mercoledì 7 ottobre 2015

Legali, illeciti da dettagliare

La sentenza del Consiglio nazionale forense
sul principio della tendenziale tipizzazione
Sanzioni precise e comportamenti sempre classificati

Il comportamento illecito dell'avvocato va sempre classificato e sanzionato con precisione. Anche se l'illecito disciplinare non è espressamente previsto dal codice deontologico. Lo chiarisce una sentenza del Cnf (n. 137/2015 depositata il 18 settembre scorso), che ha definito alcuni passaggi tra il vecchio e il nuovo codice con riguardo al principio della «tendenziale tipizzazione» degli illeciti disciplinari contenuto nella legge professionale. In particolare, il riferimento è all'art. 3, comma 3 della legge n. 247/2012, secondo il quale l'illecito non può essere classificato esclusivamente come fatto tipico astratto e non può nemmeno essere limitato alle sole ipotesi previste dal codice deontologico. Tale sistema misto, afferma il Cnf, è regolato dall'insieme delle norme che dettano principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e le conseguenze che ne derivano, anche in assenza dell'espressa previsione della condotta e dell'indicazione della relativa sanzione. Il riferimento è a norme di natura primaria (artt. 3 c. 3, 17 c .1, e 51 c. 1 della legge 247/2012) e di natura secondaria (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del codice deontologico). Tali fonti normative e regolamentari, si legge nella sentenza, «sono idonee a consentire la coesistenza, nell'ambito disciplinare, della matrice tipica con quella atipica dando certezza di criteri precisi, non derogabili, nonaleatori e non discrezionali che permettono di avere in ogni caso piena contezza della incolpazione e delle sue conseguenze e che, senza necessità di operare alcuna trasmigrazione di norme penali, assicurano nell'ambito disciplinare quella garanzia che altrove è data dalla tipicità penalistica». «L'approccio del nuovo codice deontologico al problema della individuazione della sanzione», continua la sentenza, «ha dovuto quindi essere coerente con tale impostazione riservando al garantismo un'attenzione che non avrebbe potuto, comunque, prescindere dall'ineludibile apporto della copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi negli anni». Il Cnf richiama poi la sentenza delle sezioni unite della Cassazione (n. 9057/2009), secondo la quale «in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell'incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice disciplinare opera». Tali concetti diffusi «fanno parte del diritto disciplinare e devono essere utilizzati per classificare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti dal codice deontologico». 


Gabriele Ventura (da Italia Oggi del 7.10.2015)