lunedì 7 marzo 2011

Stalking e poteri di ammonimento del questore


TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sent. 28.1.2011 n. 183

Ancora una volta la giurisprudenza torna ad occuparsi del “preoccupante reato di stalking”, previsto e punito dall’articolo 612 bis del codice penale, e lo fa, stavolta, ponendo l’attenzione sui poteri di ammonimento del questore, circa la legittimità o meno dello stesso ammonimento che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento all’interessato.
Fino al momento in cui non viene proposta querela per il reato in oggetto la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore nei confronti del c.d. stalker, autore della condotta.
Così ha deciso il TAR Brescia nella sentenza 28 gennaio 2011, n. 183 intervenendo sull’istituto introdotto dall’articolo 8 della legge del 23 aprile 2009, n. 38 (di conversione del d.l. 11/2009).
Il questore deve assumere (nel caso sia necessario) le informazioni dagli organi investigativi, sentire le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, deve ammonire oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Di ciò redige un processo verbale.
Il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.
Nella pratica, quindi, il questore deve apprezzare la fondatezza della istanza, come accennato in precedenza, formando il convincimento ragionevole sulla attendibilità e plausibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il riscontro compiuto dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla sopra menzionata norma penale incriminatrice.
Secondo quanto precisato dalla decisione oggetto di commento non si ritiene indispensabile l’attivazione del contraddittorio tra le parti nella ipotesi in cui emergano, come nel caso di specie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole;
La comunicazione di avvio del procedimento, infine, non è dovuta per quei provvedimenti che abbiano una precipua finalità cautelare; come già precedente giurisprudenza aveva sancito, il contenuto doveroso del provvedimento “rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90” (sul punto cfr. Tar Reggio Calabria, 4 novembre 2010, n. 1171).

(Da Altalex del 4.3.2011. Nota di Manuela Rinaldi)