martedì 30 giugno 2015

Alcoltest e omesso avviso facoltà d’assistenza, nulla sanzione amministrativa

Giudice di Pace di Rho - Sentenza 25.5.2015

L’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo al test dell’etilometro, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la rilevazione, in quanto trattasi di un accertamento tecnico irripetibile.

Già le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con Sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396, avevano posto la parola fine al contrasto giurisprudenziale circa le conseguenze dell’omissione di tale avviso, stabilendo definitivamente che, in caso di mancato avviso, l’atto di rilevazione è affetto da nullità intermedia, che può essere eccepita “fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.

Tuttavia, sino ad oggi, la Giurisprudenza ed il conseguente dibattito sul punto hanno sempre riguardato l’aspetto penale, non amministrativo: l’accertamento tecnico irripetibile di cui si discute riguarda indagini penali; la norma delle disposizione attuative in oggetto è contenuta nel codice di procedura penale; i precedenti giurisprudenziali parlano di nullità della sanzione penale, ove l’esito dell’etilometro rilevi un tasso alcolemico nel sangue pari o superiore a 08 g/l.

Ma cosa accade se, dopo aver eseguito l’alcoltest pur non avendo avvisato il conducente della propria facoltà di assistenza difensiva, il risultato delle rilevazione è inferiore a 08 g/l e, dunque, si comminerebbe la sola sanzione amministrativa, e non penale, prevista dal Codice della Strada? Si applica o meno la predetta disposizione del codice di procedura penale?

Condividendo l’interpretazione - logica prima ancora che giuridica – proposta dal sottoscritto, il Giudice di Pace di Rho (Milano) investito della questione ha rilevato come l’atto di accertamento tecnico sia precedente, a monte, rispetto alla conoscenza della natura dell’illecito, se amministrativa o penale, pertanto se deve considerarsi nulla la rilevazione in sé, del tutto ininfluente è il suo esito: qualsivoglia risultato emerso dall’alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, è inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo.

Così argomentando il Giudice di Pace ha annullato la sanzione principale ed ogni sanzione accessoria.


Filippo Parisi (da filodiritto.com del 26.6.2015)

giovedì 25 giugno 2015

Nulla CTU se consulente ha acquisito documenti non prodotti da parti

Cass. Civ., sent. n. 12921 del 23.6.2015

Il consulente non può sostituirsi alle parti

in violazione dei termini per la produzione di documenti.

Ammessa solo l'acquisizione di atti pubblici
con funzione di verifica


La Cassazione mette un freno ai consulenti tecnici d'ufficio che, con troppa disinvoltura, acquisiscono dati e documenti che non fanno parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti.

I Consulenti del giudice, spiega la Corte (sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 della terza sezione civile), non si possono sostituire alle parti perché ciò andrebbe a violare i termini previsti per il deposito di documenti.

Così la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso in cui si lamentava che la corte d'appello aveva ingiustamente dichiarato nulla la consulenza tecnica d'ufficio che aveva acquisito una serie di documenti comprovanti i costi di alcuni lavori perduti e i relativi quantitativi.

Secondo la Cassazione però la corte d'appello ha deciso correttamente di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica perché i documenti acquisiti dal CTU erano stati a lui trasmessi da una delle parti in violazione dei termini previsti per la produzione documentale.  È corretta quindi la pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la inutilizzabilità della stessa e di tutto il materiale acquisito.

Come si legge nel testo della sentenza, il ricorrente aveva fatto riferimento a un principio affermato dalla stessa Cassazione secondo cui "al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere laccertamento affidatogli (Cass. n. 1901 del  2010 ed altre)".

Ma, come spiega la corte,  "è errata l'interpretazione che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo lesercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale all'esplemento dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio".

In buona sostanza il potere di attingere ad dati estranei al processo viene legittimamente esercitato "in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che lindennità di esproprio sia stata correttamente quantificata)".

Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà anche acquisire documenti non prodotti che risultino indispensabili all'accertamento di una situazione di comune interesse come ad esempio gli atti di frazionamento che servono ad individuare il confine tra due fondi.

Il consulente tecnico d'ufficio infine, conclude la corte, può acquisire "dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo".

In buona sostanza l'acquisizione da parte del CTU di dati e documenti che non si trovano nei fascicoli di parte può avere l'unica funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni delle parti.


(Da studiocataldi.it del 24.6.2015)

martedì 23 giugno 2015

Tenuità del fatto e reati tributari, decidono le SS.UU.

Cass. Sez. III Pen., Ordinanza 20.5.2015, n. 21014 

La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la questione sull’applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di legittimità e sulla ammissibilità della stessa nei procedimenti riguardanti reati tributari.
Nel caso in esame, la Corte di Appello confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale nei confronti di un soggetto, imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art.icolo10 ter (omesso versamento IVA), e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, convertita in pena pecuniaria.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo l’inosservanza della norma penale, per avere la Corte di merito omesso di tenere conto delle documentate difficoltà economiche affrontate dall’impresa, oltre che alla crisi del settore, e l’inosservanza della norma penale e della manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito escluso l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’articolo 62 Codice Penale n. 6  (riparazione danno), pur in presenza della rateizzazione del debito e del versamento puntuale delle rate maturate secondo il programma approvato dall’Agenzia delle Entrate.
All’udienza, in via preliminare, il difensore del ricorrente avanzava richiesta di applicazione del disposto di cui all’articolo 131-bis Codice Penale (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), come introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
Poiché si trattava di motivi già sottoposti all’esame della Corte territoriale che li aveva valutati a fondo fornendo una risposta negativa, la Corte avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “E’ inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici”.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è apparsa invece non infondata e meritevole di una trattazione sugli elementi principali di tale istituto.
L’articolo 131-bis si colloca nel titolo V Capo I del Codice Penale (“Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena”) e disciplina l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Decreto Legislativo che ha introdotto tale articolo non contiene alcuna disciplina transitoria: per questa ragione la Corte ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di tipo generale in stretto riferimento alla applicabilità di tale istituto.
La disposizione in esame va ritenuta di natura sostanziale sia per ragioni di ordine sistematico (la norma è inserita nel titolo V del codice penale che si occupa in generale della pena nei suoi vari aspetti applicativi e della sua esecuzione), sia per ragioni di carattere “formale” non disgiunte da altre di politica giudiziaria (non a caso il legislatore parla di “non punibilità” dell’autore del reato, laddove, se si fosse trattato di istituto di stampo processual-penalistico, sarebbe stato più logico parlare di “non procedibilità” nei confronti dell’autore del fatto-reato).
La stessa costituisce una causa di non punibilità “atipica”: nella bipartizione tra cause di non punibilità in senso lato ed in senso stretto la collocazione preferibile sembrerebbe all’interno del primo gruppo. Non va dimenticato che tale causa, per gli effetti negativi che produce per l’imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale), esige il contraddittorio anzitutto con l’imputato, ma anche con la persona offesa.
Quanto ai limiti che la Corte di Cassazione può incontrare nell’operazione di verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle nuove disposizioni, la questione è se la Corte debba limitarsi ad una verifica sulla base delle emergenze rilevabili dalla sentenza impugnata ovvero se possa, o debba, adottare una pronuncia di annullamento (con rinvio).
Alla possibilità di un annullamento con rinvio nel caso di positiva verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l’applicabilità dell’istituto fa esplicito riferimento la Sentenza 15 aprile 2015, n. 15449, la prima a pronunciarsi su quest’istituto.
I giudici hanno ritenuto che la Corte di Cassazione dovrebbe procedere ad una valutazione in termini meramente astratti e con indicazione di linee guida per il giudice di merito, circa l’applicabilità dell’istituto e l’esame della meritevolezza della causa di non punibilità e, di seguito, una pronuncia di annullamento sempre e solo con rinvio, lasciando poi al giudice di merito il compito di valutare in concreto la praticabilità della soluzione invocata dalla parte che vi ha interesse. Si escluderebbe, in linea di principio, l’ipotesi di un annullamento senza rinvio.
È necessario, innanzitutto, valutare la tipologia del reato in relazione alla pena detentiva edittale massima prevista che non deve superare, sola o congiunta a quella pecuniaria, il limite dei cinque anni. La norma precisa che “non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”. In quest’ultimo caso “si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69”.
Nel processo di valutazione rientrano poi due elementi: modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, i cosiddetti “indici-requisiti” da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall’articolo 133 Codice Penale (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). A tali “indici-requisiti” si affiancano quelli che la stessa relazione definisce “indici-criteri” costituiti da: particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento.
Il giudice è chiamato ad effettuare una specifica valutazione di meritevolezza verificando se sulla base dei due “indici-requisiti” (modalità della condotta ed esiguità del danno e del pericolo), sussistano i due indici-criterio (particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento). L’esito positivo di tale operazione consentirà al giudice di considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne la punibilità.
Andranno valutati anche i precedenti “giudiziari” e non solo quelli sfociati in pronunce irrevocabili, mentre andrà valutata caso per caso l’incidenza di un precedente non della stessa indole (che in sé non dovrebbe assumere portata decisiva in termini negativi, così come i precedenti giudiziari per fatti non della stessa indole).
L’applicabilità dell’istituto nei giudizi di legittimità implica, in conclusione, delle valutazioni di merito, non disgiunte dalla necessità che ai vari soggetti interessati sia offerta la possibilità di interloquire, valutazioni precluse in sede di giudizio di legittimità.
Nei reati in cui potrebbe applicarsi tale istituto, in assenza di specifiche disposizioni di legge, parrebbe necessario includere anche i reati tributari, tenuto conto che laddove la soglia di punibilità (se prevista) non venga superata ci si troverà di fronte ad un “non reato”, mentre laddove il limite venga superato, si tratterebbe di valutare l’entità della offesa rispetto al livello di superamento della soglia.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione dispone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, affinché si pronunci: sulla questione dell’applicabilità dell’articolo 131 bis Codice Penale successivamente alla proposizione del ricorso; sulla possibilità della stessa Corte di Cassazione di intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto e la meritevolezza ai fini della contestuale applicazione; se tale giudizio debba in ogni caso essere espresso attraverso un annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero possa farsi luogo ad un annullamento senza rinvio; se sia possibile l’applicabilità dell’istituto per i reati tributali per i quali è prevista la soglia di punibilità.

(Da filodiritto.com del 17.6.2015)

sabato 20 giugno 2015

CONVEGNO SULLA “PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO”

Stamane brillante esposizione del collega Musumeci

Sono in molti i colleghi a pensare che l’Avv. Giuseppe Musumeci, illustre penalista, nostro consigliere e redattore di “Vita Forense”, meriti una docenza honoris causa.

Stamane ne ha dato un’ulteriore dimostrazione tenendo la conferenza sul tema “La particolare tenuità del fatto”, con la competenza da grande studioso e l’elegante eloquenza che caratterizzano lo stile con cui sa parlare agli altri, sia che accada in un’aula di tribunale oppure in una sala conferenza come la sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre.

Per tale evento, organizzato dall’AGA in collaborazione col prestigioso Gruppo 24 Ore e rientrante tra i convegni di Guida al Diritto, l’Avv. Musumeci ha esordito precisando che quella dell’art. 131 bis del Codice Penale non rappresenta una depenalizzazione in senso stretto, né tanto meno una causa di esclusione della colpevolezza, in quanto la norma presuppone un fatto tipico e pertanto costitutivo di reato, concretamente identificabile in tutti i suoi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi. Proprio in ciò consiste, ad esempio, la differenza con l’art. 49 comma 2 c.p. riguardante invece fatti tipici ma inoffensivi.

In particolare, il relatore si è soffermato sul rinnovato ruolo centrale del fatto penalmente rilevante nel diritto penale in rapporto con il profilo soggettivo del reo.

Nell’occasione, ai soci dell’AGA è stata distribuita una brochure sul tema realizzata dalla redazione di Lex24.

Il presidente Fiumanò ha annunciato che il prossimo evento formativo si terrà nella stessa sede sabato 4 luglio.

venerdì 19 giugno 2015

TAR Lazio, regolamento elezioni Consigli bocciato

TAR Lazio, sez. I, sent. n. 8334 del 13.6.2015

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 8334 del 13 giugno 2015, ha accolto il ricorso dell’ANAI contro il regolamento ministeriale n. 170/2014 del Ministero della Giustizia sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Secondo i giudici amministrativi, il numero di voti disposto dall’art. 28, comma 3, l. n. 247/2012 costituisce un limite massimo.


(Da dirittoegiustizia.it del 15.6.2015)

mercoledì 17 giugno 2015

SABATO 20 TUTTI AL PALAZZO DELLE CULTURE


OSSERVATORIO PERMANENTE DELL'ORDINE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

Dal Presidente dell'Ordine Avvocati di Catania
Avv. Maurizio Magnano di San Lio riceviamo e pubblichiamo

Con la presente si porta a conoscenza della istituzione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania di un osservatorio permanente degli uffici giudiziari.
Tale osservatorio si prefigge l’obiettivo di monitorare il corretto ed adeguato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Catania e degli uffici del Giudice di Pace del medesimo distretto, al fine poi di fornire il proprio contributo alla soluzione di eventuali criticità man mano rilevate.
Già da una prima sommaria disamina, che comprende le segnalazioni dei Ns iscritti finora pervenute presso i ns uffici, si rilevano diverse problematiche che interessano gli uffici di seguito indicati.
Detti uffici sono stati assegnati, per il relativo monitoraggio, ad uno o più Consiglieri delegati, coordinati dal Consigliere Avv. Ignazio Danzuso, ed individuati in base alle rispettive sfere di competenza professionale.
I citati Consiglieri potranno essere contattati a mezzo e-mail, sia per segnalare ulteriori problematiche, sia per fornire il proprio contributo alla soluzione delle stesse.
  Al citato osservatorio potrà accedersi attraverso l’apposito link, presente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Catania.
Con l’auspicio che la presente iniziativa possa anche tradursi in una piattaforma virtuale di comunicazione e di lavoro comune tra i diversi operatori del diritto, ed agevolare il conseguimento dei risultati prefissati, si porgono cordiali saluti.

                                                                        Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio



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1)    CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

CONSIGLIERE DELEGATO
         AVV. VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

           AVV. ELENA CASSELLA, e-mail : e.cassella@ordineavvocaticatania.it

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2)    UFFICIO UNEP

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

AVV. DENISE CARUSO, e-mail: d.caruso@ordineavvocaticatania.it

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3)    UFFICIO ESECUZIONI 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

AVV. DENISE CARUSO, e-mail : d.caruso@ordineavvocaticatania.it

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4)  PRIMA SEZIONE CIVILE 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. VINCENZO REINA, e-mail : v.reina@ordineavvocaticatania.it

AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, e-mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

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5) TERZA SEZIONE CIVILE ED AGRARIA   

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, e-mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

AVV. GIUSEPPE CALVO, e-mail: g.calvo@ordineavvocaticatania.it

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6) QUINTA SEZIONE  CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LAURA FICILI, e-mail : l.ficili@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

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7) SEZIONE FALLIMENTARE


CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARCO TORTORICI, e-mail :  m.tortorici@ordineavvocaticatania.it

AVV.  GIUSEPPE CALVO, e-mail : g.calvo@ordineavvocaticatania.it

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8) UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI ED  ESECUTORIETA'
UFFICIO RILASCIO COPIE
CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ROBERTO CARUSO, e-mail : r.caruso@ordineavvocaticatania.it

AVV. VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

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9) SESTA SEZIONE CIVILE -UFFICIO ESECUZIONI

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO TORRISI, e-mail : o.torrisi@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

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10) CORTE DI APPELLO SEZIONE CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ALBERTO GIACONIA, e-mail : a.giaconia@ordineavvocaticatania.it

AVV. JESSICA GUALTIERI, e-mail : j.gualtieri@ordineavvocaticatania.it

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11) TRIBUNALE E CORTE DI APPELLO SEZIONE  LAVORO

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. SANTO LI VOLSI, e-mail : s.livolsi@ordineavvocaticatania.it

AVV. CARMELO MARZA’, e-mail : c.marza@ordineavvocaticatania.it

AVV. CESARE SANTUCCIO, e-mail : c.santuccio@ordineavvocaticatania.it

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12) CORTE DI APPELLO- SEZIONE FAMIGLIA

CONSIGLIERE DELEGATO
AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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13) TAR

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. CESARE SANTUCCIO, e-mail : c.santuccio@ordineavvocaticatania.it

AVV. VINCENZO REINA, e-mail : v.reina@ordineavvocaticatania.it

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14) TRIBUNALE PER I MINORENNI, SEZIONE CIVILE

    CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ELENA CASSELLA, e-mail : e.cassella@ordineavvocaticatania.it

             AVV.VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

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15) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. GIUSEPPE CALVO, e-mail : g.calvo@ordineavvocaticatania.it

AVV.  ORAZIO TORRISI, e-mail : o.torrisi@ordineavvocaticatania.it

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16) TRIBUNALE PER I MINORENNI, SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ANGELA CHIMENTO, e-mail : a.chimento@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO  LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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17) UFFICIO GRATUITO PATROCINIO PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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18) DIFENSORI D'UFFICIO 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

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19) CORTE DI APPELLO SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

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18) TRIBUNALE SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV.  ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail: r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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19) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

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20) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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21) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE -SEZIONI DISTACCATE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it