L'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da
quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della
complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il
controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle
lavorazioni. E' quanto statuito dalla Cassazione, con la sentenza n.
10702/2012.
Il caso. Il dipendente di una società
procede al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico.
Purtroppo però, l’uomo non adotta tutte le precauzioni e muore dopo essere
venuto a contatto con linea elettrica a media tensione che si trovava nei
pressi. Viene quindi accusata di omicidio colposo la donna alla quale era stata
attribuita la legale rappresentanza della società e poteva dunque essere
considerata la datrice di lavoro. L’addebito mossole è quello di non aver
adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato misure tecniche ed
organizzative appropriate e di non aver in particolare adottato la precauzione
risolutiva costituita dalla interruzione temporanea della erogazione
dell’energia elettrica nel corso della lavorazione. La donna viene assolta in
primo grado, ma condannata in secondo. Ricorre dunque in Cassazione dove
lamenta il fatto che i giudici di merito avrebbero erroneamente individuato in
lei il soggetto alla quale addebitare la responsabilità ignorando il fatto che
l’unico che avrebbe dovuto rispondere del fatto sarebbe il soggetto al quale
l’Ente ha demandato la gestione dei profili operativi della società. La donna,
infatti, sostiene di aver avuto una delega solo per la parte amministrativa.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte
accoglie il ricorso annullando la sentenza riconoscendo all’imputata di non
aver commesso il fatto. I giudici ricordano come la delega non è consentita per
la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza,
nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza
del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite.
La delega, dunque, non fa venir meno l'obbligo di
vigilanza. Tuttavia, «si parla qui di una vigilanza "alta", che
riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto
delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo
previsti dall'articolo 30 comma 4, che a sua volta disciplina il modello di
organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce
una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità
penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e
rende al contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza».
In particolare, ricorda la Corte, «la delega ha senso se
il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire
personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i
pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla
gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del
delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la
correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato
medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di
svolgimento delle lavorazioni. Dunque, erra certamente la Corte d'appello quando
ipotizza un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la
gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni».
(Da
avvocati.it del 24.4.2012)