lunedì 30 novembre 2015

Gratuiti patrocini, compensazione tra parcelle e tasse

Due dati risaltano al termine della seconda giornata della nona conferenza nazionale dell’avvocatura che si chiude oggi (sabato, NdAGANews) a Torino. Uno tecnico, l’altro politico. Quanto al primo, sono stati resi noti gli emendamenti approvati dalla commissione Giustizia della camera, d’intesa con il ministero, alla legge di Stabilità. Emendamenti che intervengono su alcuni temi che stanno particolarmente a cuore ai legali.
Il principale è il gratuito patrocinio e le difficolta e ritardi dei tempi di liquidazione delle parcelle. Così, recependo una richiesta da tempo avanzata dall’Oua, un emendamento a firma Anna Rossomando (Pd) prevede che a partire dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari sorti sulla base degli articoli 82 e successivi del testo unico delle spese di giustizia sono ammessi alla compensazione con i quanto dovuto a titolo fiscale, per ogni imposta e tassa, compresa l’Iva, e a titolo previdenziale per i dipendenti. Compensazione che scatterà entro il limite pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati.

La cessione dei crediti potrà anche essere solo parziale e comunque per quei crediti rispetto ai quali non è stata presentata contestazione. L’emendamento mette a disposizione un budget di spesa di 10 milioni di euro all’anno e adesso dovrà essere sottoposto all’esame della commissione Bilancio.

E tra gli emendamenti alla legge di Stabilità se ne segnalano altri due di particolare interesse per gli avvocati. Con il primo si prevede un’estensione della possibilità di trattazione orale della causa anche per le controversie in discussione davanti al collegio; in questo caso, infatti, quado il giudice istruttore ritiene che la lite può essere decisa attraverso una trattazione orale rimette la causa al collegio fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Infine, si prevede la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali, previste sinora in via sperimentale, a titolo di incentivo per la positiva conclusione delle procedure di negoziazione assistita.

Sul piano politico, invece, la conferenza ha fatto registrare momenti di polemica nei confronti del Governo e del Partito democratico. All’inizio dell’intervento del viceministro della Giustizia, Enrico Costa, la tensione che covava da ore per l’assenza del ministro Andrea Orlando ai lavori della conferenza, si è espressa a suo modo plasticamente con il dispiegamento di un ampio striscione che censurava la scelta di non volere ascoltare le posizioni degli Ordini, «essenza dell’avvocatura».

Tensione che poi è proseguita nelle interruzioni che hanno costellato l’intervento del responsabile giustizia del Pd, David Ermini, che ha difeso i principali provvedimenti approvati dalla maggioranza in questo scorcio di legislatura, ma è stato messo nel mirino, per esempio, per la decisione della legge sulla concorrenza di permettere l’ingresso del socio di capitale negli studi forensi. Protesta dalla quale però Mirella Casiello, presidente dell’Oua, ha preso le distanze, «le modalità della protesta di oggi non appartengono alla nostra cultura, comprendiamo certo l’amarezza dell’avvocatura per l’assenza del ministro e le perplessità per alcune scelte politiche».

E a testimoniare la fase complicata anche nei rapporto tra le associazioni, ieri un comunicato congiunto Anf, Aiga e Camere civili, ha invitato a «non tirare il ministro per la giacchetta» sulle elezioni forensi a tenere fermi i punti fissati dal Tar: voto limitato, tutela delle minoranze, rispetto della parità di genere. Punto quest’ultimo sul quale anche Casiello si è detta d’accordo.


Giovanni Negri (da Il Sole 24 Ore del 28.11.2015)

lunedì 23 novembre 2015

Pm e giudici onorari in sciopero dal 7 all'11 dicembre

"Niente aggiornamento dei compensi e taglio di 14 milioni"

Scioperano dal 7 all'11 dicembre pubblici ministeri e giudici onorari dei tribunali civili e penali. Rallenta inesorabilmente, per cinque giorni, la macchina della giustizia senza il contributo essenziale di questa categoria: "Solo il lavoro svolto dai pm onorari -  spiega Raimondo Orrù, vicepresidente di Feder. m. o. t (Federazione magistrati onorari di tribunale) -  rappresenta il 72% di tutta l'attività definita dalle procure della Repubblica e pressoché il 100% delle udienze monocratiche".

I magistrati onorari incrociano le braccia perché ritengono di essere vittime, da 12 anni, di un mancato aggiornamento dei loro compensi e addirittura - spiega la Feder. m. o. t - in una nota inviata alla presidenza del consiglio dei ministri e al Gaurdasigilli - di un taglio di 14 milioni dai relativi capitoli di bilancio. Il che, accusa Feder. m. o. t, significherebbe una diminuzione drastica del numero dei magistrati onorari con una conseguente diminuzione del numero dei processi. Inoltre la riforma presentata dal governo non riconosce la continuità dei mandati, sostiene Feder. m. o. t, per questo ogni anno chi lavora nella magistratura onoraria deve ricevere la proroga per poter lavorare per altri 12 mesi. Pesa poi la mancanza di ogni tutela relativa alla maternità, alla malattia e alla previdenza pensionistica: "Siamo di fronte ad un lavoro nero di stato", accusa Orrù.   

Il Guardasigilli, Andrea Orlando, ha convocato per il primo dicembre una riunione con i vertici della Feder. m. o. t. Intanto la magistratura onoraria incassa un primo punto a suo favore perché come spiegano Paolo Valerio e Raimondo Orrù, rispettivamente presidente e vicepresidente di Feder. m. o. t : "La Commissione europea in sede di prima valutazione ha ritenute fondate le lamentele presentate da diversi magistrati onorari italiani, volte a sollecitare l'adeguamento dell'Italia al Diritto dell'Unione europea, riconoscendo la violazione dei diritti conseguenti ad ogni attività lavorativa e ancora di più a chi svolge la delicata attività di magistrato onorario.


Giuseppe Scarpa (da Repubblica.it del 22.11.2015)

venerdì 20 novembre 2015

Più difficile avere giustizia per le vittime di malasanità


Secondo la proposta del governo 
sulla responsabilità civile dei medici

saranno i cittadini a dover provare 
di non aver avuto cure adeguate

La nuova legge proposta sulla responsabilità
 di medici e operatori sanitari 
non piace al Tribunale per i diritti del malato


Dal prossimo anno vedremo meno avvocati aggirarsi nei paraggi di asl e ospedali. E arriveranno i super periti da affiancare ai giudici perché non si ripetano più le sentenze contraddittorie che hanno contribuito ad alimentare il caso Stamina. Anche se destinata a suscitare polemiche è l’inversione dell’onere della prova, che dai camici bianchi passa ora alle presunte vittime di malasanità. E’ la legge sulla «responsabilità professionale del personale sanitario» che ieri sera ha ottenuto il via libera dalla Commissione Affari sociali della Camera e che ora, fanno sapere dal ministero della Salute, planerà direttamente nella legge di stabilità per entrare in vigore dal 1°gennaio prossimo.

UNDICI ARTICOLI 

In tutto 11 articoli che in buona misura raccolgono i contenuti del testo messo a punto a suo tempo dalla commissione consultiva istituita da Beatrice Lorenzin per mettere fine all’onda lunga delle cause in sanità. Circa 80 ricorsi al giorno, documenta l’Ania, l’associazione delle assicurazioni, per un totale di oltre 30mila l’anno, il 70% dei quali finisce nel nulla. Non senza lasciare ferite però. La prima è quella di spingere i medici verso la medicina difensiva. Che a volte fa prescrivere quel che non serve, per un costo stimato dallo stesso ministero in 13 miliardi l’anno. Ma d’ora in avanti si cambia. Prima di tutto per i medici dipendenti e quelli convenzionati la prescrizione verrà ridotta da 5 a 10 anni, in modo da rendere meno complessa la difesa del medico accusato di malasanità. Poi è prevista una fattispecie autonoma di lesioni ed omicidio colposo per i professionisti sanitari, che risponderebbero parzialmente solo per colpa grave in caso di imperizia. In altri termini verrebbero mitigate le pene per i camici bianchi in caso di condanna, visto che un errore in sala operatoria non può essere messo sullo stesso piano di chi provoca un incidente stradale perché guida in stato di ebbrezza. Non solo. In caso di morte o lesioni personali «è esclusa la colpa grave quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali». Insomma il medico che non esce dal seminato non dovrà più vedersela con giudici e avvocati. A favore delle vittime di malasanità c’è invece la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione.

ACCERTAMENTI TECNICI 

Ma lo doppia mossa che dovrebbe porre un freno alla cause in sanità è l’obbligo di ricorrere all’ accertamento tecnico e alla conciliazione preventivi prima di varcare l’aula di un tribunale, mentre dall’altro canto l’onere della prova passerebbe dal medico al cittadino, che se vuole fare causa dovrebbe dimostrare lui di aver subito un danno per negligenza o imperizia del dottore. Un ribaltone che ha già provocato l’irata reazione del Tribunale dei diritti del malato. «Un provvedimento scritto pensando più ai medici che hai cittadini», tuona il coordinatore Tonino Aceti. «Si fa ricadere l’onere della prova sul soggetto più debole, che quando è sotto anestesia -spiega- non può certo individuare le responsabilità del medico e che comunque ha difficoltà ad accedere alle informazioni, visto che anche le cartelle cliniche sono spesso incomprensibili e incomplete». La Lorenzin parla invece di «risultato storico e di svolta nella lotta alla medicina difensiva, che consentirà ai medici di lavorare in serenità e ai pazienti di veder tutelati in modo diretto i propri diritti». Mentre per il relatore Federico Gelli, responsabile sanità del Pd, «il cittadino avrà più certezze di ottenere gli indennizzi in tempi rapidi». La legge per le controversie civili e penali di natura sanitaria più controverse introduce poi di fatto un albo dei superperiti ai quali i giudici dovranno attingere per le consulenze tecniche. Previsto infine un fondo di garanzia per le vittime di malasanità e l’obbligo di assicurazione per asl, ospedali e cliniche. I costi più elevati delle polizze hanno infatti spinto sempre più asl ad autoassicurarsi con l’accantonamento di fondi ad hoc, che l’Ania ritiene insufficienti a garantire rimborsi alle vittime di malasanità.


Paolo Russo (da La Stampa del 20.11.2015)

Nessun risarcimento per pedone che attraversa fuori dalle strisce

Cassazione, ordinanza n. 23519/2015
Per la Cassazione, il comportamento irresponsabile 
del pedone esclude la presunzione di responsabilità
gravante sul conducente



Linea dura della Cassazione contro i pedoni che attraversano fuori dalle strisce pedonali. Nessun risarcimento è dovuto infatti a causa della condotta impudente.

Così, confermando il verdetto dei giudici di merito, con l'ordinanza n. 23519/2015, depositata ieri (il 17, NdAGANews), gli Ermellini hanno rigettato la richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari di un uomo colpito in pieno da un'automobile mentre attraversava la strada, riportando lesioni gravissime.

Il comportamento dell'uomo - che "attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalle strisce pedonali" parandosi all'improvviso di fronte al conducente che non poteva evitarlo - depone a sfavore, costituendo elemento tale da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell'autoveicolo.

Correttamente, quindi, ha affermato la sesta sezione civile, hanno quindi agito i giudici di merito, valutando la condotta del pedone come "a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell'autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza".

Da qui, il rigetto del ricorso e la condanna al rimborso delle spese di giudizio.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 18.11.2015)

giovedì 19 novembre 2015

Legali, pubblicità libera

I chiarimenti del Cnf sul nuovo art. 35 
del codice deontologico forense
Informazioni vere, corrette e trasparenti

Nessuna restrizione alla pubblicità professionale degli avvocati. Basta che non sia volta all'accaparramento di clientela. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense, che il 16 novembre scorso ha inviato ai presidenti dei consigli degli ordini territoriali il nuovo testo dell'art. 35 del codice deontologico forense, come modificato dal plenum il 23 ottobre scorso, per avviare la consultazione prevista dalla legge professionale forense. Inoltre, il Cnf ha adottato una seconda delibera interpretativa del parere dello stesso Consiglio nazionale n. 48/12 (AmicaCard), nel mirino dell'Antitrust, specificando che va interpretato come azione di condanna del comportamento di accaparramento di clientela. Entrando nel dettaglio, le modifiche introdotte (ai commi 9 e 10) sono volte a definire la portata dell'art. 35, che disciplina il dovere di corretta informazione «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web. In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso, e dunque, specifica il Cnf, anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché l'informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Nella direzione di fugare fraintendimenti va la seconda delibera, interpretativa del parere Cnf n. 48/12 che ha provocato la sanzione da parte dell'autorità Antitrust, pari a 900 mila euro. La delibera specifica che «il parere n. 48/12 vada interpretato come ferma stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei, ovvero come stigmatizzazione dell'acquisizione di incarichi professionali tramite l'offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari». La delibera sottolinea ancora che «la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito, e costituisce, oggetto di costante riconoscimento da parte del Consiglio nazionale forense il quale, più volte, ha avuto modo di ribadire la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all'interno di impianti sportivi o l'utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi», a titolo di esempio. Ricordiamo che nel parere contestato dall'Antitrust il Cnf evidenziava che la natura dei siti web in questione (AmicaCard e Groupon dove risultavano iscritti avvocati), «nei quali l'offerta di prestazioni professionali può apparire promiscuamente insieme a proposte di ogni altro genere, tutte tra loro omogeneizzate dal dato della sola convenienza economica, comporta in re ipsa lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questione di puro prezzo».


Gabriele Ventura (da Italia Oggi del 19.11.2015)

giovedì 12 novembre 2015

Il 21 a Bronte evento di deontologia

Organizzato dall’associazione “Ad maiora” e dall’associazione avvocati di Bronte, sabato 21 novembre a partire dalle ore 9, negli uffici giudiziari di Bronte (via Amedeo Duca d’Aosta) avrà luogo un evento formativo sul tema: “Questioni attuali in materia di deontologia forense”.
Relatori gli avvocati Antonino Distefano, Orazio Torrisi, Felice Caruso e Carmelo Di Luca Cardillo.

Avvocati in crisi. Fuga dall'albo

In tanti alla fine si rassegnano: mandano la raccomandata, si cancellano dall'albo professionale e vanno a fare dell'altro. Altri ancora si sentono domandare dal cliente rateizzazioni sempre più dilazionate del pagamento, tanto che non appare lontano il giorno in cui cominceranno a prendere sul serio la proposta di alcune banche: portare il cliente in filiale e mettere a punto un piano di finanziamento. Gli avvocati insomma ormai hanno poco da stare allegri: il boom vissuto negli ultimi anni dalla professione alla fine ha ricordato a tutti una delle leggi basilari dell'economia. Se aumentano i concorrenti senza che si espanda anche il mercato alla fine si fa la fame, prima o poi. E che la professione forense abbia vissuto un aumento improponibile degli esercenti è innegabile: nel 1987 in Italia c'erano 48mila avvocati, oggi sono esattamente il quintuplo, 240mila. Recessione piena, insomma. E addio sogni di ricchezza. Una regola alla quale non sfugge neppure l'Ordine di Rovigo. “Quella dell’avvocato – spiega il presidente dell’Ordine di Rovigo Giampietro Berti – è una professione colpita in pieno dalla crisi che ha penalizzato soprattutto i più giovani. Che spesso si mettono assieme per dividere le spese dello studio. Siamo di fronte a una nuova generazione di avvocati da mille euro al mese. La cruda realtà – prosegue Berti - è fatta di avvocati tra i 30 e 40 anni, che inviano all’ordine richieste di cancellazione dal patrocinio per poter svolgere un altro lavoro. E arrivano sempre meno praticanti. Gli ultimi dati disponibili segnano una diminuzione netta del 5%. Lo stato d’animo dei giovani è incerto e cupo: si vive un po’ alla giornata e non c’è una sicurezza che permetta di stare sereni. Accade sempre più spesso così: dopo che il cliente espone il caso, inizia la discussione su come dilazionare il pagamento. Non faccio mistero del fatto che alcuni direttori di primari istituti bancari hanno proposto agli avvocati di portare in filiale il cliente che ha difficoltà di pagamento delle parcella per prospettargli la possibilità di aprire un finanziamento. Come Ordine stiamo pensando di sviluppare questa possibilità, considerato che ormai la dilazione è diventata ordinaria amministrazione".

(Da Mondoprofessionisti del 9.11.2015)

Avvocati, l'esame di Stato diventa telematico

Avvocatura, lavori in corso. Perenni. Da più di tre anni il mondo forense vive di continue «rivoluzioni»: dalla riforma delle professioni alla legge di categoria (attesa da più di cinquant'anni) sono tanti i cantieri aperti e pochi quelli che si sono conclusi.
L'accesso alla professione per esempio è qualcosa di simile alla Salerno-Reggio Calabria, un lavorìo continuo tra veti e proposte. Attualmente gli avvocati sono in attesa dei decreti attuativi che disciplinino il percorso universitario (che dovrebbe comprendere anche parte del tirocinio). E poi è in approvazione in Parlamento la proposta di modifica dell'Esame di Stato: una versione 2.0 pensata per evitare brogli e ingiustizie. A controllare tutto, direttamente da Via Arenula (presso il ministero della Giustizia), ci sarà un sistema informatico che estrarrà a sorte i quesiti da sottoporre al candidato. Questa sorta di entità (qualcosa di simile ad «Hal», il supercomputer di Odissea 2001 nello spazio) deciderà anche le domande per l'esame orale. Un sistema che possa equiparare le difficoltà nelle varie sedi in cui si svolge l'esame. Qualcosa che impedisca fenomeni noti: a Potenza tutti promossi, a Napoli passa il 99% dei candidati e a Milano e Torino i promossi superano di poco il 60%.

Un sistema telematico di equità ma anche un freno all'ondata di iscritti all'Albo. Gli avvocati ormai stanno per toccare quota 250 mila, sono troppi e il mercato non riesce ad assorbirli. Qualcuno ha pensato di decimarli basandosi sul guadagno e mettendo fuori dall'Albo chi dichiara redditi troppo bassi. Qualcun altro pensa a soluzioni più in linea coi tempi. In Inghilterra per esempio i grandi studi legali stanno finanziando provider di servizi legali. Qualcosa di molto simile a un Uber dei servizi legali. A Londra e New York già esistono: sono reti di giovani professionisti o donne che per motivi personali non possono sostenere i ritmi degli studi legali. Succede che se uno studio affermato ha un overdose di lavoro o cerca uno specialista, si rivolge all'Uber legale e affida una ricerca o una pratica a un professionista che viene pagato per la singola prestazione.

Si tratta di una soluzione che in Italia rimetterebbe in gioco i giovani e le donne ma che potrebbe anche riaprire il mercato a costi molto più bassi senza rinunciare a tutele e competenze. A Londra questi servizi sono totalmente on line e operano attraverso una rete Intranet tra studi legali. In Italia c'è già chi sta analizzando la fattibilità del progetto. Molti studi internazionali sono intenzionati ad esportare il modello anche da noi. E, a occhio e croce, questo sarà un cantiere che verrà ultimato molto in fretta.


(Da Il Corriere della Sera del 12.11.2015)

Obbligo del preventivo scritto, critiche dell'OUA

Critiche dell'Oua all'obbligatorietà per l'avvocato di fornire un preventivo scritto al cliente. È quanto si legge in una memoria depositata dall'Oua - Organismo unitario dell'avvocatura italiana, in commissione Industria al Senato in merito al ddl Concorrenza.
Nello specifico, la critica è rivolta al comma che prevede la cancellazione della "richiesta" della legge professionale per la presentazione al cliente del preventivo scritto. La modifica, secondo Oua, "appare del tutto estemporanea, illogica, priva di una effettiva ricaduta favorevole verso il cliente ed anzi foriera di possibili attriti ed incomprensioni che non nulla servono al rapporto fra il professionista e l'assistito".

L'attività forense, in particolar modo quella processuale, "è vincolata nel suo venire ad esistere alle scelte del magistrato e delle controparti ed in via anticipata può vedere solo una prognosi per definizione approssimativa e fallace", si sottolinea ancora nel documento.


(Da Public Policy del 12.11.2015)

Testamento olografo con data definita

Eredità. La Cassazione, analizzando l'atto
di un aspirante suicida,
definisce la corretta datazione
 
«Oggi voglio farla finita e vi saluto»: questa espressione (con cui il testatore preannuncia il suo suicidio) non è considerabile come una data e, quindi, il testamento olografo che contenga queste drammatiche parole (o altre frasi analoghe), e non sia altrimenti datato, deve essere considerato privo di data e, di conseguenza, è annullabile.

È quanto la Cassazione ha deciso nella sentenza n. 23014 depositata l’11 novembre 2015: una sentenza veramente ben scritta, la cui lettura offre una esaustiva e chiara rappresentazione del problema della datazione del testamento olografo.

Ai sensi dell’articolo 602, comma 1, del Codice civile, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. E se è vero che la prova della non verità della data è ammessa solo quando si tratta di giudicare:

- della capacità del testatore;

- della priorità di data tra più testamenti; oppure

- di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (articolo 602, comma 3);

è anche vero che il testamento olografo privo di data è comunque in ogni caso annullabile (articoli 602 e 606 del Codice civile), con azione da proporre nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La data del testamento può essere apposta in modo “ordinario”, e cioè indicando il giorno, il mese e l’anno in cui il testamento è redatto; ma è pure possibile datare il testamento facendo uso di riferimenti equipollenti, come può essere «il giorno di Natale del 2012» oppure il giorno in cui «è stato eletto Papa Giovanni Paolo II».

Nel caso in cui invece il testatore alluda, nel testamento, al giorno del suo suicidio, questa indicazione non può valere come data del testamento: si tratta infatti, evidentemente, di un evento futuro e incerto rispetto al testamento; il quale, se poi davvero purtroppo accada, serve bensì a dimostrare che il testamento è evento anteriore all’evento suicidio, ma non può valere come collocazione della redazione del testamento in un dato giorno (ciò che è invero lo scopo della legge quando essa richiede l’apposizione di una data al testamento, sancendo l’invalidità del testamento non datato).

Infatti, se anche il testatore scrive «oggi finisco di soffrire» (o espressioni analoghe), manifestando dunque la nefasta intenzione di togliersi la vita nel giorno stesso in cui redige il suo testamento, ciò non significa che egli abbia poi effettivamente messo in atto questa sua drammatica volontà; e quindi nulla consente di concludere che il testatore abbia soppresso la sua vita proprio in quel giorno. In altri termini, dalla lettura di un simile testamento non si evince la data in cui esso è stato redatto e, quindi, si tratta di un testamento privo del requisito formale della data richiesto dalla legge, conseguendone dunque una inevitabile sua annullabilità.


Angelo Busani (da Il Sole 24 Ore del 12.11.2015)

lunedì 9 novembre 2015

Per gli avvocati in arrivo 18 specializzazioni

Non più solo la toga. Solo diversificando i settori di attività, e quindi facendo della specializzazione un fiore all’occhiello, gli avvocati riusciranno a uscire indenni (o quasi) dalla crisi. Oggi gli iscritti alla Cassa di previdenza sono saliti oltre quota 223mila, l’esame per l’accesso all’albo è ogni anno affollato, la conseguenza è una concorrenza agguerrita a danno di molti. Non è un caso, rileva la Cassa di previdenza, che molti professionisti non più in grado di pagare i contributi previdenziali minimi (circa 2mila euro l’anno), siano stati costretti ad autosospendersi dall’ordine per congelare il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Crisi a parte, la responsabilità - dicono gli addetti ai lavori - è in parte anche della stessa avvocatura. Secondo i numeri del primo rapporto Censis sulla professione, infatti, il 70% degli avvocati resta ancorato al classico studio singolo, si occupa solo di attività giurisdizionale e non considera attività diverse come quella di consulenza (svolta dal 30%), di mediazione o di arbitrato (5%). Così come non è stata capace di guardare oltre alle tradizionali materie: solo il 3% di legali si occupa di diritto societario e l’1% in diritto internazionale.

«Ora dobbiamo adeguarci al mercato - ha spiegato il presidente di Cassa forense, Nunzio Luciano - e possiamo farlo in due modi: specializzandoci e associandoci. Ecco perché come Cassa di previdenza abbiamo lanciato un’iniziativa per formare mille giovani avvocati di tutta Italia in tre materie di sviluppo per la professione: il diritto fallimentare, la negoziazione assistita e la legge 231. Bisogna creare una selezione di qualità attraverso la specializzazione: penso al diritto europeo, a quello internazionale fino al diritto tributario. Tanti filoni che, per la loro peculiarità, sono lasciati troppo spesso ai grandi studi internazionali».

Dunque addio all’avvocato tuttofare, d’ora in poi sarà la specializzazione a disegnare il professionista del futuro. Con nuove regole già scritte nel decreto ministeriale (144/2015, di attuazione della legge di riforma forense 247/12) da seguire per chi vuole fregiarsi del titolo di specialista. Diciotto le aree di specializzazione individuate dal decreto: dal diritto di famiglia alla proprietà, dal diritto industriale a quello fallimentare fino al diritto dell’Unione europea.

Una spinta alla specializzazione assecondata anche dall’annunciato restyling dei futuri corsi di laurea in giurisprudenza, fermi dal 2005 al ciclo unico di cinque anni. Due le strade per la futura formazione accademica: da una parte con un tradizionale modello del “3+2” in cui scenderà il numero dei crediti formativi vincolati dalle previsioni nazionali e si creeranno ambiti più ampi all’interno dei quali lo studente potrà costruire il proprio percorso di studi, dall’altra con un modello del “4+1” finalizzato all’iscrizione agli albi professionali appunto, con un numero programmato previsto per l’ultimo anno.


Benedetta Pacelli (da Il Sole 24 Ore del 9.11.2015)

mercoledì 4 novembre 2015

Decadenza imputabile al sistema telematico? Rimessione in termini

Trib. Civ. Pescara, sez. Civile, ordinanza 2.10. 2015
Merita accoglimento l’istanza di riammissione in termini formulata nell’interesse della parte che sia incorsa in una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell’atto il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato».



Lo ha deciso il Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 2 ottobre 2015.

Il caso. Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore del convenuto ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ed ha ritenuto che dagli atti prodotti a supporto dell’istanza in parola risultasse che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto fosse scaduto per causa non imputabile alla parte.

Il sistema avrebbe dovuto segnalare immediatamente l’errore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta era stata inviata telematicamente entro il termine finale previsto a pena di decadenza dal codice di rito con esito di «controlli automatici deposito terminati con successo». Solo in un secondo momento, successivo alla scadenza del termine de quo, era poi pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato», in seguito al quale il legale aveva provveduto ad una nuova trasmissione per via telematica della citata comparsa di risposta.

Tale – banale – errore di indicazione del numero di fascicolo di destinazione dell’atto difensivo, sottolinea il Tribunale abruzzese, avrebbe dovuto essere segnalato immediatamente, se il sistema «fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno parti a quella umana in operazioni automatizzabili».

Qualsia operatore di cancelleria, infatti, ricevendo un atto di comparsa di costituzione e risposta, secondo i Giudici pescaresi sarebbe «perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante (…) e di segnalarglielo», e pertanto la medesima capacità può e deve essere pretesa da un sistema telematico.

La decadenza in cui è incorsa parte convenuta, concludono quindi dal Tribunale, è imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema e pertanto l’istanza di rimessione in termini deve essere accolta.


(Da dirittoegiustizia.it del 4.11.2015)

CORSI ALTALEX A CATANIA

Altalex segnala che a Catania si terranno prossimamente i seguenti Master e Corsi:


Master breve in contrattualistica internazionale  ** Ultimi giorni **

Catania dal 6 novembre - 5 incontri, 12 crediti formativi avvocati - Prof. Avv. M. Alessandri, Prof. Avv. M. Chiara Malaguti, Prof. Avv. M. Massironi, Avv. P. O'Malley, Avv. E. Baroni



Corso avanzato custode e delegato. Ruolo, compiti e responsabilità

Catania 11 e 12 novembre – 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Raffaele Rossi (Magistrato)



Master breve in diritto societario

Catania dal 21 novembre al 19 dicembre – 5 incontri, 8 crediti formativi avvocati – Notaio M. Portelli, Prof. R. Vigo, Prof. Avv. V. Sangiovanni, Avv. F. Mauceri, Avv. M. Vaccari



Corso avanzato sul ricorso per cassazione civile

Catania 27 e 28 novembre - 2 incontri, 6 crediti formativi avvvocati – Dott. Domenico Chindemi (Consigliere Corte di Cassazione)



Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.altalexformazione.it

martedì 3 novembre 2015

CORSO SU DIRITTO MINORILE PER DIFENSORI D'UFFICIO



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania – Tribunale per i minorenni di Catania
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Camera Penale “Serafino Famà” di Catania – Scuola Forense “Vincenzo Geraci” di Catania – Camera Minorile di Catania

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI NELLE MATERIE ATTINENTI IL DIRITTO MINORILE UTILE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI D’UFFICIO DINNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DATA
TITOLO
RELATORE
13/11/2015

Ore 15.30
Presentazione corso e saluti introduttivi:
Dott.ssa  Maria Francesca Pricoco
( Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa Caterina Aiello
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania
 Avv. Maurizio Magnano di San Lio
( Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania)
 Avv. Enrico Trantino
( Presidente della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”–
 Avv. Renata Saitta
( Presidente della Camera Minorile di Catania)

I soggetti del processo penale minorile.
Rilevanza del principio di specializzazione in ambito minorile del Giudice e dell’Avvocato
Dott.ssa  Concetta Ledda Maria ( Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catania
Prof.ssa Vania Patanè ( Professore Ordinario di  Diritto Processuale Penale- Università Di Catania)
Avv. Tommaso Tamburino  ( Avvocato del Foro di Catania)

20/11/2015
Ore 15.30
L’udienza preliminare.
Definizione anticipata del procedimento. Irrilevanza penale e messa alla prova.
Presupposti applicativi degli istituti.
Dott.ssa Stefania Barbagallo ( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Deborah Zapparata ( Avvocato del Foro di Catania)


27/11/2015
Ore 15.30
Le misure cautelari per i minorenni: criteri applicativi.
Dott.ssa Valeria Perri
( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Prof. Avv. Fabrizio Siracusano ( Avvocato del Foro di Catania)


04/12/2015
Ore 15.30
Il riparto di competenza tra Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e  Giudice Tutelare a seguito della legge n. 219/2012. L’affidamento a seguito dell’unificazione dello “status”  del figlio. Il riconoscimento di paternità
Dott. M.F. Lo Truglio ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di  Catania )
Dott.ssa Rosaria Castorina
( Giudice del Tribunale di Catania)
Avv. Renata Saitta   ( Avvocato del Foro di Catania)

11/12/2015
Ore 15.30
L’esecuzione dei provvedimenti inerenti la tutela del minore: il ruolo dei servizi sociali e socio-sanitari.
Dott.ssa Marisa Acagnino ( Giudice del Tribunale di Catania)
Avv. Carmelo Padalino ( Avvocato del Foro di Catania)
18/12/2015
Ore 15.30
Il Processo innanzi al Tribunale per i Minorenni: la prospettiva difensiva in ragione dei possibili esiti del procedimento.
Il perdono giudiziale.
Dott.ssa Carla Santocono
( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Francesco Antille  ( Avvocato del Foro di Catania)

22/01/2016
Ore 15.30
L’ascolto del minore: il difficile contemperamento tra i diritti della difesa e quello della tutela e salvaguardia del minore.
Dott.ssa Emma  Seminara  ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa R. Correnti  ( G.O. presso il  Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Maurizio  Benincasa ( Avvocato del Foro di Catania)

29/01/2015
Ore 15.30
La Sottrazione Internazionale dei minori contesi: il difficile coordinamento tra il regolamento (Bruxelles II) e la convenzione de L’Aia del 1980  
Dott. Umberto  Zingales ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di  Catania )
Avv. Marina Florio (Avvocato del Foro di Catania)

12/02/2016
Ore 15.30
Il reclamo e il rapporto tra modifica e revoca
Procedimenti di modifica ex art.  710 c.p.c

Dott.ssa Rita Russo (
Magistrato della Corte di Appello di Catania)
Dott.  Massimo Pulvirenti ( Magistrato del Tribunale di Catania)
Avv. Ursula Raniolo ( Avvocato del Foro di Catania)


19/2/2016
Ore 15.30
I reati nei confronti dei minorenni a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote.
Audizione del minore vittima di violenza.
Dott.ssa Francesca Cercone
(Gip presso il Tribunale di  Catania)
Dott.ssa Lina Trovato ( Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Catania)
Dott.ssa Anna Fazio
( Neuropsichiatra Infantile)


11.03.2016
Ore 15.30
I minori stranieri non accompagnati
 Dott.ssa Francesca Pricoco (Presidente del  Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa Teresa Consoli
(Professore Associato di Sociologia del diritto – Università di Catania )
Avv. Cristina Sandu (Avvocato del Foro di Catania)
25/3/2016
Ore 15.30
La deontologia dell’Avvocato minorile e di famiglia tra il dovere ed il diritto alla difesa e perseguimento dell’interesse preminente del minore.
Dott.ssa Marisa Scavo ( Procuratore Aggiunto presso il  Tribunale di Catania)
Avv. Diego Geraci (Avvocato del Foro di Catania)
Avv. Fabrizio Seminara (Avvocato del Foro di Catania)

01/04/2016
Ore 15.30
Tutore, Curatore speciale ed Avvocato del minore.
Il procedimento di affido e di adottabilità.
Il difensore della famiglia.
Dott. Umberto Zingales ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Daniela Maugeri (Avvocato del Foro di Catania)


Il corso è gratuito e la partecipazione dà diritto al riconoscimento di n. 20 crediti formativi ordinari.
Il corso si terrà presso la Biblioteca dell’Ordine Avvocati di Catania (2° piano Tribunale di Catania).
Posti disponibili: 80 (previa prenotazione obbligatoria, da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE presso l’Ufficio Formazione dell’Ordine – Sig. Emmanuele Amata).
I crediti formativi (relativi all’anno 2016) non sono frazionabili e verranno riconosciuti per la partecipazione ad almeno l’80% del corso.

COMUNICATO STAMPA OUA

GIUSTIZIA, L’OUA AL MINISTRO ORLANDO:

SERVONO SOLUZIONI CONDIVISE
SULLE ELEZIONI FORENSI

CHE TUTELINO LA LIBERTÀ DI SCELTA
E PARI OPPORTUNITA',

MINORANZE E GOVERNABILITÀ DEGLI ORDINI



SULLE SPECIALIZZAZIONI: 
NECESSARIE FORTI CORREZIONI
PERCHÈ DANNEGGIA AVVOCATI E CITTADINI



VIA LIBERA DELL'ASSEMBLEA OUA
ALL'EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL TAR



L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita a Roma, ha approvato due deliberati su specializzazioni ed elezioni forensi.

In entrambi si chiede al Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, di trovare soluzioni condivise, perché quelle prospettate destano grande preoccupazione all’interno dell’Avvocatura, come dimostrano le diverse, e contrapposte, prese di posizioni all’interno del mondo ordinistico e dell’associazionismo forense.

Mirella Casiello, presidente Oua, ha sottolineato, come «sia necessario che tutti facciano un passo indietro. I due regolamenti – aggiunge – per ragioni diverse, hanno riportato indietro nel tempo le lancette della politica forense».

«Qualunque futuro intervento sulle elezioni forensi, dopo lo stop del Tar - spiega Casiello - deve rispondere in modo efficace alle osservazioni della giustizia amministrativa e ad alcuni criteri fondamentali: tutela della libertà di scelta elettorale e delle pari opportunità, difesa delle minoranze ma anche la possibilità per gli avvocati di indicare una maggioranza di Colleghi che dovrà occuparsi di gestire gli ordini.  Le soluzioni prospettate dal ministro Orlando limitano il diritto di ciascun avvocato ad esprimere le proprie preferenze riguardo al numero dei consiglieri eleggibili, alterando il corretto rapporto tra elettore e candidati consiglieri, comprimendo, fino ad annullare, il diritto di ogni singolo avvocato elettore ad indicare una chiara maggioranza di consiglieri che garantisca la buona gestione dei Consigli dell’Ordine».



Sulle specializzazioni la presidente Oua, Casiello, chiede a gran voce di correggere il nuovo regolamento: tre, sinteticamente, le principali criticità: la definizione dei settori di specializzazione, che parcellizza estremamente il “civile”; quindi l'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Infine, il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza, che così prefigurato penalizzerà i più giovani».

In assenza, quindi, di modifiche, l’Assemblea Oua, ha già dato il via libera, con un'apposita delibera per l'impugnazione al Tar Lazio.



Mirella Casiello, infine, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al C.N.F., ai Presidenti degli Ordini Territoriali e alle Associazioni maggiormente rappresentative, ha invitato a «riprendere la strada del dialogo, anche cogliendo l’occasione della prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, che si terrà a Torino al Lingotto, dal 26 al 28 novembre». «È necessario – conclude - trovare soluzioni condivise sia per modernizzare la professione forense, sia per tutelare la democrazia nelle elezioni ordinistiche».


Roma, 3 novembre 2015