martedì 29 marzo 2011

In caso di black out elettrico l’Enel non è responsabile

Cassazione civ. Sez. III, ordinanza 18.1.2011 n. 1090

Nel caso in cui l’ENEL si affidi ad un gestore della rete per la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica, non può essere ritenuta responsabile del danno non patrimoniale subito dal proprio utente. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1090 del 18 gennaio 2011.
La vicenda vedeva un utente convenire in giudizio la società distributrice di energia elettrica, chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell’interruzione e della mancata tempestiva riattivazione della fornitura di energia elettrica da parte dell’ENEL.
Secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui vi sia un fatto costituente reato, nel caso di lesione di valori tutelati costituzionalmente e in casi tipici individuati dalla legge. In relazione a quest’ultima ipotesi occorre precisare che la lesione deve presentare i connotati della serietà e della gravità, avuto riguardo alla soglia sociale di tollerabilità, posto che il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 della nostra Carta fondamentale, impone al cittadino di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale, inevitabilmente scaturenti dalla convivenza, al fine di evitare la risarcibilità del danno futile (c.d. danno bagatellare).
La Suprema Corte rileva come nella specie, il Gestore non avesse fornito energia alla cabina primaria dell’Enel, da distribuire poi agli utenti, con la conseguenza che quest’ultima si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.
Utilizzando le parole del giudice nomofilattico “la s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiché è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN”.

(Da Altalex del 29.3.2011. Nota di Simone Marani)