sabato 16 novembre 2013

Licenziamento per scarso rendimento

Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 12.6.2013 n° 14758

In tema di licenziamento, ricorre l'ipotesi dello scarso rendimento qualora sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione dei lavoratori e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

(Nella fattispecie la Corte di merito valutava i fatti nella loro interezza, rilevando che talune condotte contestate al lavoratore quali il danneggiamento di un telefono cellulare di proprietà dell'azienda e l'utilizzazione per scopi personali di un veicolo appartenente alla stessa, non avevano avuto alcuna incidenza sul rendimento; altre erano state indicate in modo talmente generico da non consentire alcun apprezzamento e le rimanenti non erano tali da integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, tenuto conto del lasso di tempo in cui erano state realizzate, delle condizioni di salute del lavoratore, affetto da epatite C e dell'assenza di intenzionalità.)

(Da Massimario.it - 39/2013)