mercoledì 29 settembre 2010

L’Unione Camere Penali: no a polemica su specializzazioni

“La polemica sulle specializzazioni non giova all'avvocatura”
da Mondoprofessionisti del 29.9.2010

"L'attacco di Aiga alla norma transitoria, che consente agli Avvocati iscritti all'albo da più di 20 anni di dichiarare una specializzazione conseguita, appare strumentale al sabotaggio del regolamento coraggiosamente adottato dal Consiglio nazionale forense". È quanto dichiara l'Unione Camere Penali Italiane in merito alla polemica relativa all'approvazione del regolamento sulla specializzazione forense. "La norma transitoria - dicono i penalisti - è un male inevitabile per qualunque riforma che voglia funzionare a regime, la scelta dei venti anni ed il limite ad una sola specializzazione è un compromesso ragionevole. Non si può, se non strumentalmente, condurre prima battaglie per rendere meno rigoroso l'accesso agli albi di specialità e per annacquare la specializzazione e poi portare attacchi massimalisti e velleitari alla norma transitoria. Se si vuole difendere l'avvocato generalista e dequalificato, l'accesso facile e la formazione poco gravosa, lo si dica apertamente". L'Ucpi, prosegue la nota, "si opporrà duramente in tutte le sedi per denunciare il tentativo gattopardesco di cambiare tutto per non cambiare nulla. Non si conferiscano poteri di rappresentanza a sindacati più o meno esistenti che operano di conserva con l'Anm, non si rappresenti il Cnf come un manipolo di decisionisti antidemocratici: tutte le associazioni sono state consultate intorno ad un tavolo comune, naturalmente non possono prevalere opinioni incompatibili con le espressioni di maggioranza". I penalisti concludono che "questa falsa rappresentazione del Cnf, al pari di quella altrettanto falsa di un'avvocatura divisa, non giova alle battaglie dell'avvocatura e la indebolisce nei confronti della politica".

martedì 28 settembre 2010

Nulla la notifica al portiere senza relata circostanziata


Per procedere con la notifica al portiere l’ufficiale giudiziario deve dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei suoi familiari.
Se l’ufficiale giudiziario, nell’espletamento delle proprie funzioni, non dà conto di aver effettuato tutte le ricerche al fine di trovare il destinatario o i soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 c.p.c. e non dà, altresì, atto dell’assenza, rende nulla la notifica.
Così hanno precisato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11 settembre 2010, n. 19417.
Nella sentenza de qua i giudici, dopo aver citato due pronunce delle Sezioni Unite (cfr. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2005, n. 8214 e del 30 maggio 2005, n. 11332) sulla cui base è stata risolta la controversia, hanno affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”
In pratica, quindi, occorre rispettare l’elenco di cui all’articolo 139 c.p.c.; in quanto è nulla la notifica al portiere in assenza di relata circostanziata.
La notifica al portiere dello stabile può avvenire solamente quando ricorrono le circostanze indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile, in quanto il mancato rispetto di ciò comporta la nullità della cartella di pagamento.
  
(Altalex, 28 settembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

lunedì 27 settembre 2010

Sileci: "L'Aiga contraria al regolamento CNF su specializzazioni"


L'AIGA boccia il regolamento del CNF sulle specializzazioni
di Giuseppe Sileci (Presidente Aiga) da Mondoprofessionisti 164 del 27.9.2010


Sono molto sorpreso nell’apprendere che il CNF, approvando il Regolamento sulle specializzazioni forensi, abbia introdotto un regime transitorio, consentendo la specializzazione “ope legis” degli avvocati più anziani. Esonerando dalla frequenza del corso di formazione gli avvocati con oltre 20 anni di iscrizione all’albo ed imponendola solo agli iscritti più giovani, si garantisce ai primi un enorme vantaggio competitivo perché si gravano di obblighi e relativi oneri, economici e non solo, unicamente i secondi, ossia coloro che hanno redditi più bassi ed oltretutto in costante calo. L’AIGA si è sempre battuta per l’obbligatorietà della formazione ed è da sempre favorevole alle specializzazioni, ma non può consentire che all’interno del ceto forense, la cui componente giovane costituisce più del 60% degli iscritti, si attuino scelte regolamentari gerontocratiche, così perpetuando un’abitudine che sta condannando il nostro Paese ad un inesorabile arretramento economico-sociale.  Avevamo anche suggerito di prevedere specializzazioni più moderne, quali il diritto ambientale, che si caratterizzano per la loro multidisciplinarietà ma il CNF ha optato per specializzazioni molto tradizionali determinando, forse involontariamente, una disparità di trattamento tra civilisti, i quali potranno essere specializzati in una determinata materia, e i penalisti amministrativisti e tributaristi, i quali potranno spendere una specializzazione “generalista” in diritto penale, amministrativo o tributario. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, quindi nel ribadire la piena contrarietà ad una disciplina che ostacola la crescita lavorativa dei giovani, chiede di essere immediatamente sentita dal CNF sul Regolamento approvato ieri affinché se ne adegui il contenuto alle reali esigenze dell’intera categoria.

domenica 26 settembre 2010

Difetto di rappresentanza sanabile in qualsiasi fase e grado

Il difetto di rappresentanza sanabile in qualsiasi fase e grado. 
E’ stata ribaltata, da parte della Prima sezione civile della Cassazione – sentenza n. 20052 del 22 settembre 2010 – la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di un Comune per assenza, agli atti, della delibera che autorizzava il sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente. 
L'autorità giudiziaria di prima facie aveva ritenuto che tale vizio fosse insanabile e che, pertanto, passata in decisione la causa, non era possibile un'eventuale rimessione a ruolo della stessa. 
Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno ricordato come ai sensi delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e della nuova disciplina processuale civile, il giudice, una volta rilevato un difetto di rappresentanza assistenza o autorizzazione è tenuto ad assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio. 
E ciò – conclude la Corte - “in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto giudizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
           
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Sanatoria ampia sugli errori - Negri

venerdì 24 settembre 2010

Specializzazioni forensi, il CNF approva il regolamento

Da giugno 2011 per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame
da Mondoprofessionisti n. 163 del 24.9.2010

Il Consiglio nazionale forense ha approvato oggi il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista. Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”. Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf. Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa. Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.  Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.

Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia..

Associazioni fra avvocati specialisti. Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.

Scuole e corsi di specializzazione. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia.

Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.

Entrata in vigore. Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011 

Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due. Esse sono:

1)            Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2)            Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3)            Diritto commerciale
4)            Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5)            Diritto industriale
6)            Diritto della concorrenza
7)            Diritto tributario
8)            Diritto amministrativo
9)            Diritto della navigazione
10)          Diritto dell’Unione europea
11)          Diritto penale

mercoledì 22 settembre 2010

Le richieste degli Avvocati al ministro Alfano

Gli avvocati ad Alfano: vogliamo essere consultati preventivamente
Gravi responsabilità di Governo e Parlamento nel tradire le esigenze dei cittadini
da MONDOPROFESSIONISTI N. 160 DEL 21.9.2010

È la denuncia degli Avvocati pronti "ad assumere compiti e responsabilità per la istituzione dell'ufficio del giudice, per la disciplina del giudice laico, per il coinvolgimento attivo dei consigli giudiziari e nei progetti di organizzazione telematica funzionale e strutturale degli uffici". Nel documento approvato sabato scorso alla fine della riunione alla quale hanno partecipato il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, le Unioni regionali forensi, l'Organismo unitario dell'Avvocatura, l'Associazione nazionale forense e l'Unione delle Camere penali, gli Avvocati riuniti a Roma per discutere sulla riforma dell'ordinamento professionale e sui provvedimenti di riforma del sistema di amministrazione della giustizia e per lo smaltimento dell' arretrato manifestano "amarezza e forte disappunto per la mancata approvazione della riforma dell'ordinamento forense in assoluta violazione degli impegni assunti dal governo e dal Parlamento per conferire rigore, qualificazione ed efficienza nell'esercizio della professione di avvocato". Gli organismi degli Avvocati rilevano "gravi carenze nei progetti di riforma della giustizia civile e penale, esaurendosi gli interventi attuati e proposti in maldestri strumenti di sostanziale rottamazione del carico giudiziario senza curarsi dei diritti dei cittadini ad avere una giustizia 'giusta'". Chiedono, inoltre, di essere consultati "preventivamente come prevede il dettato legislativo" su tutte le riforme in atto concernenti la giustizia, in particolare lo smaltimento dell' arretrato, l'assetto ordinamentale del giudice laico, l'accelerazione dei processi e la semplificazione dei riti, le modifiche del codice civile e penale, le modifiche dell'ordinamento giudiziario, le modifiche della Costituzione e delle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico. L'Avvocatura lamenta di "non essere stata consultata sulla disciplina normativa e regolamentare sulla media-conciliazione e sulla mancata previsione dell'assistenza forense obbligatoria in contrasto con l' art 24 della Costituzione sugli effetti civilistici del difetto di informativa che esorbitano dalle sanzioni meramente disciplinari". E dichiara che "la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea". Fra gli altri difetti nel sistema giustizia, si legge ancora nel documento dell'Avvocatura, la "proliferazione di corsi rivolti alla sedicente formazione di conciliatori sottoqualificati e sprovvisti delle capacità necessarie per svolgimento di un delicato compito". Per gli Avvocati, bisogna "rinviare di almeno un anno l'entrata in vigore del sistema della conciliazione obbligatoria che riguarderà nel primo periodo di applicazione almeno un milione di controversie". Tutte le componenti del sistema forense invitano pertanto il ministro della Giustizia Angelino Alfano "a rispondere a tutte le richieste formulate, che saranno ribadite con manifestazioni di protesta e di proposta che si cumuleranno nel congresso nazionale di Genova del novembre prossimo". Le risposte del ministro, scrivono infine gli organismo dell'Avvocatura, saranno valutate al fine decidere se esiste ancora "la permanenza del rapporto di fiducia degli Avvocati, espressione costituzionale delle istanze di giustizia dei cittadini nelle istituzioni che rappresentano il settore giudiziario. E ciò tanto più nella situazione di emarginazione dell'Avvocatura dal concorrere a formulare le scelte più appropriate per garantire i principi sui quali si fonda lo Stato di diritto".

sabato 18 settembre 2010

AGA Notizie sul web, finalmente!


Carissimi colleghi,
dopo tantissimi anni (e centinaia di fogli e decine di cartucce d’inchiostro) il nostro “AGA Notizie” cerca di mettersi al passo coi tempi e, nella speranza di offrire un servizio utile, per quanto modesto, al Foro locale ed ai Soci in particolare, comincia a far sentire i propri, primissimi vagiti sul web.
Come avrete visto dal precedente e primo servizio, occasione migliore per iniziare queste “News” non poteva che essere fornita dall’insediamento della Dott.ssa Marcella Celesti, quale secondo Magistrato assegnato al Tribunale di Giarre, che il Magistrato Dirigente Maria Pia Urso ha desiderato presentare al Consiglio Direttivo dell’AGA.
L’arrivo del giudice Celesti pone termine ad una vera e propria “battaglia” che ha visto la nostra Associazione in prima linea; ma state pur certi che l’entusiasmo del momento non ci ha fatto dimenticare che Giarre merita un terzo giudice togato… Et de hoc satis!
La realizzazione del nuovo sito, www.agagiarre.it, avviene in ritardo sui tempi previsti perché abbiamo ricevuto i codici di accesso necessari solo a fine Agosto. Ma state tranquilli: la professionalità del nuovo webmaster (gli amici di Service One) saprà certamente compensare l’imperizia ed il dilettantismo con cui iniziamo ad intraprendere questo percorso, che ha come fine quello di attualizzare quanto più informazioni possibili, senza dimenticare la formazione.
Grazie dell’attenzione e seguite sempre AGA Notizie sul pc!

Il giudice Celesti incontra l'AGA

“Non mi preoccupa il carico di lavoro che
mi spetta, con la collaborazione della dirigente, degli avvocati, dei
giudici onorari e del personale cercheremo di venire incontro alle
esigenze dei cittadini che vogliono giustizia”: questo il “biglietto di
presentazione” con cui ieri mattina, al palazzo di Giustizia di Giarre,
il nuovo giudice Marcella Celesti si è rivolta ai rappresentanti dell’
Associazione Giarrese Avvocati, guidati dal presidente Giuseppe
Fiumanò, nel corso di un apposito incontro introdotto dal magistrato
dirigente Maria Pia Urso. L’arrivo del secondo togato, nominato dal
presidente del Tribunale di Catania con decreto del 12 luglio scorso ed
insediatosi giovedì 16 settembre, rappresenta una prima, importante
soluzione al problema della carenza di magistrati nel tribunale di
Giarre, ov’è addirittura previsto un terzo giudice in organico.
Catanese d’origine, sposata e madre di due bambini, la dott. Celesti
proviene dal tribunale di Paternò ed ha esperienze in materia penale,
lavoro, esecuzione; a Giarre, come ha spiegato la dott. Urso, si
occuperà prevalentemente di civile, proverbiale “patata bollente” per
le ben note lungaggini che caratterizzano il contenzioso di questa
ampia e complessa materia. Ha partecipato all’incontro l’assessore ai
Lavori pubblici avv. Orazio Scuderi, il quale ha informato i presenti
che sono in fase di completamento gli interventi per eliminare le
infiltrazioni d’acqua dall’edificio e sono stati aggiudicati gli
appalti per i lavori di manutenzione dell’edificio stesso e degli
impianti tecnologici. La dott. Celesti terrà la prima udienza il
prossimo lunedì 20 settembre.