domenica 7 novembre 2010

Il nuovo regolamento sulla mediazione civile: un commento di Calcagno


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4.11.2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia che reca il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Pubblichiamo un estratto del lungo ed approfondito articolo scritto a commento dall’Avv. Carlo Alberto Calcagno e pubblicato in data odierna da Filodiritto.

Per l’iscrizione è necessario possedere capacità finanziaria ovvero almeno 10.000 € di capitale, capacità organizzativa e uno scopo associativo compatibile con l’attività di formazione; si richiedono gli stessi requisiti di onorabilità dei soci, amministratori e rappresentanti degli organismi; la “trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l'ente di cui costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale”: non si comprende come un organismo possa essere ente di formazione, l’organismo esercita la mediazione e non la formazione, a meno che non abbia una doppia qualifica.
Si prevedono ancora almeno cinque formatori, una sede con “l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica”, la previsione e la istituzione del percorso formativo “con un massimo di trenta partecipanti per corso”, e di aggiornamento che abbiamo già illustrato come requisiti per divenire e mantenere la qualifica di mediatore.
Il nuovo regolamento introduce, come già accennato, una nuova figura, quella del responsabile scientifico, “un professionista di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie” che nell’ambito dell’ente di formazione “attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento” ed “assicuri l’idoneità dell’attività svolta”.
I formatori che devono avere gli stessi requisiti di onorabilità dei mediatori, sono distinti in docenti teorici e pratici; i teorici per essere formatori devono aver pubblicato almeno “tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie”, mentre i pratici devono aver operato “in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure”.
Teorici e pratici devono “avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere”, nonché impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.
Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5 (procedimento di iscrizione per gli organismi), 6 (requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore), 8 (obblighi degli iscritti al registro), 9 (effetti dell’iscrizione dell’organismo), 10 (sospensione e cancellazione dal registro) e 12 (registro degli affari di mediazione), in quanto compatibili.
Quindi sembrerebbe sussistere l’obbligo di compilazione della domanda di iscrizione con i prescritti allegati su modello ministeriale, di adozione di una scheda di valutazione, il cui modello va inviato al Ministero e che presumibilmente andrà compilata dai mediatori a seguito dello svolgimento dei corsi; il procedimento di iscrizione dovrebbe ancora durare al massimo quaranta giorni, salva richiesta di nuovi documenti da cui decorrono altri venti giorni, come per l’iscrizione nel registro; non sembra invece compatibile l’obbligo di adozione di una tabella delle indennità da sottoporsi al Ministero. (…)
Il capo IV del nuovo regolamento stabilisce pure “l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati”.
Nel pregresso regime alla determinazione di questi ultimi elementi venne riservato il decreto del 23 luglio 2004 n. 223.
L’art 16 del nuovo regolamento indica i criteri di determinazione, che sostanzialmente non si discostano dai vecchi.
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento: rispetto al pregresso decreto del 2004 l’importo è aumentato di soli euro 10,00.
Le spese di mediazione che sono dovute da ciascuna parte possono subire l’aumento al massimo di un quinto rispetto alla tabella A allegata al decreto, qualora la controversia abbia particolare importanza, complessità o difficoltà.
Tale aumento di un quinto è invece obbligatorio in caso di successo e di proposta della mediazione. La qualcosa è assai criticabile, visto che il mediatore potrebbe essere incentivato a chiudere gli accordi o a formulare la proposta, anche non sussistendone i presupposti. Anche se, a dire il vero, il decreto legislativo prevedeva un aumento sino al 25 per cento e quindi il regolamento ha “calmierato” il precetto di legge.
L’importo deve essere al contrario ridotto di un terzo nei casi di mediazione obbligatoria e quando nessuna delle controparti dell’istante ha partecipato alla mediazione: la seconda ipotesi non era prevista dal decreto legislativo e non appare opportuna, visto che il mediatore per aumentare il suo onorario potrebbe formulare la proposta, in quanto il regolamento glielo consenta, anche qui in assenza di presupposti.
Alcune disposizioni sono identiche a quelle del vecchio regolamento: si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato; gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro; il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti; le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. (…)
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
È sparito dunque anche il principio correlato e peculiare al sistema della mediazione che prevede un termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento, in base a cui “il periodo di sospensione, nel caso di mancato pagamento, non si scomputa in ogni caso dal termine di durata massima della mediazione”. (…)
Temeraria ciliegina sulla torta è la previsione per cui i 40 € di avvio devono computarsi sull’intera indennità e soprattutto l’abolizione del principio di sospensione del procedimento che di fatto obbliga gli organismi (v. art. 9 c. 2 reg.) ed i mediatori ad ultimare il procedimento anche se le parti non corrispondono l’intero contributo a loro carico; a meno che – ma si ha più che qualche dubbio sul punto - il mancato pagamento non si consideri giustificato motivo per interrompere la mediazione.
Si può inoltre notare che c’è una notevole sproporzione tra l’ammontare delle spese di mediazione dovute sino allo scaglione sino a 50.000 euro e quelle per gli scaglioni superiori: bisognerebbe “calmierare” i valori di base superiori ed aumentare quelli inferiori, specie in considerazione del fatto che nei conflitti multi parte la mediazione ha tempi e costi non irrilevanti; si tenga inoltre conto che l’organismo di mediazione non può rifiutare di svolgere la procedura, se non in base ad un giustificato motivo, e si può dunque ritrovare, unitamente al mediatore, ad operare in situazioni insostenibili specie in relazione al fatto che “quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte” e alla circostanza che le spese non variano in relazione al numero di incontri svolti, al mutamento del mediatore nel corso della procedura o di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

(Estratto da Filodiritto.com del 7.11.2010)