lunedì 11 novembre 2013

Avvocati & pubblicità

Studi legali su strada: per l'Agcom
la sanzione deontologica
non limita la concorrenza


Consiglio dell'ordine forense e Antitrust a confronto, o meglio, sotto processo dell'Antitrust il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di avvocati: prima o poi ci si doveva arrivare, giacché si verte sul solito punto di frizione fra i due organismi, entrambi a natura  pubblicistica, ma posti in ambiti del tutto distinti e a tutela di differenti esigenze, ed è inevitabile che  talora possan venire in collisione. Si verte  sui limiti alla pubblicità per la classe forense in generale e  in particolare si è trattato di vedere se una sanzione disciplinare irrogata dall'organo professionale in ordine ad anomale modalità di lancio del messaggio pubblicitario possa violare i principi di libera concorrenza nel mercato. L'importante problematica - affrontata ora dal provvedimento dell'Antitrust n. 24553 (procedimento nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Brescia contro "A.L.T. - Assistenza Legale per Tutti", pubblicato sul bollettino del 4 novembre 2013 n. 43 - assai minuziosamente, è stata comunque risolta  con molto equilibrio "sub specie facti", alla luce cioè delle concrete circostanze emerse dall'intera situazione, senza pervenire alla fine ad alcun rilievo o appunto nei confronti dell'organo professionale, risultando che esso ha agito entro i limiti delle proprie competenze e non ha esercitato alcuna attività invasiva  della concorrenza e nel mercato.

La vicenda (cfr AGA News del 7.11.2013)

E' una storia che prende le mosse dall'Ordine forense di Brescia,  a seguito di spostamento di competenza da Milano  per essere stato incolpato un consigliere dell'Ordine di quella città. Si verteva nell'assunta  violazione al decoro professionale a norma dell'articolo 38 della legge professionale forense  allora vigente (Rdl   1933 n. 1578, convertito dalla legge 36/1034). Violazioni varie,  che si concretizzavano nell'esposizione di una grossa insegna recante  A.L.T. seguita da "Assistenza legale per tutti", consistente  dunque -  a detta degli incolpati -  in un semplice acronimo che non avrebbe  rappresentato uno slogan suggestivo. Ma il Consiglio dell'Ordine di Brescia (con provvedimento del 16 Marzo 2008) e poi il  Consiglio nazionale forense è stato di diverso avviso, e così pure poi le sezioni Unite con la  sentenza 26 ottobre - 18 novembre 2010 n. 23287.  Nessuna sanzione per aver messo lo studio aperto con vetrina sulla strada, ma  le conformi  decisioni hanno messo un ALT (non acronimo stavolta) all'A.L.T.(acronimo) e anche al contestuale sbandieramento di offerta gratuita della prima consulenza.

E qui si passa al contrattacco, anzitutto: l'insegna è stata mutata, da A.L.T. ad. A.L. -Assistenza Legale, cui è seguita una gigantesca espansione dell'attività con questo "brand",  mediante installazione di diciassette  studi legali in sedici città italiane e successi vari di cui infra; con contestuale segnalazione da parte dei professionisti disciplinarmente censurati all'Antitrust per assunta attività concorrenziale posta in essere dall'Ordine forense di Brescia nel provvedimento disciplinare loro inferto.

Il procedimento

La procedura è stata condotta dall'Autorità Garante della concorrenza  secondo le linee tracciate dal  Dpr  30 aprile 1998 n. 217 con una previa istruttoria; sono intervenuti numerosi altri Ordini forensi delle varie città di espansione della nuova "A.L. - Assistenza Legale" perché a quasi nessuno fra essi andava giù  neanche questa forma di approccio al pubblico.

Il diretto interessato, l'Ordine di Brescia, ha formulato vari motivi a difesa del proprio operato, in massima parte condivisi  poi dalla delibera  dell'Antitrust. Oltre al diverso atteggiarsi della nozione di decoro professionale, di cui sopra, esso ha insistito di non aver censuraro la pubblicità dello studio in questione, ma le modalità  con le quali essa è stata attuata: la sua natura suggestiva,  con l'invito non semplicemente  bonario,  ma perentorio, a fermarsi, e la sua natura ingannevole, per risultare  il sintagma "prima consulenza gratuita" senza specifico riferimento.

La delibera

L'Antitrust ha sostanzialmente accolto gli argomenti di difesa svolti dall'Ordine "inquisito" nel negare l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge 287/1990 che  vieta al comma 1 l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Difatti a suo avviso non emergono elementi sufficienti a confermare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dai denunzianti.

E proprio dalle deduzioni svolte da costoro l'Autorità garante ha tratto ulteriore argomento a suffragio della posizione dell'Ordine già "inquisitore" e adesso "inquisito":  i professionisti "segnalatori" infatti avevano insistito che , col passaggio  da A.L.T. ad. A.L. -Assistenza Legale, il Network veniva a esser  presente sul territorio nazionale con 17 studi legali in 16 città italiane e si era aggiudicato vari premi,  classificandosi tra i "Top 50 Innovative Lawyers " del Financial Times per due anni consecutivi. Dunque un enorme successo, presumibilmente anche in termini economici. Ma allora, osserva l'Antitrust,  l'iniziativa dell'Ordine  avrebbe comunque avuto un'efficiacia limitata.

Conseguentemente, il giudizio sulle specifiche modalità di promozione dell'attività non è risultato all'Autorità Garante idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini "antitrust" difettando in esso un generale condizionamento dei professionisti sul mercato. Insomma all'Autorità non è apparso, dall'insieme delle evidenze acquisite e delle circostanze date,  che detto Consiglio abbia posto in essere un'intesa in violazione dell'articolo 2 nel mercato dei servizi di assistenza legale, stante anche la minima offensività al riguardo del provvedimento disciplinare adottato.  


(Da ilsole24ore.com dell’11.11.2013)