domenica 30 giugno 2013

Il processo civile telematico diventa obbligatorio

Dal 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti sarà effettuato esclusivamente in modo telematico.
Anche se, come tutte le novità, il Processo Civile Telematico appare difficile da recepire, ciò non deve creare allarmi o paure ingiustificate. Anzi!
Il PCT darà sicuramente una mano al lavoro degli avvocati che, anziché procedere alla vecchia maniera, potranno gestire i loro processi attraverso il semplice collegamento diretto con gli Uffici giudiziari.
Il PCT invero non è una ulteriore forma di processo civile (come se non bastassero quelle oggi in vigore), ma è semplicemente l’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo, con l’obiettivo di creare una produttiva, funzionale e proficua interazione tra gli operatori.
Il sistema PCT, infatti, istituisce, definisce e organizza le modalità attraverso cui i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati da giudici, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari, CTU, CTP coinvolti nel processo.
Ma vediamo di cosa si tratta.
Tutti conosciamo cosa fare oggi: predisporre gli atti, formare il fascicolo con tutti i documenti, procedere al deposito presso l’ufficio giudiziario interessato, con tutti i passaggi connessi presso le cancellerie,uffici copia ecc.
Attraverso il PCT dovremo fare le stesse cose ma per via telematica: dall’iscrizione a ruolo della causa, al deposito di memorie e documenti durante il processo, insomma ogni attività che oggi facciamo manualmente recandoci presso gli uffici giudiziari.
Il deposito di atti in via telematica attraverso il PCT, richiede operazioni semplici e pochi passaggi anche se rivoluzionano il “vecchio” modo di lavorare.
Per poter procedere l’avvocato dovrà innanzitutto dotarsi di un dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta usb) con un certificato digitale di autenticazione.
Tali strumenti sono ovviamente necessari al fine di accedere al PCT attraverso il collegamento internet, mediante cui l’avvocato potrà redigere e firmare gli atti di parte, depositarli telematicamente, ricevere comunicazioni da parte dell’Ufficio Giudiziario competente e consultare i propri fascicoli.
Dopo aver predisposto l’atto giudiziario da depositare (ricorso, memoria, ecc.) e gli eventuali documenti e allegati in formato file PDF (firmati digitalmente), si potrà procedere alla trasmissione telematica degli stessi direttamente all’ufficio giudiziario interessato dalla propria postazione in studio.
Ciò avverrà attraverso la generazione della cd. busta telematica che conterrà tutti i dati per procedere al deposito.
Per la generazione della busta telematica, esistono attualmente in commercio vari software e/o sistemi informatici di facile utilizzo, tutti utilizzabili ed indifferenti al sistema di autenticazione e firma digitale utilizzato dall’utente.
Nella busta telematica dovranno essere inseriti l’atto e tutti i documenti che si riterranno necessari, con l’aggiunta della procura alle liti e la nota d’iscrizione a ruolo, nonché l’attestazione del pagamento del contributo unificato se versato nelle forme tradizionali, con la necessaria firma digitale.
Terminata questa fase necessaria di predisposizione dell’atto processuale e/o dell’intero proprio fascicolo processuale (se si tratta di una causa nuova da iscrivere a ruolo), basterà un semplice click per procedere all’invio telematico.
La busta telematica generata dal software, contenente l’atto e/o il fascicolo, mediante il Gestore Centrale perverrà all’Ufficio Giudiziario interessato (Gestore locale) effettuati i dovuti controlli sull’autenticità della firma (identità e credenziali dell’avvocato) attestando altresì il giorno e l’ora di trasmissione e deposito.
L’ufficio Giudiziario riceverà la busta elettronica, eseguirà i controlli sulla conformità della documentazione e, se tutto in regola, accetterà il deposito e trasmetterà una comunicazione di ricevuta alla casella di posta elettronica certificata dell’avvocato.
Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Al termine l’avvocato, rimasto tutto il tempo comodamente seduto nel proprio studio, controllerà l’esito del deposito appena effettuato e tenendo sempre sotto controllo la situazione processuale senza più recarsi in Cancelleria.
Tutto qui!
Questi brevi passaggi, che sono più difficili da illustrare che da mettere in pratica, racchiudono i meccanismi “oscuri” del futuro nel processo civile.
Balza subito agli occhi la semplicità, e soprattutto la celerità, del nuovo sistema. Non occorre infatti essere esperti di informatica per utilizzare il PCT, basterà, semplicemente, avere in dotazione dei pochi supporti informatici e il “gioco” è fatto.

Roberto Di Francesco - Delegato Cassa Forense (da CF Newsletter 6/2013)

sabato 29 giugno 2013

SABATO PROSSIMO... UN COLPO DI FRUSTA!

Il colpo di frusta abolito per legge? Aspetti legali e medico legali” è il titolo del prossimo incontro formativo, organizzato dall’AGA, che si svolgerà nell’androne del Palazzo di Giustizia di Giarre, corso Europa, il prossimo Sabato 6 Luglio 2013, dalle ore 9 alle 12, relatori l’Avv. Antonio Zarrillo, Giudice di Pace Coordinatore di Mascalucia ed il Dott. Pietro Piccirillo, medico legale. 
La partecipazione all’evento, accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania lo scorso 18 Giugno, è gratuita per i soci AGA e dà diritto a n. 3 crediti formativi.

venerdì 28 giugno 2013

OUA: NIENTE UDIENZE DAL 5 AL 16 LUGLIO

La risposta dell'Oua al decreto del fare

Niente udienze dal 5 al 16 luglio. L’ha deciso l’Organismo unitario dell’avvocatura contro il cosiddetto “decreto del fare”, per quanto riguarda gli interventi relativi alla giustizia.
L’Oua chiede l’apertura di un tavolo urgente di confronto, in attesa di un positivo riscontro dall’incontro previsto con il ministro Cancellieri il prossimo 3 luglio (insieme al Cnf e alla Cassa Forense). La richiesta è che vengano recepite le proposte dell’avvocatura e inserite in un maxi-emendamento nell’iter di conversione della legge.
Secondo gli avvocati, “si deve puntare alla negoziazione assistita e alle camere arbitrali, come alternativa all’obbligatorietà e all’onerosità, ostacoli inaccettabili all’accesso alla giustizia per i cittadini”.

(Da Mondoprofessionisti del 28.6.2013)

ANF: mediaconciliazione, opportuno il dialogo

Ester Perifano: non risolve i problemi della giustizia,
ma l'avvocatura è pronta a un confronto costruttivo

“Dialogare si può, e si deve, per quanto riguarda gli interventi sulla giustizia contenuti nel "decreto del fare". Il nodo della mediaconciliazione non è irrisolvibile. Sul punto il Congresso di Bari ci ha consegnato una posizione matura e responsabile e quella mozione rappresenta la posizione ufficiale dell’Avvocatura. Da quella posizione, condivisa da una larghissima maggioranza del Congresso, intendiamo ripartire per proporre modifiche e aggiustamenti a Governo e Parlamento”. Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, Ester Perifano, che continua: “Notevoli perplessità suscita, invece, il ricorso allo strumento dell’astensione, peraltro prolungata , che propone l’Oua. È una risposta inadeguata ai gravi problemi della categoria, nel passato si è rivelata del tutto inefficace e contribuisce a rafforzare la fama ingiustificatamente negativa della quale gode la categoria. Si parta dalla condizione imprescindibile che non è ammissibile l'onerosa obbligatorietà del tentativo di conciliazione, perché crea un ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti, peraltro per odiosi motivi di censo, oltre ad essere contraria alla nostra Costituzione e un unicum nel panorama europeo, e se davvero si vuole diffondere la cultura della mediazione occorre farlo con misure concrete, ma non contro i cittadini. Se le imprese non investono per la giustizia troppo lenta, lasciamo che per tutte le controversie devolute al Tribunale delle imprese sia introdotta la conciliazione obbligatoria. Come pure, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, si liberalizzino le indennità e se ne preveda il pagamento solo a risultato acquisito. E’ incomprensibile che ai professionisti si imponga la libera contrattazione e ad alcune imprese ( come devono essere considerati gli Organismi di Conciliazione) si riservino ingiustificati vantaggi e, addirittura, indennità amministrate. Oltre alla RCA Auto, vanno escluse altre materie, come i contratti bancari, la responsabilità professionale medica, le divisioni e le successioni ereditarie e la diffamazione a mezzo stampa. Stabiliamo, infine, che andranno in conciliazione solo le controversie al di sotto di un certo limite, ad esempio 25.000 euro. La mediazione non risolverà i problemi della giustizia in Italia – conclude Perifano - e comunque occorre modificarla e ricorrere anche ad altri sistemi, come la negoziazione assistita ed, eventualmente, camere arbitrali su base volontaria”.

(Da Mondoprofessionisti del 27.6.2013)

giovedì 27 giugno 2013

L’aumento dell’imposta di bollo

Tornando al “caro” argomento ieri già cennato su AGA News, ricordiamo che sono operative dal 26 giugno 2013 le nuove misure dell’imposta di bollo, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 43/2013 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Pertanto, a decorrere dal 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 71, di conversione del D.L. n. 43/2013), le misure dell'imposta fissa di bollo (stabilite in 1,81 e 14,62 euro), ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in 2 e 16 euro. A decorrere dalla predetta data si applicherà, ad esempio, la marca da bollo da Euro 16,00, in luogo della marca da 14,62 ai seguenti atti: i) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati , estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); iii) atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Sempre a decorrere dalla suddetta data sarà elevata ad Euro 2, in luogo di € 1,81 l’imposta di bollo sui seguenti atti: i) fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

GULLOTTA COORDINATORE GDP GIARRE

Con provvedimento pervenuto ieri alla sede del Giudice di Pace di Giarre, è stato comunicato il parere favorevole da parte del CSM alla nomina dell'Avv. Gaetano Gullotta quale Giudice di Pace coordinatore di Giarre.
All'Avv. Gullotta, del quale apprezziamo le doti umane e professionali, il nostro augurio di proficuo lavoro.

mercoledì 26 giugno 2013

OUA: basta colpi di mano sulla giustizia

L'Oua al ministro Cancellieri:
maxi emendamento per salvaguardare
i diritti dei cittadini. Altrimenti sarà astensione

La rappresentanza politica forense, l'Oua, ha approvato ieri un documento al termine dell'Assemblea Nazionale dell'Avvocatura tenutasi a Roma, con il quale si critica duramente il cosiddetto "decreto del fare", per quanto riguarda gli interventi relativi alla giustizia. All'assise erano presenti il Cnf, gli Ordini territoriali in rappresentanza di tutto il Paese, le Associazioni Forensi. Nel deliberato si proclama l'astensione dal 5 al 16 luglio e si chiede l'apertura di un tavolo urgente di confronto. In tal senso, si attende un positivo riscontro dall' incontro previsto con il Ministro Cancellieri il prossimo 3 luglio (insieme al Cnf e alla Cassa Forense). La richiesta è che vengano recepite le proposte dell'avvocatura e inserite in un maxi-emendamento nell'iter di conversione della legge.   Il presidente dell'Oua, Nicola Marino, rilancia e chiede, «interventi a tutto campo, non solo limitati alla mediazione, ma guardando all'Europa (dove non esiste un sistema come quello italiano). Si deve puntare alla negoziazione assistita e alle camere arbitrali, come alternativa all'obbligatorietà e all'onerosità, ostacoli inaccettabili all'accesso alla giustizia per i cittadini.  Nel documento - spiega il presidente Oua - si chiede, inoltre, alla magistratura un messaggio forte su questi punti, in virtù del Patto per la Giustizia sottoscritto qualche anno fa con l'avvocatura. E in assenza di segnali precisi in tal senso - aggiunge -saremo costretti allo scioglimento del Patto stesso.  Quindi - continua Marino - chiediamo una nuova politica complessiva sulla giustizia, anche per quanto riguarda il penale, con la depenalizzazione di alcuni reati, riformando diverse leggi criminogene (Bossi-Fini e sulle droghe), intervenendo sulla situazione delle carceri e quindi, prevedendo, per esempio, l'amnistia e l'utilizzo di misure alternative alla detenzione (ecc), nonché il ricorso all'utilizzo dei molti magistrati ora fuori ruolo per ridurre i tempi dei processi.  Sarà un’astensione del "fare bene", propositiva e per aprire un dialogo – conclude il presidente Oua –. L’Avvocatura in modo unitario ha approvato un deliberato sul provvedimento del Governo: la mediazione è possibile, ma no all’obbligatorietà e all’onerosità e, comunque, limitata ad alcune materie da individuare. Servono interventi complessivi e condivisi nel penale e nel civile, sull'ordinamento giudiziario, non con decreti legge con evidenti profili di incostituzionalità, ma investendo del suo ruolo il Parlamento e previa consultazione con l'avvocatura».

(Da Mondoprofessionisti del 26.6.2013)

Aumenta, in sordina, il prezzo delle marche da bollo

Da 1,81 a 2 euro e da 14,62 a 16 euro

Mentre, davanti alle telecamere, la politica è impegnata a parlare di presidenzialismo e scissioni partitiche, passano striscianti in Parlamento le misure di tassazione più infime. Come l’emendamento [1], approvato ieri (il 13 Giugno, NdAGANews) dal Senato, sull’aumento dell’imposta di bollo.
Allo Stato servono 1 miliardo e 200 milioni di euro per ricostruire l’Abruzzo (riparazione di immobili danneggiati e acquisto nuove abitazioni) e, ovviamente, a pagarli saranno i contribuenti. Le risorse arriveranno quindi, secondo quanto prevede l’emendamento, dall’aumento delle consuete marche da bollo.
Ecco i nuovi importi:
- le marche da 1,81 euro passeranno a 2,00 euro;
- le marche da 14,62 euro passeranno a 16,00 euro.
L’aumento dell’imposta di bollo dovrebbe assicurare maggiori entrate per 197,2 milioni di euro all’anno e quasi 100 milioni per i restanti mesi del 2013.
Come detto, le risorse saranno destinate ai Comuni terremotati dell’Abruzzo per la concessione di contributi per l’edilizia privata.
Ricordiamo che chi acquista una marca da bollo, qualora non la utilizzi, non può restituirla al tabacchino. Infatti, la legge sul bollo [2] non ammette il rimborso dell’imposta quando questa è assolta in modo “straordinario”, ossia mediante marche da bollo .Per recuperare l’importo pagato inutilmente – visto che non è neanche possibile la domanda di rimborso allo Stato – l’acquirente potrà solo tentare di rivendere le marche a un privato che ne faccia largo uso, anche in tagli di valore rilevante (per esempio, banche o notai). Dunque, la marca da bollo non utilizzata può ben essere rivenduta.
[1] Al d.l. n. 43/2013.
[2] Art. 37, comma 4, Dpr 26.10.1972 n. 642.

(Da laleggepertutti.it del 14.6.2013)

ANAI: quanta arroganza su revisione geografia giudiziaria

“Sono 19 le ordinanze dei tribunali  italiani di rimessione alla Corte Costituzionale e 11 le sentenze e  ordinanze dei Tar di tutt’Italia che hanno annullato o sospeso  illegittimi provvedimenti di soppressione di uffici giudiziari. Una  ecatombe giudiziaria che fa ben sperare nella pronuncia della Corte  Costituzione, la cui udienza e’ fissata per i giorni 2 e 3 luglio”. Lo afferma l’Associazione nazionale avvocati italiani (Anai), denunciando che “si parla addirittura dello smantellamento del Tribunale di Napoli e della creazione a settembre di un nuovo Tribunale ad Aversa presso  la Reggia Aragonese che attualmente ospita la scuola di formazione  della polizia penitenziaria”.
“Confidiamo che la Consulta voglia esaminare tutti (e non solo  alcuni) dei provvedimenti di rimessione –dichiara il presidente Anai  Maurizio De Tilla – ma intanto il ministero della Giustizia,  noncurante delle illegittimità continua a fare affermazioni che  ignorano gli accertamenti giudiziari e propongono immediati trasferimenti ed allocazioni di uffici senza alcuna razionalità”. “A parte l’illegittimità dell’istituzione del Tribunale di Napoli Nord – continua – si tratta di una sede assolutamente inidonea ed  improponibile che peggiora enormemente la situazione giudiziaria del  territorio. Il che non e’ concepibile in un rapporto corretto tra  cittadini e Amministrazione della giustizia”.
“Con la collocazione del nuovo tribunale – continuato il presidente Anai- verrebbero “spezzettate” le competenze nelle indagini sul clan dei Casalesi tra il tribunale di S. M. Capua Vetere e il fantomatico Tribunale di Napoli Nord. E poi perché si insiste in perentorie affermazioni senza cautela quando il Tar Campania ha sospeso qualsiasi provvedimento di soppressione e di trasferimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale?”, chiede. ” Sulla giustizia – conclude – possiamo dire che assistiamo ad una politica insensata di un Governo del ‘Fare male’”.

(Da assocaizionenazionaleavvocatiitaliani.it del 25.6.2013)

Ancora sul decreto “fare”

DL n. 69 del 21.6.2013, S.O. G.U. n. 144 del 21.6.2013

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “Fare”, contenente le agevolazioni e le semplificazioni che il Governo ha ritenuto necessarie per favorire il rilancio economico del paese. Tra le maggiori novità contenute nel decreto evidenziamo, in particolare, le seguenti: i) appalti: viene eliminata, nella responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la previsione del versamento IVA; ii) dilazione dei pagamenti: i contribuenti che devono pagare somme iscritte a ruolo possono rateizzare gli importi richiesti fino a 120 rate ed, inoltre, vengono previste modifiche al regime di decadenza della rateazione in caso di omesso pagamento delle rate; iii) viene ampliata la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a 180 giorni; iv) abrogazione del modello 770 mensile; v) modifica (in senso più favorevole per il contribuente) dell’imposta sulle imbarcazioni; vi) viene fornita un’interpretazione autentica della disciplina fiscale delle agenzie di viaggio; vii) vengono prorogate alcune scadenze collegate al pagamento della c.d. “tobin tax”, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie e sui derivati; viii) viene modificata la disciplina del concordato preventivo.
In particolare, ricordiamo:
Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 52)
In riferimento alla dilazione delle somme iscritte a ruolo viene stabilito, con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies all’art. 19, DPR n. 602/73, che ora è prevista la possibilità di ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
è accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
è valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Inoltre, viene prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).
Abitazione principale e pignoramento (art. 52)
Si vieta il pignoramento dell’abitazione principale (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).

Reati tributari, competenza GdP luogo accertamento

La competenza del giudice per i reati tributari si incardina nel luogo ove è stato fatto l’accertamento.
La regola, come avvisa la Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 27696 del 24 giugno 2013, avviene nei casi in cui sia impossibile individuare il posto esatto di commissione dei reati.
La vicenda ha riguardato un imprenditore accusato di occultamento e omessa esibizione agli uffici finanziari di documenti contabili e fiscali rilevanti, quindi di evasione fiscale.
Poiché la sede della società era cambiata ripetutamente, era difficile individuare con certezza il luogo di commissione dei reati, e il tribunale adìto (il tribunale del domicilio fiscale della società intestata all’imprenditore) aveva ravvisato la propria incompetenza territoriale.
Il Gip, depositando gli atti alla suprema Corte, aveva evidenziato come fra tutti i reati contestati esistesse il vincolo della continuazione, e come, non essendo noto il luogo ove l’imputato avesse effettivamente occultato o distrutto la documentazione contabile, dovesse prevalere, ai fini dell’individuazione del giudice competente, la regola di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la competenza appartiene al giudice del luogo dell’accertamento del reato, nella fattispecie essendo irrilevante il domicilio fiscale.
La prima sezione penale della Cassazione ha quindi confermato che nel caso di specie dovesse farsi riferimento per l’appunto alla norma richiamata che radica la competenza dinanzi al giudice del luogo dell’accertamento tributario, con prevalenza rispetto alla norma di cui all’art. 8 del codice di procedura penale, e ciò ogniqualvolta che non sia possibile, per indeterminatezza, individuare un diverso luogo di commissione dei reati.
La cassazione ha quindi dichiarato l’incompetenza del giudice adìto rinviando ad altro tribunale tutti gli atti per la trattazione della causa.

Lucia Nacciarone (da diritto.it del 25.6.2013)

martedì 25 giugno 2013

Falso «profilo utente» e delitto di sostituzione di persona

Cass. Pen., Sez. V, ud. 28.11.2012 (dep. 29.4.2013), n. 18826

1. La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, torna ad interessarsi ad un caso di molestie (ed ingiurie) realizzate "per interposta persona": una donna, in collera con la ex datrice di lavoro, creava un falso profilo utente (attraverso l'ideazione di un nickname ad hoc) su un portale telematico di chat a contenuto erotico e diffondeva sul medesimo il numero di telefono cellulare della vittima, la quale veniva così raggiunta, anche nel corso della notte, da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale, alcuni dei quali avevano preso anche ad apostrofarla con epiteti offensivi, certamente lesivi dell'onore e del decoro personale.
La decisione di legittimità, per vero, si allinea all'orientamento prevalente che ritiene integrati gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. anche laddove l'attività di disturbo alla persona offesa sia arrecata non direttamente dall'autore materiale del reato, bensì mediante l'attività di terzi in qualche modo "indotti" al reato stesso [1]. Né particolari problemi comporta, del resto, l'estensione di analoghe considerazioni al delitto di ingiuria, del pari realizzato dagli interlocutori telefonici, le cui "legittime" attese, a fronte dello stupore e dei rifiuti della malcapitata, erano andate deluse.
La Suprema Corte - ed è l'aspetto più interessante della pronuncia in commento - conferma però l'impugnata sentenza di merito anche nella parte in cui ascrive all'imputata la responsabilità per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., sulla cui peculiare applicazione al caso di specie si incentra pressoché la totalità della motivazione.
2. In primo luogo, e correttamente, la Cassazione opera alcune brevi riflessioni in ordine alla natura del delitto in questione.
La previsione di cui all'art. 494 c.p., come è noto, nasce con lo scopo di colpire anche le falsità ricadenti "sopra le qualità di una persona" e non "sullo essere della stessa persona" [2], ed in ogni caso insuscettibili di tradursi automaticamente in una falsità in atti ovvero di essere ricomprese, altrettanto automaticamente, negli artifici o raggiri costitutivi della truffa [3]. La collocazione del delitto nel Titolo VII del Codice, nondimeno, rende palese che intenzione del legislatore storico era configurare una (ulteriore) forma di tutela della fede pubblica: la condotta tipica, ancorché non tradotta in false attestazioni o dichiarazioni, presenta la astratta "possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone e, specialmente, la Pubblica Autorità" [4], ciò bastando in definitiva a giustificare sia l'autonoma incriminazione, sia la collocazione sistematica della norma.
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, avvia però le proprie riflessioni dalla necessità di interpretare quanto più possibile estensivamente gli elementi costitutivi del reato descritto dall'art. 494, così da adeguare la fattispecie (per così dire) "storica" alle nuove forme di aggressione, in particolare per via telematica, degli oggetti della tutela. E ciò è consentito - osservano i giudici - proprio in quanto un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene strutturalmente plurioffensiva la natura del delitto in questione, il quale, comunque lo si guardi (e cioè pure nella sua portata più riduttiva), finisce per tutelare anche gli interessi del privato nella cui sfera giuridica si producono gli effetti della condotta dell'agente [5].
Ciò posto, anche la semplice attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali - allo scopo, beninteso, di arrecargli un danno ovvero di procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto - costituisce sostituzione di persona: una locuzione, in definitiva, che deve essere interpretata non in senso restrittivo (cioè come sostituzione fisica di una persona al posto di un'altra), bensì in senso ampio come attribuzione di false qualità personali a se stessi ovvero ad altri, non rilevando affatto il mezzo con il quale tale condotta è realizzata [6].
La lettera della norma, del resto, è inequivoca nell'assoggettare a pena anche l'attribuzione, a sé o ad altri, di un falso nome o di un falso stato. La stessa Suprema Corte, d'altra parte, non ha avuto dubbi in passato a ritenere integrato il reato sia in caso di utilizzo di un account di posta elettronica creato da un soggetto che si sia attribuito falsamente le generalità di persona diversa, così da indurre in errore gli utenti della rete internet [7]; sia nel simile caso di colui che sfruttava il falso account per includere il soggetto, le cui generalità erano state abusivamente spese, in una corrispondenza lesiva dell'immagine e della dignità personale, a seguito della quale la vittima riceveva telefonate di uomini interessati ad incontri di natura sessuale [8].
3. Il caso in esame, tuttavia, presenta una caratteristica invero assai peculiare: il "nome" usurpato dall'imputata, all'atto pratico, non esiste.
L'iscrizione alla chat, infatti, comporta l'adozione di uno "pseudonimo" (il nickname) inventato da colui che si registra al portale: gli utenti della rete, cioè, non sanno con chi stanno parlando, risultando ad essi del tutto sconosciuta - oltre che da un certo punto di vista indifferente - l'identità fisica del soggetto che ha creato il profilo virtuale. Vero è, d'altra parte, che l'imputata in questo caso ha diffuso anche il numero di cellulare della vittima associandolo al nickname creato (proprio allo scopo di arrecarle un danno): ma è del pari indubbio, per converso, che la creazione di un'identità virtuale - cui quel numero di telefono era ricondotto - da parte di un soggetto diverso dall'intestataria dell'utenza non ha ingenerato negli utenti della chat un errore sull'identità fisica dell'interlocutrice, che anzi, come si è detto, era ai loro fini del tutto irrilevante [9].
La portata realmente innovativa della sentenza in commento, dunque, risiede in ciò che la Cassazione individua essere l'elemento materiale del reato in esame. Ad avviso dei supremi giudici, cioè, è l'esigenza di meglio tutelare i soggetti esposti agli effetti invasivi di un perverso utilizzo delle nuove tecnologie, in considerazione della "intima connessione" che intercorre "tra società e diritto", ad imporre una protezione più consistente anche nei confronti di quei "contrassegni di identità" - equiparabili al nome e allo pseudonimo - di cui un soggetto possa legittimamente fare uso.
Il fondamento di tale impostazione si rinsalda proprio nel tenore letterale dell'art. 494, che interessa il nome, lo stato, ovvero un'altra qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Ed il principio personalistico che esalta la dimensione dell'individuo, e che dall'art. 2 della Costituzione pervade di effetti tutto il nostro ordinamento, impone che tra questi segni distintivi della persona si includa anche il nickname, proprio in quanto soprannome in grado di attribuire una identità sicuramente virtuale, ma non per questo inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica (tutta concreta) altrui.
Questo, in buona sostanza, è quanto si è ravvisato nella pronuncia in commento. A nulla può rilevare che il nomignolo registrato nella banca dati della chat erotica fosse del tutto frutto della fantasia dell'imputata, e che mai alla vittima fosse capitato di farne altrimenti uso quale proprio segno distintivo: la lettera del medesimo - costruito per richiamare elementi presenti nel nome e nel cognome della persona offesa - contribuisce a renderlo chiaramente riconducibile ad una persona in carne ed ossa, e concorre ad identificarla come se ne costituisse a tutti gli effetti il nome, ovvero lo pseudonimo. Il fatto, poi, che in aggiunta al nickname fosse pubblicato, sul profilo web, anche il numero di telefono cellulare della vittima, contribuisce a confermare l'impressione che dietro a quell'identità virtuale si trovasse una persona fisica chiaramente individuabile, per di più ben disposta ad intrattenere conversazioni ovvero incontri di natura erotica.
È a quella persona (recte: a quella identità), dunque, che l'imputata si è di fatto sostituita, così ingenerando errore negli utenti del portale telematico - non, si noti, sull'identità personale della vittima, bensì sulla sua "disponibilità", non essendo la malcapitata favorevole, con ogni evidenza, ad instaurare relazioni di alcun tipo con gli altri iscritti - al solo scopo di turbare la serenità e di ledere la dignità della propria ex datrice di lavoro.
4. Un'osservazione conclusiva, per completezza d'esposizione, non può non interessare gli altri due reati contestati all'imputata, la cui sussistenza nel caso in esame è stata parimenti confermata dalla Cassazione: le ingiurie e le molestie. Pur brevemente, infatti, è il caso di notare che la Suprema Corte non motiva (perché sul punto non richiesta) sulla natura del nesso di imputazione oggettiva all'imputata delle condotte relative a quei titoli di reato; né allo stato sono note le argomentazioni con le quali le Corti di merito hanno affermato la responsabilità penale della donna anche in relazione a tali fatti.
Non si può non osservare, però, come l'imputata non abbia materialmente molestato o ingiuriato la persona offesa, essendosi al contrario "limitata" a creare le condizioni perché altri lo facesse: a nostro avviso, pertanto, la donna non potrà che assumere il ruolo di concorrente ex art. 110 c.p. nel reato commesso da soggetti diversi, certamente non previamente identificati (e verosimilmente neppure facilmente identificabili a posteriori), e comunque non punibili per il difetto del corrispondente elemento soggettivo [10].
Tuttavia, se è indubbiamente corretto individuare il dolo di partecipazione nella coscienza e volontà di creare le condizioni perché altri commettesse il reato, è nondimeno plausibile che l'imputata abbia agito allo scopo di recare molestia o disturbo alla propria vittima, senza aver adeguatamente ponderato l'eventualità che gli utenti della chat apostrofassero la malcapitata con epiteti ingiuriosi.
Beninteso, è certamente possibile che l'imputata si sia rappresentata l'eventualità di una simile circostanza e che abbia accettato il suo verificarsi come conseguenza (in fondo, non sgradita) della propria azione; ovvero, alternativamente, che comunque abbia agito con il dolo alternativo di molestie o ingiurie: in entrambi i casi, senza dubbio risponderà di (concorso in) ingiuria volontaria, ma l'elemento psicologico, comunque considerato, dovrebbe essere oggetto di puntuale dimostrazione processuale.
Ove invece, al contrario, si dovesse ritenere che la donna non abbia previsto uno sviluppo fattuale al contrario oggettivamente immaginabile, il delitto di cui all'art. 594 c.p. non potrebbe esserle addebitato che a titolo di colpa, e il concorso nel reato, conseguentemente, assumerebbe le forme del concorso "anomalo" ex art. 116 c.p., opportunamente interpretato in conformità alla Costituzione: ciò comportando, sul piano pratico, una diminuzione della pena ai sensi del secondo comma.

Andrea Giudici (da penalecontemporaneo.it del 25.6.2013)


[1] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 23 novembre 2011, n. 47667, in questa Rivista, con nota di M. Piazza, Un recente arresto della Cassazione in tema di molestia o disturbo alle persone: alcuni spunti di riflessione.
[2] F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, VII ed., Firenze, 1904, § 3653.
[3] Potrà essere interessante osservare, peraltro, come la dottrina prevalente contemporanea al Codice avesse salutato con estremo sfavore l'introduzione di tale (nuova) incriminazione, proprio sulla scorta dell'osservazione per cui quello in parola "difficilmente è un delitto fine: e come mezzo ad un altro delitto, può essere raggiunto dalla punizione del delitto fine, cui può servire": così G. Lombardi, Delitti contro la fede pubblica, in E. Florian (a cura di), Trattato di diritto penale, IV ed., Milano, 1935, 399.
[4] Così la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt. II, Roma, 1928, 270. Ma si veda anche, in epoca significativamente più recente, Cass. pen., Sez. V., 8 novembre 2007, n. 46674, in Riv. pen., 2008, 258, secondo cui "oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata".
[5] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2009, n. 21574, in CED Cass., n. 243884; Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 2007, n. 46982, in CED Cass., n. 237855.
[6] Per questa via, afferma la Suprema Corte, "non si dà luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria) [...], ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata". Per ogni approfondimento in tema di tassatività delle fattispecie penali, cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 167 ss.
[7] Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479, in CED Cass., n. 252227.
[8] Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, cit.
[9] Con tale considerazione non pare concordare, peraltro, la già citata Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674 - che come si ricorderà aveva ad oggetto una fattispecie affatto simile - ad avviso della quale "non vale obiettare che il contatto non avviene sull'intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista, dal momento che non è affatto indifferente, per l'interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso". Tuttavia, è opinione di chi scrive che tale specificazione da parte dei giudici di legittimità possa essere ricondotta senza troppe difficoltà alle specificità di quel caso concreto, in cui si registravano la diversità di sesso tra imputato e persona offesa e soprattutto l'assenza di strumenti di contatto diretto tra gli utenti della chat e la persona offesa medesima. Corrisponde dopotutto a verità, ci pare, l'affermazione per la quale, quantomeno in assenza di altri elementi descrittivi (ad es., una fotografia), l'identità fisica dell'interlocutore costituisce un'informazione del tutto secondaria per l'utente della chat, il cui interesse, anzi, ci sembra esaurirsi con la convinzione di trovarsi in presenza di un soggetto disponibile ad intrattenere comunicazioni di natura sessuale.
[10] Cfr. sul punto le osservazioni di M. Piazza, Un recente arresto della Cassazione in tema di molestia, cit.

Computer e perquisizione

La consapevolezza di essere indagati arriva spesso congiuntamente ad un decreto di perquisizione e sequestro, anche se è ben possibile che un soggetto abbia a subire una perquisizione senza aver ancora assunto formalmente lo status di indagato: il caso classico è quello della perquisizione presso terzi, tipicamente nel caso di indagini a carico di ignoti oppure nel caso in cui l'autore del reato non sia il proprietario del bene sequestrato (per esempio un dipendente commette un reato informatico con il computer dell'ufficio).
L'apparente paradosso è che la prassi di aprire un procedimento nei confronti di ignoti rappresenta la soluzione giuridicamente più corretta nella maggior parte dei reati informatici, l'alternativa è, infatti, quella di iscrivere al registro degli indagati il titolare dell'utenza telefonica utilizzata per commettere il reato ed individuata sulla base dell'indirizzo IP: è appena il caso di notare che una simile soluzione appare, se non scorretta da un punto di vista strettamente giuridico, quantomeno ingiusta nei confronti di un soggetto che viene ad essere indagato per il semplice fatto di aver stipulato un contratto.
A tal proposito è il caso di ricordare che, mentre nel diritto civile vi sono varie forme di responsabilità per fatto altrui, nel diritto penale la responsabilità è strettamente personale. Facciamo un esempio: Tizio, studente, convive con altri sei studenti in un appartamento. Il contratto di locazione è a nome di Mevio mentre l'utenza telefonica è intestata a Caio. Pippo, utilizzando un programma di p2p, scambia materiale illegale finché un bel giorno il suo IP viene individuato e vengono avviate delle indagini. Chi deve essere iscritto nel registro degli indagati?
Secondo me nessuno: almeno fino alla perquisizione si dovrebbe procedere nei confronti di ignoti e poi, in quella sede o successivamente, sarà necessario capire chi, tra i coinquilini, ha commesso il reato. E' ovvio che non appena la responsabilità di Pippo inizia a delinearsi questi DEVE essere iscritto nel registro degli indagati ed acquisire i relativi diritti.
Ovviamente non si tratta dell'unica strada percorribile, dato che è ben possibile iscrivere tutti i coinquilini al registro degli indagati e, come avrebbe detto Amaury, lasciare che sia poi Dio a riconoscere i suoi...
In ogni caso la perquisizione rappresenta un momento fondamentale dell'indagine, soprattutto per la labilità e la deperibilità delle prove informatiche: eventuali reperti non individuati in prima battuta sono probabilmente destinati a sparire in maniera definitiva.
Si tratta della sede dove devono essere compiute quelle operazioni in grado di "cristallizzare" le prove evitando ogni possibile contaminazione degli elementi probatori: per esempio, è necessario evitare di accendere i computer trovati spenti e ponderare bene se, come e quando spegnere quelli trovati accesi. Laddove possibile, sarebbe opportuno annotare con cura, eventualmente anche scattando fotografie o utilizzando una videocamera, la disposizione degli apparati all'interno dell'ufficio o dell'abitazione: oggetti a prima vista insignificanti possono rappresentare un'ottima fonte di informazioni o, addirittura, essere elementi di prova: il mouse era a destra o a sinistra?
In questa fase l'imputato, ma anche chi abbia la materiale disponibilità dei luoghi, ha la facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia "purché prontamente reperibile e idonea". Quindi già in questa fase è possibile nominare il proprio difensore ed, eventualmente, richiederne l'intervento in loco.
Colgo l'occasione per sfatare il mito della perquisizione notturna: le perquisizioni presso il domicilio devono essere svolte tra le ore 7:00 e le ore 20:00 (art. 251 cpp) salvo casi di particolare urgenza in cui l'autorità giudiziaria può disporre *per iscritto* che le operazioni vengano svolte al di fuori di questi termini temporali.
Una volta sbrigate tutte le formalità, si procede alla caccia al "tesoro" ed all'acquisizione dei supporti informatici. In caso di computer spento, nessun problema; si prende l'hard disk, lo si clona, si acquisisce il relativo hash, lo si annota nel verbale e si imballa l'originale preferibilmente apponendo i sigilli alla scatola.
Laddove ve ne sia la possibilità è sempre buona norma verificare che l'hard disk (il clone non l'originale!) sia leggibile e che non vi siano nel PC schede particolari, in grado di inibire l'accesso all'hard disk ove non presenti. A tal proposito è assai utile la lettura dei manuali delle schede o una verifica tramite internet delle caratteristiche dei componenti. In caso di dubbio è opportuno prelevare tutto il materiale spiegandone le ragioni.
In ogni caso la prassi ci insegna che di solito è sufficiente l'hard disk (meglio ancora un suo clone, ma su questo torneremo poi).
Purtroppo sempre più spesso, i PC rimangono costantemente accesi. Che fare in caso di computer in funzione? L'ottimo sarebbe poter disporre, direttamente in sede di perquisizione, di un soggetto con adeguata competenza che, alla presenza della parte, possa analizzare (con le modalità proprie dell'ispezione) la macchina accesa, verificare i processi in esecuzione e procedere infine allo spegnimento della macchina (annotando e riprendendo tutte le operazioni eseguite), ma nel caso in cui ciò non fosse possibile o non si fosse certi dell'assenza di sistemi di sicurezza particolari, la soluzione pratica migliore è quella di staccare direttamente la spina dal computer procedendo anche alla rimozione delle batterie in caso di computer portatile. Tralasciamo, per semplicità, l'ipotesi in cui si rilevi la presenza di partizioni o dischi virtuali in mount, dato che questa fattispecie richiede un approccio completamente differente rendendo necessaria l'ispezione della macchina direttamente in loco.

Emanuele Florindi (da telediritto.it del 17.6.2013)

lunedì 24 giugno 2013

BONACCORSI NUOVO SINDACO DI GIARRE

Con 5.981 voti, il Dott. Roberto Bonaccorsi è stato eletto quale nuovo Sindaco di Giarre, superando il prof. Salvo Andò di 456 preferenze.
La Giunta sarà composta da: Arch. Salvo Patanè, Dott. Giovanni Finocchiaro, Prof. Antonino Raciti, Dott.ssa Piera Bonaccorsi.
In base al risultato elettorale ed al premio di maggioranza, di seguito pubblichiamo la nuova composizione del Consiglio comunale giarrese, precisando però che tali risultati verranno sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio elettorale che successivamente provvederà alla proclamazione ufficiale degli eletti.

MAGGIORANZA
PDL n. 6 seggi: Longo Francesco, Santonoceto Maria, Scuderi Orazio, Spina Angelo, Marano Mario, Cardillo Francesco;
TUTTI PER GIARRE n. 2 seggi: Valenti Vittorio, Barbagallo Giovanni
RILANGIARRE n. 2 seggi: Mangano Vincenzo, Strazzeri Carmelo
GIARRE FUTURA n. 2 seggi: Turrisi Angelo, Camarda Salvatore

OPPOSIZIONE
COMITATO CIVICO PER UN'ALTRA GIARRE n. 2 seggi: Zappalà Salvatore, Musumeci Nunzio Giovanni
PD n. 1 seggio: Spitaleri Tania
VITALE PER GIARRE n. 2 seggi: Di Grazia Gabriele Vincenzo, Musumeci Raffaele
MOVIMENTO CIVICO PER GIARRE n. 1 seggio: Gulisano Giovanni

CITTA' VIVA - ANGELO D'ANNA SINDACO n. 2 seggi: Caltabiano Patrizia, Lionti Patrizia

Al neo Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri il nostro augurio di proficuo lavoro, nell’interesse della Città che, mai come ora, ha bisogno di rilancio e sviluppo.

Procedimento disciplinare e riduzione capi d’incolpazione

CNF e procedimento disciplinare,
l’eliminazione di uno degli originari
capi di incolpazione non comporta
l’apertura di un nuovo procedimento

Nella newsletter del 21 giugno il Consiglio nazionale forense, in relazione ad una sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, ha chiarito che la riduzione dei capi di incolpazione a carico del professionista non richiede una nuova delibera di apertura del procedimento. Ciò in quanto la stessa non produce aggravamento, bensì riduzione, della posizione dell’incolpato.
Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con riferimento a tutti i capi di imputazione contestatigli dal pubblico ministero. Successivamente assolto in sede penale con riferimento ad uno dei capi di imputazione, l’organo consiliare  si limitava a riassumere il procedimento disciplinare, medio tempore sospeso ex art. 295 c.p.c., corrispondentemente riducendo l’originario capo di incolpazione.
Il professionista eccepiva quindi la “nullità del procedimento disciplinare per mancata delibera di nuova apertura dello stesso”. In applicazione del principio suesposto, il CNF ha rigettato l’eccezione.

(Da diritto.it del 24.6.2013)

Sid, l’occhio del Fisco sui nostri c/c

Tremino gli evasori fiscali e chiunque commetta irregolarità coi tributi da versare alla Stato, se poi versa il “malloppo” in banca. Da oggi i movimenti e i saldi dei conti correnti bancari non avranno più segreti per l'Agenzia delle Entrate. La novità già programmata nell'ambito delle iniziative per rafforzare la lotta all'evasione è stata ricordata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera: “Il Sid (sistema interscambio dati) permetterà all'Agenzia delle entrate di acquisire automaticamente le informazioni sui conti correnti degli italiani dagli operatori bancari”.
Implicazioni sulla privacy - E oltretutto il nuovo sistema è a prova di privacy: "Il garante ha detto che per poter acquisire i dati dei conti dei cittadini italiani, quelli che riguardano la movimentazione e i saldi di inizio e fine anno, occorreva creare un sistema di interscambio autonomo rispetto a quelli attuali. Un'infrastruttura senza intervento di personale umano. Questo sistema è pronto e quindi noi siamo in grado di acquisire le informazioni che ci perverranno dagli operatori finanziari".
Troppe le norme fiscali - Più in generale sul rapporto con i contribuenti, Befera sottolinea che il compito dell'Agenzia è complicato dall'eccessiva produzione di norme: "Negli ultimi cinque anni sono stati emanati 228 provvedimenti fiscali se questo lo moltiplichiamo per i 40 anni di esistenza della riforma tributaria si ha l'idea della confusione normativa".
Come funzione il Sid - Ma cosa cambia? In pratica ogni singolo operatore finanziario dovrà avviare la procedura di registrazione al Sid secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. E' previsto che i dati e le informazioni relativi all'anno 2011 vengano inviati entro il 31 ottobre 2013. Quelli relativi all'anno 2012 andranno, invece, inviati entro il 31 marzo 2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione annualmente e trasmetterla entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni.
Lista di contribuenti a rischio evasione - Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia individuerà i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. I dati da trasmettere con la comunicazione integrativa annuale sono quelli identificativi del rapporto finanziario, quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all'anno interessato dalla comunicazione e i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

(Da tiscali.it del 24.6.2013)

Prostituzione e annunci web: non è reato

Cass. Pen., sez. III, sent. 13.5.2013 n° 20384

Non è vietata l'attività diretta a pubblicizzare inserzioni di persone dedite alla prostituzione qualora questa non ecceda le normali tariffe per inserzioni pubblicitarie. E' quanto emerge dalla sentenza 13 maggio 2013, n. 20384 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Le sanzioni penali fissate dalla Legge 20 gennaio 1958, n. 75, trovano applicazione:
    a) a coloro che condizionano la libertà di determinazione della prostituta;
    b) a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio;
    c) a coloro che offrono un contributo intenzionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi.
Una prima impostazione ha affermato che la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui sit web, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata “come un normale servizio in favore della persona” (Cass. pen., Sez. 3, n. 26343 del 18 marzo 2009).
Secondo altra pronuncia della Terza Sezione Penale (sentenza 12 gennaio-2 febbraio 2012, n. 4443) il reato di favoreggiamento risulta integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata “si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, ai fine di allestire la pubblicità della donna ... evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio col maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente”.
A tale proposito i giudici rilevano che, con altra decisione, la Corte ha affermato, seppure avendo riguardo alla diversa condotta di lenocinio per mezzo di telefono, che il lavori preparatori della legge n. 75 del 1958 indicano come il reato previsto dall’art. 3, comma 1, n. 5, intenda sanzionare l’attività “di intermediazione .. diretta a favorire gli incontri tra cliente e prostituta e, quindi in definitiva, a favorire la prostituzione", avendo come bene offeso la moralità pubblica (Cass. pen., Sez. 3, n. 15275 del 20 febbraio 2007; Cass. pen., Sez. 3, n. 32506/2012).
Tornando al caso di specie, le prestazioni "anomale" o "eccedenti l’ordinaria prestazione dl servizi", come indicate dal ricorrente, consistevano, in realtà, nell'apportare alle fotografie “ritocchi” mediante strumenti informatici, sempre mediante applicazione di tariffe di mercato. Trattandosi di episodi che si possono considerare numericamente contenuti, la Corte ritiene si sia in presenza "di condotte banali nella loro esecuzione e riconducibili nell’alveo dell’ordinaria prestazione dei servizi che un pubblicitario assicura al cliente".

(Da Altalex del 24.5.2013. Nota di Simone Marani)

domenica 23 giugno 2013

Aggiornamento importi danno biologico

Decreto Min. Sviluppo economico 6.6.2013, G.U. 14.6.2013

Aggiornati per l'anno 2013 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).
I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 giugno 2013, sono stati così aumentati (applicando la maggiorazione del 1,1%, pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013):
   Euro 791,95 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
  Euro 46,20 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
I nuovi importi si applicano dallo scorso 1° aprile 2013.

(Da Altalex del 15.6.2013)

TABELLA DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'

           (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al D.M. 6/6/2013)


Punti di invalidità

Età
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
2 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
3 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
4 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
5 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
6 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
7 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
8 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
9 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
10 791,95 1742,29 2851,02 4118,14 5939,63 8077,89 10532,94 13304,76 16393,37
11 787,99 1733,58 2836,76 4097,55 5909,93 8037,50 10480,27 13238,24 16311,40
12 784,03 1724,87 2822,51 4076,96 5880,23 7997,11 10427,61 13171,71 16229,43
13 780,07 1716,16 2808,25 4056,37 5850,53 7956,72 10374,94 13105,19 16147,46
14 776,11 1707,44 2794,00 4035,78 5820,83 7916,33 10322,28 13038,66 16065,50
15 772,15 1698,73 2779,74 4015,19 5791,13 7875,94 10269,61 12972,14 15983,53
16 768,19 1690,02 2765,49 3994,60 5761,44 7835,55 10216,95 12905,62 15901,56
17 764,23 1681,31 2751,23 3974,01 5731,74 7795,16 10164,28 12839,09 15819,60
18 760,27 1672,60 2736,98 3953,41 5702,04 7754,77 10111,62 12772,57 15737,63
19 756,31 1663,89 2722,72 3932,82 5672,34 7714,38 10058,95 12706,05 15655,66
20 752,35 1655,18 2708,47 3912,23 5642,64 7674,00 10006,29 12639,52 15573,70
21 748,39 1646,46 2694,21 3891,64 5612,95 7633,61 9953,62 12573,00 15491,73
22 744,43 1637,75 2679,96 3871,05 5583,25 7593,22 9900,96 12506,47 15409,76
23 740,47 1629,04 2665,70 3850,46 5553,55 7552,83 9848,29 12439,95 15327,80
24 736,51 1620,33 2651,45 3829,87 5523,85 7512,44 9795,63 12373,43 15245,83
25 732,55 1611,62 2637,19 3809,28 5494,15 7472,05 9742,96 12306,90 15163,86
26 728,59 1602,91 2622,94 3788,69 5464,46 7431,66 9690,30 12240,38 15081,90
27 724,63 1594,20 2608,68 3768,10 5434,76 7391,27 9637,64 12173,86 14999,93
28 720,67 1585,48 2594,43 3747,51 5405,06 7350,88 9584,97 12107,33 14917,96
29 716,71 1576,77 2580,17 3726,92 5375,36 7310,49 9532,31 12040,81 14836,00
30 712,76 1568,06 2565,92 3706,33 5345,66 7270,10 9479,64 11974,28 14754,03
31 708,80 1559,35 2551,66 3685,74 5315,96 7229,71 9426,98 11907,76 14672,06
32 704,84 1550,64 2537,41 3665,14 5286,27 7189,32 9374,31 11841,24 14590,09
33 700,88 1541,93 2523,15 3644,55 5256,57 7148,93 9321,65 11774,71 14508,13
34 696,92 1533,22 2508,90 3623,96 5226,87 7108,54 9268,98 11708,19 14426,16
35 692,96 1524,50 2494,64 3603,37 5197,17 7068,15 9216,32 11641,67 14344,19
36 689,00 1515,79 2480,39 3582,78 5167,47 7027,76 9163,65 11575,14 14262,23
37 685,04 1507,08 2466,13 3562,19 5137,78 6987,37 9110,99 11508,62 14180,26
38 681,08 1498,37 2451,88 3541,60 5108,08 6946,99 9058,32 11442,09 14098,29
39 677,12 1489,66 2437,62 3521,01 5078,38 6906,60 9005,66 11375,57 14016,33
40 673,16 1480,95 2423,37 3500,42 5048,68 6866,21 8952,99 11309,05 13934,36
41 669,20 1472,24 2409,11 3479,83 5018,98 6825,82 8900,33 11242,52 13852,39
42 665,24 1463,52 2394,86 3459,24 4989,29 6785,43 8847,67 11176,00 13770,43
43 661,28 1454,81 2380,60 3438,65 4959,59 6745,04 8795,00 11109,47 13688,46
44 657,32 1446,10 2366,35 3418,06 4929,89 6704,65 8742,34 11042,95 13606,49
45 653,36 1437,39 2352,09 3397,47 4900,19 6664,26 8689,67 10976,43 13524,53
46 649,40 1428,68 2337,84 3376,87 4870,49 6623,87 8637,01 10909,90 13442,56
47 645,44 1419,97 2323,58 3356,28 4840,79 6583,48 8584,34 10843,38 13360,59
48 641,48 1411,25 2309,33 3335,69 4811,10 6543,09 8531,68 10776,86 13278,63
49 637,52 1402,54 2295,07 3315,10 4781,40 6502,70 8479,01 10710,33 13196,66
50 633,56 1393,83 2280,82 3294,51 4751,70 6462,31 8426,35 10643,81 13114,69
51 629,60 1385,12 2266,56 3273,92 4722,00 6421,92 8373,68 10577,28 13032,73
52 625,64 1376,41 2252,31 3253,33 4692,30 6381,53 8321,02 10510,76 12950,76
53 621,68 1367,70 2238,05 3232,74 4662,61 6341,14 8268,35 10444,24 12868,79
54 617,72 1358,99 2223,80 3212,15 4632,91 6300,75 8215,69 10377,71 12786,82
55 613,76 1350,27 2209,54 3191,56 4603,21 6260,36 8163,02 10311,19 12704,86
56 609,80 1341,56 2195,29 3170,97 4573,51 6219,98 8110,36 10244,67 12622,89
57 605,84 1332,85 2181,03 3150,38 4543,81 6179,59 8057,70 10178,14 12540,92
58 601,88 1324,14 2166,78 3129,79 4514,12 6139,20 8005,03 10111,62 12458,96
59 597,92 1315,43 2152,52 3109,20 4484,42 6098,81 7952,37 10045,09 12376,99
60 593,96 1306,72 2138,27 3088,61 4454,72 6058,42 7899,70 9978,57 12295,02
61 590,00 1298,01 2124,01 3068,01 4425,02 6018,03 7847,04 9912,05 12213,06
62 586,04 1289,29 2109,75 3047,42 4395,32 5977,64 7794,37 9845,52 12131,09
63 582,08 1280,58 2095,50 3026,83 4365,62 5937,25 7741,71 9779,00 12049,12
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65 574,16 1263,16 2066,99 2985,65 4306,23 5856,47 7636,38 9645,95 11885,19
66 570,20 1254,45 2052,73 2965,06 4276,53 5816,08 7583,71 9579,43 11803,22
67 566,24 1245,74 2038,48 2944,47 4246,83 5775,69 7531,05 9512,90 11721,26
68 562,28 1237,03 2024,22 2923,88 4217,13 5735,30 7478,38 9446,38 11639,29
69 558,32 1228,31 2009,97 2903,29 4187,44 5694,91 7425,72 9379,86 11557,32
70 554,37 1219,60 1995,71 2882,70 4157,74 5654,52 7373,05 9313,33 11475,36
71 550,41 1210,89 1981,46 2862,11 4128,04 5614,13 7320,39 9246,81 11393,39
72 546,45 1202,18 1967,20 2841,52 4098,34 5573,74 7267,73 9180,28 11311,42
73 542,49 1193,47 1952,95 2820,93 4068,64 5533,35 7215,06 9113,76 11229,46
74 538,53 1184,76 1938,69 2800,34 4038,95 5492,97 7162,40 9047,24 11147,49
75 534,57 1176,05 1924,44 2779,74 4009,25 5452,58 7109,73 8980,71 11065,52
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