sabato 30 novembre 2013

Ostacoli al garage, causa e responsabilità condominio

Responsabilità aggravata al condominio che aspetta la causa per rimuovere l’ostacolo davanti al garage 

Paga i danni più le spese di giudizio e ctu l’ente di gestione se rifiuta la soluzione stragiudiziale ma poi nelle more del processo sposta i serbatoi d’acqua che complicano le manovre


Scatta la responsabilità processuale aggravata per il condominio che aspetta troppo per rimuovere dal cortile i serbatoi d’acqua che ostacolano le auto in manovra nell’accesso al garage di proprietà esclusiva che si affaccia sul cortile dell’edificio. L’ente di gestione paga al proprietario esclusivo della rimessa mille euro di danni ex articolo 96, comma 2, Cpc oltre le spese di giudizio e di consulenza tecnica d’ufficio: la collocazione alternativa dei manufatti, che evidentemente era possibile, è posta in essere dal condominio soltanto a giudizio inoltrato. È quanto emerge dalla sentenza 3006/13, pubblicata il 14 novembre dal giudice di pace di Reggio Calabria (magistrato onorario Ercole Fontana).

Resistenza fuor d’opera

Accolto il ricorso dei proprietari del garage difesi dall’avvocato Francesco Comi. Nessun dubbio che sulla lite sia competente il giudice di pace, laddove la controversia rientra tra le cause sulle modalità d’uso dei servizi condominiali di cui all’articolo 7, comma 3, n. 2 Cpc. La questione è non tanto e non solo l’accesso delle auto precluso alla rimessa di titolarità esclusiva, che pure esiste, perché i serbatoi d’acqua riducono parecchio gli spazi d’accesso all’area di ricovero dei veicoli; materia del contendere è soprattutto l’improvvida collocazione delle due ingombranti cisterne che impedisce la piena e libera utilizzazione di un servizio condominiale quale è l’area cortilizia. E ciò che “pesa” contro il condominio è che risulta pretestuosa la tesi con cui si escludeva la praticabilità di una rimozione dei manufatti, tesi che ha consentito all’ente di gestione di rifiutare i tentativi di soluzione della controversia in sede stragiudiziale e pure giudiziale. Insomma: l’ente di gestione resistendo in giudizio ha fatto perdere del tempo alla Giustizia e ora deve pagare.


Dario Ferrara (da cassazione.net)