martedì 17 aprile 2012

Lite al bar: danneggiare lampioni e fioriere non è reato

La disposizione del codice della strada che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade è norma speciale rispetto all’articolo del codice penale che punisce il danneggiamento. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9541/2012.
Il caso. Due avventori di un bar litigano. La situazione degenera e uno dei due finisce col danneggiare la porta di ingresso del locale e il lampione e la fioriera posti all’esterno dell’esercizio. Scatta dunque la condanna ai sensi dell’art. 635 c.p.. La pena inflitta viene ridotta in appello, poiché viene esclusa la procedibilità per difetto di querela relativamente al danneggiamento della porta del bar. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che gli atti contestatigli andrebbero ascritti all’ipotesi contravvenzionale amministrativa prevista dall’art. 15 del codice della strada, non costituendo dunque reato.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte accoglie il ricorso ribadendo quanto già statuito da una risalente decisione secondo la quale «la disposizione di cui all’art. 15, lett. a) del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all’art. 635, n. 3, c.p., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni». In ogni caso poi, la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni non è rilevante perché, come ricorda la Suprema Corte, «per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione».

(Da avvocati.it del 16.4.2012)