sabato 9 novembre 2013

Servitù di passaggio e spese a carico del condominio

In caso di rifacimento della terrazza, il condominio come può essere coinvolto nella spesa, non essendone comproprietario?

Il caso

Il condominio è titolare solo di diritto di passo (dalla strada al portone) su una terrazza di cui i costruttori si sono riservati la proprietà per venderne porzioni come posti auto all'aperto. In caso di rifacimento della terrazza,  il condominio come può essere coinvolto nella spesa, non essendone comproprietario?

La soluzione

Il terzo comma dell’art. 1069 c.c. stabilisce che le spese necessarie per la conservazione della servitù vanno ripartite, tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi; vantaggi che, se le parti non si accordano,  possono essere quantificati da un tecnico scelto da entrambe favorevolmente conosciuto.


(Da avvocati.it del 5.11.2013)