mercoledì 4 aprile 2012

Patente, ricorso vincente contrasta pure taglio punti

Il giudice che accoglie il ricorso contro una multa stradale può annullare subito anche la decurtazione di punti patente. Lo hanno affermato le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 3936/2012.
Il caso. Un automobilista multato per eccesso di velocità dopo essere stato scoperto dall'autovelox a viaggiare alla velocità di 90 km/h quando il limite era di 50, si rivolgeva senza successo sia alla prefettura che al giudice di pace. La Cassazione, investita della questione, trasmetteva gli atti alle Sezioni Unite, affinché chiarissero «se il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione di punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto».
Il giudizio di legittimità. Il Massimo Collegio ha ribadito che la decurtazione di punti patente «costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale». In pratica la sottrazione di crediti patente rappresenta una misura accessoria alle relative sanzioni. E le stesse Sezioni unite hanno anche affermato che il ricorso al giudice di pace contro un verbale stradale ha natura di rimedio generale esperibile contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Infine, analizzando il procedimento sanzionatorio il Collegio ha evidenziato che a parte la multa stradale non è dato rinvenire alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione: non sono certo impugnabili le semplici comunicazioni di avvenuta decurtazione che l’anagrafe dei punti patente invia periodicamente al domicilio del trasgressore. In conclusione, il destinatario di un verbale stradale, che prevede anche una decurtazione di punteggio, può proporre subito ricorso al giudice di pace anche per contestare il taglio dei punti. Per difendere la dotazione dei suoi crediti non dovrà quindi attendere la comunicazione dell’avvenuto taglio da parte dell’anagrafe delle patenti di guida.

(Da avvocati.it del 3.4.2012)