sabato 28 luglio 2012

Assegni di mantenimento in ritardo, non è reato


Non integra il reato ex art. 570 c.p. la condotta di chi, in assenza del dolo nel voler far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari, versi in ritardo alcuni assegni di mantenimento, ponendo in essere così un inadempimento né serio né protratto nel tempo. E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 25596/2012.
Il caso. Un uomo veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minorenne: non aveva provveduto a versare, per cinque mesi, l’assegno di mantenimento dovuto per il figlio. Lo stesso reato non veniva dichiarato estinto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, nonostante la remissione di querela da parte della madre, in quanto procedibile d’ufficio in ragione della minore età del figlio. Il condannato propone, allora, ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. In particolare, con il primo motivo, accolto dalla S.C. e giudicato assorbente i successivi, il ricorrente lamenta che la condotta ritenuta integrante il reato di cui all’art. 570 c.p. sarebbe consistita solamente nell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, dovuto solo ad un momentaneo disagio economico e non alla volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia. In effetti, osserva piazza Cavour, il ritardo dei pagamenti risultante dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa non corrisponde alla condotta contestata nel capo di imputazione, secondo cui il ricorrente avrebbe del tutto omesso i pagamenti. Ciò constatato, la sentenza di condanna finirebbe con l’ affermare che il reato contestato è integrato anche con il solo ritardo nei versamenti. Secondo gli Ermellini, la condotta richiesta dalla norma incriminatrice in parola non è integrata da qualsiasi inadempimento – differenziandosi dal’inadempimento anche non grave rilevante in sede civile – ma deve comunque essere sorretta dall’elemento psicologico del dolo. Inoltre, da un punto di vista oggettivo, l’inadempimento penalmente rilevante deve essere serio e sufficientemente protratto nel tempo, in modo tale da «incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire». Dato che il ricorrente ha solamente ritardato alcuni versamenti, per giunta per un breve lasso di tempo, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio nella parte relativa alla condotta in danno del figlio minore, perché il fatto non costituisce reato.

(Da avvocati.it del 27.7.2012)