domenica 19 gennaio 2014

Provvisoria esecutività D.I. non va decisa sempre in prima udienza

Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 20.12.2013

Il Tribunale di Milano fornisce un primo esempio di applicazione dell'art. 648 c.p.c., come riformato dall'art. 78  del d.l. 69/2013. Tale ultima disposizione – oltre ad introdurre modifiche all'art. 645 c.p.c. - ha infatti apportato una significativa modifica all'art. 648 c.p.c. in tema di esecuzione provvisoria del decreto.

Il testo della disposizione così prevede: “Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»; b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile»”.

La modifica relativa all'art. 648 c.p.c. mira ad imporre che la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dovrà inevitabilmente intervenire nel corso della prima udienza. Così facendo il legislatore pare voler intervenire su quelle prassi giudiziarie che, invece, tendevano a procrastinare una tale decisione.

Il dato normativo adesso vigente sembrerebbe infatti escludere finanche che il giudice dell'opposizione possa riservarsi in ordine alla decisione sulla provvisoria esecutività del decreto, in quanto la disposizione sembrerebbe chiara nel prevedere che è proprio “in prima udienza” che l'ordinanza deve essere emanata (e non “dopo la prima udienza”).

L'ordinanza che si esamina, però, fornisce una chiave di lettura del testo normativo e, soprattutto, dello scenario processuale in cui esso viene ad inserirsi, tale da non rendere sempre doverosa la decisione sulla provvisoria esecuzione in sede di prima udienza.

Nel caso di specie, era infatti avvenuto che il creditore opposto non avesse depositato la propria comparsa di costituzione in modo tempestivo e, dunque, l'attore opponente aveva richiesto un termine a difesa in modo da poter esaminare la documentazione prodotta dal creditore prima di discutere sulla provvisoria esecutività del decreto.

Ora, a fronte di una tale fattispecie, il giudice – peraltro dopo aver escluso l'applicazione ratio temporis del nuovo art. 648 c.p.c.,  ma cogliendo l'occasione per esporre il proprio (condivisibile) punto di vista – ha rilevato che se l'art. 648 c.p.c., nella sua nuova stesura, fosse interpretato nel senso di rendere sempre obbligatoria la discussione in prima udienza sulla provvisoria esecuzione, nel caso di specie si verificherebbe una violazione del principio del contraddittorio. E, di conseguenza, a rinviato la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto all'udienza successiva al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 (avendo entrambe le parti richiesto i tre temrini ivi previsti).

Ed infatti, inteso letteralmente, l'art. 648 c.p.c. esporrebbe l'attore opponente ad una condotta strumentale del creditore opposto che, come nel caso di specie, non costituendosi in modo tempestivo, pur senza incorrere in particolari decadenza, non consente alla controparte di avere una tempestiva conoscenza dei propri scritti difensivi e documenti: con la conseguenza che la discussione, se svolta nella prima udienza, avverrebbe in palese violazione del principio del contraddittorio, in quanto il debitore non avrebbe avuto a disposizione un sufficiente tempo per esaminare la documentazione.

L'interpretazione, per così dire, correttiva, che il Giudice milanese ha fatto dell'art. 648 c.p.c., che mira, in sostanza, ad armonizzarne i contenuti con il più generale principio di parità delle parti processuali, sembra dunque cogliere nel segno laddove pone un rimedio alle evidenziate distorsioni che potrebbero essere causate da una applicazione letterale della disposizione.


(Da Altalex del 18.1.2014. Nota di Riccardo Bianchini)