lunedì 4 novembre 2013

Rigetto reclamo s’impugna con ricorso

Cass. Civ., SS.UU., sent. 8.10.2013 n° 22848


La questione affrontata dalle Sezioni Unite prende origine da un provvedimento emanato, ex art. 308 c.p.c., dal Tribunale di Firenze che, in veste collegiale, confermò l’ordinanza con la quale il giudice istruttore aveva dichiarato estinto un procedimento di divisione immobiliare incardinato nel lontano 1989.

Il reclamante appellò quindi il provvedimento innanzi la Corte territoriale, che si pronunciò per l’inammissibilità, ritenendo il reclamo tardivo, poiché la citazione era stata depositata oltre il termine di giorni 30. Il collegio territoriale precisava, in particolare, che il gravame avverso la sentenza di estinzione del procedimento è disciplinato dal disposto di cui all’art. 130 disp. att. c.p.c. il quale, fissando la regola del rito camerale, postula, a dir del collegio medesimo, che questo sia proposto attraverso il ricorso, da depositare nel termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza impugnata presso la cancelleria, ovvero la citazione, da depositare in eguale termine.

Nella fattispecie, l’appello era stato proposto mediante atto di citazione, notificato alla controparte entro trenta giorni, bensì non depositato entro il menzionato termine. Il soccombente propone quindi ricorso per Cassazione che, rilevando sussistente sul punto un contrasto tra le diverse sezioni, rimette la questione alle Sezioni Unite.

Queste, in primis, affrontano la prima questione: se l’appello avverso la sentenza che rigetta il reclamo proposto ex art. 308 c.p.c., comma II, debba essere proposto mediante ricorso ovvero citazione. Viene quindi precisato che la problematica va limitata esclusivamente alla declaratoria di estinzione che si verifichi quando risultano coinvolte le fattispecie di cui all’art. 308 c.p.c., relativamente al procedimento di cognizione, e di cui all’art. 630 c.p.c., comma ultimo, per il processo esecutivo.

Dall’esame dell’art. 130 disp. att. c.p.c., la Corte conclude che, nelle fattispecie considerate, il rito camerale si applica non soltanto alla fase decisoria, bensì all’intero procedimento, e anche alla fase introduttiva dell’appello e, pertanto, anche all’atto introduttivo. Ciò posto, l’introduzione del procedimento di appello deve avvenire mediante ricorso, da depositare in cancelleria nel rispetto del termine di giorni 30, ai sensi dell’art. 325 e 327 c.p.c.

Condividendo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di opposizione a d.i. promossa con citazione anziché con ricorso, e ritenendo l’argomento analogo e speculare rispetto alle questioni giuridiche chiamate ad essere risolte, le sezioni unite hanno affermato il principio secondo il quale l’appello promosso avverso la sentenza ex art. 308 c.p.c., comma II, se proposto con citazione anziché con ricorso, risulta suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., solo se nei 30 giorni, prescritti dal codice di rito, l’atto sia stato non solo notificato, bensì anche depositato presso la cancelleria competente.


(Da Altalex del 23.10.2013. Nota di Laura Biarella)