giovedì 30 dicembre 2010

FELICE ANNO NUOVO DALL'AGA


A tutti i Colleghi e alle loro Famiglie



sinceri Auguri di un 2011
pieno di salute, pace e serenità


AGA NEWS, SUCCESSO DEL SERVIZIO

Quando, a fine estate, il Consiglio Direttivo ha pensato di rinnovare il sito ed offrire un piccolo ma costante servizio -pur con i limiti tipici del volontariato- che contenesse notizie utili, rassegna stampa, selezione di sentenze e provvedimenti interessanti,  e che potesse trovare positivo accoglimento da parte dei Colleghi, non pensavamo -in tutta sincerità- di avere un riscontro che -ci sia permesso- equivale ad un successo, come si rileva dai dati statistici di AGA News: 
dal 18 Settembre 2010 alle ore 17 di questo Giovedì 30 Dicembre, AGA News è stato "cliccato" ben 4.520 volte delle quali, in dettaglio, 332 nei dodici giorni di Settembre, 1.058 ad Ottobre,1.459 a Novembre e addirittura 1.671 a Dicembre, fino ad ora. Insomma, il lavoro, silenzioso e metodico, è ripagato dalla soddisfazione per questo vero e proprio crescendo...
Delle 222 notizie pubblicate (ma si aggiungeranno gli auguri, come ultima dell'anno solare), le più lette riguardano  -nell'ordine- quelle sulla sentenza Cass. 19246/10 in materia di improcedibilità delle opposizioni a d.i.; la riforma forense; la mediazione civile; il probabile sciopero dei Giudici di Pace a Gennaio 2011.
Scusandoci ancora per le immancabili imperfezioni, cosa aggiungere se non GRAZIE? Ci "leggiamo" un altr'anno!

Esami avvocato, elaborati di Catania a Reggio Calabria e viceversa

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 13 dicembre 2010

ESTRATTO

Esame avvocato anno 2010 - Abbinamento delle corti d'appello.

Le sedi di Corte di Appello dove i candidati svolgeranno le prove scritte e le sedi di Corte di Appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati sono abbinate nel seguente modo:

GRUPPO A
Corte di Appello di Caltanissetta: correzione presso Corte di Appello di Trieste
Corte di Appello di Perugia: correzione presso Corte di Appello di Caltanissetta
Corte di Appello di Campobasso: correzione presso Corte di Appello di Trento
Corte di Appello di Trieste: correzione presso Corte di Appello di Campobasso
Corte di Appello di Trento: correzione presso Corte di Appello di Potenza
Corte di Appello di Potenza: correzione presso Corte di Appello di Perugia

GRUPPO B
Corte di Appello di Brescia: correzione presso Corte di Appello di Messina
Corte di Appello di Cagliari: correzione presso Corte di Appello di Ancona
Corte di Appello di Genova: correzione presso Corte di Appello di Cagliari
Corte di Appello di Ancona: correzione presso Corte di Appello di Genova
Corte di Appello di Messina: correzione presso Corte di Appello di L’Aquila
Corte di Appello di L’Aquila: correzione presso Corte di Appello di Brescia

GRUPPO C
Corte di Appello di Palermo: correzione presso Corte di Appello di Salerno
Corte di Appello di Lecce: correzione presso Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Reggio Calabria: correzione presso Corte di Appello di Catania
Corte di Appello di Catania: correzione presso Corte di Appello di Reggio Calabria
Corte di Appello di Salerno: correzione presso Corte di Appello di Torino
Corte di Appello di Torino: correzione presso Corte di Appello di Lecce

GRUPPO D
Corte di Appello di Catanzaro: correzione presso Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Venezia: correzione presso Corte di Appello di Firenze
Corte di Appello di Firenze: correzione presso Corte di Appello di Venezia
Corte di Appello di Bologna: correzione presso Corte di Appello di Catanzaro

GRUPPO E
Corte di Appello di Napoli : correzione presso Corte di Appello di Roma
Corte di Appello di Roma: correzione presso Corte di Appello di Milano
Corte di Appello di Bari: correzione presso Corte di Appello di Napoli
Corte di Appello di Milano: correzione presso Corte di Appello di Bari

AUGURI E SOLIDARIETA' AGLI ANZIANI

In data odierna il presidente dell'AGA, avv. Fiumanò, accompagnato dal segretario, si è recato in una comunità alloggio per anziani di Riposto, a porgere gli auguri e portare dei panettoni e dello spumante agli ospiti che, visibilmente lieti e commossi, hanno ringraziato l'Associazione per il gesto di solidarietà. 

mercoledì 29 dicembre 2010

Copiare files non configura furto


Cass. pen., Sez. IV, sent. 26.10.2010 dep. 21.12.2010, n. 44840

Non è configurabile il reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore.

Bene pubblico fonte di danno, giurisdizione del giudice ordinario

Cass. civ., Sez. Unite, ord. 22.12.2010, n. 25982

In caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, giacché anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.

lunedì 27 dicembre 2010

Sanzioni amministrative: notifiche all'opponente anche con sistemi alternativi al deposito


La Consulta si adegua allo sviluppo tecnologico. Più tutelato il cittadino che si oppone a una sanzione amministrativa. D'ora in avanti avrà diritto, qualora non abbia eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice di pace, a vedersi notificare l'atto negli altri modi previsti dal codice civile, oltrechè al deposito presso la cancelleria.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 365 del 22 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
Due cose hanno pesato sulla bilancia: in primo luogo la discriminazione fra i cittadini che presentano opposizione a sanzione amministrativa e poi il progresso dei sistemi di comunicazione. Progresso, questo, che ha avuto come conseguenza un mutamento del quadro normativo.
D'altro canto le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un "favor" del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Tale orientamento si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La modifica dell'art. 204-bis del codice della strada, inoltre, ha avuto il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal giudice rimettente, consistente nel «pressoché costante comportamento assenteista» dell'opponente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria, previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

(Debora Alberici – Da cassazione.net – 23.12.2010)

domenica 26 dicembre 2010

Orario Ufficiali Giudiziari Catania, Giarre ed Acireale

Con decreto del 15 Dicembre 2010 il Presidente della Corte d’Appello di Catania ha fissato giorni e ora di accettazione degli atti da parte degli ufficiali giudiziari del distretto per l’anno 2011.

Pubblichiamo gli orari di Catania, Giarre ed Acireale, rinviamo al decreto (consultabile anche sul sito dell’Ordine Avvocati, accessibile anche dai nostri link) per gli orari delle altre sedi di tribunale e sezioni staccate.

Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Catania
Ricezione atti ad istanza di parte senza urgenza: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,30.
Sabato - Prefestivi - Ultimi tre giorni del mese: dalle ore 8,30 alle 11,15.
Atti urgenti: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 11,15.
Gli atti pervenuti per posta oltre tale orario verranno presi in carico il primo orario utile successivo (come da ordinamento Ufficiali Giudiziari).

Giarre – Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle 11,30.
Atti urgenti: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle 10,30.
Sabato, prefestivi e ultimo del mese: dalle 8,30 alle 10.

Acireale - Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 ore 11.
Stesso orario per sabato e prefestivi, ma esclusivamente per gli atti che scadono in tali giorni.

Privacy: i dati personali inseriti in atto giudiziario non sono cancellabili

Garante Privacy, provvedimento 21.10.2010

Respinta la richiesta di un avvocato in merito alla cancellazione dei propri dati personali presente negli atti riguardanti una causa di separazione.
Lo ha stabilito il Garante della Privacy con il provvedimento 21 ottobre 2010 in quanto secondo l'Autorità per la protezione dei dati personali il contestato trattamento risulta essere avvenuto "nel legittimo esercizio del ministero difensivo al fine della presentazione, dinanzi al giudice competente, dell'atto introduttivo di un ricorso per separazione giudiziale corredato di tutti gli elementi ritenuti dall'avvocato necessari ai fini della corretta prospettazione della vicenda in questione".

(Da Altalex del 22.12.2010)

giovedì 23 dicembre 2010

AUGURI DI BUONE FESTE


A tutti i Colleghi e alle loro Famiglie




i migliori Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo



Cassazione: carenza organico non scusa lentezza dei magistrati

Le sezioni unite della Corte di Cassazione fanno rilevare che la carenza di organico non giustifica la "disorganizzazione" e i relativi ritardi della magistratura che finiscono per "risolversi in un diniego di giustizia che la coscienza sociale percepisce come sintomo di inefficienza intollerabile".
Con questa motivazione la Corte ha convalidato la sanzione della censura inflitta dal Csm ad un giudice del tribunale di Gorizia che "nel compimento di atti relativi alle funzioni, ritardava, in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti".
Come rileva la Corte i ritardi avevano raggiunto la punta di 723 giorni.
Il giudice del Tribunale pur avendo ammeso i ritardi aveva sostenuto che essi erano dovuti ad una "cronica carenza di organico" ed al "continuo turn over dei magistrati del tribunale".
Secondo il magistrato la situazione del tribunale era "disastrata" ma da parte sua c'era stato "sforzo lavorativo" per sopperire ai ritardi accumulati.
Le sezioni unite con la sentenza 25305/2010 hanno respinto il ricorso osservando che "il riferimento allo sforzo lavorativo dimostrato dal giudice nell'eliminare del tutto il pesante arretrato depongono certamente in senso positivo sulle doti morali e professionali della incolpata, ma possono soltanto dimostrare l'integrita' caratteriale e la capacita' di reagire a momenti di difficolta', ma non elidere le conseguenze disciplinari di un comportamento reiterato, gravemente incidente sull'adempimento dei doveri di ufficio, con ricaduta sul prestigio dell'ordine giudiziario e sull'osservanza del principio costituzionale del giusto processo".

(Da Studiocataldi.it del 23.12.2010 - Autore: N.R.)

Si all’assegno di mantenimento anche se la moglie fugge con l’amante


La Cassazione con sentenza n. 25560 del 17 dicembre 2010 ha affermato che l’infedeltà della moglie consumata in un rapporto temporaneo di convivenza con “l’altro” non è necessariamente e automaticamente causa esclusiva di addebito della separazione coniugale.
Nel caso in questione un cinquantenne pugliese ha proposto ricorso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che riformando il primo grado, gli aveva imposto un assegno mensile di 200 euro in favore della ex moglie. L’uomo lamentava il fatto che la ex moglie aveva abbandonato il tetto coniugale per una fuga d’amore durata poi quattro mesi.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ ex marito, allargando così il principio di “assistenza materiale”.
Secondo i giudici la fuga d’amore della donna non aveva avuto “una portata tale da determinare la rottura del matrimonio”.

(Da Avvocati.it del 23.12.2010)

mercoledì 22 dicembre 2010

Il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione diversa redatta in epoca successiva


Il dispositivo letto in aula prevale sempre sulla motivazione, oggetto di una stesura successiva.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44642 del 20 dicembre 2010, ha fatto chiarezza su un punto particolarmente controverso i giurisprudenza.
Con questa interessante pronuncia destinata alla massimazione ufficiale, la sesta sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che in caso di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione (motivazione quindi non letta in unitario contesto alla pubblicazione del dispositivo) il contenuto "del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall'applicazione al caso concreto della disciplina generale".


(Debora Alberici da Cassazione.net – Da Telediritto.it del 21.12.2010)

Avvocato: negata la reiscrizione all'albo se ha commesso falso ideologico


Con sentenza n. 25089/2010 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’avvocato sottoposto alla sanzione della censura per aver commesso un falso ideologico non può essere reiscritto all’albo.
Nel caso in questione un professionista siciliano condannato nei primi anni di carriera per falsità ideologica ha proposto ricorso in Cassazione a seguito della decisione del CNF di annullare la delibera di iscrizione. L’ordine degli Avvocati della sua città aveva infatti accolto la richiesta di reiscrizione del legale ma contro tale decisione il procuratore generale si era rivolto al Consiglio Nazionale Forense, che aveva annullato la decisione.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’avvocato siciliano confermando l’impossibilita di reiscrizione. Secondo i giudici di legittimità le condotte del professionista sono in grado di incidere negativamente sull’affidabilità dell’avvocato.

(Da Avvocati.it del 21.12.2010)

L'avvocato tra dovere di difesa e lusinghe della ribalta mediatica


di Valerio Spigarelli (Presidente Unione Camere Penali)

È giusto che gli Avvocati penalisti usufruiscano del rapporto con i media, non per una forma surrettizia di pubblicità, solo per il vantaggio del cliente. La stella polare dell'avvocato deve essere portare avanti anche attraverso i media l'interesse dell'assistito.  Esiste un difetto di deontologia di tutti i soggetti. A partire dalla vicenda paradigmatica di Avetrana, alcune informazioni sono transitate non nell'interesse dell'assistito, ma per l'atteggiamento spesso poco professionale e poco deontologico degli organi di informazione. Si fa mercato dell'informazione; siamo al reality show dei processi. Ecco, allora, che è necessario difendere la libertà della giurisdizione anche da un certo modo di informare. Rispetto al ruolo degli Avvocati, è giusto che gli Avvocati penalisti usino il rapporto con i media, ma non per una forma surrettizia di pubblicità ma solo per il vantaggio dell'assistito. Un’accortezza che dovrebbero usare i difensori, in particolare, dovrebbe riguardare la partecipazione ad alcuni programmi televisivi perché lì è difficile evitare le sabbie mobili. C'è una frontiera dell'informazione giudiziaria che è fondamentale affrontare, ha aggiunto, insistendo anche sul fatto che sarebbe opportuno imparare a diventare più comprensibili e divulgativi. Insomma, i media non vanno combattuti, ma ci vuole una assunzione di responsabilità e di consapevolezza circa il fatto che si deve dare una idea di terzietà, ragion per cui a volte non conviene partecipare ai talk show televisivi.

(Da Mondoprofessionisti del 21.12.2010)

Gli Avvocati contro Porta a porta


Alpa: da Vespa e Brunetta attacchi ingiustificati

Il Consiglio nazionale forense esprime "sconcerto" per alcune dichiarazioni di Bruno Vespa e del ministro Renato Brunetta fatte durante la trasmissione 'Porta a Porta' dedicata a 'Natale tra mutui bollette regali', andata in onda il 20 dicembre.  
"Le dichiarazioni del conduttore Vespa sulle qualità della mediazione e sui presunti doppi fini della contrarietà dell'avvocatura sono apodittiche e non realistiche. Si tratta di uno spot improprio a favore di una legge che presenta più aspetti problematici in ordine alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini. Aspetti che l'avvocatura responsabilmente ha da sempre segnalato alle istituzioni competenti", fa presente il Cnf che stigmatizza duramente "le considerazioni ingiustificate e false per le quali l'avvocatura sarebbe interessata ad allungare le cause per godere di rendite di posizione".  
Non solo. Il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta ha "ventilato supposti vantaggi che gli avvocati otterrebbero dal 'gioco delle notifiche' in questo intravedendo le ragioni di una supposta contrarietà alle notifiche telematiche": "Si tratta di affermazioni contrarie al vero. Per di più fatte in un contesto in cui erano assenti rappresentanti delle categorie interessate", sostiene il Cnf.

(Da Mondoprofessionisti del 21.12.2010)

martedì 21 dicembre 2010

GLI AUGURI IN TRIBUNALE, BILANCIO DI UN ANNO


La tradizionale cerimonia di scambio di auguri per le imminenti festività di fine anno è stata occasione, stamane, per tracciare un bilancio delle attività del tribunale di Giarre per l’anno che va a concludersi.
Il magistrato dirigente, Maria Pia Urso, ha sottolineato l’importanza dell’arrivo del secondo giudice togato in relazione all’enorme carico di lavoro pendente, soprattutto in materia civile, ed ha auspicato la nomina del terzo magistrato, previsto in organico.
Il giudice Marcella Celesti, a Giarre dallo scorso settembre, pur ammettendo come la mole di lavoro trovata fosse superiore alle attese, ha confermato la sua volontà di “normalizzare” il ruolo civile entro un anno, ed ha ringraziato per la collaborazione i giudici onorari, il foro ed il personale.
Il presidente della Camera Civile e dell’Afg, Alessandro Scandurra, ha confermato la disponibilità degli avvocati a collaborare con i magistrati.
Il presidente dell’Associazione Giarrese Avvocati, Giuseppe Fiumanò, ha esordito rilevando le difficoltà professionali sopravvenienti, legate soprattutto alla mediaconciliazione ed alla riforma forense; ma si è detto soddisfatto per gli obiettivi raggiunti dall’AGA nel 2010, dal punto di vista organizzativo, rappresentativo e formativo.
Dolci, panettoni e spumante hanno suggellato un momento di gioia che ha riunito magistrati togati ed onorari, avvocati, personale di cancelleria ed ufficiali giudiziari in un’aula giudiziaria -una volta tanto- festosa ed allegra.

Per la deflazione del contenzione civile occorre la conciliazione endoprocessuale


di Giuseppe Sileci (Presidente Aiga)

Il D. Lgs. N. 28/10, che, come noto, ha introdotto la mediazione in materia di diritti disponibili per le controversie civili e commerciali, non disciplina solo la mediazione civile ante litem ma all'art. 5, comma 2, prevede la possibilità per il Giudice di invitare le parti in causa ad effettuare un tentativo di mediazione anche a giudizio già iniziato.
In vista del tavolo di discussione della disciplina, annunciato da Via Arenula, l’AIGA rileva che pochi magistrati hanno spinto effettivamente le parti alla conciliazione con risultati apprezzabili e la circostanza pare in singolare contrasto con il dato statistico secondo cui circa il 50% dei procedimenti giudiziali già ora si concludono con un provvedimento diverso dalla sentenza.
In un'ottica deflattiva del gravissimo arretrato ancora oggi in aumento delle cause civili e su cui sembra che il Governo a breve intenda intervenire, l'Aiga ha più volte suggerito, da ultimo anche al Congresso di Bari dell’ottobre scorso ed a quello forense di Genova, di rendere obbligatoria la mediazione demandata dal Giudice nel corso del processo.
La proposta, che si riferisce a tutte le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni per le quali si sia esaurita la attività istruttoria e da affidare esclusivamente agli organismi di conciliazione gestiti dagli ordini forensi, potrebbe coniugare il diritto del cittadino alla giurisdizione con il principio di ragionevole durata del processo nonchè di superare alcune criticità della normativa di cui al D. Lgs 28/10.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione proposto dall’AIGA, tra l’altro, ben potrebbe costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 89/01.

(Da Mondoprofessionisti del 20.12.2010)

Decreto taglia-leggi: abrogate circa 200.000 norme


Decreto legislativo 13.12.2010 n° 212 , G.U. 15.12.2010

Abrogate circa 200.000 disposizioni legislative statali a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della Legge 28 novembre 2005, n. 246.
Lo prevede il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (il c.d. Taglia-leggi) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292.
In particolare a partire dal 16 dicembre 2010 sono abrogate tutte le disposizioni normative precedenti al 1° gennaio 1970 se non esplicitamente indicate come necessarie.
Con quest'ultimo 'taglio' il corpo normativo italiano passa dalle iniziali 410.000 norme a sole 10.000 circa, allineandosi così con quello dei principali paesi europei.

(Da Altalex del 17.12.2010. Cfr. Decreto Legislativo 13.12.2010, n. 213)

lunedì 20 dicembre 2010

Quanti crediti devo conseguire in un anno?

Cerchiamo di dare una risposta esaustiva ai tanti colleghi che ci hanno formulato la superiore domanda.

Il regolamento del CNF prevede che il periodo di valutazione della formazione professionale continua abbia durata triennale, con l'obbligo di conseguire 90 crediti per i 3 anni, di cui minimo 20 all'anno e di cui almeno 15 crediti devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento forense,  previdenziale e la deontologia.
E' però previsto che per i primi 3 anni siano necessari globalmente solo 50 crediti, di cui minimo 9 il primo anno, minimo 12 il secondo anno, minimo 18 il terzo anno e di cui almeno 6 crediti siano ottenuti in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.

Interessi legali all'1,5% a partire dal 1° Gennaio 2011


Decreto Ministero Economia e Finanze 7.12.2010, G.U. 15.12.2010

Interessi legali all'1,5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2011.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2010 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

(Da Altalex del 20.12.2010)

Legittimo impedimento: nessun rinvio d’udienza se l’imputato deve sostenere un esame universitario

La Cassazione con sentenza n. 43210 del 6 dicembre 2010 ha affermato che non va riconosciuto il legittimo impedimento all’imputato che dichiari di dover sostenere nel giorno dell’udienza un esame universitario.
Nel caso in questione, una studentessa  universitaria imputata in un procedimento penale si è rivolta alla Suprema Corte  dopo che il giudice di primo grado non ha concesso il rinvio dell’udienza richiesto dai suoi legali per motivi universitari. La ragazza infatti, doveva sostenere nel giorno dell’udienza un esame universitario.. Nelle doglianze gli avvocati richiamavano la tutela del diritto allo studio dell’interessata.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della studentessa.
Nelle motivazioni i giudici hanno spiegato che non risulta che “l'esame dovesse svolgersi in orario o in luoghi del tutto incompatibili con la presenza in udienza, né l'assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno”.
La Corte ha quindi rilevato che non esistesse l’assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno per esigenze particolari non rinviabili.

(Da Avvocati.it del 20.12.2010)

DOMANI SCAMBIO AUGURI IN TRIBUNALE

Ricordiamo ai signori colleghi che domani, martedì 21 dicembre, alle ore 12, in tribunale a Giarre si svolgerà la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri per le festività di fine anno tra avvocati, magistrati, personale di cancelleria ed ufficiali giudiziari.

sabato 18 dicembre 2010

Un plebiscito la riconferma di Maurizio De Tilla alla guida dell'OUA


Le priorità: modifica con il milleproroghe della mediaconciliazione obbligatoria, no alla rottamazione dell'arretrato del processo civile, approvazione rapida della riforma forense

71 voti su 76 e cinque schede bianche. Per Maurizio de Tilla è stata una marcia trionfale. La sua riconferma a presidente dell’Oua seppure scontata non si prevedeva con questi numeri.  Nel corso dei lavori della assemblea dei delegati Oua eletti a Genova  sono stati nominati, a scrutinio segreto oltre al presidente, i vice presidenti, Luca Saldarelli (Firenze, confermato), Nicola Marino (Foggia), segretaria, Fiorella Ceriotti (Busto Arsizio), tesoriere, Domenico Palmas (Aosta). Il resto delle votazioni sono state spostate a gennaio per ragioni metereologiche. «Innanzitutto – ha detto de Tilla - voglio esprimere soddisfazione e ringraziamento per un così forte sostegno alla nostra azione di questi ultimi due anni e allo stesso tempo colgo l’ occasione per fare un appello affinché ci sia un maggiore impegno a tutela degli avvocati italiani. È necessario rafforzare l’unità dell’avvocatura che non può venire meno in una fase di grande difficoltà dal punto di vista professionale ed economico: siamo oltre 230 mila e attraversiamo una situazione di grande crisi; ma anche sotto il profilo politico: con una riforma forense ancora all’esame del Parlamento e una nuova legge sulla media conciliazione obbligatoria da respingere. In quanto ai grandi problemi della nostra macchina giudiziaria, dell’eccessiva durata dei processi e delle relative ricadute tanto per i cittadini, quanto per la stessa competitività del nostro Paese, rilanciamo la nostra iniziativa nei confronti della Politica, con il Decalogo di proposte presentato dall’Oua per far funzionare gli uffici giudiziari e per ridurre i tempi con l’uso di manager e con la diffusione delle best practice, ma anche investendo nell’innovazione e nel processo telematico. In questa sede invitiamo il ministero della Giustizia ad aprire un dialogo con l’avvocatura sullo smaltimento del pendente giudiziario nel civile, senza ricorrere alla rottamazione dei processi, tutelando i diritti dei cittadini e cercando soluzioni ragionevoli, anche utilizzando la magistratura onoraria (che necessità di una urgente riforma) ma secondo criteri improntati al rigore e alla qualità. Ribadiamo – ha concluso de Tilla - la nostra richiesta di un’urgente approvazione della riforma forense e l’apertura di un confronto per inserire il numero chiuso o l’accesso programmato alla professione, mettere così un freno alla crescita esponenziale del numero degli avvocati e della loro conseguente precarizzazione. Infine, ci rivolgiamo al ministro Alfano affinché dia seguito alla proposta lanciata davanti alla platea dei delegati del recente Congresso Nazionale Forense di Genova, di istituire un ulteriore tavolo sulla media conciliazione obbligatoria. L’Oua si sente comunque di avanzare una prima proposta: si inserisca nel prossimo decreto “mille proroghe” la modifica di questo istituto, eliminando innanzitutto l’obbligatorietà».

(Da Mondoprofessionisti del 17.12.2010)

venerdì 17 dicembre 2010

TAR Lazio: il danno da stress dev’essere provato


Il Tar Lazio con sentenza n. 35028 del 2 dicembre 2010 ha affermato che il danno da stress provocato dalle molte ore davanti al pc deve essere provato.
Nel caso in questione alcuni dipendenti pubblici si sono rivolti al Tar del Lazio sostenendo di aver subito sul luogo di lavoro, un’esposizione diretta e continua ad onde elettromagnetiche superiore ad oltre 4 ore al giorno. Tale esposizione, secondo i lavoratori sarebbe in grado di produrre danni irreversibili sulla vista e sul sistema nervoso  provocando anche alterazioni psicosomatiche. I legali dei ricorrenti hanno allegato alla memoria difensiva, studi ed opuscoli relativi alle conseguenze dell’esposizione continua ai videoterminali.
I giudici di merito hanno respinto il ricorso dei dipendenti affermando che l’apporto documentale dei legali "non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale, laddove la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell'evento causativo, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto".

(Da Avvocati.it del 17.12.2010)

Irap e professionisti: dichiarazione dei redditi non prova autonoma organizzazione

Il prelievo IRAP del piccolo professionista non dipende dalla sua dichiarazione annuale dei redditi e non è sufficiente al fine della imposizione dell’imposta per il Fisco.
Con la sentenza 23 novembre 2010, n. 23446 la Suprema Corte ha, infatti, accolto il ricorso di un professionista contro il diniego del rimborso IRAP versata nei precedenti anni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nella fattispecie in oggetto è stato riconosciuto il diritto al rimborso al professionista senza autonoma organizzazione il quale si era visto negare la restituzione di quanto versato in precedenza motivando il diniego con la produzione in giudizio delle sole dichiarazioni annuali dei redditi.
Secondo il “pensiero” dell’Agenzia delle Entrate il contribuente era soggetto passivo IRAP poiché il requisito dell’autonoma organizzazione era provato dai dati contabili desunti, appunto, dalle dichiarazioni annuali.
Nello specifico, l’autonoma organizzazione era desumile dai dati relativi al valore dei beni strumentali che erano stati utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività.
La questione arriva all’attenzione dei giudici di legittimità secondo cui l’attività svolta da un professionista non può essere considerata organizzata esaminando solamente i dati che risultano dalle dichiarazioni annuali, in quanto la valutazione deve essere fatta prendendo in considerazione numerose variabili.
Nello specifico la Corte ha considerato i beni strumentali utilizzati indispensabili allo svolgimento dell’attività, poiché il loro valore non è, di per sé, un indice di autonoma organizzazione.

(Da Altalex del 17.12.2010. Nota di Manuela Rinaldi)

giovedì 16 dicembre 2010

Domani assemblea dei delegati neo-eletti all’OUA

Domani alle 11,00, a Roma, presso la Cassa Forense (via Ennio Quirino Visconti,8 – primo piano), si terrà l’Assemblea dei delegati dell’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura. 
Si concluderà così un percorso democratico che ha visto la partecipazione di migliaia di avvocati di tutti i fori italiani, che hanno prima votato i delegati al Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 25-27 novembre scorso, e poi eletto l’Assemblea dei delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la cui prima assise è domani.
In quella sede si rinnoverà la giunta e indicato il presidente dell’Oua.

(Da Mondoprofessionisti del 16.12.2010)

Concorso notarile a fine Febbraio


Il Ministero della Giustizia con avviso pubblico ha reso note le nuove date per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico da 200 posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, annullate lo scorso novembre per motivi di ordine pubblico. Le nuove prove si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 2011, a Roma presso l’Ergife Palace Hotel (Via Aurelia n. 619). La comunicazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di oggi 14 dicembre 2010, serie speciale concorsi. “Ringrazio molto il Ministro della Giustizia Angelino Alfano”, ha dichiarato Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, “che, grazie al suo intervento repentino ed efficace, consentirà ai candidati di ripetere nel tempo più breve possibile le prove del concorso in un clima sereno, così come auspicato dal Consiglio Nazionale del Notariato sin dal primo momento. Questa infatti era la priorità assoluta per il Notariato che deve dare atto, con soddisfazione, dell'eccezionale sforzo organizzativo del Ministero della Giustizia, in condizioni certamente non facili, per assicurare un rapido svolgimento delle nuove prove”.

(Da Mondoprofessionisti del 15.12.2010)

Le richieste dell’Aiga al Governo

All’inizio del corrente mese il Ministro della Giustizia Alfano aveva affermato che, superato lo scoglio del 14 dicembre, avrebbe presentato il pacchetto di riforma della Giustizia in Consiglio dei Ministri.
“È auspicabile – ha dichiarato Giuseppe Sileci, Presidente dell’AIGA – che la presentazione della riforma della Giustizia sia preceduta da un confronto con l’Avvocatura in considerazione delle importanti ricadute che avrà sul mondo forense e, conseguentemente, sui cittadini. Rimangono comunque urgenti - ha proseguito il leader dell’AIGA – l’approvazione della riforma della professione forense alla Camera e l’apertura di un tavolo per modificare la media-conciliazione, proposito annunciato dal Ministro Alfano durante il Congresso di Genova.
“L’AIGA – ha concluso Sileci – ritiene che la riforma della professione forense, seppure perfettibile, sia indispensabile per garantire maggiore qualità alle prestazioni legali e che l’istituto della media-conciliazione debba essere urgentemente rivisitato prevedendone facoltatività, difesa tecnica delle parti e gestione ad opera di soggetti altamente competenti in materie giuridiche”.

(Da Mondoprofessionisti del 15.12.2010)

mercoledì 15 dicembre 2010

TAR Catania, pubblicato calendario udienze 2011

Informiamo Soci e Colleghi che il Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia - Sezione di Catania, ha pubblicato il calendario relativo alle udienze per l'anno 2011. 
E' possibile visionare il calendario anche dal sito dell'Ordine Avvocati di Catania, cliccando su "link" dalla nostra home page.

Avvocati e dipendenti pubblici part-time: nuova questione alla Consulta

Cassazione civile, SS.UU., ordinanza 6.12.2010 n° 24689

L’incompatibilità della professione di avvocato per i dipendenti pubblici, sancita dalla legge n. 339 del 2003, la quale prevede si applichi anche a coloro i quali erano già iscritti all’albo degli avvocati prima dell’entrata in vigore della stessa, prevedendo per questi ultimi l’obbligo di opzione entro un termine breve di "moratoria", è sicuramente lesiva del loro legittimo affidamento acquisito.
Sulla base di tale conclusione, la Corte di Cassazione - SS.UU., con ordinanza 6 dicembre 2010, n. 24689 ha rimesso alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità della legge citata con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.
Il caso ha riguardato alcuni dipendenti pubblici, in regime di lavoro part-time al 50%, iscritti nell’albo degli avvocati anteriormente all’entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali nonostante l’obbligo di opzione previsto da quest’ultima, hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego, continuando però a svolgere la professione di avvocato e, pertanto, i competenti Consigli dell’Ordine, ritenendo sussistente l’incompatibilità per effetto della predetta legge, hanno disposto la cancellazione dai rispettivi albi.
Tali decisioni sono state impugnate dagli interessati davanti al CNF e, per effetto del rigetto dei loro ricorsi, gli stessi si sono rivolti alla Corte di Cassazione, prospettando, tra le numerose, articolate e complesse questioni anche l'interpretazione della legge n. 339 del 2003 e la sua conformità a norme e principi comunitari e costituzionali.
La decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, preliminarmente, hanno condiviso la linea interpretativa adottata dal C.N.F. ritenendo il testo di legge in esame sufficientemente chiaro sul fatto che ai dipendenti pubblici, in condizione dei ricorrenti, la legge, prevedendo un periodo di transizione di tre anni, imponesse loro la scelta tra l'esercizio (esclusivo) della professione forense ovvero il ritorno al rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno.
Quindi, i giudici di legittimità si sono addentrati nell’attività ermeneutica, c.d. adeguatrice, ossia tale da eliminare i dubbi di legittimità costituzionale.
A tal proposito, hanno sottolineato come il divieto per dipendenti pubblici di esercitare l’attività di avvocato previsto dalla legge n. 339 del 2003 è giustificato in considerazione dell'ottica del pubblico impiego e della garanzia che i dipendenti pubblici siano al solo servizio dell'interesse pubblico.
Pertanto, atteso che il legislatore non ha agito in modo irragionevole o al di fuori della sua sfera di competenza, concludono le S.U. che la legge n. 339 del 2003 non è incompatibile con le disposizioni previste dal diritto comunitario, il quale comunque non disciplina materie giuridiche - come quella contemplata dalla legge. n. 339 del 2003 - nelle quali si esercita il potere pubblico e, pertanto, in dette materie gli Stati membri possono legiferare in assoluta autonomia.
In questo contesto, viene altresì ricordato che anche nell’ordinamento nazionale la questione è stata affrontata più volte anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 171 del 1999, Corte Cost. n. 189 del 2001, Corte Cost. n. 390 del 2006), la quale ha sempre respinto tutte le questioni di legittimità sollevate.
Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno sottolineato che la Corte Costituzionale, con le citate pronunce, non ha affrontato né il problema della legittimità della L. n. 339 del 2003 nella parte in cui estende i suoi effetti anche a coloro che erano già iscritti negli albi degli avvocati ed esercitavano la professione, sulla base della disciplina preesistente, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, né il problema della legittimità del divieto, sopravvenuto a carico di costoro, di continuare l'esercizio dell'attività professionale già legittimamente intrapresa.
E proprio in relazione a detti problemi, che le S.U. hanno ritenuto che il profilo di illegittimità costituzionale della nuova legge è rilevante e non manifestamente infondato con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.
Nella specie, è stato osservato che i soggetti che già si trovavano nello stato di avvocati part-time, per effetto della legge n. 339 del 2003, hanno sicuramente subito un sacrifico, che potrebbe rivelarsi ingiustificato e, perciò, irragionevole, traducendosi nella violazione del legittimo affidamento riposto nella possibilità di proseguire nel tempo nel mantenimento di dello stato.
Invero, risulta palese, per i giudici di legittimità, il fatto che i soggetti ricorrenti avevano fatto sicuro e giustificato affidamento su diversi aspetti, quali mantenere nel tempo la nuova situazione lavorativa, effettuare investimenti per iniziare la nuova attività professionale, modificare il proprio stile di vita, sacrificare possibili miglioramenti nella carriera di pubblico dipendente. Ne discende la lesione di legittime aspettative e di affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione SS.UU. – sospendendo l’efficacia delle decisioni impugnate – ha concluso per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 339, artt. 1 e 2 - sia in relazione ai parametri (artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.), sia in riferimento a quelli della ragionevolezza intrinseca della legge (sub art. 3 cpv. Cost.) nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 5% per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione, rimettendo, dunque, la questione alla Corte Costituzionale.

(Da Altalex del 15.12.2010. Nota di Gesuele Bellini)

martedì 14 dicembre 2010

Si al licenziamento per il dipendente che timbra il cartellino del collega

La Cassazione con sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010 ha stabilito che può essere licenziato il dipendente che timbra il cartellino di un collega.
Nel caso in questione un operaio si è rivolto alla Cassazione,  dopo essere stato licenziato per aver timbrato il cartellino al posto di un collega.
Il lavoratore aveva impugnato la misura di fronte al Tribunale, che gli aveva dato ragione.
La Corte d'Appello aveva, invece, accolto le richieste dell'impresa sostenendo che un comportamento di questo tipo fa venir meno il rapporto fiduciario fra impresa e dipendente. Tale decisione è stata poi confermata dalla Cassazione.
I giudici di legittimità hanno affermato che  tale condotta “è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto fra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro".

(Da Avvocati.it del 14.12.2010)

Assistenza ai disabili in situazione di gravità: la nuova disciplina dei permessi

INPS, circolare 3.12.2010 n° 155

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 prevede il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado.
Lo chiarisce la Circolare 3 dicembre 2010, n. 155 con la quale l'Inps illustra le novità introdotte dall’articolo 24 del collegato Lavoro che apporta modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l’attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante.
La nuova normativa prevede, quindi, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”, intendendo quest'ultima situazione non solo come assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).

(Da Altalex del 15.12.2010)