lunedì 11 novembre 2013

Alunno cade nel cortile: quando la scuola è responsabile

Cass. Civ. sez. III, sent. 4.10.2013 n° 22752


La sentenza in commento verte in materia di risarcimento del danno all’alunno vittima di un incidente nel piazzale antistante la scuola.

Nello specifico, l’alunno era caduto da muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l'ingresso del locale caldaia seminterrato, riportando la frattura della tibia.

La Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul c.d. danno da autolesioni, ovvero cagionato dall'alunno a sé medesimo, ha stabilito che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (c.d. contratto di protezione).

Ciò comporta che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e agli altri, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia. Tra le pertinenze, la Suprema Corte ricomprende il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrare nella scuola.

Quanto all’onere della prova, in queste fattispecie, l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

In particolare, l'istituto deve dare la prova di “avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso”.

Riassumendo, la Cassazione ha chiarito che lo svolgimento del rapporto contrattuale tra scuola e alunno si estende a tutto il tempo in cui l'alunno fruisce della prestazione scolastica “in tutte le sue espressioni”, e, pertanto, sin dal momento in cui con l'apertura dei cancelli risulta consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola ai fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.


(Da Altalex del 6.11.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)