lunedì 28 marzo 2011

Buca stradale: al pedone distratto risarcimento parziale

Tribunale Milano, sez. X civile, sentenza 4.1.2011

Se il pedone attraversa fuori dalle strisce e cade in una buca ha diritto solamente ad un parziale risarcimento del danno subito.
Il comportamento colposo dello stesso, infatti, interrompe il nesso causale.
Così ha precisato il Tribunale di Milano con la sentenza 4 gennaio 2011 accogliendo il ricorso di un cittadino caduto, appunto, in una buca posta sulla carreggiata.
Nello specifico il Tribunale ha deciso che il pedone ha diritto solamente ad un risarcimento parziale in quanto è da ritenersi corresponsabile del danno poiché “prestare attenzione per non essere investito non gli consente di rendersi conto del cattivo stato di manutenzione della strada”.
Secondo quanto stabilito nella decisione che qui si commenta in tema di responsabilità da cose in custodia (ex articolo 2051 codice civile) è sufficiente per la interruzione del sopra citato nesso causale tra cosa ed evento dannoso, anche il mero comportamento colposo del danneggiato, ascrivibile al mancato uso della diligenza ordinaria.
Nella sentenza in oggetto, il Tribunale richiama sull’argomento la sentenza della Cassazione del 2006, n. 15386, in base alla quale, in tema di responsabilità per cose in custodia, si precisa che trattasi di “responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr. anche Cass. n. 2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr. Cass. 2430/04, Cass. n. 2075/02, Cass. n. 584/01).
Precedente giurisprudenza, sempre del Tribunale di Milano, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, ha precisato che al pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la dovuta precedenza al veicolo sopraggiungente e mal valutando la distanza che da questi lo separava, deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella misura di un terzo (sul punto cfr. Trib. Milano, sez. V civ., 9 agosto 2006, n. 9386).

(Da Altalex dell’1 marzo 2011. Nota di Manuela Rinaldi)