martedì 10 aprile 2012

Danni da insidia, se utente distratto P.A. non responsabile

Nell’ambito nel corposo contenzioso in tema di danni da insidie stradali, si registra una forte tendenza delle parti in lite – alla luce delle note recenti apertura della giurisprudenza di merito e di legittimità – a concentrare la propria attenzione sulla questione dell’applicabilità o meno, nel caso concreto, del paradigma risarcitorio sancito dall’art. 2051 c.c. (Responsabilità da cose in custodia), piuttosto che l’art. 2043 c.c.
Alla questione giuridica de qua viene assegnata una valenza assoluta, quasi che l’esito del giudizio dipenda esclusivamente dalla prevalenza dell’una o dell’altra previsione sul punto, relegando nell’ambito dell’irrilevanza profili di fatto che, invece, sono destinati ad assumere importanza centrale nella soluzione del singolo caso.
Quale che sia l’ipotesi di responsabilità applicabile al caso di specie (art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.), uno degli elementi di fatto essenziali, da prendere in massima considerazione ai fine dell’affermazione, o al contrario dell’esclusione totale o parziale di un’obbligazione risarcitoria a carico della pubblica amministrazione, è costituito dal comportamento del danneggiato, massimamente qualora tale comportamento si risolva in una condotta di guida e, quindi, sia soggetto alle norme dettate in tema dal Codice della Strada e alle regole di comune prudenza.
Una condotta di guida colposa del danneggiato, ravvisabile anche in ipotesi di uso del bene demaniale senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche, infatti, è suscettibile di integrare il caso fortuito.
Cassazione Civile 30 gennaio 2012, n. 1310 chiarisce che, in una simile evenienza, “… tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (…) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”.
Nell’ipotesi in cui il comportamento colposo dell’utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un’efficienza causale, a prescindere dalla qualificazione della fattispecie sub art. 2051 ovvero 2043 c.c., sarà configurabile un “concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso”.

(Da Altalex dell’8.3.2012. Nota di Raffaele Plenteda)