Addio ai benefici di legge se il marito non osserva
gli obblighi di assistenza familiare.
L’uomo, secondo quanto si legge nella sentenza n.
14297 del 16 aprile 2012, era stato condannato per il reato di cui all’articolo
570 del codice penale, ma non aveva ancora versato alla moglie la somma di
denaro a titolo di risarcimento, operazione a cui era stata subordinata la
concessione della sospensione condizionale della pena.
Pertanto la donna, costituitasi parte civile,
chiedeva fra le altre cose la revoca del beneficio, richiesta peraltro portata
avanti anche dal pubblico ministero.
Al riguardo la Cassazione ha dunque affermato che, in tema di
sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma liquidata a
titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della
parte civile, non può essere riconosciuta a quest’ultima una legittimazione
alla domanda al giudice dell’esecuzione, di revoca del beneficio, che si ponga come
concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso
che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere
realizzata la pretesa punitiva dello Stato.
Nella fattispecie tuttavia l’inammissibile domanda
della persona offesa non legittimata a chiedere la revoca del beneficio è stata
superata dalla conforme istanza del pubblico ministero, richiesta che, alla
luce dell’inadempimento dell’obbligo gravante sull’imputato, è stata accolta.
(Da
diritto.it del 19.4.2012)