sabato 14 aprile 2012

Disoccupata incidentata, risarcita diminuita capacità lavorativa

Invalida dopo incidente: riconosciuto il danno per la diminuzione
dell’attività lavorativa futura anche se disoccupata

In materia di invalidità permanente, la legge prevede il risarcimento anche nei casi in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 3447/2012.
Il caso. In un incidente stradale è coinvolto un motorino. A bordo viaggiavano la ragazza minorenne che conduceva il mezzo e una sua amica. Le due agiscono in giudizio contro l’assicurazione per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni. La causa verte proprio sulla determinazione dell’ammontare del risarcimento, ma il giudizio di primo e secondo grado non soddisfano l’amica trasportata che ricorre in Cassazione. Quest’ultima, a seguito dell’incidente, ha riportato una invalidità permanente e, a suo dire, la sentenza di secondo grado sarebbe ingiusta in quanto i giudici non hanno preso in considerazione due cc.tt.uu. medico legali e hanno di conseguenza respinto la domanda di risarcimento per la diminuzione dell’attività lavorativa futura subita.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ricorda come «in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente l’art. 4 del d.l. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 – dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato-, allorché stabilisce (terzo comma) che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo». Inoltre, la decisione di secondo grado merita di essere censurata in quanto la Corte territoriale «non ha indicato quale tabella medico-legale sia stata applicata in relazione alla patologia riscontrata, non ha disposto il rinnovo delle stesse cc.tt.uu nonostante queste ultime fossero in parziale contraddizione».

(Da avvocati.it del 13.4.2012)