venerdì 13 luglio 2012

Contributo unificato, chiarimenti dal Ministero della Giustizia


Con la circolare del 5 luglio 2012, il Ministero della Giustizia interviene sugli aspetti legati all’aumento del contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione e davanti alla Corte di Cassazione nonché per il processo esecutivo.
In particolare, relativamente al processo esecutivo, la domanda posta è la seguente: l'interveniente è soggetto al pagamento del contributo unificato? Ebbene, stando a quanto si legge nel documento di prassi, il pagamento sarebbe dovuto nel caso di istanza di vendita o di assegnazione formulata o depositata da parte del creditore intervenuto.
Rispetto poi alle modalità di calcolo del contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, via Arenula chiarisce: "per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi debba essere versato un contributo unificato in termine fisso, individuato per tipo di procedura. Invece, per i processi esecutivi mobiliari il d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia) prevede che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura".
Infine, con riferimento ai giudizi di impugnazione, viene chiarito che il criterio della "pendenza della controversia" va individuato nella "pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare, che dovrà essere necessariamente stato pubblicato o depositato dopo il 1° gennaio 2012".

(Da avvocati.it del 12.7.2012)