domenica 29 luglio 2012

Locazione bene comune e diritti comproprietario non locatore


Cassazione Sez. Unite Civili, Sent. 4.7.2012, n.11135

Con la sentenza in esame, le sezioni unite della Corte si sono occupate della qualificazione giuridica del rapporto tra i comproprietari di un immobile locato da uno solo di essi, con riferimento alla produzione (o esclusione) degli effetti del contratto in capo al comproprietario non locatore.
Mentre il Tribunale in primo grado aveva riconosciuto al comproprietario non locatore il diritto di percepire parte dei canoni di locazione, ritendo applicabile al caso di specie il modello negoziale del mandato senza rappresentanza, e la Corte d’appello di Genova aveva respinto la domanda del comproprietario non locatore, affermando il principio per il quale “la proprietà o la titolarità di altro diritto reale su un immobile non costituisce presupposto necessario e indefettibile per l’assunzione della qualità di locatore, essendo sufficiente per la valida stipulazione di un contratto che dell’immobile il locatore abbia la disponibilità e sia in grado di trasferirne la detenzione”, il Collegio non ha ravvisato nessun ostacolo a ricondurre la fattispecie della locazione del bene comune da parte di un solo comproprietario nell’ambito della disciplina della gestione d’affari, il cui elemento caratterizzante è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell’interesse altrui.
Infatti, rileva il Collegio, “a tal fine si richiede innanzitutto l’absentia domini, da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus”. Gli elementi caratterizzanti la gestione di affari sono, quindi, l’animus aliena gerendi; l’utilità della gestione; la impossibilità dell’interessato di svolgere l’affare o la mancanza della prohibitio domini; l’esistenza dell’interesse altrui”.
Ciò premesso, il Collegio dichiara efficace il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e il conduttore, rilevando che l’opposizione del comproprietario non locatore ha efficacia solo nel caso in cui sia manifestata e portata a conoscenza del conduttore prima della stipula del contratto, ponendo così a riparo il conduttore da sopravvenuti contrasti che dovessero insorgere tra i comproprietari.
In forza di detto inquadramento, il comproprietario non locatore, manifestando il proprio dissenso alla locazione del bene comune, sarebbe esonerato dal dovere di adempiere le obbligazioni assunte dal gestore, anche in nome proprio, e di rimborsare le spese: trattandosi di gestione di affari non rappresentativa, solo la ratifica del contratto (ai sensi dell’articolo 2032 del Codice Civile) attribuisce al comproprietario non locatore, ai sensi dell’articolo 1705, secondo comma, Codice Civile (Mandato senza rappresentanza), la facoltà di esigere dal conduttore, per il tempo successivo alla ratifica e nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondenti alla quota di proprietà indivisa.

Luciana Di Vito – Iusgate (da filodiritto.com del 27.7.2012)