giovedì 14 novembre 2013

Liberazione immobile prima dell'aggiudicazione del bene

Trib. Reggio Emilia, sez. fall., sent. 26.10.2013

In caso di liquidazione, l'emissione dell’ordine di liberazione dell’immobile destinato a casa di abitazione di un soggetto fallito può essere effettuata anche prima dell'aggiudicazione, purché sia iniziata la liquidazione del suddetto bene.

E’ quanto disposto dal Giudice Delegato, Dr. Giovanni Fanticini, del Tribunale di Reggio Emilia (sez. Fallimentare) con decreto 26 ottobre 2013.

Nel caso in esame, il Curatore fallimentare aveva presentato un’istanza per la liquidazione dell’immobile, già posto in vendita, destinato ad abitazione del fallito, secondo il criterio di cui all'art. 107 comma 2° L.F., in virtù del quale, la vendita è regolata "dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili". La valutazione della suddetta richiesta, non poteva prescindere dall’analizzare il rapporto tra l'art. 47 comma 2° L.F. e l'art. 560 comma 3° c.p.c.

Le disposizioni del codice di procedura civile prevedono che l'emissione dell'ordine di liberazione sia obbligatoria disponendo che il giudicante abbia solo la discrezionalità di stabilire il momento in cui emanare tale provvedimento, fermo restando come termine ultimo l'aggiudicazione del bene.

In particolare, l’art. 560 comma 3° c.p.c., costituisce un punto fondamentale della liquidazione individuale ed è finalizzato a favorirla, infatti tale disposizione non è incompatibile con le norme della Legge Fallimentare.

Peraltro, l'art. 560 comma 3° c.p.c. è successivo all'art. 47 comma 2° L.F. e già questo consente di evidenziare che lex posterior derogat priori: per cui l'ordine di liberazione dell’immobile pignorato può essere pronunciato anche prima della conclusione della liquidazione dell'immobile adibito a casa del fallito ovvero, prima della vendita del bene a terzi.

Esaminando poi l'art. 47 comma 2° L.F., si evince che l’espressione ivi contenuta "fino alla liquidazione delle attività", può essere interpretata nel senso che "fino all'inizio della liquidazione delle attività" ovvero segna il termine prima del quale la casa del fallito non può essere distratta da tale uso. Per tali ragioni, il Giudice Delegato Fanticini Giovanni- Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare ha concluso sintetizzando che: “l'art. 560 comma 3° c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare prevista dall'art. 107 comma 2° L.F.; l'ordine di liberazione dev'essere emesso dal Giudice Delegato (investito della liquidazione ex art. 107 comma 2° L.F.) al più tardi al momento dell'aggiudicazione del bene; non necessariamente l'alienazione dell'immobile adibito a casa del fallito deve seguire la liquidazione degli altri cespiti; in caso di liquidazione dell'immobile destinato ad abitazione del fallito, l'ordine di liberazione può essere emesso anche prima dell'aggiudicazione, purché sia iniziata la liquidazione di tale bene.”


(Da Altalex del 14.11.2013. Nota di Maria Elena Bagnato)