lunedì 16 aprile 2012

Matrimonio riparatore? Nulle le nozze

Cass. Civ. sez. I, sent. 30.3.2012 n° 5175

Se il matrimonio è celebrato per "riparare" al concepimento non voluto del figlio, e la riserva mentale del coniuge è conosciuta anche dall'altro, è legittima la nullità del vincolo. E' quanto ha stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2012, n. 5175.
Il caso vedeva la Corte d'Appello di Napoli confermare la sentenza di nullità matrimoniale emessa dall'autorità ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra due coniugi per difetto dell'indissolubilità del matrimonio stesso da parte dell'attore.
Per principio generale, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell’indissolubilità ‘‘ex parte viri’’, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso il riesame del merito e il rinnovo dell’istruttoria con acquisizione di nuove prove. Al tempo stesso, però, stante la diversa natura dei due giudizi, al giudice italiano non è precluso di provvedere ad una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, anche disattendendo gli elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.
Cosa che non avviene nel caso di specie. Secondo il giudice nomofilattico, infatti, la breve durata, di appena dieci mesi, della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della donna, caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso (il concepimento del figlio), anche da parte della medesima e non, invece, dall’intento di questa di vivere con il marito per tutta la vita, il che costituisce un ulteriore dato, che fa presumere la consapevolezza, da parte sua, della riserva mentale di quest’ultimo.

(Da Altalex del 4.4.2012. Nota di Simone Marani)