Oggi, a causa della devastante crisi economica,
soprattutto giovani avvocati chiedono di potersi cancellare dalla Cassa Forense
in quanto spesso hanno serie difficoltà a poter far fronte al pagamento dei
contributi.
E’ bene pertanto chiarire se e quando può aversi la
cancellazione dalla Cassa Forense e quindi l’uscita dal nostro sistema
previdenziale.
La cancellazione dalla Cassa (disciplinata dall’art.
3 del regolamento approvato con decreto interministeriale del 28.09.1995) può
avvenire d’ufficio ovvero a domanda.
La cancellazione d’ufficio dell’avvocato è disposta
dalla Cassa a decorrere dalla data di cancellazione da tutti gli albi
professionali (pertanto sia dall’albo ordinario che dall’albo dei cassazionisti).
In questi casi la cancellazione decorrerà dalla data di cancellazione da tutti
gli albi. La precisazione è importante poiché molti colleghi si cancellano
dall’albo ordinario ma dimenticano di cancellarsi anche dall’albo dei
cassazionisti. La permanenza della loro iscrizione a tale albo comporta anche
la permanenza della loro iscrizione alla Cassa Forense.
E’ prevista anche la cancellazione d’ufficio del
praticante abilitato al patrocinio (che, si intende, aveva scelto di iscriversi
alla Cassa non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di iscrizione) a
decorrere dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio
indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine.
La cancellazione d’ufficio (sia per l’avvocato che
per il praticante abilitato al patrocinio) è poi disposta dalla Cassa nei casi
di incompatibilità. In tal caso la cancellazione decorrerà dalla data di
cancellazione dagli albi per incompatibilità oppure dalla data di assunzione.
Anche per quanto riguarda la cancellazione a domanda
occorre distinguere la posizione dell’avvocato da quella del praticante
abilitato al patrocinio.
Per ciò che concerne la cancellazione dell’avvocato
la relativa domanda può essere presentata solo in determinati casi, e precisamente:
1) quando non si realizzi il requisito della
continuità professionale (reddito netto professionale Irpef e volume d’affari
IVA inferiori ai minimi stabiliti) nel triennio anteriore alla presentazione
della domanda. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di
presentazione della domanda.
2) Quando si
chiude la partita IVA. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di
chiusura della partita iva.
3) Quando sussista una qualche incompatibilità.
Per ciò che concerne la cancellazione del praticante
abilitato al patrocinio (sempre che egli abbia scelto di iscriversi alla Cassa
non sussistendo alcun obbligo di iscrizione) questa non subisce limitazioni di
sorta e può essere presentata in qualunque momento e quindi è svincolata anche
dall’effettivo esercizio continuativo della professione.
E’ importate ricordare ancora che per l’avvocato che
si cancella dalla sola Cassa, permane l’obbligo di pagamento integrale dei
contributi minimi dovuti per l’anno dell’avvenuta cancellazione (ciò in virtù
del principio di infrazionabilità dell’anno) nonché delle eventuali eccedenze
in autoliquidazione e l’obbligo dichiarativo (invio del Mod. 5) e l’obbligo
contributivo (contributo integrativo 4% da esporre in fattura) finché egli
rimane iscritto all’Albo. Per l’avvocato che si cancella anche dagli Albi, tale
obbligo permane solo per l’anno dell’avvenuta cancellazione. Pertanto egli sarà
obbligato all’invio del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello
dell’avvenuta cancellazione ed al pagamento delle eventuali eccedenze in
autoliquidazione.
Per il praticante abilitato che si cancella dalla
Cassa permarrà l’obbligo contributivo relativo all’anno di avvenuta
cancellazione e l’obbligo dichiarativo ancora per l’anno successivo (egli
invierà il modello 5 l’anno successivo a quello della cancellazione) salvo
essere di nuovo obbligato non appena egli si iscriverà all’Albo professionale.
I contributi versati alla Cassa sino alla data di
cancellazione che fine fanno?
E’ possibile anzitutto la ricongiunzione in altra
gestione previdenziale. E’ possibile la totalizzazione se il periodo
contributivo è di almeno 3 anni su un complesso periodo contributivo di almeno
20 anni. E’ ancora possibile conseguire da Cassa Forense la pensione
contributiva ma solo alla maturazione del requisito anagrafico per il
conseguimento della pensione di vecchiaia. E’ infine possibile il rimborso del
contributo soggettivo ma solo limitatamente agli anni di iscrizione alla Cassa
dichiarati inefficaci ai fini pensionistici. Tale possibilità riguarda solo gli
avvocati e non anche i praticanti abilitati al patrocinio in quanto gli anni di
iscrizione Cassa di questi ultimi sono sempre validi indipendentemente dalla
produzione di reddito.
Un’ultima annotazione. Chi si cancella dalla Cassa
per mancanza del requisito della continuità professionale e pertanto mantenga
la partita Iva e l’iscrizione all’Albo, automaticamente verrà iscritto (o ha
comunque l’obbligo di iscriversi) alla gestione separata INPS.
Massimo
Carpino - Delegato di Cassa Forense (da cassaforense.it n. 4/2012)