mercoledì 11 aprile 2012

Revisione assegno ex moglie per due volte se muta situazione economica

Le domande della donna danno luogo a due diversi procedimenti e la Corte d’appello sbaglia dichiarando inammissibile un ricorso. A risolvere il tutto ci pensa la Cassazione – con la sentenza n. 3927/2012 - rinviando per un ulteriore giudizio.
Il caso. Moglie e marito si separano. Passano gli anni e la donna chiede una revisione delle disposizioni economiche stabilite in sede di divorzio. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della donna, dispone il versamento di un assegno di 200 euro mensili rivalutabili annualmente. L’uomo ricorre in appello, ma nel frattempo, dopo soli 3 mesi, la donna chiede nuovamente al Tribunale una ulteriore modifica adducendo una mutata situazione economica. L’appello del primo giudizio dà ragione al marito e il caso attende di essere trattato in Cassazione. Prosegue però anche l’iter della seconda richiesta, accolta dal Tribunale, che questa volta riconosce alla donna il diritto ad un assegno dell’importo di 350 euro. L’uomo ricorre nuovamente in appello e la Corte territoriale accoglie il suo reclamo. L’ex moglie naturalmente non ci sta e ricorre per cassazione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte accoglie con rinvio il ricorso rilevando, tra le altre cose, come fosse incontestato il fatto che tra il momento dell’assunzione della causa in decisione del primo giudizio e il deposito del provvedimento fossero passati ben sei mesi. Ma non è tutto. Le doglianze proposte dalla donna relative alla statuizione di rigetto nel merito operate dalla Corte d’appello sono invece inammissibili poiché, come ha modo di ricordare la Suprema Corte, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata».

(Da avvocati.it del 6.4.2012)