martedì 7 gennaio 2014

Lite fra ex mogli per pensione di reversibilità al giudice ordinario

Cass. Civ., SS.UU., sent. 13.11.2013 n° 25456


La controversia relativa all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità di un dipendente pubblico all’ex coniuge ai sensi dell’art. 9 della l. 1 dicembre 1970, n. 898, è di competenza del Giudice ordinario se egli, titolare dell’assegno divorzile, concorre con il coniuge superstite.

Così pronunciandosi, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25456 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto termine alla vicenda originata dalla domanda proposta dall’ex moglie di un dipendente pubblico deceduto e diretta ad ottenere, in quanto titolare dell’assegno di mantenimento, l’accertamento del proprio diritto ad una quota della pensione di reversibilità nei confronti dell’Inpdap e del coniuge superstite.

La questione veniva inizialmente proposta innanzi al Tribunale ordinario, che declinava la propria giurisdizione a favore di quella della Corte dei Conti sul presupposto che l’obbligo di erogare la prestazione pensionistica gravasse sullo Stato; la Corte dei Conti, a sua volta, pronunciandosi sulla stessa domanda, ripassava la parola al Tribunale sul rilievo fondante che l’art. 9 della legge n. 898/1970 aveva espressamente attribuito alla competenza del Tribunale ordinario la cognizione di siffatte controversie.

Interpellate a mezzo di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Uniti Supreme hanno, infine, dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario osservando che l’art. 9 comma 2 della l. n. 898/1970 sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla alla Corte dei Conti in materia di pensioni, la controversia afferente all’erogazione della prestazione de quo se, in caso di morte dell’ex coniuge, manchi un coniuge superstite di questi aventi i requisiti per la pensione di reversibilità. Diversamente, in caso di concorso, come nel caso di specie, di coniugi succedutisi nel tempo, per aver l’ex dipendente pubblico defunto contratto nuove nozze dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, l’art. 9 comma 3 l. n. 898/1970 attribuisce espressamente la giurisdizione al giudice ordinario.

Non avendo ravvisato alcuna valida ragione per discostarsi dal principio ricavabile dal dettato dell’art. 9 della l. n. 898/1970, l’Adunanza plenaria della Corte Suprema ha annullato la sentenza del Tribunale ordinario, per non aver tenuto conto del medesimo principio, e dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario.


(Da Altalex del 5.12.2013. Nota di Maria Spataro)