venerdì 25 marzo 2011

Ingiunzioni, il termine dimezzato per opporsi torna alle Sezioni unite: "È contro il giusto processo"

Il collegio rimettente: «Valga solo se l'opponente
 si avvale della riduzione e nelle cause post-revirement»

«Non si cambiano le regole del gioco a partita già iniziata». Approda alle Sezioni unite civili la questione del revirement imposto alla materia del decreto ingiuntivo dallo stesso massimo consesso nomofilattico (sentenza 19246/10), secondo cui il secondo comma dell'articolo 645 Cpc va interpretato nel senso che il termine per la costituzione dell'opponente si deve ritenere dimezzato in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che l'opponente si sia avvalso o meno della facoltà di ridurre il termine di comparizione. È la terza sezione civile a dubitare dell'interpretazione giurisprudenziale in un'ordinanza che chiede l'intervento del collegio esteso emessa nei giorni scorsi: «È contro il giusto processo», scrivono i giudici rimettenti.
Via d'uscita
Secondo la terza sezione civile la nuova interpretazione dell'articolo 645 Cpc, comma 2 - che fra l'altro non emerge in alcun modo dal dato testuale - non è compatibile con i principi affermati dall'articolo 111 della Costituzione: aggrava l'assimetria in tema di diritto di difesa per l'opponente, che nel giudizio di opposizione riveste in sostanza il ruolo di convenuto, che risulta troppo penalizzato dalla riduzione automatica a cinque giorni del termine di costituzione, a prescindere da ogni consapevole scelta di parte. I giudici rimettenti, tuttavia, offrono la loro soluzione: ritengono che la riduzione alla metà dei termini di costituzione dell'opposto debba ritenersi operante («tutt'al più») nei soli casi in cui l'opponente effettivamente si avvalga del diritto di ridurre alla metà i termini di comparizione.
Legittimo affidamento
Si pone poi il problema di decidere a quali cause applicare il cambio di rotta imposto dalla sentenza 19246/10. Per il collegio che si rivolge alle Sezioni unite l'interpretazione contestata non dovrebbe poter essere applicata ai processi svoltisi in data anteriore, quando era consolidata una diversa interpretazione. Netta la conclusione dei magistrati della terza sezione: il principio per cui il giusto processo deve essere regolato dalla legge presuppone che il privato abbia il diritto di sapere con certezza quali siano le regole in vigore nel momento in cui agisce, siano esse legali o giurisprudenziali. «E se la legge non provvede in materia - concludono - è il caso che la giurisprudenza si faccia carico anche di questo problema».

Dario Ferrara (da cassazione.net)