GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, OUA:
CRITICITA’ E POSITIVITA’
DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE.
LE PROPOSTE DELL’AVVOCATURA PER
RECUPERARE EFFICIENZA,
SENZA PERDERE EFFICACIA E COMPRIMERE DIRITTI
Maurizio De Tilla: “Luci ed ombre
sulla relazione della Commissione
Tecnica Ministeriale. Disponibilità al dialogo con il Ministro della Giustizia
per trovare soluzioni condivise che garantiscano l’accesso alla giustizia per i
cittadini ed un’equa revisione della geografia giudiziaria”
Si è svolta a Roma l’Assemblea
dell’Oua (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con la partecipazione delle
istituzioni, degli ordini e delle associazioni forensi. I lavori si sono chiusi
con l’approvazione di un documento sulla revisione della geografia giudiziaria
e sulla riforma dell’ordinamento forense, con l’aggiunta della programmazione
del prossimo Congresso Nazionale Forense di Bari. E’ stato approvato un
deliberato sulla revisione della geografia giudiziaria in relazione
al testo della Commissione ministeriale, recentemente resa pubblica.
La relazione ministeriale è stata
esaminata dall’apposita Commissione Oua che ha evidenziato luci ed ombre del
documento.
«Va anzitutto osservato – spiega
Maurizio de Tilla, presidente Oua – che la ricerca di un presunto (e non
veritiero) risparmio e i tagli alla spesa prevalgono sull’efficienza e su una
visione complessiva di riorganizzazione della macchina giudiziaria che tenga
conto delle legittime esigenze dei cittadini».
«Vengono utilizzati criteri in gran
parte non condivisibili - aggiunge il presidente Oua – fissati in astratto
senza preventiva verifica delle realtà del territorio.
La Geografia Giudiziaria non può
essere disegnata autoritativamente, ma deve essere costruita con l’apporto e le
proposte di tutti, e in particolare degli avvocati territoriali.
La soppressione tout court dei
tribunali cosiddetti “minori” è un grave errore.
L’Oua non condivide questa scelta,
anzi la considera controproducente. Sarebbe più opportuno avviare un
riequilibrio territoriale con il fine di ottenere degli uffici più efficienti e
garantire così diversi presidi di legalità nel Paese».
Le positività
Nel documento approvato
dall’Assemblea dell’Oua si evidenziano anzitutto alcuni aspetti positivi della
relazione ministeriale:
1. La Commissione ministeriale,
trattando delle Sezioni Distaccate, evidenzia
che si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di
operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del
servizio e del buon andamento dell’amministrazione della giustizia anche con
riferimento ai criteri di economicità di gestione. In più occasioni risulta che
i capi degli uffici sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari
con i quali si prevede lo spostamento nella sede centrale della trattazione di
numerose cause inevase precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.
La Commissione Ministeriale segnala
poi l’opportunità di valutare la possibilità, in tesi non esclusa dalla legge
delega, di procedere all’istituzione di nuovi
tribunali, i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento
dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla
soppressione. Ciò potrà avvenire in un’ottica di decongestionamento dell’attività
degli uffici più grandi, quando, sulla base dei parametri numerici analizzati
relativi al numero dei procedimenti sopravvenuti ed al bacino di utenza facente
capo alla circoscrizione delle sopprimende sedi distaccate, anche a seguito di
accorpamenti di porzioni di territorio rientranti nei circondari.
In linea di massima tale ultima
prospettazione può condividersi e rientra a pieno titolo nella giusta logica di
una rinnovata Geografia Giudiziaria, destinata a creare Uffici il più possibili
omogenei e facilmente accessibili. Si tratta, quindi, di riequilibrare il
territorio con la ponderata e limitata soppressione di sezioni distaccate dopo
aver ben valutato la istituzione di nuovi tribunali.
2. La Commissione ministeriale
ritiene di non esercitare la delega sull’accorpamento delle Procure.
Sotto questo profilo va segnalato
come l’OUA abbia fin da subito evidenziato, già con la delibera di giunta del 9
settembre 2011, l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle
Procure, in assenza di una riforma complessiva della giustizia penale; quindi
su tali perplessità, criticamente motivate verso l’individuazione dell’Ufficio
Distrettuale, si può concordare accentuando la irrazionalità di una tale scelta
allo stato attuale della legislazione penale.
3. Altro aspetto evidenziato dalla
Commissione Ministeriale che può essere motivo di approfondito esame è quello
della ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico
interno di lavoro o meglio come dice la
relazione, l’opzione del frazionamento, anche solo organizzativo (ma compiuto)
e non in termini di vera e propria competenza processuale, di grandi aree
metropolitane la cui ampiezza urbana non permette fisiologicamente, a date
premesse, un’erogazione efficiente del servizio giurisdizionale.
4. L’OUA condivide infine il
passaggio della relazione ministeriale in cui si deduce la valorizzazione di
tutti gli strumenti telematici, che in qualche maniera possono aiutare a
raggiungere la ragionevole esigenza di avvicinare, anche da un punto di vista
simbolico, la giustizia al cittadino, purché questo non costituisca un alibi
per sostituire l’uomo, e più in particolare il Giudice, con una macchina.
Il progetto sui Tribunali ad alta
tecnologia già proposto dall’OUA, pur
privilegiando lo scambio telematico, mantiene inalterato l’apporto
professionale sul territorio di giudici e avvocati così da consentire al
cittadino di sentire effettivamente e non solo attraverso un monitor la
vicinanza dello Stato.
Le criticità
L’OUA non condivide, invece, la
impostazione data dalla relazione ministeriale rispetto all’eventuale
soppressione di Tribunali e formula le seguenti critiche:
a) l’aver individuato
preventivamente la riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere
l’efficienza e il risparmio;
b) l’aver individuato nel tribunale
provinciale il pilastro del reticolo giudiziale, così da porlo a base di ogni
comparazione senza tener conto che la provincia ha rilevanza amministrativa e
ne è prevista la soppressione;
c) l’aver ritenuto applicabili i
criteri della lettera b) per la sola ridistribuzione del territorio degli
uffici soppressi e non per ampliare il circondario di quest’ultimi;
d) l’aver individuato nel numero
degli organici ed in particolare in 20 magistrati, un criterio di “immunizzazione”;
e) l’aver utilizzato l’organico
“virtuale” che però non è proporzionalmente adeguato in tutti i tribunali
italiani alla popolazione;
f) l’aver omesso ogni preventiva
indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio e con il territorio
della giustezza dei dati posti a base dell’analisi;
g) l’aver omesso ogni riferimento
all’ampiezza del territorio, che in termini di risparmio riferito agli
spostamenti degli utenti, non può essere dato che non merita alcuna
valutazione;
h) l’aver omesso comunque ogni
valutazione e dimostrazione che gli interventi indicati incidono effettivamente
in termini di risparmio ed efficienza;
i) l’aver omesso, comunque, ogni
valutazione sugli effetti economici ricadenti sul territorio dalla soppressione
tali da vanificare il raggiungimento degli obiettivi.
Sulla base di queste osservazioni
critiche ( alle quali si aggiungono fondati sospetti di incostituzionalità
della legge delega) l’OUA chiede che si voglia soprassedere dalla soppressione
dei tribunali c.d. minori, in conformità della volontà richiesta espressa
dall’Avvocatura nel Congresso Nazionale Straordinario Forense di Milano.
Le proposte dell’OUA
a) Elaborazione
di un disegno puntuale della nuova geografia giudiziaria in maniera complessiva
e non parcellizzata come emerge dalla delega e dalla relazione ministeriale e
solo dopo aver sentito le componenti istituzionali, politiche, economiche e
sociali di ciascun territorio.
b) Ridistribuzione
del territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri e
assegnando loro l’intero giudizio monocratico e, ove possibile, a seguito del
loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale.
c) Rivisitazione
dell’attuale criterio adottato dalla legge 2011/148 per sopprimere tutti gli
uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio più volte proposto della
preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP,
non potendo il servizio giustizia essere rimesso a mere valutazioni economiche.
Di qui la modifica dello schema del decreto legislativo non potendo essere
soppressi gli Uffici del GdP utili alla giustizia.
d) Applicazione
dell’istituto della coassegnazione dei giudici previsto per le tabelle
infradistrettuali ai fini della riorganizzazione degli organici dei singoli
Tribunali non provinciali.
e) Ridistribuzione
preventiva del territorio, secondo i principi della lettera b) con superamento
dei limiti geografici della provincia e
da valutarsi non quale criterio
sussidiario ma principale, ai fini dell’ampliamento degli attuali uffici così
mantenendo inalterate le economie già presenti e creando uffici il più
proporzionati possibili.
Roma, 23 aprile 2012
(Comunicato
stampa da oua.it)