venerdì 27 luglio 2012

C/c condominio, amministratore può aprirlo senza autorizzazioni


Cass. Civ. sez. I, sent. 10.5.2012 n° 7162

Può l’amministratore di un condominio aprire un conto corrente, per la gestione amministrativa, senza l’autorizzazione dell’assemblea?
A questa domanda la Cassazione ha risposto in modo affermativo precisando, con la sentenza 10 maggio 2012, n. 7162 che per esigenze di trasparenza e informazione l’amministratore di condominio è tenuto ad aprire un conto separato.
Per aprire tale conto, infatti, non ha necessità di specifiche autorizzazioni da parte dell’assemblea che, invece, servirebbero nella ipotesi di apertura di una linea di credito.
La banca può rivalersi direttamente nei confronti del condominio per uno scoperto nel conto acceso dall’amministratore.
Così i giudici di Piazza Cavour nella sentenza del 10 maggio 2012, n. 7162, ove hanno precisato che non si può affermare che la mancata apertura di un conto corrente separato (rispetto al patrimonio personale dell’amministratore) rappresenterebbe una irregolarità tale da comportare la revoca del mandato allo stesso, bensì è possibile sostenere che, pur in mancanza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un separato conto corrente intestato al condominio.
Ciò allo scopo di evitare che possa esserci confusione tra il patrimonio del condominio e quello suo personale.

(Da Altalex dell’11.7.2012. Nota di Manuela Rinaldi)