lunedì 23 aprile 2012

Geografia giudiziaria, comunicato OUA


GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, OUA: CRITICITA’ E POSITIVITA’ 
DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE.
LE PROPOSTE DELL’AVVOCATURA PER RECUPERARE EFFICIENZA, 
SENZA PERDERE EFFICACIA E COMPRIMERE DIRITTI

Maurizio De Tilla: “Luci ed ombre sulla relazione  della Commissione Tecnica Ministeriale. Disponibilità al dialogo con il Ministro della Giustizia per trovare soluzioni condivise che garantiscano l’accesso alla giustizia per i cittadini ed un’equa revisione della geografia giudiziaria”

Si è svolta a Roma l’Assemblea dell’Oua (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con la partecipazione delle istituzioni, degli ordini e delle associazioni forensi. I lavori si sono chiusi con l’approvazione di un documento sulla revisione della geografia giudiziaria e sulla riforma dell’ordinamento forense, con l’aggiunta della programmazione del prossimo Congresso Nazionale Forense di Bari. E’ stato approvato un deliberato sulla revisione della geografia giudiziaria in relazione al testo della Commissione ministeriale, recentemente resa pubblica.
La relazione ministeriale è stata esaminata dall’apposita Commissione Oua che ha evidenziato luci ed ombre del documento.
«Va anzitutto osservato – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua – che la ricerca di un presunto (e non veritiero) risparmio e i tagli alla spesa prevalgono sull’efficienza e su una visione complessiva di riorganizzazione della macchina giudiziaria che tenga conto delle legittime esigenze dei cittadini».
«Vengono utilizzati criteri in gran parte non condivisibili - aggiunge il presidente Oua – fissati in astratto senza preventiva verifica delle realtà del territorio.
La Geografia Giudiziaria non può essere disegnata autoritativamente, ma deve essere costruita con l’apporto e le proposte di tutti, e in particolare degli avvocati territoriali.
La soppressione tout court dei tribunali cosiddetti “minori” è un grave errore.
L’Oua non condivide questa scelta, anzi la considera controproducente. Sarebbe più opportuno avviare un riequilibrio territoriale con il fine di ottenere degli uffici più efficienti e garantire così diversi presidi di legalità nel Paese».

Le positività
Nel documento approvato dall’Assemblea dell’Oua si evidenziano anzitutto alcuni aspetti positivi della relazione ministeriale:
1. La Commissione ministeriale, trattando delle Sezioni Distaccate, evidenzia  che si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione. In più occasioni risulta che i capi degli uffici sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari con i quali si prevede lo spostamento nella sede centrale della trattazione di numerose cause inevase precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.
La Commissione Ministeriale segnala poi l’opportunità di valutare la possibilità, in tesi non esclusa dalla legge delega, di procedere all’istituzione di nuovi  tribunali, i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla soppressione. Ciò potrà avvenire in un’ottica di decongestionamento dell’attività degli uffici più grandi, quando, sulla base dei parametri numerici analizzati relativi al numero dei procedimenti sopravvenuti ed al bacino di utenza facente capo alla circoscrizione delle sopprimende sedi distaccate, anche a seguito di accorpamenti di porzioni di territorio rientranti nei circondari.
In linea di massima tale ultima prospettazione può condividersi e rientra a pieno titolo nella giusta logica di una rinnovata Geografia Giudiziaria, destinata a creare Uffici il più possibili omogenei e facilmente accessibili. Si tratta, quindi, di riequilibrare il territorio con la ponderata e limitata soppressione di sezioni distaccate dopo aver ben valutato la istituzione di nuovi tribunali.
2. La Commissione ministeriale ritiene di non esercitare la delega sull’accorpamento delle Procure.
Sotto questo profilo va segnalato come l’OUA abbia fin da subito evidenziato, già con la delibera di giunta del 9 settembre 2011, l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle Procure, in assenza di una riforma complessiva della giustizia penale; quindi su tali perplessità, criticamente motivate verso l’individuazione dell’Ufficio Distrettuale, si può concordare accentuando la irrazionalità di una tale scelta allo stato attuale della legislazione penale.
3. Altro aspetto evidenziato dalla Commissione Ministeriale che può essere motivo di approfondito esame è quello della ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico interno di lavoro  o meglio come dice la relazione, l’opzione del frazionamento, anche solo organizzativo (ma compiuto) e non in termini di vera e propria competenza processuale, di grandi aree metropolitane la cui ampiezza urbana non permette fisiologicamente, a date premesse, un’erogazione efficiente del servizio giurisdizionale.
4. L’OUA condivide infine il passaggio della relazione ministeriale in cui si deduce la valorizzazione di tutti gli strumenti telematici, che in qualche maniera possono aiutare a raggiungere la ragionevole esigenza di avvicinare, anche da un punto di vista simbolico, la giustizia al cittadino, purché questo non costituisca un alibi per sostituire l’uomo, e più in particolare il Giudice, con una macchina.
Il progetto sui Tribunali ad alta tecnologia già proposto dall’OUA,  pur privilegiando lo scambio telematico, mantiene inalterato l’apporto professionale sul territorio di giudici e avvocati così da consentire al cittadino di sentire effettivamente e non solo attraverso un monitor la vicinanza dello Stato.

Le criticità
L’OUA non condivide, invece, la impostazione data dalla relazione ministeriale rispetto all’eventuale soppressione di Tribunali e formula le seguenti critiche:
a) l’aver individuato preventivamente la riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere l’efficienza e il risparmio;
b) l’aver individuato nel tribunale provinciale il pilastro del reticolo giudiziale, così da porlo a base di ogni comparazione senza tener conto che la provincia ha rilevanza amministrativa e ne è prevista la soppressione;
c) l’aver ritenuto applicabili i criteri della lettera b) per la sola ridistribuzione del territorio degli uffici soppressi e non per ampliare il circondario di quest’ultimi;
d) l’aver individuato nel numero degli organici ed in particolare in 20 magistrati, un criterio di “immunizzazione”;
e) l’aver utilizzato l’organico “virtuale” che però non è proporzionalmente adeguato in tutti i tribunali italiani alla popolazione;
f) l’aver omesso ogni preventiva indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio e con il territorio della giustezza dei dati posti a base dell’analisi;
g) l’aver omesso ogni riferimento all’ampiezza del territorio, che in termini di risparmio riferito agli spostamenti degli utenti, non può essere dato che non merita alcuna valutazione;
h) l’aver omesso comunque ogni valutazione e dimostrazione che gli interventi indicati incidono effettivamente in termini di risparmio ed efficienza;
i) l’aver omesso, comunque, ogni valutazione sugli effetti economici ricadenti sul territorio dalla soppressione tali da vanificare il raggiungimento degli obiettivi.
Sulla base di queste osservazioni critiche ( alle quali si aggiungono fondati sospetti di incostituzionalità della legge delega) l’OUA chiede che si voglia soprassedere dalla soppressione dei tribunali c.d. minori, in conformità della volontà richiesta espressa dall’Avvocatura nel Congresso Nazionale Straordinario Forense di Milano.

Le proposte dell’OUA
a)            Elaborazione di un disegno puntuale della nuova geografia giudiziaria in maniera complessiva e non parcellizzata come emerge dalla delega e dalla relazione ministeriale e solo dopo aver sentito le componenti istituzionali, politiche, economiche e sociali di ciascun territorio.
b)            Ridistribuzione del territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri e assegnando loro l’intero giudizio monocratico e, ove possibile, a seguito del loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale.
c)            Rivisitazione dell’attuale criterio adottato dalla legge 2011/148 per sopprimere tutti gli uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio più volte proposto della preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP, non potendo il servizio giustizia essere rimesso a mere valutazioni economiche. Di qui la modifica dello schema del decreto legislativo non potendo essere soppressi gli Uffici del GdP utili alla giustizia.
d)            Applicazione dell’istituto della coassegnazione dei giudici previsto per le tabelle infradistrettuali ai fini della riorganizzazione degli organici dei singoli Tribunali non provinciali.
e)            Ridistribuzione preventiva del territorio, secondo i principi della lettera b) con superamento dei limiti geografici della provincia e  da valutarsi  non quale criterio sussidiario ma principale, ai fini dell’ampliamento degli attuali uffici così mantenendo inalterate le economie già presenti e creando uffici il più proporzionati possibili.

 

Roma, 23 aprile 2012


(Comunicato stampa da oua.it)