità di dover ricorrere a questo istituto che la maggioranza dei colleghi ritiene superfluo ed anticostituzionale nei modi di attuazione.
Nello spirito di collaborazione tra Avvocatura e Magistratura e nell'àmbito delle iniziative portate avanti dalla nostra associazione per un potenziamento ed una maggiore efficienza del servizio Giustizia, ieri mattina il presidente dell'AGA Avv. Giuseppe Fiumanò ha presentato formale richiesta al Magistrato dirigente il Tribunale di Giarre, Dott.ssa Maria Pia Urso, volta all'individuazione di appositi locali per consentire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania, recentemente istituito dal nostro Consiglio dell'Ordine.
Nei prossimi giorni sarà possibile consultare copia della richiesta nella sezione "Documenti" del nostro sito.

venerdì 20 maggio 2011

OUA: “Unità Avvocatura contro obbligatorietà mediaconciliazione”

Maurizio de Tilla, Presidente Oua: “Nessuno può chiudere un accordo con il Ministero della Giustizia per una media-conciliazione che presenta gravi aspetti di incostituzionalità, è irrispettosa della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e viola i diritti dei cittadini. Questo è un patto inaccettabile contro la volontà dell’avvocatura affermata unanimemente nel Congresso Nazionale Forense


L’Oua, in Assemblea oggi a Roma, con le rappresentanze degli Ordini di tutta Italia e con le Associazioni forensi contro la obbligatorietà della media-conciliazione, ribadisce l’invito per un’unica assemblea unitaria nazionale dell’avvocatura, respingendo la logica degli incontri separati proposti dal Cnf: da un lato Oua e Associazioni, dall’altro gli Ordini forensi. La proposta è unità e rispetto delle decisioni del Congresso Nazionale Forense.
Il Presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, ha voluto sottolineare che «l’avvocatura ha chiesto di intraprendere con fermezza una battaglia contro la obbligatorietà della media-conciliazione, caso unico in Europa, che viola la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo». Ricordando, anche, che «il voto unanime congressuale è estremamente chiaro in proposito e che tutte le successive manifestazioni e gli incontri della categoria  hanno confermato questa linea che non può essere declinata da nessuna rappresentanza forense. Caduta la obbligatorietà e affermata la tutela della difesa dei cittadini, rimane solo una media-conciliazione facoltativa e verranno al pettine tutti i nodi di un sistema pensato male e pieno di storture: costi alti, proposta del mediatore, ricaduta sul successivo giudizio, assenza di territorialità etc…».
«L’ordinanza del Tar Lazio – ha continuato - cui seguiranno probabilmente altre numerose ordinanze dei giudici ordinari e di pace, conferma la incostituzionalità del D.Lgs. n.28/2010 e la violazione della normativa europea».
Per tutte queste ragioni, il Presidente Oua rivolge un invito al Cnf: «Chiediamo di agevolare e non ostacolare la battaglia intrapresa dall’avvocatura e confermata da 150 Ordini forensi e dalla quasi totalità delle Associazioni in rappresentanza di 200 mila avvocati. Dobbiamo avere tutti la schiena dritta -  conclude -  attenzione a curvarla. Non si può transigere l’obbligatorietà. E attenzione poi a dare l’impressione di agire per tutelare gli interessi degli avvocati e non i diritti dei cittadini: il Ministro Alfano, infatti, ha teso una trappola micidiale. Sanare “l’eccesso di delega” con una legge. Mi rivolgo, quindi agli avvocati che sono andati dal Ministro: come fate a non accorgervi di ciò. Non prestate il fianco né assumete un ruolo di sponda della politica ministeriale. L’avvocatura non può tollerare un atteggiamento di caduta e di attenuazione della battaglia intrapresa».
«Si legge sui giornali - ha concluso de Tilla - che il Cnf sta per chiudere con il Ministro Alfano e con il Ministero della Giustizia un accordo per conto dell’avvocatura. Ciò non è possibile: il Cnf non ha alcun potere in proposito. La gran totalità degli Ordini e l’intera avvocatura conferiscono tale mandato all’OUA  e al Cnf, insieme, sugli stessi obiettivi, in attuazione delle decisioni congressuali. Se qualcuno delle rappresentanze forensi non è d’accordo con la volontà manifestata a Genova dagli avvocati, l’OUA  è pronta a deliberare la convocazione di un Congresso straordinario nel quale si potranno confrontare anche con il voto le diverse scelte».

(Da oua.it del 20.5.2011)