sabato 28 aprile 2012

La cancellazione dalla Cassa


Oggi, a causa della devastante crisi economica, soprattutto giovani avvocati chiedono di potersi cancellare dalla Cassa Forense in quanto spesso hanno serie difficoltà a poter far fronte al pagamento dei contributi.
E’ bene pertanto chiarire se e quando può aversi la cancellazione dalla Cassa Forense e quindi l’uscita dal nostro sistema previdenziale.
La cancellazione dalla Cassa (disciplinata dall’art. 3 del regolamento approvato con decreto interministeriale del 28.09.1995) può avvenire d’ufficio ovvero a domanda.
La cancellazione d’ufficio dell’avvocato è disposta dalla Cassa a decorrere dalla data di cancellazione da tutti gli albi professionali (pertanto sia dall’albo ordinario che dall’albo dei cassazionisti). In questi casi la cancellazione decorrerà dalla data di cancellazione da tutti gli albi. La precisazione è importante poiché molti colleghi si cancellano dall’albo ordinario ma dimenticano di cancellarsi anche dall’albo dei cassazionisti. La permanenza della loro iscrizione a tale albo comporta anche la permanenza della loro iscrizione alla Cassa Forense.
E’ prevista anche la cancellazione d’ufficio del praticante abilitato al patrocinio (che, si intende, aveva scelto di iscriversi alla Cassa non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di iscrizione) a decorrere dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine.
La cancellazione d’ufficio (sia per l’avvocato che per il praticante abilitato al patrocinio) è poi disposta dalla Cassa nei casi di incompatibilità. In tal caso la cancellazione decorrerà dalla data di cancellazione dagli albi per incompatibilità oppure dalla data di assunzione.
Anche per quanto riguarda la cancellazione a domanda occorre distinguere la posizione dell’avvocato da quella del praticante abilitato al patrocinio.
Per ciò che concerne la cancellazione dell’avvocato la relativa domanda può essere presentata solo in determinati casi, e precisamente:
1) quando non si realizzi il requisito della continuità professionale (reddito netto professionale Irpef e volume d’affari IVA inferiori ai minimi stabiliti) nel triennio anteriore alla presentazione della domanda. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
2)  Quando si chiude la partita IVA. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di chiusura della partita iva.
3) Quando sussista una qualche incompatibilità.
Per ciò che concerne la cancellazione del praticante abilitato al patrocinio (sempre che egli abbia scelto di iscriversi alla Cassa non sussistendo alcun obbligo di iscrizione) questa non subisce limitazioni di sorta e può essere presentata in qualunque momento e quindi è svincolata anche dall’effettivo esercizio continuativo della professione.
E’ importate ricordare ancora che per l’avvocato che si cancella dalla sola Cassa, permane l’obbligo di pagamento integrale dei contributi minimi dovuti per l’anno dell’avvenuta cancellazione (ciò in virtù del principio di infrazionabilità dell’anno) nonché delle eventuali eccedenze in autoliquidazione e l’obbligo dichiarativo (invio del Mod. 5) e l’obbligo contributivo (contributo integrativo 4% da esporre in fattura) finché egli rimane iscritto all’Albo. Per l’avvocato che si cancella anche dagli Albi, tale obbligo permane solo per l’anno dell’avvenuta cancellazione. Pertanto egli sarà obbligato all’invio del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.
Per il praticante abilitato che si cancella dalla Cassa permarrà l’obbligo contributivo relativo all’anno di avvenuta cancellazione e l’obbligo dichiarativo ancora per l’anno successivo (egli invierà il modello 5 l’anno successivo a quello della cancellazione) salvo essere di nuovo obbligato non appena egli si iscriverà all’Albo professionale.
I contributi versati alla Cassa sino alla data di cancellazione che fine fanno?
E’ possibile anzitutto la ricongiunzione in altra gestione previdenziale. E’ possibile la totalizzazione se il periodo contributivo è di almeno 3 anni su un complesso periodo contributivo di almeno 20 anni. E’ ancora possibile conseguire da Cassa Forense la pensione contributiva ma solo alla maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E’ infine possibile il rimborso del contributo soggettivo ma solo limitatamente agli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci ai fini pensionistici. Tale possibilità riguarda solo gli avvocati e non anche i praticanti abilitati al patrocinio in quanto gli anni di iscrizione Cassa di questi ultimi sono sempre validi indipendentemente dalla produzione di reddito.
Un’ultima annotazione. Chi si cancella dalla Cassa per mancanza del requisito della continuità professionale e pertanto mantenga la partita Iva e l’iscrizione all’Albo, automaticamente verrà iscritto (o ha comunque l’obbligo di iscriversi) alla gestione separata INPS.

Massimo Carpino - Delegato di Cassa Forense (da cassaforense.it n. 4/2012)