sabato 28 febbraio 2015

ELEZIONI ORDINE, 454 VOTI A FIUMANO'

I 454 voti riportati dal Presidente AGA Giuseppe Fiumanò alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania rappresentano un'ottima affermazione ma non sono stati sufficienti a farlo eleggere, in quanto sono stati eletti, grazie ai voti di lista, i 25 candidati appartenenti alla lista del Presidente Magnano di San Lio, ai quali vanno le nostre congratulazioni.
Appena possibile saremo più precisi ed il presidente Fiumanò porgerà i propri ringraziamenti ai tantissimi colleghi che l'hanno onorato della loro fiducia.

venerdì 27 febbraio 2015

Notifica inesistente, appello inammissibile

Cass. sez. III Civ., sent. 3893 depositata 26.2.2015

La notifica effettuata personalmente presso la cancelleria del giudice a quo è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa dato che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con tale cancelleria e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto. Pertanto, non avendo l'appellato avuto conoscenza del giudizio d'appello, questo avrebbe dovuto ritenersi inammissibile.

(Da dirittoegiustizia.it del 27.2.2015)

VOTA E FAI VOTARE FIUMANO'!

FINO A DOMANI, 28 FEBBRAIO, dalle ore 8 alle 13, sarà possibile VOTARE GIUSEPPE FIUMANO', Presidente AGA e candidato nella lista "AVVOCATURA 2.0" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

Ricordiamo che le operazioni elettorali si svolgeranno in UNICO TURNO (non è previsto ballottaggio) presso la biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

II voto è espresso:

1) votando le singole candidature mediante l'indicazione del nome e cognome degli Avvocati CANDIDATI

oppure

2) votando la SINGOLA LISTA


ATTENZIONE: a pena di nullità della scheda, se si esprime il voto di lista, non si possono votare le singole candidature.

mercoledì 25 febbraio 2015

Inammissibile prova notifica cartella in appello

Comm. Tributaria Regionale Catania - Sez. 18
Sent. 334/18/15 del 28.1.2015


E' inammissibile la produzione per la prima volta in appello della documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

DA DOMANI SI VOTA, FIDUCIA A FIUMANO'!

DA DOMANI TUTTI A VOTARE GIUSEPPE FIUMANO', Presidente AGA e candidato nella lista "AVVOCATURA 2.0" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

Ricordiamo che le operazioni elettorali si svolgeranno in UNICO TURNO (non è previsto ballottaggio) presso la biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nelle giornate di:

Giovedì 26 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00

Venerdì 27 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00

Sabato 28 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,00

II voto è espresso:

1) votando le singole candidature mediante l'indicazione del nome e cognome degli Avvocati CANDIDATI

oppure

2) votando la SINGOLA LISTA


ATTENZIONE: a pena di nullità della scheda, se si esprime il voto di lista, non si possono votare le singole candidature.

martedì 24 febbraio 2015

OUA: ok competenze avvocati su vendite immobiliari

LIBERALIZZAZIONI, DALL’OUA GIUDIZIO POSITIVO PER L’AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE SULLA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI. GRANDE ATTENZIONE SULLE SOCIETÀ MULTIPROFESSIONALI
BOCCIATURA PER IL PACCHETTO SULLA RC AUTO: UN INTERVENTO CHE LIMITA IL LIBERO MERCATO, FAVORISCE SOLO LE ASSICURAZIONI E PESA SULLE TASCHE DEI CITTADINI
IN QUANTO ALL’OBBLIGO DI PREVENTIVO: INVASIVO E INUTILE!

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, che riunirà l’Assemblea dei delegati il prossimo venerdì 27 febbraio, a Roma, anche per discutere approfonditamente di questi temi, ha fatto una prima analisi del disegno di legge per la concorrenza approvato dal Consiglio di Ministri.

Per Mirella Casiello, presidente Oua, il ddl «ha alcuni aspetti positivi come l’aumento delle competenze per quanto riguarda la compravendita degli immobili, che possono moderatamente contribuire al sostegno della professione in un momento di grave crisi.

«Riteniamo anche - continua - che sia giunto il momento di intervenire sulle società multidisciplinari, tuttavia sarebbe stato più opportuno che questo tipo di provvedimento fosse stato concertato con l'avvocatura. Detto ciò, vista la situazione, non possiamo non cogliere l’opportunità del “multiprofessionale”, un passaggio importante per gli avvocati: ricordiamo che in questa direzione c’è un voto significativo dell’ultimo Congresso Forense di Venezia. Anche alla prossima assemblea di Roma del 27 inviteremo i delegati, le altre istituzioni forensi e le associazioni a fare una valutazione su questo punto».

«Inutile e invasivo, infine, l’obbligo di preventivo – continua la presidente Oua –. I cittadini già lo chiedono e sono i primi che si rendono conto della difficoltà di fare una previsione, visti i tempi e le note storture del nostro sistema giudiziario. Questa scelta, sfortunata, del Governo sembra dettata solo da un riflesso vecchio e punitivo nei confronti degli avvocati».

L’Oua, quindi, critica il pacchetto sulla Rc auto, perché lo considera un intervento che limita il libero mercato, favorisce solo le assicurazioni e pesa sulle tasche dei cittadini. In tal senso, è in preparazione una scheda analitica per “smascherare” una controriforma dai connotati profondamente illiberali.

«Crediamo, comunque, - conclude Casiello - che in Parlamento nell’iter di approvazione, ci siano ampi margini per poter apportare le dovute modifiche, anche chiamando in causa in questa azione il ministero di Giustizia, visto che alcuni punti del provvedimento governativo, coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, incidono, appunto, su diversi aspetti del processo civile».


(Da Altalex del 24.2.2015)

lunedì 23 febbraio 2015

Esame avvocato ancora lo stesso per due anni

Si potranno usare i codici commentati

All'esame di avvocato 2015 e 2016 i candidati potranno ancora usare i codici commentati.

Venerdì scorso la Camera dei Deputati, con 354 sì, 167 no e un astenuto, ha approvato la fiducia chiesta dal governo sull'articolo unico del decreto legge Milleproroghe, fra le cui norme è previsto il rinvio al 2017 dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato di cui all'art. 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

I candidati potranno inoltre ancora per due anni portare cinque materie all'esame orale.

Il Decreto Milleproroghe sarà esaminato dal Senato nel pomeriggio di martedì 24 febbraio per il voto finale.


(Da Altalex del 23.2.2015)

ELEZIONI, MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FIUMANO’





Cari Colleghi,

come vi è certamente noto sono candidato, nella lista "AVVOCATURA 2.0", alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, che si svolgeranno IN TURNO UNICO il 26, 27 e 28 febbraio 2015.

Ho ritenuto di riproporre la mia candidatura non solo in virtù del certamente soddisfacente risultato riportato alle scorse elezioni, ove ho riportato ben 657 voti, ma anche perché incoraggiato da tanti colleghi che hanno apprezzato e riconosciuto il lavoro svolto nell'ambito associativo, con le tante iniziative volte, non solo a semplificare e migliorare la NOSTRA quotidianità professionale, ma soprattutto a "difendere" la posizione di Noi avvocati di "provincia" che soffriamo ancor di più anche in termini di costi economici l'avvenuta soppressione dei cosiddetti uffici giudiziari minori.

Per proseguire questo impegno nelle sedi Istituzionali ho dunque scelto di candidarmi e pertanto Vi chiedo di votarmi e di farmi votare, scusandomi se non ho potuto farlo di persona con tutti Voi.

Ringrazio tutti Voi per il sostegno che mi vorrete dare e Vi saluto cordialmente.



Giuseppe Fiumanò





GUIDA ALLE ELEZIONI 2015 - 2018

Le operazioni elettorali si svolgeranno in UNICO TURNO (non è previsto ballottaggio) presso la biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nelle giornate di:

Giovedì 26 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00

Venerdì 27 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00

Sabato 28 febbraio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,00

II voto è espresso:

1) votando le singole candidature mediante l'indicazione del nome e cognome degli Avvocati CANDIDATI

oppure

2) votando la SINGOLA LISTA



ATTENZIONE: a pena di nullità della scheda, se si esprime il voto di lista, non si possono votare le singole candidature.



sabato 21 febbraio 2015

PCT, STAMANE "INVIATI" DUE ATTI CON L'AGA!

Grazie al supporto del partner SERVICE ONE, nella persona di Leonardo Sorbello che molti colleghi hanno già avuto modo di conoscere ed apprezzare, stamane al Palazzo delle Culture di Giarre si è svolta l'esercitazione pratica organizzata dall'AGA, avente ad oggetto l'invio di atti nell'àmbito del processo civile telematico.
Non eravamo in molti, in verità, nonostante tale tipo di incontro fosse stato richiesto da tantissimi colleghi, visto che la maggioranza pare abbia ancora difficoltà col PCT: per loro, ci sia consentito dirlo, un'occasione perduta!
Le simulazioni di stamane hanno riguardato l'invio di due atti endoprocessuali: un ricorso ex art. 700 all'interno di un giudizio ordinario in materia di Lavoro, richiesto dalla nostra socia Avv. Maria Clelia Giuffrè; e l'atto di citazione per chiamata di terzo, che ha visto protagonista un altro socio AGA, l'Avv. Nunzio Garufi.
Per sottolineare quanto sia stato interessante e seguito l'evento, basti pensare che si è concluso alle ore 13!
La soddisfazione di tutti consiste nel fatto che anche chi è "bianco" di informatica e di PCT è tornato a casa con le idee più chiare.

Quando il decreto ingiuntivo è inefficace

Il codice di procedura civile prevede un’unica ipotesi in cui il decreto ingiuntivo può essere tacciato di inefficacia: la mancanza o l’inesistenza della notifica entro i termini stabiliti dall’art. 644 c.p.c., ovvero di 60 giorni dalla pronuncia se la notificazione è effettuata nel territorio nazionale, di novanta giorni in tutti gli altri casi.
Peraltro, ove il creditore dimostri che la mancata notifica del decreto decaduto nei termini perentori stabiliti dalla norma sia dovuta a cause a lui non imputabili può rivolgersi al giudice che lo ha emesso, proponendo istanza di rimessione in termini affinché gli venga concesso un nuovo termine entro il quale procedere alla notifica.

Inoltre, come prevede lo stesso art. 644 c.p.c. il creditore può riproporre la domanda (sia in via ordinaria che in via monitoria).

L’inefficacia non opera di diritto ma deve essere fatta valere su istanza di parte: il rimedio previsto a favore dell’ingiunto è il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.

La dichiarazione d’inefficacia del decreto provvisoriamente esecutivo, peraltro, causa la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca legale, anche d’ufficio, “con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia” (Cass. n. 13547/2014).

Che succede, invece, in caso di notificazione “invalida”?

Quando il decreto è stato notificato, invece, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, “l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi” (Cass. n. 3552/2014), giacché il rimedio di cui all’art. 644 c.p.c. è ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente (Cass. n. 22806/2013).

In particolare, nel caso di notifica tardiva può essere proposta (a pena di conservazione dell’efficacia del decreto) opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, dando vita ad un procedimento ordinario nel quale il giudicante dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito a fondamento della domanda ingiuntiva, a prescindere dall’esistenza o meno del decreto.

Nell’ipotesi in cui la notifica risulti nulla, l’intimato potrà proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell’irregolarità o della nullità della notificazione.

La ratio di tali rimedi alternativi a quello ex art. 644 c.p.c. va ricercata nel fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata anche se nulla “è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene” con la conseguenza che, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c., va esclusa “la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (cfr. Trib. Salerno n. 5591/2014; Cass. n. 17478/2011; Cass. n. 18791/2009).


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 19.2.2015)

giovedì 19 febbraio 2015

CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE REGOLAMENTO ELETTORALE FORENSE

“Saltano” le elezioni dell’Ordine?

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione nazionale avvocati italiani sospendendo il regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. De Tilla: si può proseguire limitando ai due terzi il voto.

Il consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Associazione nazionale avvocati italiani stabilendo la sospensione del regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia.

Nella motivazione del provvedimento i giudici di Palazzo Spada dichiarano che il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della legge n. 247/2012 sia da considerarsi invalicabile, fermo restando la possibilità di prevedere, entro lo stesso confine (dei due terzi), modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare la maggioranza di genere.

«È evidente che le maggioranze di genere (già tutelate dalla legge) possono essere rafforzate solo nell’ambito della votazione limitata ai due terzi» ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla.

L’ANAI si dichiara soddisfatta in quanto ha sempre sostenuto che il rinnovamento delle rappresentanze si basa sul pluralismo e sulla democrazia trasparente e non egemone.

Il presidente De Tilla offre anche la soluzione: «Nell’attesa che decida il TAR Lazio gli Ordini forensi possono proseguire nelle elezioni limitando ai due terzi il voto da esprimere dagli iscritti. Sarebbe questa una linea di moderazione e di puntuale accettazione del principio di rispetto delle minoranze».


(Da Golem Informazione del 19.2.2015)

Condanna di 5.000 € per mancanza copie «cortesia»!

A Milano, in base al 96 c.III cpp

Chi non deposita le “copie cortesia” delle memorie portate in una causa può subire una sanzione pecuniaria. Il Tribunale di Milano, seconda sezione civile (fallimentare), con decreto n. 534 del 15 gennaio scorso, ha condannato una parte a pagare 5mila euro (in base all’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura penale) perché il proprio avvocato non aveva depositato le “copie cortesia” previste dal protocollo siglato tra il medesimo tribunale e l’Ordine degli avvocati di Milano lo scorso 26 giugno.

Alla lettera A del terzo capoverso del protocollo si legge: «si richiede ai difensori di consegnare, entro i due giorni successivi la scadenza dell’ultimo termine di cui agli articoli 183 6° comma e 190 Cpc copia cartacea di dette memorie a uso esclusivo del giudice raccolte in un unico plico, avendo cura di inserire sempre negli atti il numero di ruolo del procedimento e la parte rappresentata; le copie verranno depositate su tavolo/scaffale all’uopo predisposto dalla cancelleria, in sezione distinta per ogni giudice, senza attendere intervento di operatore». Il 4° comma specifica che «se provvedimento collegiale (come nel caso in oggetto, ndr), per le sole comparse conclusive ex art. 190 Cpc, verranno consegnati tre plichi distinti per i 3 giudici (depositati tutti nella sezione del giudice relatore)».

La replica delle associazioni

Per Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura, è «una sentenza assurda: la copia di cortesia è uno strumento per sopperire i deficit di un processo civile telematico non ancora a regime. Non è possibile che si trasformi in una “ghigliottina” sul lavoro degli avvocati. L’atteggiamento del magistrato è ingiusto».

Critico anche il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Ester Perifano: «Se i magistrati remano contro il processo civile telematico, vanificando gli sforzi compiuti dalla categoria degli avvocati che si sono anche resi disponibili ad andare incontro alle difficoltà della macchina statale, accedendo a richieste extra legem dei magistrati, ci chiediamo se non occorra una seria riflessione sull’opportunità di chiedere la disdetta di tutti i protocolli. Lo scopo del processo civile telematico è rendere più efficiente la giustizia anche con una sua dematerializzazione, dunque tenere in piedi i due sistemi è controproducente e costoso per il cittadino».

L’Ordine degli avvocati di Milano ha parlato per bocca del consigliere Cinzia Preti, secondo cui «trattandosi di un accordo, esso non può essere ritenuto vincolante e tantomeno sanzionabile ex articolo 96 del Cpc. Il provvedimento della sezione fallimentare è, evidentemente, abnorme, senza senso e frutto di un travisamento dell’accordo di collaborazione».

Infine, Renzo Menoni, presidente dell’Unione nazionale delle Camere civili, ribadisce in una lettera inviata al ministro Orlando che «le cosiddette copie di cortesia possono rispondere a un criterio di volontaria e spontanea collaborazione fra avvocatura e magistratura, ma non possono essere imposte neppure da “protocolli di intesa”, che non hanno nessun valore vincolante». Menoni aggiunge che «l’applicazione della previsione dell’articolo 96, 3° comma Cpc non è rimessa all’assoluta discrezionalità del giudice, ma richiede che ricorrano i presupposti di cui al 1° e 2° comma e quindi il dolo o la colpa grave della parte. In difetto si sarebbe in presenza di puro arbitrio. Tale abnorme provvedimento giudiziario impone, quindi, un immediato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati che lo hanno adottato».


Enrico Bronzo (da Il Sole 24 Ore del 19.2.2015)

mercoledì 18 febbraio 2015

VOTIAMO FIUMANO'!


 Il Presidente dell'AGA, Avv. Giuseppe Fiumanò,
è candidato alle elezioni per il rinnovo
del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania.
Non occorre spiegare perchè meriti
la nostra fiducia, la nostra stima ed il nostro voto.
Il 26, 27 e 28 Febbraio tutti a Catania
a votare FIUMANO'!

martedì 17 febbraio 2015

A Carnevale ogni scherzo… NON vale!

Almeno, per la Cassazione…

In questi giorni, è facile rimanere “vittima” o decidere di fare uno scherzo a un amico o a una persona cara.

Ma attenzione alle goliardie perché se per il noto detto popolare “a Carnevale ogni scherzo vale”, anche un gesto con finalità innocue può finire in tribunale, sconfinando in responsabilità civili e addirittura penali.

Negli anni, infatti, si è registrata una lunga schiera di pronunce (e, quindi, di “condannati”) che può metterci in guardia sulle burle che è meglio astenersi dal fare (anche a Carnevale) per evitare di finire nei guai con la giustizia:



Evitare i falsi profili sui social network

Spacciarsi per un’altra persona è reato, anche se solo per gioco. Quindi meglio evitare di attribuire agli amici ignari la paternità di profili, frasi o peggio richieste di incontri a sfondo sessuale per farsi due risate. La Cassazione (sentenza n. 25775/2014), infatti, occupandosi del caso di un ragazzo che aveva creato un profilo falso su un social network, con tanto di foto e nickname di un altro (del tutto inconsapevole della cosa), attribuendogli, peraltro, una descrizione poco lusinghiera, ha ritenuto integrato sia il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. che quello di diffamazione.



No agli scherzi telefonici notturni

Anche gli scherzi telefonici realizzati in piena notte per farsi quattro risate a danno di un amico possono trasformarsi in guai seri.

Di recente, infatti, la Cassazione (n. 25772/2014) si è pronunciata su una vicenda avente per protagonista un minore siciliano colpevole di aver telefonato di notte a casa di un amico, spacciandosi per un membro di una setta satanica e dicendogli: “Morirai entro sette giorni”.

Andando ben aldilà della goliardata, indubbiamente di cattivo gusto, l’autore dello scherzo si è beccato una condanna per il reato di minaccia.



Niente gavettoni ai vicini

Gli innocui gavettoni ai vicini, lanciati per scherzo o per dispetto, possono creare un mare di problemi.

Se qualche anno fa un ottantenne perugino si è visto confermare una condanna per lesioni per essersi divertito a tirare secchiate d’acqua al vicino di casa (che malauguratamente scivolava finendo all’ospedale), un altro “burlone” si è beccato una condanna per molestie per aver fatto finta di innaffiare le piante (che non c’erano) pur di bagnare il vicino antipatico (Cass. n. 15956/2014).



Non inviare lettere “con sorpresa” ai rivali

Inviare una lettera anonima è uno dei mille modi per fare uno scherzo (o meglio un dispetto) a un rivale in amore. Ma attenzione a non inserire qualche “sgradita sorpresa” perché potrebbe costare molto caro.

È quanto capitato a una donna che dopo aver inviato una serie di lettere anonime alla rivale aveva deciso di inviare un’originale missiva con dentro uno scorpione morto.

Lo scherzo le è valso una condanna da parte della S.C. (sentenza n. 30306/2009) per il reato di molestie oltre a una multa di 400 euro.



Anche la “linguaccia” è reato

Attenzione anche alle smorfie, perché persino una linguaccia può diventare reato.

La Cassazione, qualche tempo fa (sentenza n. 48306/2009), ha condannato un agricoltore marchigiano per il reato di ingiuria oltre al risarcimento dei danni per essere entrato nel campo del vicino e avergli fatto uno spernacchio pensando di farla franca.

La parte offesa, invece, aveva prontamente fotografato la scena e lo aveva denunciato davanti al giudice di pace.

La S.C., considerando irrilevanti le giustificazioni del contadino sulla mancanza di valore offensivo della smorfia, ha confermato la condanna ex art. 594 c.p. sulla base dell’esauriente documentazione fotografica.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 15.2.2015)

venerdì 13 febbraio 2015

Equitalia deve dimostrare esatto contenuto plico raccomandato

Cass. sez. Tributaria, sent. n. 2625 dell’11.2.2015

Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione.

Antonio Terlizzi (da dirittoegiustizia.it)

Multa se non si paga quanto stabilito in sentenza

Una multa se non si paga quanto stabilito dalla sentenza e più conciliazioni in giudizio. Saranno alcuni degli effetti del futuro processo civile, come prefigurato dal disegno di legge di delega approvato dal governo il 10 febbraio 2015 (si veda ItaliaOggi dell'11/2/2015). Il provvedimento individua principi e criteri direttivi per semplificare e rendere efficiente il servizio giustizia.


ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA. Due le novità. Si rafforza il tribunale delle imprese e si istituisce il tribunale della famiglia e della persona. La strada è quella della specializzazione dei giudici. Il tribunale delle imprese giudicherà su tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, sulle class action sulle controversie in materie di appalti pubblici. Alla spiccata specialità della materia il governo vuole rispondere anche con l'introduzione di ausiliari del giudice, con il compito di aiutare i magistrati nelle materie economiche, finanziarie, aziendali ecc. L'altra novità è il tribunale per le famiglie, che si occuperà di divorzi, separazioni, rapporti di famiglia, minori. Anche per questa sezione specializzata viene riconosciuto necessario l'apporto collaborativo dei servizi sociali e di tecnici specializzati.



PRIMO GRADO. Passando al rito, le novità possono essere distinte in base al grado di giudizio. Per il primo grado la delega vuole più conciliazioni in giudizio. Insomma o si concilia davanti all'organismo di conciliazione (dlgs 28/2010) o con una negoziazione assistita (dl 132/2014) oppure, se si va davanti al giudice, sarà il magistrato a dover tentare di far raggiungere l'accordo. Sempre per il primo grado si pensa a cambiare il sistema di scambio delle memorie a causa iniziata (attuale articolo 183 codice di procedura civile): allungano i tempi del processo; si pensa anche a dare maggiore spazio alla trattazione orale del processo.



APPELLO. La novità sarà quella di eliminare il filtro in appello. In sostanza si toglie la ghigliottina della valutazione della ammissibilità dell'impugnazione intesa come ragionevole probabilità di accoglimento. In cambio gli avvocati devono garantire leale collaborazione e osservanza dei principi del giusto processo: il che si potrebbe tradurre con meno appelli proposti solo per allungare i tempi del processo.



CASSAZIONE. Il procuratore e i difensori potranno mandare interventi scritti nei procedimenti in camera di consiglio. Si prevedono sentenze brevi con rinvio a precedenti pronunce.



ESECUZIONE. Prevista la possibilità di chiedere al giudice di inserire nella sentenza di condanna una multa per il ritardo nella esecuzione della sentenza. Si tratta di un forte deterrente. Chi non vuole eseguire la sentenza dovrà mettere in conto che la somma lieviterà con il trascorrere del tempo.



PROCEDIMENTI SPECIALI. Il ddl di delega prevede più arbitrati, con possibilità di passaggio diretto delle pratiche dal tribunale agli arbitri. Viene previsto anche un intervento sulla selva di riti speciali, che hanno particolarità quanto a termini e modalità di svolgimento.



GIURISDIZIONE. Non sarà più rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo entro sbarramenti all'inizio del giudizio.



ATTI. Il ddl di delega introduce il principio di sinteticità degli atti di parte e anche del giudice, anche attraverso regole di tecniche di redazione e limiti quantitativi. Tradotto significa che ci saranno modelli standard per atti, decreti, sentenze, ordinanze. E significa anche che sarà determinato il numero massimo delle pagine a disposizione. Viene estesa al processo civile, quindi, la regola già vigente per il processo amministrativo.



PROCESSO CIVILE TELEMATICO. Le disposizioni del codice di procedura dovranno essere adeguate alla telematica. Il corpo attuale dei codici ha come riferimento lo scambio di documenti cartacei, mentre si deve pensare a documenti informatici che viaggiano attraverso canali telematici.  


Antonio Ciccia (da Italia Oggi del 13.2.2015)

giovedì 12 febbraio 2015

Processo civile, per OUA rischio abusi con sinteticità

"Chiederemo immediatamente un incontro al ministro Orlando e di essere ascoltati in audizione dalle commissioni Giustizia del Parlamento per avanzare le necessarie richieste di modifica". Lo afferma il presidente dell'Oua, l'Organismo unitario dell'avvocatura, Mirella Casiello, sottolineando le criticità del ddl delega sulla riforma del processo civile passato ieri in Cdm. Ed esprimendo "contrarietà totale rispetto all'introduzione del principio di sinteticità degli atti. Non potendosi intervenire in dettaglio nel delineare il principio di sinteticità, si correrebbe il serio rischio di attribuire alla discrezione del singolo magistrato la valutazione circa l'effettivo superamento o meno della lunghezza massima di un atto, con rischio evidente di abusi e ingiustizie".
"La volontà del governo di aumentare le competenze del Tribunale per le imprese e il venir meno del principio di prossimità - osserva Casiello - renderà ancor più arduo l'accesso alla giustizia delle piccole imprese e dei soggetti più deboli". Relativamente al Tribunale della Famiglia, "non si precisa se, come auspicato dalla maggioranza delle associazioni forensi (oltre che dall'Oua), sia finalmente prevista la definitiva eliminazione dell'insoddisfacente esperienza dei Tribunali per i minorenni". Sulla struttura del processo civile "ci si preoccupa di più di ridurre i tempi iniziali del giudizio, che non del vero problema, che è quello della fase di decisione della causa. L'anticipazione del deposito delle difese conclusionali rispetto al momento dell'assunzione a riserva della causa, non ha granché di risolutivo".


(Ansa del 12.2.2015)

mercoledì 11 febbraio 2015

IL 21 CI ESERCITIAMO COL PCT



Associazione Giarrese
Avvocati

Sabato 21 Febbraio 2015, ore 9

Sala “Romeo” Palazzo delle Culture
Piazza Macherione Giarre

Esercitazione pratica sul
“Processo Civile Telematico”
con i software open source

a cura di Leonardo Sorbello 
del partner Service One – Giarre


L’evento non rientra negli incontri per la formazione professionale continua 
e la partecipazione
NON dà diritto a crediti formativi.



                 Il Segretario                  Il Presidente
            Avv. Mario Vitale     Avv. Giuseppe Fiumanò

CPC, sentenze brevi e stop al «filtro»

Potenziate le Sezioni in materia d’impresa
Nasce il giudice della famiglia

Perimetro assai ampio per la riforma del Codice di procedura, potenziamento del tribunale delle imprese e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia. Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha dato il secondo, dopo quello del 29 agosto, via libera alla legge delega per l’efficienza del processo civile. Una delega sulla quale, a dire la verità, è già all’opera da tempo la commissione presieduta da Giuseppe Maria Berruti. Il testo, che affida al ministero della Giustizia 18 mesi per completare la redazione dei decreti legislativi, si divide abbastanza nettamente in due parti: una organizzativa e l’altra procedurale con le novità per primo grado, appello e Cassazione.

Per quest’ultima l’obiettivo è di restituire un minimo di prevedibilità alla durata del processo e alla sentenza. Detto che tutte le sentenze saranno di norma dotate di immediata provvisoria efficacia, in primo grado è prevista la revisione della fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire al giudice di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Viene fissato un principio di delega per razionalizzare i termini processuali e semplificare i riti processuali mediante la omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi. Si valorizza la proposta di conciliazione del giudice «anche in chiave di valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove».

In appello si apre alla soppressione del tanto detestato (dagli avvocati) filtro, puntando però, nello stesso tempo, all’introduzione di criteri di maggiore rigore sull’onere dell’appellante nell’indicare i capi della sentenza che vengono impugnati. Spazio al potenziamento del carattere impugnatorio anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di impugnazione. Quanto alla Cassazione, l’obiettivo è di arrivare a un uso più diffuso del rito camerale e all’adozione di modelli di motivazione sintetici («stop alle sentenze enciclopediche» ha ribadito ieri sera il ministro Andrea Orlando) anche attraverso il rinvio a precedenti.

Sul piano organizzativo, si parte dalla valorizzazione dei positivi risultati raggiunti dalle Sezioni specializzate in materia di impresa. La delega, infatti, mantiene inalterato il loro numero, ne cambia la denominazione in Sezioni specializzate per l’impresa e il mercato e, soprattutto, estende l’ambito di competenza ad altre materie:

controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non rivolte all’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

controversie in materia di pubblicità ingannevole;

azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo;

controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo;

controversie societarie relative (anche) a società di persone;

controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Si prevede, infine, l’istituzione di una Sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile. In tal modo, il vigente assetto di competenza del Tribunale per i minorenni viene integrato dalle competenze specializzate del tribunale ordinario in materia di famiglia e della persona.


Giovanni Negri (da Il Sole 24 ore dell’11.2.2015)

martedì 10 febbraio 2015

Cassa, questo mese prima scadenza per i minimi

Avvocati alla cassa per i contributi minimi previdenziali 2015. La prima scadenza per il pagamento della prima rata (o dell'unica soluzione) è fissato infatti per il 28 febbraio 2015. Con una nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento, disponibile sul sito web della Cassa di previdenza e assistenza forense da ieri. È lo stesso Ente a comunicarlo, tramite una nota informativa sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2015. I bollettini di pagamento, infatti, anche quest'anno dovranno essere generati e stampati direttamente dall'iscritto, mediante accesso diretto al sito internet della Cassa, www.cassaforense.it, alla sezione «Accessi Riservati - Posizione Personale - Servizi On-Line - M.Av. - M.Av. Contributi Minimi». Tali contributi sono stati determinati, sulla base dei singoli status previdenziali, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 247/2012, che prevedono riduzioni e agevolazioni per i neo iscritti, nei primi nove anni di iscrizione. Gli importi effettivamente dovuti, da ogni singolo iscritto, saranno comunicati direttamente dalla Cassa a mezzo mail o Pec, in corso di spedizione. Quanto alle scadenze dei pagamenti, la prima rata o l'unica soluzione (prevista attraverso la stampa e il pagamento di tutti e quattro i bollettini) scade, come detto, il 28 febbraio. La seconda rata il 30 aprile 2015, la terza il 30 giugno e la quarta il 30 settembre prossimo. Per i pensionati di vecchiaia, invece, il pagamento del contributo di maternità avviene alle stesse scadenze di cui sopra, tramite però trattenuta sui ratei mensili di pensione se tale modalità è già stata richiesta nel corso dell'anno 2014. Qualora non si fosse effettuata tale richiesta, comunica la Cassa forense, è possibile inoltrare la stessa utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione «modulistica» del portale web della Cassa. Per i pensionati che non intendessero utilizzare tale modalità, invece, il pagamento del contributo di maternità deve essere effettuato con la produzione e la stampa dei bollettini come per tutti gli altri iscritti. Per maggiori informazioni è possibile contattare, anche via mail, l'Information Center di Cassa Forense.  

Gabriele Ventura (da Italia Oggi del 10.2.2015)

Avvocati, almeno cinque cause annue

Necessari anche indirizzo Pec,
assicurazione e versamenti alla Cassa

Verifiche triennali sul possesso contemporaneo di otto requisiti. Il ministero della Giustizia ha messo a punto lo schema di regolamento sull’accertamento delle condizioni per l'esercizio della professione di avvocato. Il provvedimento, adesso trasmesso al Consiglio nazionale forense, va a costituire un nuovo tassello di quell’opera di attuazione del nuovo ordinamento professionale il cui immediato precedente è della scorsa settimana con la pubblicazione in «Gazzetta» della riforma della difesa d’ufficio. Al centro delle misure sta una delle questioni principali per una categoria che ormai conta quasi 250mila iscritti all’Albo. Il che, oltre che a rendere indifferibile l’avvio di una riflessione sulle forme e modalità di accesso alla professione, fa diventare cruciale anche il tema della conservazione stessa dell’iscrizione all’Albo nel nome dell’effettività all’esercizio della professione.

Il testo messo a punto dall’Ufficio legislativo di via Arenula fissa innanzi tutto le scadenze cui si dovranno uniformare i consigli dell’ordine: a partire dall’entrata in vigore del regolamento, i consigli dovranno, ogni tre anni, procedere alla verifica sulla conservazione dei requisiti per l’esercizio della professione che andrà svolta in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente. A essere solo un po’ più ampio è il momento del primo controllo che non potrà avvenire se non dopo cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.

Il regolamento puntualizza poi nel dettaglio quando la professione legale è svolta in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Serve cioè:

la titolarità di una partita Iva;

l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale, associazione di studio con altri colleghi);

la trattazione di almeno cinque affari per ogni anno dei tre presi in considerazione, anche se l’incarico è stato inizialmente conferito ad altro legale;

la titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;

l’avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;

la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione;

la corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;

il pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense.

Il possesso degli otto requisiti deve essere congiunto e un futuro decreto del ministero della Giustizia stabilirà le modalità con cui gli ordini dovranno individuare con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre ogni anno a controllo a campione.

La cancellazione dall’Albo è disposta quando il Consiglio dell’ordine accerta la mancanza dell’esercizio della professione legale secondo le condizioni determinate e l’avvocato non è in grado di dimostrare l’esistenza di giustificati motivi. In ogni caso, prima di deliberare la cancellazione, il Consiglio deve lasciare all’avvocato, che potrà sempre essere ascoltato personalmente se lo richiede, un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.

È poi possibile la nuova iscrizione per il legale che è stato cancellato quando dimostra di avare acquisito i requisiti. Reiscrizione che è in genere immediata con l’eccezione di cancellazione determinata dal mancato rispetto della condizione sugli affari trattati e di quella sull’aggiornamento: in questo caso dovrà trascorrere almeno un anno dalla cancellazione.


Giovanni Negri (da Il Sole 24 ore del 10.2.2015)

Danno biologico lieve? Morale può essere notevole

Cassazione, sent. 811/2015

La liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico, pertanto, se quest’ultimo è lieve non significa che il primo non vada valutato ex sé e che possa essere invece di notevole rilevanza.

Ad affermare tale principio è la Cassazione, nella sentenza n. 811/2015, pronunciandosi in una vicenda relativa al risarcimento danni richiesto alla compagnia assicurativa dai genitori e dalla sorella di un ragazzo investito da un’autocisterna mentre era alla guida del proprio ciclomotore.

I parenti, vedendosi ridurre, dalla Corte d’Appello di Napoli, di oltre la metà la somma liquidata dal giudice di primo grado (da circa 354mila a 171mila euro), adivano la Cassazione denunciando l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. nella parte in cui determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico.

La Cassazione è d’accordo con loro.

Richiamando l’indirizzo affermato dalle Sezioni Unite l’11 novembre 2008, nelle storiche sentenze di San Martino, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato come in numerose fattispecie, “pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto”.

Tra queste rientra, per la S.C., il caso di specie, laddove in presenza di un danno biologico lieve (o da liquidarsi in misura lieve), il danno morale, “derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine” è invece altamente significativo.

Tale tipo di danno, infatti, ha concluso la Cassazione, è “del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e postula una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima”.

Per cui, dato che la corte territoriale non si è attenuta a tali principi, quantificando il risarcimento di tale voce di danno liquidando agli aventi diritto una cifra “del tutto irrisoria”, la S.C. ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.


(Da studiocataldi.it dell’8.2.2015)

Legittimo utilizzo telecamere per provare furti dei dipendenti

Cass. Sez. II Penale, Sent. 22.1.2015, n. 2890

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può installare telecamere nei locali della propria azienda e usare in sede giudiziaria come prova le registrazioni effettuate se ha come scopo l’accertamento di comportamenti delittuosi.

Nel caso in esame, la dipendente di un supermercato era stata denunciata per essersi appropriata del denaro che riceveva dai clienti. Era stata condannata dal Tribunale per furto, in appello la Corte territoriale riqualificava la condotta criminosa nel reato di appropriazione indebita aggravata.

Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso in Cassazione, con un unico motivo di gravame con il quale deduceva l’inosservanza di norme processuali, eccependo l’inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate dal datore di lavoro, per violazione degli articoli 4 e 38 della legge 300/1970  (“Statuto dei Lavoratori”).

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in conformità della giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte, sono pienamente utilizzabili le videoriprese effettuate attraverso telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi.

Il datore di lavoro, a giudizio della Suprema Corte, può legittimamente installare nei locali della propria azienda “telecamere per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori”, in quanto le citate norme dello Statuto tutelano sì la riservatezza dei lavoratori ma non fanno divieto dei cosiddetti “controlli difensivi” del patrimonio aziendale e non vietano il loro utilizzo in sede processuale.

In questo caso, l’istallazione era successiva ad un controllo operato dal datore di lavoro, che rilevava mancati profitti. Questa, dunque, non si poneva come strumento per controllare a distanza i dipendenti, ledendo il diritto alla riservatezza dei lavoratori, ma piuttosto per ottenere, sul piano probatorio, la conferma di ciò che si verificava nella propria azienda, per la difesa del patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose.

Ragion per cui, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputata perché infondato, condannandola al pagamento delle spese del procedimento, in base all’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.


Lorenzo Pispero (da filodiritto.com del 6.2.2015)

lunedì 9 febbraio 2015

Incidenti e liti < a 50 mila €: da domani basta l’avvocato

Negoziazione fra legali obbligatoria
prima di andare in tribunale
L`accordo avrà il valore di una sentenza
Cause di lavoro escluse

Due auto si scontrano, i conducenti escono dall`abitacolo che sono delle furie. Ognuno ritiene di aver ragione e non c`è verso di mettersi d`accordo. Non c`è altra soluzione dì finire davanti al giudice. Da domani questa semplice sequenza ha un passaggio in più.

Debutta infatti la negoziazione obbligatoria, un percorso che ognuna delle due parti deve intraprendere assistita da un avvocato. Con tempi certi: fare il tentativo, in un periodo che va dai 30 giorni ai 3 mesi, di mettersi d`accordo  prima di finire in un`aula di giustizia. L`incidente non è l`unica fattispecie prevista dalla recente riforma della giustizia civile voluta dal ministro Andrea Orlando. La negoziazione obbligatoria coprirà anche altri tipi di lite, quelle per cifre fino ai 50 mila euro.

Tribunali intasati

È un nuovo istituto messo in campo dal governo per risolvere un annoso problema: l`enorme numero di cause civili che intasano gli uffici dei giudici e ne rallentano il lavoro.

La negoziazione non è il ricorso al giudice di pace (competente per le cause fino a 5 mila euro). E non è nemmeno la mediazione, nella quale gli avvocati delle parti sono davanti a un "giudice" terzo, che non è un magistrato ma è comunque arbitro tra le due posizioni.

Nella negoziazione, i due avvocati sono l`uno di fronte all`altro, "all`americana". E, prima di far decollare la causa, devono provare a trovare un accordo che dia soddisfazione ai clienti. Solo se il tentativo va a vuoto può iniziare la causa civile. «In realtà - spiega l`avvocato Francesca Cuomo Ulloa - gli avvocati hanno sempre tentato di trovare una soluzione prima di arrivare davanti a un giudice. Ora la questione è più strutturata». Che cosa accadrà da domani? L`avvocato di chi dà il via alla lite invita l`altra parte a una negoziazione «in lealtà e buona fede». Se non arriva risposta, oppure il tentativo fallisce entro i 3 mesi, si va dal giudice. Se l`accordo viene stretto «ha lo stesso valore di una sentenza».

Le controversie escluse

Una serie di controversie sono sottratte però alla negoziazione. Tutte quelle relative al lavoro. Poi quelle che riguardano le obbligazioni contrattuali nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Se poi si parla del recupero di un credito, la negoziazione non è indispensabile se il creditore intende procedere con un decreto ingiuntivo. In realtà il ventaglio delle ipotesi è molto frastagliato e non è facile capire quando vada usata la mediazione obbligatoria e quando la negoziazione. «Anche in questo caso - spiega  Cuomo Ulloa - è l`avvocato che deve guidare il cliente».

Le due critiche

Due obiezioni si sono subito abbattute sulla negoziazione. La prima: è un modo per dar più lavoro agli avvocati. La risposta: «Non è così: chi vuol dare il via a una causa civile deve comunque rivolgersi a un legale. E se arriva  l`accordo, si risparmiano parcelle e spese del processo». E se il cliente ha diritto al gratuito patrocinio? «Pare proprio che dobbiamo lavorare gratis, non è previsto il pagamento da parte dello Stato». Altra contestazione: è un regalo alle compagnie assicurative, perché se l`accordo tra le parti non arriva sono di fatto tre mesi di tempo "regalati" sul momento del risarcimento. «Come ogni meccanismo - conclude - può funzionare alla perfezione o meno. È una sfida anche per noi».


(Da La Stampa del 9.2.2015)