Condominio: va rimborsato il canone di affitto per
alloggio provvisorio dei condomini danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua
“condominiale”.
Così ha deciso la seconda sezione civile della Corte
di cassazione con sentenza n. 6128 del 19 aprile 2012, pronunciandosi su di un
ricorso proposto da un condominio, condannato in secondo grado al risarcimento
dei danni in favore di alcuni condomini.
I danni, nella fattispecie, prodotti in una singola
unità immobiliare, erano scaturiti dal deflusso dell’acqua proveniente da una
intercapedine tra due edifici.
Il ricorso in cassazione, presentato dal condominio,
è stato rigettato, in quanto supportato da motivi strettamente attinenti ad
accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, come noto insindacabili in
sede di legittimità.
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, immune da
vizi di legittimità la sentenza impugnata: essa piuttosto è apparsa agli
ermellini adeguatamente motivata dalla Corte di appello, secondo cui la causa
delle infiltrazioni di umidità, manifestatesi nel singolo immobile, risiedesse
nella mancanza di manutenzione dello spazio posto tra i due fabbricati, che il
condominio avrebbe dovuto rendere ispezionabile ed accessibile, proprio per
evitare il ristagno di acque che vi si verificava, con conseguente loro
deflusso verso la proprietà limitrofa: inconvenienti che, infatti, erano
cessati dopo i lavori di impermeabilizzazioni.
In merito poi al quantum, gli ermellini ritengono che
a giusta ragione il giudice di secondo grado ha stabilito sia il rimborso delle
spese risultanti dalle fatture prodotte, sia dei canoni di locazione che i
danneggiati avevano pagato per fruire di un altro alloggio durante i lavori di
riparazione, poiché il loro era stato interamente inabitabile dall’umidità, i
cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati.
Biancamaria
Consales (da diritto.it del 23.4.2012)