lunedì 25 novembre 2013

Sostituzione collega in udienza, ok delega orale

CNF, parere 23.10.2013

La Commissione consultiva del CNF, a seguito del quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, ha espresso il proprio parere in ordine all'interpretazione dell'art. 14 della L. n. 247/2012, concernente le sostituzioni e collaborazioni professionali.

In particolare, si forniscono chiarimenti sulla previsone del comma 2 del citato articolo: "Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale [...]".

Valorizzando il dato letterale della norma, la Commissione ha ritenuto che l'avvocato possa farsi sostituire in udienza conferendo incarico orale ad un Collega, senza alcun onere probatorio nè del conferente nè del delegato, ferma restando la sua eventuale responsabilità professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false (art. 483 c.p.).

Tale interpretazione, sottolinea la Commissione, trova conferma nella legislazione di Paesi UE come l'Inghilterra, il Belgio e la Francia ed è coerente con i caratteri della funzione esercitata dall'avvocato e con l'affidamento che di per sè genera.

(Da Altalex del 18.11.2013)