mercoledì 11 luglio 2012

Compenso omnicomprensivo e obbligo del preventivo


Avvocati: compenso omnicomprensivo, «niente tariffe mascherate» e obbligo del preventivo "sanzionabile dal giudice", premio al legale se ottiene la celere decisione della causa. Ecco alcune delle novità riportate nel parere del Consiglio di Stato al d.l. 1 del 2012 sui professionisti

Compenso dei professionisti liquidato dal giudice omnicomprensivo, nel quale dovranno quindi essere inserite anche le spese. Niente tariffe «mascherate» e possibilità per il magistrato di ridurre la liquidazione di tale compenso nel caso in cui il professionista non abbia rilasciato il preventivo al cliente. Non solo. Premi al legale che ottiene la celere definizione della causa (aumento della parcella fino al 50%).
Sono queste alcune delle novità più "salienti" suggerite dal Consiglio di Stato nel parere 5181 di oggi (ieri, ndAGANews) al d.l. 1 del 2012.

Preventivo
Nell'articolo 1 del provvedimento Palazzo Spada ravvisa l'opportunità di inserire un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio «il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare».

Tariffe
L'art. 1, comma 6, stabilisce che "in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa". In relazione a questa norma il Consiglio di Stato ha precisato che «la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti non deve consentire anche il solo pericolo che tali nuovi parametri si prestino, per utilizzare il termine contenuto nel già richiamato passaggio della relazione ministeriale, a fungere da tariffa mascherata».
Ecco perché la misura minima dei parametri che può usare il giudice non vanno predefiniti, neppure nella misura minima, per evitare il rischio di tornare al sistema delle tariffe.

Premio per l'avvocato che ottiene una celere decisione della causa
A questo punto Palazzo Spada suggerisce l'inserimento di un nuovo comma da integrare dell'articolo 4 del provvedimento secondo cui «Qualora l'avvocato ottenga la celere conclusione del giudizio anche grazie alla propria attività, consistente ad esempio nel consenso o nella richiesta di riti accelerati o nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, il compenso può essere aumentato fino al 50 %;il compenso può invece essere ridotto in caso di condotta del professionista contraria alla celere definizione del giudizio».

Debora Alberici (da cassazione.net)